Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 606/2003
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I 606/03

Sentenza del 19 agosto 2005
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Buerki Moreni,
supplente; Grisanti, cancelliere

D.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. dott. Giovanni Merlini, via
V. Vela 8, 6600 Locarno,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli
15a, 6500 Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 27 giugno 2003)

Fatti:

A.
Lamentando dolori vertebrali, D.________, nato nel 1954, da ultimo attivo
quale pizzaiolo e cameriere presso il ristorante gestito insieme alla moglie,
in data 16 agosto 1999 ha presentato una domanda di prestazioni all'Ufficio
dell'assicurazione invalidità (UAI) del Cantone Ticino.

Dopo aver sottoposto il richiedente ad esame medico specialistico da parte
del dott. M.________, specialista in reumatologia, e del dott. A.________,
specialista in psichiatria presso l'Organizzazione sociopsichiatrica
cantonale, l'amministrazione, con progetto di decisione del 7 marzo 2002, ha
prospettato all'assicurato l'assegnazione di un quarto di rendita di
invalidità a partire dal 1° dicembre 1999, stante un tasso d'incapacità al
guadagno complessivo del 40%, con possibilità di concessione di una mezza
rendita qualora fosse riconosciuto un caso di rigore.

Con due successivi provvedimenti del 26 luglio e del 14 agosto 2002, l'UAI ha
assegnato a D.________ una mezza rendita di invalidità per caso di rigore a
far tempo dal 1° dicembre 1999.

B.
Contestando sostanzialmente la valutazione complessiva del grado d'invalidità
operato dall'amministrazione la quale, stabilendo un tasso globale del 40%,
non avrebbe in alcun modo tenuto conto dell'azione congiunta delle incapacità
lavorative parziali, riconducibili ai problemi alla schiena (40%) e a quelli
psichiatrici (40%), l'interessato, rappresentato dalla lic. iur. Francesca
Nicora, è insorto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
chiedendo l'annullamento dei provvedimenti amministrativi e il riconoscimento
di una rendita intera di invalidità. Egli ha quindi pure domandato di essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita.

Dopo avere separatamente accolto, mediante decreto del 17 ottobre 2002, la
domanda di assistenza giudiziaria, la Corte cantonale, per giudizio del 27
giugno 2003, ha per contro respinto il gravame, confermando l'operato
dell'UAI.

C.
Assistito dall'avv. Giovanni Merlini, D.________ interpone ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in
annullamento del giudizio cantonale, l'assegnazione di una rendita intera di
invalidità e l'ammissione all'assistenza giudiziaria con gratuito patrocino.
Delle motivazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.

L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

D.
Pendente causa, il ricorrente ha trasmesso a questa Corte due nuovi
certificati dei medici curanti, dott. F.________ (chirurgo) e dott.ssa
B.________ (psichiatra), attestanti una piena inabilità al lavoro per motivi
reumatologici, rispettivamente, un'incapacità lavorativa del 50% per motivi
psichiatrici.

Chiamato a prendere posizione, l'UAI ha ritenuto irrilevanti, ai fini
dell'esito della presente valutazione, i nuovi referti medici prodotti.

E.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è l'assegnazione di una rendita intera di invalidità
all'assicurato, invece della mezza rendita per caso di rigore concessa
dall'amministrazione e confermata dal Tribunale cantonale, segnatamente la
cumulabilità o meno dei gradi di inabilità lavorativa per motivi psichiatrici
e reumatologici, attestati dai periti dell'UAI.

2.
Quanto all'ammissibilità della nuova documentazione medica trasmessa a questa
Corte pendente lite dopo la scadenza del termine di ricorso, va rilevato in
via preliminare che essa, anche nella misura in cui non dovesse riferirsi a
una situazione posteriore a quella esistente al momento della decisione in
lite e quindi esulante dal potere cognitivo di questa Corte (DTF 129 V 4
consid. 1.2, 121 V 366 consid. 1b), non può comunque essere ritenuta ai fini
del presente giudizio dal momento che si limita in sostanza a fornire una
nuova interpretazione in merito a fatti già noti che peraltro potevano già
agevolmente essere invocati in precedenza (DTF 127 V 357 consid. 4).

3.
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000
sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di
assicurazione per l'invalidità. Nel caso di specie si applicano tuttavia le
disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, il giudice delle
assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di
fatto subentrate successivamente al momento della decisione in lite (DTF 129
V 4 consid. 1.2).

4.
4.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità
giudiziaria cantonale ha correttamente esposto le norme legali e i principi
giurisprudenziali disciplinanti il diritto a una rendita (intera)
d'invalidità (art. 4 e 28 LAI; cfr. pure art. 29 LAI). Essa ha in particolare
pertinentemente rammentato che nel caso di assicurati attivi il grado di
invalidità deve essere determinato sulla base di un raffronto dei redditi e
che a tal fine si stabilisce il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (art. 28 cpv. 2 LAI), la
differenza tra i due importi permettendo di calcolare il tasso d'invalidità.
Per il resto giova ribadire che pur essendo l'invalidità un concetto
economico e non medico, al fine di poterla determinare, l'amministrazione (o
il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che vanno
rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti. Il compito del
medico consiste così nel porre un giudizio sullo stato di salute e
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro, la documentazione medica costituendo un importante strumento di
giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314
consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

4.2 La questione di sapere se e in quale misura i singoli gradi d'inabilità
debbano o possano essere tra loro addizionati, è una questione medica che, di
principio, il giudice non rimette in discussione (RDAT 2002 I no. 72 pag.
485).

4.3 Quanto al valore probatorio di un rapporto medico, determinante, secondo
la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di
uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che
consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico
sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione ad esempio quale perizia o
rapporto (DTF 125 V 353 consid. 3b/aa, 122 V 160 consid. 1c). Nella sentenza
pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. questa Corte ha però ritenuto conforme
al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e art. 19 PA,
art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 OG) definire delle direttive in relazione alla
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

Così, le perizie affidate dagli organi dell'assicurazione invalidità, in sede
di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite
e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena a
meno che sussistano indizi concreti a mettere in dubbio la loro attendibilità
(cfr. VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb).

Per quanto attiene invece alle attestazioni del medico curante, questa Corte
ha già ripetutamente decretato che il giudice può ritenere, secondo la
generale esperienza della vita, che, in dubbio, alla luce del rapporto di
fiducia esistente col paziente, egli tenda ad esprimesi in suo favore (VSI
2001 pag. 109 consid. 3b/cc, DTF 124 I 175 consid. 4 con riferimenti).

Se inoltre vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per
i quali egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza
dell'8 ottobre 2002 in re C., I 673/00). Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e
parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l'opinione più
adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b).

5.
5.1 Con il ricorso di diritto amministrativo D.________ censura in particolare
il grado di inabilità lavorativa complessivo (40%) stabilito dall'UAI e
confermato dal Tribunale cantonale, e più precisamente il fatto che i tassi
di incapacità parziali per la patologia psichiatrica (40%) e per quella
reumatologica (40%), sebbene ciò si imponesse perlomeno in via parziale, non
sarebbero stati in alcun modo addizionati.

5.2 Dagli atti emerge che all'epoca della presentazione della domanda di
rendita, il dott. G.________, medico curante dell'assicurato, riscontrando
segnatamente diversi disturbi alla colonna vertebrale, attestò un'incapacità
lavorativa del 50% nell'attività di gestore/pizzaiolo di ristorante. Per
contro, il dott. L.________, specialista in neurologia, presso il quale
l'interessato pure si trovava in cura, non ritenendo particolarmente grave la
situazione, ebbe modo di precisare che in un'attività confacente -
eventualmente anche quale pizzaiolo - il paziente avrebbe senz'altro potuto
lavorare a tempo pieno se avesse disposto di una adeguata situazione
ergonomica.

L'UAI ha quindi sottoposto l'assicurato, per esame specialistico, al dott.
M.________, il quale, nella perizia del 24 marzo 2000, dopo avere confermato
la presenza di alcune affezioni alla colonna vertebrale e gonalgie, dichiarò
l'assicurato inabile al lavoro nella misura del 20% al massimo nell'attività
di gerente di bar e cameriere, e in misura massima del 40% nell'attività di
pizzaiolo. Nel complemento peritale del 17 dicembre 2001 lo specialista
precisò quindi che la situazione clinica e radiologica risultava
sostanzialmente invariata seppure a fronte di un peggioramento della
sintomatologia dolorosa.

Dalla perizia 12 dicembre 2001 del dott. A.________ si evince inoltre che
l'assicurato soffre di una reazione mista ansioso-depressiva nell'ambito di
una sindrome da disadattamento (ICD 10-F43.22) che gli causerebbe
un'inabilità lavorativa pari al 40%.

Alla luce delle conclusioni formulate nei due predetti referti, il servizio
medico dell'UAI, tramite il dott. N.________, ha ritenuto l'assicurato
complessivamente inabile al lavoro al 40%, escludendo così una cumulazione
delle due incapacità parziali.

5.3 In sede giudiziaria cantonale, gli specialisti precedentemente
intervenuti hanno anch'essi confermato, su richiesta del giudice delegato,
che i gradi di inabilità lavorativa relativi alle due affezioni di cui soffre
l'assicurato non andavano cumulati. Entrambi i medici non hanno tuttavia
motivato (oltre) la loro valutazione.

5.4 Un attento esame degli atti induce questa Corte a concludere che la
documentazione medica su cui si è fondato il giudice di prime cure difetta
della necessaria forza probante e non può pertanto essere posta alla base di
un giudizio definitivo senza che prima si proceda ad un complemento
istruttorio.

5.4.1 Le due principali patologie (l'una fisica, l'altra di natura psichica)
all'origine, nel caso concreto, dell'inabilità lavorativa del ricorrente
differiscono sostanzialmente tra loro. Non appare pertanto per nulla scontata
l'affermazione secondo cui i rispettivi gradi di inabilità lavorativa non
sarebbero, almeno parzialmente, addizionabili. Di primo acchito appare al
contrario ben più probabile la conclusione opposta, atteso che le conseguenze
inabilitanti concernono due aspetti differenti tra loro. Così, si osserva da
un lato che la patologia fisica è stata ritenuta inabilitante in quanto
limiterebbe la possibilità di sollevare pesi e imporrebbe la possibilità di
cambiare posizione. Dall'altro, invece, l'affezione psichica inciderebbe
sulla concentrazione e la memoria nonché sul tono dell'umore. In simili
condizioni, la malattia psichica sarebbe tale da limitare la capacità
organizzativa e amministrativa dell'interessato, mentre la malattia fisica
inciderebbe sulle facoltà manuali (quali il trasporto di casse, il servizio a
tavola, i lavori di pulizia, ecc.).
5.4.2 Orbene, le (opposte) conclusioni del medico dell'UAI e dei dott.
M.________ e A.________ non sono (sufficientemente) motivate e non spiegano
il perché della mancata cumulabilità, almeno parziale, delle due inabilità
lavorative accertate. In particolare, non supplisce a tale mancanza
l'affermazione del dott. A.________ secondo cui nella valutazione del grado
di incapacità lavorativa psichiatrica egli avrebbe preso in considerazione «
l'influsso che i fattori stressanti, tra i quali anche la presenza
dell'affezione reumatologica, hanno avuto sullo sviluppo del disturbo
psicopatologico » (dichiarazione del 20 maggio 2003 all'indirizzo del giudice
delegato cantonale). Tale asserzione sta ad indicare che il perito ha
considerato anche l'affezione reumatologica quale causa dell'insorgere
dell'affezione psichiatrica, ma non tuttavia che ha tenuto conto delle
conseguenze sulla capacità lavorativa della malattia reumatologica. Giudizio,
quest'ultimo, che peraltro nemmeno sarebbe stato di sua competenza.

5.5 La fattispecie in esame, infine, differisce da quella di cui alla
sentenza pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485. A prescindere dal fatto
che, in quell'occasione, le inabilità lavorative erano comunque state
parzialmente sommate, va rilevato che il giudizio si fondava, in quella
vertenza, su una perizia pluridisciplinare in cui la situazione valetudinaria
era stata attentamente esaminata dai periti nel suo complesso, e non su due
perizie indipendenti tra loro come nel caso ora in esame.

5.6 In simili condizioni le conclusioni tratte dal medico dell'UAI e dai
periti interpellati dal giudice delegato cantonale appaiono senz'altro
bisognose di ulteriori chiarimenti e non sono atte, allo stadio attuale, a
legittimare le valutazioni delle istanze precedenti.

6.
Visto quanto precede, il giudizio cantonale, fondato su accertamenti
incompleti, non può pertanto essere tutelato e va annullato. L'incarto viene
retrocesso al Tribunale cantonale affinché, con l'ausilio di un perito, sulla
base dei rapporti medici all'inserto chiarisca la questione circa la
cumulabilità o meno dei gradi di inabilità lavorativa in ambito psichiatrico
e in ambito reumatologico, e si pronunci nuovamente sul grado d'invalidità
del ricorrente.

7.
7.1 Trattandosi di una lite in materia di assegnazione o rifiuto di
prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). Di
conseguenza, nella misura in cui è tesa ad ottenere la dispensa dal pagamento
delle spese giudiziarie, la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente
è priva di oggetto.

7.2 Priva di oggetto si rivela infine, visto l'esito del gravame, anche la
richiesta di D.________ di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio,
l'insorgente, vincente in causa e patrocinato da un legale, avendo diritto al
rimborso di spese ripetibili (art. 135 in relazione con l'art. 159 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullato il
giudizio impugnato del 27 giugno 2003, la causa è rinviata all'istanza di
primo grado perché proceda conformemente ai considerandi e renda un nuovo
giudizio.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
L'UAI del Cantone Ticino verserà al ricorrente la somma di fr. 2'500.-
(comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte
per la procedura federale.

4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 19 agosto 2005
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:  Il Cancelliere: