Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 782/2003
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I 782/03

Sentenza del 24 maggio 2006
IIa Camera

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Buerki Moreni, supplente;
Grisanti, cancelliere

C.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Daniele Calvarese, Via Nassa
21, 6901 Lugano,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli
15a, 6500 Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 27 ottobre 2003)

Fatti:

A.
C. ________, nata nel 1972, di formazione parrucchiera, in seguito a due
incidenti della circolazione di cui è rimasta vittima nel 1993 si è vista
costretta a rinunciare all'esercizio della professione appresa, svolta in
proprio dal 1992, per sottoporsi a riformazione professionale a carico
dell'assicurazione invalidità, ottenendo, in data 30 settembre 1997, il
diploma di assistente di cura. La nuova attività è stata svolta a tempo pieno
presso la casa per anziani G.________ fino alla fine del 1998. A partire dal
1° gennaio 1999 l'interessata ha ridotto il tempo di lavoro all'80% per
motivi di salute e dal 1° aprile 2000 al 40%.

A causa dei disturbi persistenti, l'assicurata ha presentato all'Ufficio
assicurazione invalidità del Canton Ticino (UAI) una domanda tendente
all'assegnazione di prestazioni per adulti (richiesta del 28 luglio 2000).

Dopo aver sottoposto l'interessata ad esame medico specialistico a cura del
Servizio X.________ ed aver esperito alcuni accertamenti di natura economica,
l'amministrazione ha respinto la richiesta di prestazioni con decisione del
10 dicembre 2002. Prendendo in considerazione quale reddito senza invalidità
quello che l'assicurata avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute
come parrucchiera indipendente e quale reddito da invalida quello
ragionevolmente esigibile nell'attività di assistente di cura al 50% (tasso
corrispondente all'incapacità lavorativa stabilita, per tale professione, dai
periti del Servizio X.________), l'UAI ha stabilito un grado di incapacità al
guadagno del 25%, insufficiente per concedere il diritto a una rendita.

B.
Rappresentata dall'avv. Daniele Calvarese, C.________ è insorta al Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo l'annullamento della
decisione amministrativa e il riconoscimento di una mezza rendita di
invalidità. In particolare, l'interessata ha contestato il metodo di
determinazione dell'invalidità e in particolare l'accertamento del reddito da
valida, che, anziché fondarsi sulla media dei redditi conseguiti da alcune
parrucchiere indipendenti esercitanti a B.________ negli anni in questione -
come per contro ha fatto l'amministrazione -, avrebbe dovuto essere stabilito
in fr. 65'000.- annui sulla base delle indicazioni fornite dalla Cassa di
compensazione dei parrucchieri.

Mediante giudizio del 27 ottobre 2003 il Vicepresidente del Tribunale
cantonale delle assicurazioni ha respinto il gravame, confermando l'operato
dell'UAI.

C.
Sempre rappresentata dall'avv. Calvarese, C.________ interpone ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale
ripropone la richiesta di assegnazione di una mezza rendita di invalidità.
Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) non si è espresso.

Diritto:

1.
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000
sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di
assicurazione per l'invalidità. Tuttavia, nel caso in esame si applicano le
disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché il giudice delle
assicurazioni sociali non può di principio tenere conto di modifiche di legge
o fattuali successive alla data della decisione in lite (DTF 129 V 4 consid.
1.2 con i riferimenti). Per le stesse considerazioni non sono neppure
applicabili le disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2004, in seguito
alla quarta revisione dell'AI.

2.
2.1 Nei considerandi del querelato giudizio, l'autorità giudiziaria cantonale
ha già correttamente ed esaustivamente indicato le disposizioni applicabili
per stabilire il grado di invalidità e quindi l'eventuale diritto alla
rendita di invalidità di persone che svolgono attività lucrativa (art. 4 e 28
LAI). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione,
non senza tuttavia rammentare che in questi casi il grado di invalidità è
determinato sulla base di un raffronto dei redditi. A tal fine si stabilisce
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(art. 28 cpv. 2 LAI), la differenza tra i due importi permettendo di
calcolare il tasso d'invalidità.

2.2 Per procedere al raffronto dei redditi bisogna di regola esprimere il più
esattamente possibile in cifre questi redditi e confrontarli, la differenza
tra i due importi permettendo di calcolare il tasso d'invalidità. Nella
misura in cui essi non possono essere espressi con esattezza in cifre, si
deve stimarli sulla base degli elementi noti nel caso di specie e procedere
al confronto dei dati approssimativi ottenuti (DTF 128 V 30 consid. 1).

2.3 Se non è possibile determinare o stimare in maniera attendibile
("zuverlässig") i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
attività lucrativa (art. 27 OAI), al confronto delle attività e valutare il
grado di invalidità ritenendo l'incidenza della diminuita capacità di
rendimento sulla situazione economica concreta (metodo straordinario di
graduazione; DTF 104 V 136 seg. consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e
pag. 257 consid. 2b). Questo metodo particolare si applica eccezionalmente
(RCC 1969 pag. 699) e soprattutto nel caso di lavoratori indipendenti, ove un
calcolo sufficientemente attendibile dei redditi da paragonare è escluso.

2.4 La differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e
il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art. 28 cpv. 3
LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata
direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti
dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo
successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla
capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di
rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito
economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza.
Se ci si volesse, nel caso di persone attive, fondare esclusivamente sul
risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio
legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve
essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1,
104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b).

3.
Nel caso di specie va esaminato se i redditi da porre a confronto secondo il
metodo ordinario possono essere quantomeno stimati, circostanza, questa, che
escluderebbe l'applicazione del metodo straordinario, per contro invocato
dalla ricorrente.

3.1 Contestato è essenzialmente il reddito da valida che l'UAI e il Tribunale
di prime cure hanno stabilito con riferimento all'attività di parrucchiera
indipendente e che gli stessi hanno quantificato in fr. 36'857.- annui sulla
base degli accertamenti compiuti dall'amministrazione su un campione di sette
saloni attivi nel B.________.

3.1.1 Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 224 consid.
4.3.1 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più
concretamente possibile.

3.1.2 Di regola ci si fonda sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha
conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e
all'evoluzione reale dei salari (DTF 129 V 224 consid. 4.3.1), o comunque sul
salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella
stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare, edita
dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per
l'invalidità [CIGI], cifra marg. 3025). Nel caso in cui non fosse possibile
quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, ci si rifà a valori empirici o
statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).

3.1.3 Nel caso di lavoratori indipendenti, il guadagno senza invalidità è
determinato considerando l'evoluzione che l'azienda della persona assicurata
avrebbe avuto se non fosse subentrata l'invalidità, tenuto conto delle sue
attitudini professionali e personali come pure del genere di attività, nonché
della situazione economica e dell'andamento dell'azienda prima dell'insorgere
dell'invalidità (RCC 1963 pag. 427, 1961 pag. 338). Il reddito medio o il
risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare
il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125).

3.1.4 Nell'evenienza concreta, amministrazione e primo giudice hanno
ampiamente esposto le difficoltà relative all'accertamento del reddito che
l'insorgente, senza il danno alla salute, avrebbe potuto conseguire quale
parrucchiera indipendente sana. L'interessata aveva infatti da poco
(primavera 1992) avviato il suo esercizio quando rimase vittima, nell'aprile
e nell'ottobre 1993, dei due noti incidenti della circolazione. Ella aveva
quindi beneficiato di indennità giornaliere da parte dell'assicuratore
infortuni per il 1994 e per parte del 1995, prima di cessare definitivamente
l'attività nel maggio dello stesso anno. Giustamente l'UAI e il giudice
cantonale non potevano fondarsi sui pochi e inattendibili dati contabili
relativi al breve periodo di attività svolto come parrucchiera indipendente.
Dati che non permettevano nemmeno di procedere ad una proiezione economica
affidabile.

3.1.5 Nulla ostava pertanto a un accertamento del reddito da valida sulla
base di un esame comparativo dei redditi conseguiti da aziende simili nella
regione. L'UAI ha così effettuato delle verifiche presso sette aziende con
caratteristiche e strutture analoghe a quella avviata  dall'insorgente.
L'amministrazione ha in particolare analizzato la situazione, per i bienni
1999-2002, di sette parrucchiere indipendenti attive da diversi anni nel
B.________ e senza personale a carico. Tale indagine ha permesso di accertare
un guadagno medio annuo di fr. 36'857.-. Contrariamente a quanto eccepito
dalla ricorrente, il rilevamento così ottenuto può dirsi senz'altro
attendibile e applicabile alla fattispecie concreta. Assai meno attendibile
appare per contro il dato invocato dalla ricorrente e dedotto dalla
dichiarazione 28 novembre 2002 della Cassa di compensazione dei parrucchieri,
attestante, per il 2001 e per una parrucchiera diplomata di età compresa fra
i 30 e 39 anni, un salario medio mensile di fr. 4'401.-, e per una
parrucchiera indipendente della stessa fascia di età un importo maggiorato
del 20-30%. Giustamente il primo giudice ha osservato che tale dichiarazione
non poteva essere posta a fondamento della determinazione del reddito senza
invalidità, in quanto, già solo per il fatto di esprimere un valore medio
nazionale e di non specificare la cerchia degli interessati (non è in
particolare dato di sapere se l'importo indicato si riferisca a parrucchiere
con o senza dipendenti), essa faceva completamente astrazione dalla realtà
concreta dell'interessata (v. consid. 3.1.1).
3.1.6 Nulla muta a tale giudizio l'osservazione secondo cui il reddito senza
invalidità ritenuto dall'amministrazione e dal primo giudice non differirebbe
di molto dal salario minimo garantito dal contratto collettivo di lavoro
nell'attività specifica (fr. 2'800.- mensili per l'anno 2000 e fr. 3'000.-
mensili a partire dal 1° gennaio 2002). A tal proposito è utile ricordare
alla ricorrente che un contratto collettivo di lavoro non garantisce a
un'azienda un guadagno minimo, il risultato di un'attività indipendente
dipendendo in maniera determinante, oltre che dalla situazione congiunturale,
dall'impegno e dalle capacità del titolare (sentenza del 27 marzo 2000 in re
P., I 218/99, consid. 3a).

3.1.7 Per quanto concerne inoltre il riferimento ricorsuale alla cifra marg.
3030 della CIGI, va precisato che quest'ultima è tratta da una sentenza
pubblicata in RCC 1981 pag. 40, in cui il Tribunale federale delle
assicurazioni si è limitato ad affermare l'inammissibilità di dedurre il
guadagno conseguibile da un assicurato indipendente dal solo utile realizzato
da un'unica azienda attiva nella regione quand'anche essa presenti
caratteristiche analoghe a quella che dev'essere esaminata. Ora,
l'accertamento compiuto in concreto dall'UAI è avvenuto su più ampia scala e
già solo per questo motivo la fattispecie non può essere equiparata a quella
che ha occupato questa Corte in RCC 1981 pag. 40.

3.1.8 Quanto infine al fatto che i dati raccolti dall'UAI partirebbero dalla
(errata) presunzione secondo cui l'interessata sarebbe rimasta a B.________ e
non avrebbe mai assunto dipendenti, tale censura appare infondata e in
contrasto con il principio che vuole - in assenza di indizi concreti che
impongano una diversa valutazione - che la persona assicurata avrebbe di
regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività
precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.
2a).

3.1.9 In tali condizioni, l'operato dell'amministrazione e del primo giudice
in merito alla determinazione del reddito senza invalidità dev'essere
tutelato.

3.2 Per quanto concerne per contro la determinazione del reddito da invalida,
il Tribunale federale delle assicurazioni ha in sostanza stabilito fare stato
in primo luogo la situazione salariale concreta della persona interessata, a
condizione che quest'ultima sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF
126 V 75 segg.). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono
essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano
dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (DTF 126 V 76 consid. 3b
con riferimenti) oppure quelli deducibili dalla documentazione dell'INSAI
relativa ai posti di lavoro (RAMI 1999 no. U 343 pag. 412).

L'UAI ha posto a fondamento del reddito da invalida il salario comunicatogli
dalla Casa per anziani G.________ (fr. 56'100.- annui per un'occupazione al
100% nell'anno 2002). Essendo l'interessata stata dichiarata inabile al
lavoro nella misura del 50% nell'attività di assistente di cura (limitazione
che è stata attestata dai medici curanti a partire dal 1° aprile 2000),
l'amministrazione poteva ritenere quale importo determinante il 50% di tale
salario, adeguandolo al valore per l'anno 2001 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI;
DTF 129 V 224 consid. 4.3.1). L'importo accertato (fr. 27'425.75) è
condivisibile e non è contestato dalle parti.

3.3 Ne discende che i due redditi di riferimento potevano essere determinati
in maniera attendibile secondo il metodo ordinario. L'autorità giudiziaria
cantonale non era pertanto tenuta a determinare l'invalidità dell'insorgente
secondo il metodo straordinario. Pure correttamente amministrazione e primo
giudice hanno negato il diritto a una rendita d'invalidità, il tasso
d'incapacità di guadagno risultante del 26% (130 V 123 consid. 3.2 in fine)
essendo di gran lunga insufficiente per dare luogo a un tale obbligo di
prestazione (art. 28 cpv. 1 LAI).

4.
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la
presente procedura è gratuita (art. 134 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 24 maggio 2006

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: