Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 686/2003
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I 686/03

Sentenza del 29 ottobre 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Buerki Moreni,
supplente; Schäuble, cancelliere

R.________, ricorrente, rappresentato da Armiero Gabuzzini, Consulenze
assicurazioni sociali, 6713 Malvaglia,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli
15a, 6500 Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 22 settembre 2003)

Fatti:

A.
R. ________, nato nel 1958, attivo a titolo principale quale operaio presso
il comune di B.________ e in via accessoria quale allevatore di ovini in
proprio, in data 10 aprile 2000 ha presentato istanza all'Ufficio
assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) tendente all'assegnazione
di prestazioni per adulti, in quanto affetto da depressione.

Dopo aver esperito alcuni accertamenti di natura economica in relazione
all'attività di allevatore di ovini e sottoposto l'assicurato ad esame
specialistico eseguito dal dott. V.________, psichiatra, con decisione del 9
ottobre 2002 l'amministrazione ha respinto la richiesta, ritenuto che il
grado di incapacità al guadagno era pari unicamente al 33%.

B.
Contro il provvedimento amministrativo l'assicurato, rappresentato da Armiero
Gabuzzini, è insorto con gravame al Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino, chiedendone l'annullamento e segnatamente il riconoscimento di una
rendita di invalidità dal 1° ottobre 1999. Egli ha in particolare addotto che
l'attività accessoria di allevatore di ovini poteva essere svolta solo grazie
alla collaborazione dei familiari.

Tramite giudizio del 22 settembre 2003 il vicepresidente del Tribunale
cantonale delle assicurazioni ha respinto il gravame, ritenuto che, anche
computando l'invalidità secondo il metodo ordinario del raffronto dei
redditi, il grado di invalidità era pari al 38.20% e quindi non raggiungeva
il tasso minimo del 40% previsto dalla legge.

C.
R.________, sempre rappresentato da Armiero Gabuzzini, interpone ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo
in via principale l'assegnazione di una mezza rendita di invalidità ed in via
sussidiaria di un quarto di rendita. Dei motivi si dirà, se necessario, nei
considerandi di diritto.

Chiamati a pronunciarsi sul ricorso, l'UAI ne propone la reiezione, mentre
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è espresso.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è l'assegnazione di una mezza rendita rispettivamente,
in via sussidiaria, di un quarto di rendita di invalidità a R.________.
Contestati sono in particolare gli elementi posti alla base della
determinazione del grado d'invalidità secondo il raffronto dei redditi da
parte della Corte cantonale, e, meglio, il reddito da invalido quale
dipendente e quello da valido quale indipendente.

2.
2.1 Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre
2000 sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di
assicurazione per l'invalidità. Nel caso in esame si applicano tuttavia le
disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme (materiali) in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2;
per quanto attiene per contro alle disposizioni formali della LPGA,
immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2003,
cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2).

Per la stessa ragione inapplicabile ratione temporis alla presente procedura
risulta la 4a revisione LAI, entrata in vigore il 1° gennaio 2004.

2.2 Nella misura in cui la procedura di ricorso concerne l'assegnazione o il
rifiuto di prestazioni assicurative, l'ambito del potere cognitivo del
Tribunale federale delle assicurazioni non è limitato all'esame della
violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di
apprezzamento, ma si estende anche all'esame dell'adeguatezza della decisione
impugnata; la Corte in tal caso non è vincolata dall'accertamento di fatto
operato dai primi giudici e può scostarsi dalle conclusioni delle parti, a
loro vantaggio o pregiudizio (art. 132 OG).

3.
3.1 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, il primo giudice
ha già correttamente ed esaustivamente indicato le disposizioni applicabili
per stabilire il grado di invalidità e quindi l'eventuale diritto alla
rendita di una persona che svolge attività lucrativa (art. 4 e 28 LAI).

Giova comunque ribadire che, nel caso di assicurati attivi, il grado di
invalidità deve essere determinato sulla base di un raffronto dei redditi. A
tal fine si stabilisce il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato
del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (art. 28 cpv. 2 LAI).

Per l'art. 25 cpv. 2 OAI entrambi i redditi determinanti di un invalido con
attività lucrativa indipendente, che amministra un'azienda in comune con
membri della sua famiglia, sono calcolati proporzionalmente all'importanza
della sua collaborazione. Ciò significa che va presa in considerazione solo
l'attività personale del lavoratore indipendente (Valterio, Droit et pratique
de l'assurance-invalidité, pag. 204).

3.2 Per procedere al raffronto dei redditi bisogna di regola esprimere il più
esattamente possibile in cifre questi redditi e confrontarli, la differenza
tra i due importi permettendo di calcolare il tasso d'invalidità. Nella
misura in cui essi non possono essere espressi con esattezza in cifre, si
deve stimarli sulla base degli elementi noti nel caso di specie e procedere
al confronto dei dati approssimativi ottenuti (DTF 128 V 30 consid. 1).

Se non è possibile determinare o graduare con sicurezza i due redditi di cui
si tratta, si deve procedere, ispirandosi al metodo specifico applicabile
alle persone non esercitanti attività lucrativa (art. 27 OAI), al confronto
delle attività e valutare il grado di invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta. Questo
metodo particolare, detto metodo straordinario di graduazione, si applica
soprattutto nel caso di lavoratori indipendenti, ove un calcolo
sufficientemente sicuro dei redditi da paragonare sia escluso.

La differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il
metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI,
26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata
direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti
dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo
successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla
capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di
rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito
economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza.
Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul
risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio
legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve
essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1,
104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b).

3.3 Va poi pure ricordato che per poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti. Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato
di salute e indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è
incapace al lavoro. Inoltre, la documentazione medica costituisce un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

È quindi importante che il medico indichi chiaramente a quale delle attività
si riferisce la sua valutazione della capacità lavorativa, vale a dire se
all'attività lucrativa, alle mansioni consuete o ad entrambi i campi
(sentenza del 21 luglio 2000 in re B., I 110/00, consid. 1c).

3.4 Infine, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel
diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di
ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato
deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel
miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi
Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita
se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito
tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente
provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e
soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le
sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i
legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la
presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr.
pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

4.
Dal giudizio impugnato emerge che la Corte cantonale ha determinato
l'invalidità dell'assicurato tramite il metodo ordinario del raffronto dei
redditi, respingendo la richiesta di rendita, in quanto il grado di
invalidità così stabilito era pari al solo 38.20%.

La precedente istanza ha in particolare fissato in complessivi fr. 71'490.-
il reddito che l'assicurato avrebbe percepito nel 1999 se non fosse divenuto
invalido (cosiddetto reddito da valido), fondandosi su un guadagno quale
operaio al 100% di fr. 59'490.-, come indicato dal datore di lavoro, e quale
allevatore di ovini in proprio di fr. 12'000.-, dopo deduzione di fr.
10'000.- quale contributo dei familiari.

Il reddito da invalido relativo allo stesso anno è stato invece determinato
in fr. 44'178.-, composti da fr. 12'000.- quale reddito da allevatore
indipendente e fr. 32'178.- quale salario da operaio a metà tempo, pari alla
metà di fr. 64'357.-, come indicato nel ricorso cantonale dallo stesso
assicurato.

5.
Nel ricorso di diritto amministrativo l'insorgente rileva in primo luogo che
l'importo di fr. 64'357.- è stato indicato in maniera errata nel gravame
inoltrato in sede cantonale e che la Corte di prime cure lo ha corretto solo
parzialmente e, meglio, per quanto concerne il reddito da valido, tenendo
conto di fr. 59'490.-, come indicato dal datore di lavoro, lasciando tuttavia
invariato il reddito da invalido. In tali condizioni, tenuto conto di un
reddito da invalido quale dipendente al 50% di fr. 29'745.-, egli avrebbe
diritto ad una rendita di invalidità, in quanto il tasso sarebbe del 41.60%.

In secondo luogo l'interessato sostiene tuttavia di aver diritto ad una mezza
rendita, perché il reddito da valido e invalido quale indipendente non
sarebbe stato calcolato in maniera corretta. A suo dire, il reddito da valido
nel 1997, che sarebbe l'anno determinante al riguardo, ammonterebbe a fr.
26'000.-, mentre quello da invalido nel 1999 a fr. 12'000.-, in seguito alla
deduzione di fr. 10'000.- per l'aiuto apportato dal signor M.________.

6.
In via preliminare va rilevato che l'applicazione del metodo ordinario di
raffronto dei redditi non è contestata e dev'essere ammessa nel caso
concreto. Anche i guadagni da attività indipendente possono infatti essere
quantificati, segnatamente è possibile dedurli dagli atti fiscali, e vengono
riconosciuti dallo stesso interessato.

Inoltre, come rettamente indicato dalla Corte cantonale, il raffronto dei
redditi, ai fini di stabilire l'invalidità del ricorrente, va effettuato
fondandosi sulle entrate relative al 1999, anno di decorrenza dell'eventuale
rendita, ritenuto che, come si vedrà in seguito, l'inizio dell'inabilità
lavorativa è da ricondurre al settembre 1998 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF
128 V 174 seg.).

7.
Dagli atti emerge che sia secondo i medici curanti che secondo il perito
dott. V.________, specialista in psichiatria, incaricato dall'amministrazione
di esaminare lo stato di salute dell'assicurato, quest'ultimo è inabile al
lavoro al 50% in qualsiasi attività dipendente dall'inizio del mese di
settembre 1998. Questi fatti non sono contestati.

A ragione il ricorrente censura per contro gli elementi posti alla base del
reddito da invalido quale dipendente. In effetti il datore di lavoro ha
dichiarato che nel 1999 l'assicurato, lavorando al 100%, avrebbe percepito un
reddito di fr. 59'490.-, mentre l'importo di fr. 64'357.-, indicato nel
gravame presentato alla Corte cantonale e ripreso da quest'ultima per
stabilire l'incapacità di guadagno, non è sostanziato da alcun documento.

In proposito va rilevato che i certificati di salario relativi al 1999 e 2000
agli atti, emessi a scopi fiscali, non possono essere considerati, in quanto
contengono presumibilmente anche indennità di malattia e rendite versate
dalla Cassa pensioni (art. 25 cpv. 1 lett. a OAI).

Visto quanto sopra è pertanto provato, con il grado di verosimiglianza
preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 121 V 204), che
l'importo di fr. 64'357.-, indicato dal ricorrente nel gravame cantonale e
ripreso, ma solo per fissare il reddito da invalido nel 1999, dalla Corte
cantonale, poggi effettivamente su un errore.

In concreto va pertanto tenuto conto, quale reddito da invalido, della metà
di fr. 59'490.-, pari al reddito che l'assicurato avrebbe percepito se fosse
stato abile al lavoro al 100% nel 1999. In effetti anche se di frequente
un'attività a tempo parziale è retribuita con un salario inferiore rispetto
ad un lavoro a tempo pieno, l'importo è stato indicato espressamente dal
ricorrente, che in questa sede si è chinato attentamente sulla questione a
causa dell'errore commesso in sede cantonale. Inoltre, come verrà evidenziato
in seguito, anche tenendo conto di un salario leggermente inferiore alla metà
rispetto a quello percepito a tempo pieno, non si giungerebbe ad un grado
d'invalidità pari al 50%, giustificante l'erogazione di una mezza rendita,
chiesta dall'insorgente in via principale.

Su questo punto il ricorso dev'essere pertanto accolto.

8.
8.1 A proposito del reddito quale indipendente va osservato che secondo il
perito la malattia psichica di cui soffre l'assicurato non incide in alcun
modo sull'abilità lavorativa, in quanto egli gestisce personalmente
l'attività ed ha la possibilità di riposarsi.

L'assicurato sostiene per contro di doversi avvalere dell'aiuto regolare di
un familiare e non contesta il contributo a favore di quest'ultimo,
quantificato dal Tribunale cantonale in fr. 10'000.-.
8.2 Dagli atti dell'incarto risulta che per questa attività l'autorità
fiscale ha tassato l'assicurato nel biennio 1997/98 per fr. 15'000.-, nel
biennio successivo per fr. 27'000.- e nel 2001/02 per fr. 22'000.-; egli ha
quindi percepito in media annualmente fr. 21'333.-.

A proposito dell'aiuto di terzi il ricorrente ha dichiarato
all'amministrazione che già saltuariamente nel 1995 e regolarmente dal 1996
usufruiva dell'aiuto di un membro della famiglia, quindi precedentemente alla
riduzione della capacità lavorativa al 50%, intervenuta nel settembre 1998, e
pertanto  prima dell'aggravamento della malattia psichica di cui soffre. In
simili condizioni non si può ammettere che l'aiuto di terzi sia riconducibile
all'invalidità e pertanto neppure un'eventuale riduzione del reddito quale
indipendente può essere riconosciuta.

Inoltre il reddito più elevato è stato conseguito nel biennio (1999/2000)
durante il quale l'assicurato si era ammalato ed egli ha attestato un aumento
delle ore nel 1996, non tuttavia una diminuzione dal 1998. Tali circostanze
comprovano senz'altro quanto addotto dal perito medico secondo cui la
malattia non limitava l'assicurato nello svolgimento dell'attività
indipendente.

Di conseguenza, ritenuto un reddito da attività indipendente pari a fr.
21'333.- - la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei
redditi percepiti negli ultimi tre esercizi (si veda in proposito sentenza
del 17 dicembre 1998 in re. G., I 304/98, consid. 3a, pubblicata in AJP 1999
pag. 484) -, da cui va dedotto l'importo in quanto tale incontestato di fr.
10'000.- a titolo di aiuto da parte dei familiari (sentenza del 30 maggio
1989 in re N., I 191/88, consid. 2c), si deve riconoscere all'assicurato il
diritto a un quarto di rendita, il suo grado d'invalidità essendo pari al
41.99% (70'823 - 41'078 x 100 : 70'823).

Con riferimento a quanto esposto nei considerandi precedenti, anche riducendo
il reddito da invalido quale dipendente al 50% a fr. 25'000.-, si otterrebbe
un reddito da invalido complessivo di fr. 36'333.- ed un grado di invalidità
del 48.69% (70'823 - 36'333 x 100 : 70'823). In ogni modo, il diritto ad una
mezza rendita non è quindi dato.

9.
Per quanto riguarda infine la decorrenza della rendita l'inabilità lavorativa
ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI è data dal mese di settembre 1998,
per cui il diritto alla prestazione è nato nel settembre 1999.

10.
Visto quanto sopra, il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso
che la decisione litigiosa del 9 ottobre 2002 ed il giudizio cantonale del 22
settembre 2003 sono annullati, mentre all'assicurato è riconosciuto il
diritto ad un quarto di rendita di invalidità dal 1° settembre 1999.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, la decisione
amministrativa del 9 ottobre 2002 ed il giudizio cantonale del 22 settembre
2003 sono annullati, al ricorrente essendo riconosciuto il diritto ad un
quarto di rendita di invalidità dal 1° settembre 1999.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
L'amministrazione opponente verserà al ricorrente la somma di fr. 250.-
(comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte
per la procedura federale.

4.
L'autorità giudiziaria cantonale statuirà sulla questione delle spese
ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in sede
federale.

5.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 29 ottobre 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: