Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 681/2003
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I 681/03

Sentenza del 13 luglio 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Frésard; Grisanti,
cancelliere

V.________, Italia, ricorrente, rappresentato dal Centro Consulenze,
Direzione Centrale, Belpstrasse 11, 3007 Berna,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Ginevra, opponente

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero, Losanna

(Giudizio del 25 settembre 2003)

Fatti:

A.
A.a V.________, cittadino italiano, nato nel 1961, di professione
magazziniere/impiegato, è stato posto - con decisioni del 6 novembre 1992
della Cassa di compensazione del Canton A.________ - al beneficio di una
rendita intera dell'assicurazione invalidità con effetto dal 1° settembre
1991 e di una mezza rendita dal 1° aprile 1992 a dipendenza di un'incapacità
di guadagno (del 100%, rispettivamente, dal 1° aprile 1992, del 52%)
addebitabile a leucemia mieloide cronica in status post trapianto del midollo
osseo (giugno 1989 e ottobre 1990).

Una richiesta dell'interessato tendente alla revisione della rendita per
intervenuto peggioramento dello stato di salute è stata respinta il 15
ottobre 1996 dalla medesima Cassa di compensazione. In seguito al rimpatrio
dell'assicurato, con provvedimento formale del 3 settembre 1998 l'Ufficio AI
per gli assicurati residenti all'estero (UAI), divenuto nel frattempo
competente, ha confermato il diritto alla mezza rendita di invalidità.

Il 9 dicembre 1998 l'amministrazione ha avviato una procedura di revisione,
sopprimendo, alla luce delle nuove risultanze istruttorie, il diritto alla
mezza rendita di invalidità, con decisione del 12 agosto 1999, avente effetto
dal 1° ottobre 1999.

A.b Rappresentato dal Centro Consulenze di Berna, V.________ ha impugnato il
provvedimento amministrativo presso la Commissione federale di ricorso in
materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale, con
pronuncia del 20 ottobre 2000, ha respinto il gravame e la richiesta di
mantenimento della mezza rendita, trasmettendo tuttavia nel contempo gli atti
all'UAI per esame riferito al periodo posteriore al 14 febbraio 2000, data in
cui il medico curante, dott. P.________, specialista in neurologia, in un
certificato medico prodotto pendente causa, aveva posto l'ulteriore diagnosi
di sindrome depressiva reattiva cronica.

A.c Adito dall'assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni, per
sentenza del 28 gennaio 2002, ne ha accolto il gravame e, annullati il
giudizio cantonale del 20 ottobre 2000 come pure la decisione amministrativa
del 12 agosto 1999, ha rinviato gli atti all'UAI per complemento istruttorio
(allestimento di una perizia pluridisciplinare emato-oncologica e
psichiatrica) e nuovo provvedimento.

A.d A seguito della sentenza di rinvio, l'amministrazione ha affidato
l'incarico di compiere i necessari accertamenti al prof. T.________, il
quale, avvalendosi della collaborazione della prof.ssa G.________ (ematologa)
e del dott. M.________ (neuro-psichiatra), posta la diagnosi di leucemia
mieloide cronica (trattata con trapianto allogenico di midollo osseo nel 1989
e 1990), attualmente in remissione clinica e citogenetica, e di stato ansioso
depressivo, si è espresso per una limitazione invalidante del 30% nella
precedente attività (magazziniere) e in ogni altra compatibile con le
attitudini dell'assicurato. Preso atto delle conclusioni di tale perizia e
sentito il parere del proprio servizio medico, l'UAI, mediante decisione
dell'11 aprile 2003, sostanzialmente confermata in data 4 giugno 2003 anche
in seguito all'opposizione interposta dall'assicurato, ha confermato, con
effetto dal 1° ottobre 1999, la soppressione del diritto alla mezza rendita
AI per intervenuto miglioramento della capacità lavorativa dell'interessato.

B.
Chiamati nuovamente a statuire su ricorso di V.________, i giudici
commissionali hanno respinto il gravame e tutelato la decisione impugnata per
pronuncia del 25 settembre 2003.

C.
Allegando un nuovo rapporto medico - datato 21 ottobre 2003 - del dott.
R.________ nonché una dettagliata esposizione dei fatti corredata da varia
documentazione riferita ai trattamenti medici subiti negli anni passati,
V.________, sempre patrocinato dal Centro Consulenze, interpone ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale
postula il mantenimento della rendita.

Sentito il parere del proprio servizio medico, l'UAI propone la reiezione del
gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato
a determinarsi.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è la questione di sapere se, come ritenuto
dall'amministrazione e dai primi giudici, nel periodo di tempo intercorso tra
il 6 novembre 1992 (data della decisione iniziale di assegnazione della mezza
rendita, in seguito confermata dall'amministrazione; DTF 109 V 265 consid.
4a) e il 4 giugno 2003 (data della decisione su opposizione in lite che
delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice: DTF 129 V 4 consid.
1.2), la situazione in punto alla capacità lavorativa del ricorrente sia
effettivamente migliorata in modo tale da incidere sul suo diritto alla
(mezza) rendita.

2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i giudici
commissionali hanno compiutamente enunciato le norme legali e i principi
giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i
presupposti che secondo il diritto svizzero - applicabile nel caso di specie
anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del
21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità
europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle
persone (ALC; RS 0.142.112.681; cfr. le sentenze del 18 maggio 2004 in re G.,
I 624/03, consid. 2 e 4.1, e del 7 aprile 2004 in re L., I 793/03, consid.
2.4 e 3, non ancora pubblicate nella Raccolta ufficiale) - devono essere
adempiuti per potere procedere ad una revisione della rendita d'invalidità.

Così, dopo avere dichiarato applicabile la nuova legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
in vigore dal 1° gennaio 2003 (cfr. art. 2 LPGA in relazione con l'art. 1
cpv. 1 LAI, nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2003), e averne definito
i concetti - peraltro corrispondenti alle nozioni sviluppate dalla
giurisprudenza sotto l'egida del precedente ordinamento AI (cfr. la sentenza
del 15 giugno 2004 in re Z., I 634/03, consid. 1.2, come pure la sentenza del
30 aprile 2004 in re A., I 626/03, consid. 2-3.6, non ancora pubblicata nella
Raccolta ufficiale, che ha evidenziato come, almeno nel presente ambito, la
situazione non cambi a dipendenza del fatto che l'esame giuridico avvenga
secondo le nuove disposizioni della LPGA oppure secondo quelle previgenti
sicché in realtà può anche restare aperta la questione dell'applicabilità
concreta della LPGA), d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI) e di raffronto
dei redditi (art. 16 LPGA), l'autorità commissionale, ricordati i compiti del
medico ai fini di tale valutazione (DTF 125 V 261 consid. 4 con riferimenti,
107 V 20 consid. 2b; cfr. pure DTF 125 V 352 consid. 3a in merito al valore
probatorio attribuito dalla giurisprudenza ai pareri medici), ha esposto i
presupposti per il diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 [nella versione in
vigore fino al 31 dicembre 2003]) e per la sua revisione (art. 17 LPGA),
precisando gli aspetti temporali legati a una soppressione della prestazione
(art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).

A tale esposizione può essere fatto riferimento, non senza tuttavia ribadire
che - secondo i principi giurisprudenziali sviluppati in relazione all'art.
41 vLAI (soppresso in seguito all'entrata in vigore della LPGA), validi anche
sotto l'egida del nuovo ordinamento (sentenza citata del 30 aprile 2004 in re
A., consid. 3.5.4) - costituisce motivo di revisione ogni modificazione
rilevante nelle circostanze di fatto suscettibili di influire sul grado di
invalidità, per la qual valutazione occorre confrontare la situazione di
fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con
quella vigente all'epoca del provvedimento litigioso (DTF 125 V 369 consid. 2
con riferimento; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). È
inoltre utile ricordare che si può procedere alla revisione della rendita non
soltanto nel caso di una modificazione sensibile dello stato di salute, bensì
anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur
essendo esso rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF
113 V 275 consid. 1a e sentenze ivi citate; vedi pure DTF 112 V 372 consid.
2b e 390 consid. 1b).

Giova infine rammentare che l'entrata in vigore dell'ALC ha reso possibile -
per motivi di parità di trattamento - l'erogazione di rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, anche ad assicurati che
ricadono nel campo applicativo personale del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1
cpv. 1 Allegato II ALC, anche se non sono domiciliati o non dimorano in
Svizzera, bensì in uno Stato membro dell'Unione europea (cfr. sentenza citata
del 7 aprile 2004 in re L., consid. 2.3).

3.
In via preliminare, il ricorrente rimprovera ai primi giudici di avere posto
a fondamento della loro pronuncia le conclusioni di una perizia, quella
affidata al prof. T.________, considerata di parte.

Il ricorrente sembra tuttavia ignorare che, secondo costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione, nella fase che
precede la decisione, è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209). Le perizie ordinate in adempimento di
questo compito non possono essere considerate di parte (DTF 123 V 175 e 122 V
157). Né il solo fatto che un libero professionista, quale è il prof.
T.________, venga eventualmente interpellato con regolarità ad esprimere
valutazioni specialistiche per conto di un assicuratore, è di per sé
sufficiente per fare dubitare della sua obiettività e imparzialità (RAMI 1999
no. U 332 pag. 193). Per il resto, si fa notare che la perizia
pluridisciplinare è stata allestita in attuazione di quanto ordinato dalla
sentenza di rinvio del 28 gennaio 2002 del Tribunale federale delle
assicurazioni senza che la scelta del prof. T.________ - consulente esterno
all'amministrazione - abbia apparentemente destato opposizione alcuna da
parte del ricorrente, rispettivamente del suo patrocinatore, prima della resa
del relativo referto.

4.
Da valutare è quindi la questione relativa alle ripercussioni del danno alla
salute sulla capacità di guadagno di V.________ e segnatamente il tema di
sapere se la situazione sia realmente migliorata in maniera rilevante nel
lasso di tempo determinante.

4.1 Il referto del prof. T.________, circostanziato e fondato su esami
completi (comprensivi, tra l'altro, di uno studio morfologico e citogenetico
dell'aspirato midollare), dopo avere ripercorso l'anamnesi personale,
lavorativa e patologica dell'assicurato ed avere dato atto della necessità di
proseguire i controlli periodici per valutare a distanza gli effetti della
terapia immunosoppressiva e della "graft versus host reaction”, ha avuto modo
di attestare, a distanza di ben oltre 10 anni dall'effettuazione del secondo
trapianto allogenico di midollo osseo, uno stato di remissione clinica e
citogenetica - vale a dire di assenza del cromosoma Ph1 nelle cellule
mieloide (cfr. rapporto peritale 1° ottobre 2002 pag. 4, le cui osservazioni
si rifanno agli accertamenti di natura ematologica compiuti dalla prof.ssa
G.________ in data 25 settembre 2002). Per quanto attiene all'aspetto
psichiatrico, il prof. T.________ si è avvalso della consulenza del dott.
M.________, il quale, dopo avere osservato come l'ideazione fosse
"naturalmente orientata in maniera dominante sul problema pensionistico” e
sulle possibili conseguenze per il futuro, ha espresso "l'impressione che lo
stesso paziente riconosca l'origine del proprio disagio nell'attuale vertenza
assicurativa piuttosto che in una malattia psico-somatica residuata alla
pregressa ('89-90) leucemia e relative preoccupazioni ben comprensibili in
quel periodo ma difficilmente accettabili attualmente dopo 12 anni”. Lo
specialista neuro-psichiatra ha quindi diagnostico una reazione abnorme
collegata non tanto all'evento leucemico, quanto agli aspetti psicologici e
"all'ambiente sociale di appartenenza del paziente, quasi un diritto al
risarcimento”.

Alla luce di queste constatazioni e in considerazione del comprensibile stato
d'ansia in cui l'interessato vive da quando gli è stata diagnosticata la
grave malattia, la perizia ha concluso per una capacità al lavoro di
V.________ leggermente ridotta, nella misura del 30%, sia nell'attività
abituale che in qualsiasi altra attività sostitutiva confacente alle sue
attitudini.

4.2 Tutto ben ponderato, questa Corte non ravvisa indizi concreti
suscettibili di far seriamente dubitare della fondatezza delle suesposte
conclusioni peritali, alle quali si sono richiamate le precedenti istanze per
la valutazione del caso (DTF 125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161 consid. 1c;
cfr. pure per es. sentenza del 9 aprile 2002 in re L., I 379/01, consid. 3b).
Occorre così in primo luogo ricordare al ricorrente che i fattori
psicosociali evidenziati dal rapporto peritale non rientrano nel novero dei
danni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai
sensi dell'art. 4 cpv.1 LAI (cfr. ad es. sentenza del 29 gennaio 2003 in re
P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V
294). Per il resto, il fatto che l'insorgente, a distanza di così tanti anni,
debba continuare a seguire dei periodici controlli e non possa essere ancora
considerato definitivamente guarito dalla malattia, non dev'essere
sopravvalutato poiché, dallo stesso profilo medico - stando alla dottrina
specialistica ulteriormente consultata -, la remissione citogenetica
costituisce comunque il presupposto fondamentale per una guarigione duratura
(cfr. ad es. http://web.tiscali.it/ematologia/pub/lmc.html). Inoltre, il
rischio (più o meno remoto) che la malattia possa in futuro eventualmente
riprendere il suo corso non implica automaticamente una perdita (attuale)
della possibilità di guadagno da porre a carico dell'AI. Ne consegue che, in
definitiva, la limitazione - apparentemente negata dal prof. M.________ che,
in termini forse troppo perentori, ha ritenuto felicemente e fortunatamente
superato l'evento leucemico - al 30% dell'incapacità lavorativa riconosciuta
dal prof. T.________ a dipendenza dello stato d'ansia di cui soffre il
ricorrente non appare censurabile.

Né le conclusioni di natura psichiatrica del dott. R.________, non
specialista del campo (sul significato, a livello probatorio, di tale
circostanza cfr. sentenza del 3 agosto 2000 in re B., I 178/00, consid. 4a),
sono atte a inficiare tali conclusioni. In particolare, la nota conclusiva
del rapporto 21 ottobre 2003 di detto sanitario, secondo cui recenti
pubblicazioni scientifiche a proposito del linfoma di Hodgkin avrebbero
attestato l'alto tasso di mortalità anche dopo - non meglio quantificati e
precisati - anni dalla remissione, non sembrano pertinenti per sostenere la
tesi ricorsuale, ritenuto che il linfoma di Hodgkin concerne tutt'altra
patologia.

4.3 Quanto all'accenno, in sede ricorsuale, alla precaria situazione del
mercato del lavoro, deve essere ricordato che l'assenza di un'occupazione
lucrativa per ragioni estranee a un danno alla salute, quali per esempio
appunto le particolari condizioni del mercato del lavoro in una determinata
regione, l'età o una formazione insufficiente, non giustifica il
riconoscimento di una rendita, l'incapacità di lavoro che ne dovesse
risultare non essendo dovuta a una causa per la quale la legge impone
all'assicurazione per l'invalidità di prestare alcunché (DTF 107 V 21 consid.
2c; VSI 1999 pag. 247 consid. 1).

5.
Stante quanto precede, si deve ritenere che a ragione i primi giudici hanno
ammesso una modifica rilevante nelle circostanze di fatto suscettibile di
influire sul grado di invalidità e hanno soppresso la mezza prestazione
precedentemente concessa in quanto non più giustificata dalla limitazione
dell'incapacità al guadagno del ricorrente. Anche in merito all'effetto
retroattivo, al 1° ottobre 1999, di tale soppressione, la pronuncia impugnata
merita piena tutela. Infatti, per costante giurisprudenza, se nell'ambito di
una procedura di ricorso - al quale è stato tolto l'effetto sospensivo, come
avvenuto in concreto in occasione dell'atto amministrativo del 12 agosto 1999
- contro una decisione che riduce o sopprime una rendita a seguito di una
revisione, il giudice annulla il provvedimento querelato e ritorna gli atti
all'amministrazione per complemento d'istruttoria e nuova pronuncia, la
modifica delle prestazioni ha effetto dalla data stabilita nella precedente
decisione, qualora gli ulteriori accertamenti predisposti
dall'amministrazione ne confermino il benfondato (DTF 106 V 18; cfr. pure DTF
129 V 370).

6.
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la
procedura è gratuita (art. 134 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di
ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali e alla Cassa svizzera di compensazione.

Lucerna, 13 luglio 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: