Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 702/2003
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I 702/03

Sentenza del 28 maggio 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Frésard; Grisanti,
cancelliere

B.________, Spagna, ricorrente, rappresentato da Jaime Serin Pérez, Convenios
Internacionales, Apartado de Correos 6, 36800 Redondela, Spagna,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Ginevra, opponente

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero, Losanna

(Giudizio del 23 settembre 2003)

Fatti:

A.
A.a Mediante decisione del 1° settembre 1995 e con effetto dal 1° dicembre
1993, l'Ufficio AI del Cantone di Basilea Città ha assegnato a B.________,
cittadino spagnolo nato nel 1965, oltre alle rendite completive per i
familiari, una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(per un'incapacità di guadagno del 70%) a dipendenza di una inabilità
lavorativa addebitabile a un disturbo somatoforme da dolore (lombare)
persistente sviluppatosi sulla base di una personalità narcisistica.

A.b Nell'ambito di una procedura di revisione, l'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAI), nel frattempo divenuto competente in
seguito al rimpatrio in Spagna dell'assicurato, ha soppresso, per
provvedimento del 6 agosto 1999, cresciuto incontestato in giudicato, il
diritto alla rendita con effetto dal 1° ottobre successivo, ritenendo
l'incapacità di guadagno non più di livello pensionabile.

A.c Dopo avere presentato due domande di "revisione" (recte: di riesame),
alle quali l'amministrazione non ha dato seguito, in data 31 agosto 2001
l'istante ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI.

Ordinati alcuni accertamenti medici a cura dell'Istituto nazionale spagnolo
di sicurezza sociale (INSS) di V.________, al termine dei quali i sanitari
spagnoli hanno posto la diagnosi di lombalgia cronica e sindrome somatoforme
da dolore con personalità narcisistica di base ed hanno attestato una
limitazione lavorativa del 100% nelle fasi di riacutizzazione algica, l'UAI,
aderendo alla valutazione del proprio servizio medico, dott.ssa E.________,
che per contro aveva negato l'esistenza di una invalidità giustificante
l'erogazione di una rendita, ha respinto la domanda con decisione del 5
dicembre 2002.

B.
Con il patrocinio di Jaime Serin Perez, Convenios internacionales, B.________
si è aggravato alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per
le persone residenti all'estero ribadendo il suo diritto a prestazioni
assicurative. A sostegno del proprio gravame ha prodotto un rapporto dell'8
gennaio 2003 della Clinica G.________ attestante uno stato di artrosi e
scoliosi lombare, lombalgia cronica nonché di steatosi epatica.
Preso atto delle conclusioni 29 marzo 2003 del servizio medico dell'UAI,
dott. L.________, deneganti il riconoscimento di un'invalidità di livello
pensionabile, i giudici commissionali hanno respinto il gravame con pronuncia
del 23 settembre 2003. Essi hanno da un lato osservato che la sindrome
somatoforme accusata dall'interessato non sarebbe indennizzabile dall'AI,
mentre dall'altro hanno ritenuto che il quadro locomotorio/articolare sarebbe
scarsamente patologico e dunque non invalidante.

C.
Sempre assistito da Jaime Serin Perez, Convenios internacionales, B.________
interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle
assicurazioni, al quale sottopone nuova documentazione sanitaria e chiede che
gli venga riconosciuta una rendita corrispondente a un grado d'invalidità del
50%.

Dopo avere nuovamente interpellato il dott. L.________, l'UAI propone la
reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i primi giudici
hanno già esposto le norme legali disciplinanti la materia, rammentando in
particolare i presupposti che secondo il diritto svizzero - applicabile nel
caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002,
dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681; cfr. DTF 128 V 320 consid.
1e e 322 consid. 1f; cfr. pure sentenza del 6 aprile 2004 in re L., I 69/04,
consid. 1.1) - devono essere adempiuti per potere conferire il diritto a una
rendita dell'assicurazione per l'invalidità.

Così, dopo avere dichiarato inapplicabile la nuova legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000
per il fatto che il giudice delle assicurazioni sociali non può tenere conto
di modifiche di legge subentrate successivamente al momento determinante
della decisione amministrativa in lite (DTF 129 V 4 consid. 1.2 e i
riferimenti ivi citati; per le stesse ragioni nemmeno applicabile ratione
temporis - e comunque irrilevante ai fini del presente giudizio - è la
modifica legislativa LAI e OAI del 21 marzo 2003, rispettivamente del 21
maggio 2003 [4a revisione], entrata in vigore il 1° gennaio 2004) ed avere
definito i limiti temporali - compresi tra il 31 agosto 2000 (art. 48 cpv. 2
LAI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2002) e il 5 dicembre 2002
(DTF 121 V 366 consid. 1b) - del potere cognitivo del giudice nel caso di
specie, l'autorità commissionale ha esposto il concetto di invalidità (art. 4
cpv. 1 LAI, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31
dicembre 2002), i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art.
36 cpv. 1, 28 cpv. 1 [nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2003] e 29
cpv. 1 LAI [nella versione determinante in vigore fino al 31 dicembre 2002]),
il metodo generale di confronto dei redditi per la determinazione del grado
d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 28 cpv. 2
LAI, sempre nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31
dicembre 2002; cfr. pure DTF 128 V 30 consid. 1), nonché i compiti del medico
nell'ambito di questa determinazione (DTF 125 V 352 consid. 3a con
riferimento).

A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non
senza tuttavia ribadire che fino al 31 dicembre 2000 il richiedente doveva
pure soddisfare il requisito assicurativo, ossia doveva essere assicurato,
all'insorgenza dell'invalidità, presso l'AVS/AI svizzera (art. 6 cpv. 1 LAI,
nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2000) oppure ai sensi di una
Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale conclusa fra la
Svizzera e il paese d'origine. Giova infine ricordare che  l'entrata in
vigore dell'ALC ha reso possibile - per motivi di parità di trattamento - il
versamento di rendite per un grado di invalidità inferiore al 50%, ma pari
almeno al 40%, anche ad assicurati comunitari che non sono domiciliati e che
non dimorano abitualmente in Svizzera (cfr. art. 28 cpv. 1ter LAI in
relazione con i combinati disposti di cui agli art. 80a LAI e 3 del
Regolamento [CEE] n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati,
ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC; cfr. pure sentenza
del 5 febbraio 2004 in re S., H 37/03, ; cfr. pure la sentenza del 17 giugno
2003 in re D., I 78/03).

2.
Nella misura in cui, come in concreto, la procedura di ricorso concerne
l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, l'ambito del potere
cognitivo del Tribunale federale delle assicurazioni non è limitato all'esame
della violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento, ma si estende anche all'esame dell'adeguatezza della
decisione impugnata; la Corte in tal caso non è vincolata dall'accertamento
di fatto operato dai primi giudici e può scostarsi dalle conclusioni delle
parti, a loro vantaggio o pregiudizio (art. 132 OG).

3.
Con il ricorso di diritto amministrativo, l'insorgente produce nuova
documentazione medica relativa a degli esami che sono stati effettuati nel
mese di ottobre 2003. Ora, nella misura in cui si riferiscono a una
situazione di fatto successiva alla data di emanazione della decisione
amministrativa in lite, questi accertamenti non possono essere ritenuti ai
fini del presente giudizio ed esulano dal potere cognitivo di questa Corte,
il giudice delle assicurazioni sociali potendo di principio esaminare la
legalità della decisione deferitagli sulla base dei soli fatti avvenuti fino
al momento in cui essa venne emanata, i fatti verificatisi successivamente
potendo per contro essere considerati soltanto ove essi possano imporsi quali
elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

4.
Tra i danni alla salute psichica, i quali, come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverate - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità, le limitazioni della capacità di
guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo
più oggettivo possibile (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con
riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

5.
5.1 Contrariamente a quanto sembrano sostenere l'UAI e l'autorità
commissionale, anche un disturbo da dolore somatoforme rientra nella
categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una
perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le
ripercussioni invalidanti (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I
683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale;
cfr. inoltre VSI 2000 pag. 161 consid. 4b come pure le sentenze del 2
dicembre 2002 in re R.,I 53/02, consid. 2.2, del 6 maggio 2002 in re L., I
275/01, consid. 3a/bb e b nonché dell'8 agosto 2002 in re Q., I 783/01,
consid. 3a). Anche un siffatto disturbo può infatti, a determinate - seppur
limitate - condizioni, causare una incapacità lavorativa. Spetta così
all'esperto (psichiatrico) porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto di diversi criteri, il perito deve valutare l'esigibilità della
ripresa lavorativa da parte dell'assicurato.

5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una
tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una
comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la
presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1)
l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli
ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di
evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso
e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto
primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4)
l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole
dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi
profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N.,
consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid.
3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff
der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung,
namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René
Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San
Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

6.
Quanto al valore probatorio attribuito ai rapporti medici, questo Tribunale
ha già avuto modo di stabilire che il giudice delle assicurazioni sociali
deve assicurarsi che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno
studio circostanziato, che il referto sanitario si sia fondato su esami
completi, che abbia parimenti considerato le censure espresse
dall'esaminando, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'anamnesi,
che la descrizione del contesto medico sia chiara e le conclusioni del perito
ben motivate (DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti; VSI 2001 pag. 108
consid. 3a).

7.
7.1 Ora, nonostante sia stata nuovamente - dopo che la stessa era già stata in
precedenza, nel 1995, all'origine dell'assegnazione della rendita intera -
evidenziata la presenza, incontestata, di un disturbo da dolore somatoforme
sulla base di un disturbo della personalità (personalità narcisistica), agli
atti non è riscontrabile la benché minima perizia psichiatrica che - in
relazione al periodo determinante oggetto della lite - si sia pronunciata in
maniera circostanziata e conforme ai crismi giurisprudenziali sull'affezione
riscontrata e sulle sue conseguenze invalidanti. Non può così certamente
essere considerata tale la dichiarazione 11 luglio 2002 del dott. F.________,
il quale, agendo su incarico dell'INSS, dopo avere ricordato in due righe i
disturbi accusati dal ricorrente, ha semplicemente suggerito un trattamento
psichiatrico e un nuovo consulto dopo 6 mesi senza tuttavia minimamente
esprimersi - contrariamente a quanto aveva per contro fatto sempre per conto
dell'INSS di V.________ il dott. R.________ nell'estate del 1998 a margine
della procedura di soppressione della rendita, allorché quest'ultimo ebbe
modo di attestare (soltanto) una depressione secondaria a malattia e di
escludere ripercussioni sulla capacità lavorativa - sulle conseguenze
invalidanti delle anomalie psichiche. Né sono per il resto atte a sopperire a
tale lacuna le conclusioni 29 marzo 2003 del dott. L.________, il quale, dopo
avere osservato - in maniera peraltro poco convincente se si tengono presenti
i principi giurisprudenziali e dottrinali precedentemente esposti (consid. 4
e 5) - che un disturbo da dolore somatoforme e un disturbo della personalità
non sono in quanto tali dei motivi invalidanti, ha ritenuto manifestamente
errata la valutazione del perito (psichiatrico!) del Centro X.________, il
quale, per parte sua, nel maggio del 1995 si era espresso in maniera chiara e
circostanziata sugli aspetti limitativi dei menzionati disturbi sulla
capacità lavorativa ed aveva indotto l'amministrazione basilese a riconoscere
(per anni) una rendita intera d'invalidità in favore di B.________.

7.2 Stante quanto precede, si deve ritenere che l'Ufficio opponente e i primi
giudici non potevano prescindere da un'istruzione complementare della causa e
in particolare dall'allestimento di una perizia psichiatrica completa.
Mancando a questa Corte, allo stato attuale, gli elementi necessari per
pronunciarsi con la necessaria cognizione di causa sulle eventuali
conseguenze invalidanti riconducibili allo stato di salute psichico
dell'insorgente, gli atti devono essere rinviati all'UAI per complemento
istruttorio e nuova decisione.

8.
Per quanto attiene al quadro strettamente somatico, gli elementi all'inserto
permettono per contro di escludere con la necessaria tranquillità che il
ricorrente - almeno fino al momento della decisione amministrativa del 5
dicembre 2002 - presentasse una incapacità lavorativa di rilievo in una
professione adeguata, ritenuto che gli esami sanitari messi in atto ancora
nel luglio del 2002 dall'INSS di V.________, dai quali non sussiste serio
motivo per dipartirsi, fanno stato di una situazione che può essere definita
nei limiti della normalità e che comunque non evidenzia(va) segni patologici
o alterazioni significative.

9.
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la
procedura è gratuita (art. 134 OG). Sostanzialmente vincente in causa, il
ricorrente ha diritto a ripetibili (art. 159 cpv. 1 e 135 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullati il
giudizio impugnato del 23 settembre 2003 della Commissione federale di
ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e la
decisione del 5 dicembre 2002 dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero, la causa è rinviata all'amministrazione affinché, previo
complemento istruttorio nel senso dei considerandi, renda un nuovo
provvedimento.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
L'Ufficio opponente verserà al ricorrente la somma di fr. 1'500.- a titolo
d'indennità di parte per la procedura federale.

4.
La Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone
residenti all'estero statuirà sulle ripetibili di prima istanza tenuto conto
dell'esito del processo in sede federale.

5.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di
ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 28 maggio 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: