Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 582/2003
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I 582/03

Sentenza del 27 ottobre 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Frésard, Gianella, supplente; Schäuble,
cancelliere

C.________, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli
15a, 6500 Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 22 luglio 2003)

Fatti:

A.
C. ________ il 27 luglio 2001 ha presentato all'Ufficio AI del Cantone Ticino
(UAI) una richiesta volta all'ottenimento di provvedimenti sanitari,
segnatamente all'assunzione, da parte dell'assicurazione per l'invalidità,
dei costi di esecuzione del prospettato intervento bilaterale di cataratta,
poi realizzato, a due riprese, nel successivo mese di ottobre presso
l'Ospedale V._______.

Esperiti gli accertamenti del caso, l'UAI, mediante decisione del 26 giugno
2002, ha respinto la domanda non ritenendo essere dati i requisiti di legge,
prevedenti un obbligo di assunzione delle spese di un'operazione praticata
all'estero solo eccezionalmente.

B.
Adito dall'assicurata, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
per pronuncia del 22 luglio 2003, ne ha respinto il gravame, non ravvisando
gli estremi per un caso di urgenza, né l'impossibilità di effettuare i
trattamenti in Svizzera.

C.
C.________ interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte
affermando essere dati i requisiti per l'assunzione a carico
dell'assicurazione per l'invalidità dell'intervento perlomeno a un occhio,
nonché per il riconoscimento di mezzi ausiliari, più precisamente di una
lente e di un cristallino artificiale. Protesta inoltre spese e indennità per
incomodo. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.

Mentre l'UAI propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre
2000, che ha apportato numerose modifiche nei diversi settori delle
assicurazioni sociali, non è applicabile alla presente procedura, il giudice
delle assicurazioni sociali dovendo applicare le norme in vigore al momento
della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid.
1.2). Per le stesse ragioni, nemmeno applicabile ratione temporis è la
modifica legislativa LAI del 21 marzo 2003 (4a revisione), entrata in vigore
il 1° gennaio 2004.

2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i primi giudici
hanno già esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali
disciplinanti il riconoscimento di provvedimenti d'integrazione all'estero
per le persone soggette all'assicurazione obbligatoria. A tale esposizione
può essere fatto riferimento e prestata adesione.

3.
La ricorrente lamenta in primo luogo una violazione del suo diritto di essere
sentita, sostenendo di non aver potuto consultare l'incarto della procedura
cantonale e di non essere a conoscenza delle sentenze inedite citate dai
primi giudici.

3.1 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere
sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in
particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima
della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire
prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di
poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129
II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130
consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b).

Non può dedursi dalla citata norma costituzionale un obbligo generale di
notificare al ricorrente le osservazioni dell'autorità che ha emanato la
decisione impugnata. Tuttavia, ove tale autorità non abbia motivato, o non
abbia sufficientemente motivato, la propria decisione e abbia specificato i
motivi di quest'ultima soltanto nelle osservazioni sul gravame, il rifiuto
dell'autorità di ricorso di notificare al ricorrente tali osservazioni perché
possa replicarvi viola il diritto di essere sentito (cfr. DTF 116 V 40
consid. 4b concernente l'art. 4 cpv. 1 vCost.; v. pure DTF 119 V 323 consid.
1).

Una condizione necessaria del diritto di consultare l'incarto è data quando
agli atti vengono versate nuove prove e l'autorità amministrativa o
giudiziaria per poterle usare deve prima portarle a conoscenza della parte,
dandole la possibilità di esprimersi, ritenuto però che non è obbligata ad
avvisarla su ogni atto prodotto, perché basta che tenga a disposizione degli
interessati l'incarto (DTF 128 V 278 consid. 5b/bb).

3.2 In concreto dalla documentazione agli atti si evince che con raccomandata
del 13 giugno 2003 l'istanza cantonale aveva assegnato alle parti un termine
di dieci giorni per consultare gli atti presso la cancelleria del Tribunale e
per presentare eventuali osservazioni. Con lettera del 4 luglio successivo,
la ricorrente, dopo aver precisato che la raccomandata le era stata intimata
il 24 giugno 2003, chiedeva, per motivi di salute, di attendere fino a
settembre o di inviarle l'incarto. La richiesta veniva respinta in data 8
luglio 2003 siccome tardiva.

Ora, con lo scritto del 4 luglio 2003, l'interessata aveva in sostanza
chiesto una proroga del termine fino a settembre 2003 per motivi di salute. A
ragione i primi giudici hanno respinto la richiesta. La ricorrente si
limitava infatti ad affermare di essere "impedita a venire a Lugano", senza
però provarlo oggettivamente sulla base di un atto medico, ritenuto altresì
che avrebbe anche potuto delegare il compito di consultare l'incarto ad una
persona di fiducia, designando se del caso un patrocinatore.

3.3 La ricorrente sostiene inoltre che la pronuncia cantonale non sarebbe
stata motivata correttamente, poiché citerebbe giurisprudenza federale e
cantonale a lei sconosciuta.

La censura non è pertinente. Per l'interessata, infatti, da tale circostanza
non può derivare alcun pregiudizio, atteso che la giurisprudenza federale non
pubblicata in DTF è accessibile su Internet, mentre quella cantonale, ove non
fosse pubblicata in riviste giuridiche (in prevalenza nella RDAT: Rivista di
diritto amministrativo e tributario ticinese), può essere richiesta al
Tribunale cantonale delle assicurazioni, che è tenuto ad inviarla al
richiedente con tempestività, in forma anonimizzata, ciò che nel caso di
specie non è stato fatto. Non vi può quindi essere spazio per censure
riferite al diritto di essere sentito.

4.
Nel merito, la ricorrente sostiene di essersi dovuta sottoporre agli
interventi di cataratta all'estero e più precisamente a Como in Italia, in
quanto non avrebbe trovato in Svizzera medici specialisti preparati in grado
di aiutarla nella grave situazione di salute in cui si trovava.

4.1 Come già esposto dai primi giudici, giusta l'art. 8 cpv. 1 LAI, nella
versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2003, gli
assicurati invalidi o direttamente minacciati di invalidità hanno diritto ai
provvedimenti di integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare,
conservare o avvalorare la capacità di guadagno, il diritto essendo
determinato in funzione della probabile durata di lavoro. Secondo la
giurisprudenza, l'invalidità è imminente solo quando è possibile prevedere
che sopraggiungerà entro breve termine. Questa condizione non è adempiuta nel
caso in cui il verificarsi dell'incapacità di guadagno appaia sì inevitabile,
ma sia ancora incerto il momento in cui si determinerà (DTF 124 V 269 consid.
4).

Conformemente all'art. 12 cpv. 1 LAI, anch'esso nella versione applicabile in
concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2003, l'assicurato ha diritto ai
provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma
direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo
duraturo e sostanziale la capacità di guadagno o a evitare una diminuzione
sostanziale di tale capacità. Questa norma tende in particolare a tracciare
un limite tra il campo di applicazione dell'assicurazione invalidità e quello
dell'assicurazione malattia e infortuni. La delimitazione poggia sul
principio secondo cui la cura di una malattia o di una lesione, senza
riguardo alla durata dell'affezione, rientra in primo luogo nell'ambito
dell'assicurazione malattia e infortuni (cfr. DTF 104 V 81 consid. 1, 102 V
41 consid. 1 nonché la sentenza del 3 ottobre 1995 in re V., I 140/95,
consid. 1).

Infine, l'art. 23bis cpv. 1 OAI prevede che se l'esecuzione di provvedimenti
di integrazione si rivela praticamente impossibile in Svizzera, in modo
speciale per difetto di istituzioni adeguate o di personale specializzato,
l'assicurazione ne assume le spese per l'esecuzione semplice e razionale
all'estero. I provvedimenti sanitari eseguiti all'estero sono presi a carico
solo in caso di emergenza (cpv. 2). Se un provvedimento d'integrazione è
eseguito all'estero per altri motivi ritenuti validi, l'assicurazione ne
risarcisce le spese al massimo fino al limite richiesto da tale
provvedimento, se fosse stato eseguito in Svizzera (cpv. 3).

4.2 Dagli atti risulta che la ricorrente dal 16 novembre 1993 beneficia di
una pensione d'invalidità del 50% versatale dalla Cassa pensioni dei
dipendenti dello Stato del Cantone Ticino, oltre ad un supplemento
sostitutivo al 50% in attesa della rendita AVS/AI. Emerge pure che i primi
sintomi di cataratta risalgono al 1990 e che tra il 2000 e il 2001
l'interessata ha consultato diversi oculisti in Svizzera, di cui tre a
Z.________ (dott. S._______, dott. T.________ e dott. G.________), due a
L.________ (dott. D.________ e dott. G.________) e tre in Ticino (dott.
S.________, dott. S.________ e dott. E.________), giungendo alla conclusione,
puramente soggettiva, che gli interventi non potevano essere eseguiti presso
un ospedale diurno o piccoli ospedali e che i medici specialisti consultati
non erano in grado di operarla a causa della difficoltà dell'intervento
dovuta alle forti allergie di cui soffre e alla metodologia di intervento
scelta dagli specialisti (cristallini rigidi, invece di quelli morbidi).

Dall'incarto di causa - ad eccezione di una lettera 12 febbraio 2003 del
dott. G.________, medico responsabile del servizio universitario di
oftalmologia di L.________, dalla quale risulta che si è rifiutato di operare
l'assicurata non per motivi medici bensì personali - nulla si evince a
sostegno delle suddette affermazioni. Detto altrimenti, non vi è alcuna
attestazione medica secondo cui gli interventi di cataratta non potevano
essere eseguiti in Svizzera a causa delle difficoltà paventate dalla
ricorrente.

4.3 Ora, non si può ragionevolmente seguire l'assunto soggettivo e
preconcetto dell'interessata quando assevera l'impossibilità di fruire in
Svizzera di un trattamento di cataratta adeguato alle peculiarità del suo
caso, perché mancherebbero gli specialisti in grado di effettuarlo e perché
nemmeno vi sarebbe una struttura ospedaliera idonea. Mentre, in occasione di
un suo soggiorno a Como - città italiana confinante con Chiasso dove abita la
ricorrente -, dopo una sola visita oculistica di controllo, essa avrebbe
accettato immediatamente e senza esperire tutti quegli accertamenti che aveva
operato in Svizzera, interpellando a suo dire non meno di 8 specialisti, di
sottoporsi all'intervento di cataratta all'Ospedale V.________ perché le
erano state fornite tutte le garanzie che non aveva per contro ottenuto in
Svizzera.

Se è vero che la fiducia del paziente nei confronti del medico è fondamentale
per affrontare nel migliore dei modi un intervento, è però altrettanto esatto
che la normativa legale stabilisce una disciplina particolare per riconoscere
la presa a carico di atti medici eseguiti all'estero. Giusta le succitate
disposizioni di cui all'art. 23bis cpv. 1 e 2 OAI occorrono infatti due
presupposti alternativi affinché l'assicurazione invalidità assuma le spese
per l'esecuzione semplice e razionale all'estero, ossia l'impossibilità di
effettuare in Svizzera il trattamento per carenza di istituzioni adeguate o
di personale specializzato oppure quando subentri un caso d'emergenza
all'estero.

4.4 Orbene, è di tutta evidenza come l'asserzione secondo cui il tipo
d'intervento effettuato sarebbe stato impossibile in Svizzera sia rimasta
oggettivamente allo stadio di puro parlato, pur dando atto all'interessata
che dal profilo soggettivo essa abbia un convincimento di segno contrario.
Agli atti del parallelo incarto K 91/03 vi è per contro un rilievo del dott.
G.________ dell'Ospedale X.________, per il qualei l'assicurata era
senz'altro operabile in Svizzera. Viene di conseguenza a mancare l'ipotesi
legislativa di cui al cpv. 1 dell'art. 23bis OAI.

Nemmeno si realizza, in concreto, il presupposto del caso d'urgenza
all'estero di cui al cpv. 2 della citata norma, atteso che da anni (dal 1990)
l'interessata soffriva di questa patologia e che l'intervento poteva per
certo essere programmato ed eseguito in ospedali svizzeri. Decisivo è in
questo contesto il fatto che in realtà la ricorrente non si trovasse in stato
d'oggettiva urgenza e potesse senza difficoltà alcuna rientrare in Svizzera
per sottoporsi all'intervento. Essa aveva infatti affermato, nel marzo 2002,
che già dalla visita del 13 marzo 2001 presso il dott. G.________ non ci
vedeva più, né poteva attraversare la strada da sola.

4.5 Resta quindi da esaminare se è adempiuto il presupposto di cui al cpv. 3
dell'art. 23bis OAI, ossia se esistono "altri motivi ritenuti validi".

Come giustamente rilevato dai primi giudici, se è vero che la citata nozione
non può essere interpretata in maniera troppo rigorosa, ritenuto che siffatta
normativa non crea spese superiori a quelle che l'assicurazione invalidità
dovrebbe sopportare nel caso in cui l'intervento venisse effettuato in
Svizzera, è però altrettanto vero che secondo l'art. 9 cpv. 1 LAI i
provvedimenti d'integrazione sono applicati in Svizzera e solo
eccezionalmente anche all'estero, ragione per la quale è indispensabile che i
cosiddetti altri motivi ritenuti validi rivestano un'importanza considerevole
(cfr. VSI 1997 pag. 312 consid. 1b). La delega legislativa non consente
infatti all'art. 23bis cpv. 3 OAI, emanato dall'esecutivo federale, di
prevalere sull'art. 9 cpv. 1 LAI quale legge formale.

Nel caso di specie, considerato l'iter medico descritto al consid. 4.2,
ritenuto che l'intervento era oggettivamente fattibile in Svizzera e non si
realizzava l'ipotesi dell'urgenza, diviene ininfluente - come evidenziato dai
primi giudici, con considerazioni pertinenti cui si rinvia - l'aspetto
d'ordine patrimoniale, di portata peraltro assai modesta. Ne consegue
l'inapplicabilità pure della norma d'eccezione dell'art. 23bis cpv. 3 OAI.

5.
Dato quanto precede, il gravame deve essere respinto, non senza tuttavia
osservare come la richiesta dell'insorgente intesa al conseguimento di mezzi
ausiliari (lente e cristallino artificiale), del resto già presentata in sede
di procedura amministrativa e sulla quale l'UAI non si è pronunciato nella
decisione litigiosa del 26 giugno 2002, non possa fare l'oggetto di un
procedimento ricorsuale e tanto meno di un giudizio sul merito (DTF 125 V 414
consid. 1a).

6.
La procedura è gratuita (art. 134 OG). Alla ricorrente, soccombente, non può
essere assegnata alcuna indennità per ripetibili (cfr. art. 135 e 159).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano indennità di parte.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 27 ottobre 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: