Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 543/2003
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I 543/03

Sentenza del 27 agosto 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Buerki Moreni,
supplente; Grisanti, cancelliere

I.________, 1947, ricorrente, rappresentato
dall'avvocato David Husmann, c/o Sidler & Partner, Untermüli 6, 6300 Zug,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli
15a, 6500 Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 6 giugno 2003)

Fatti:

A.
I.  ________, nato nel 1947, di professione meccanico d'auto in proprio con
attività accessoria quale portinaio, nel corso del 1997 è rimasto vittima di
due incidenti della circolazione a seguito dei quali ha tra l'altro riportato
un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale. Successivamente,
l'interessato sarebbe pure stato vittima di un infortunio professionale. A
causa dei danni alla salute lamentati, in data 12 maggio 2000 l'assicurato ha
presentato all'Ufficio AI del Canton Ticino (UAI) una domanda volta
all'ottenimento di una rendita d'invalidità.

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, comprendenti tra
l'altro l'erezione di una perizia reumatologica a cura del dott. A.________
nonché un'inchiesta economica per indipendenti, l'amministrazione, dopo avere
fissato al 37.5% il tasso d'incapacità di guadagno dell'istante (stante una
limitazione del 50% nell'attività manuale di meccanico - rappresentante per
l'UAI il 75% dell'attività complessiva di meccanico indipendente - e dello 0%
nei lavori amministrativi - rappresentanti sempre per l'UAI il 25%
dell'attività complessiva -), ha respinto la richiesta con decisione formale
dell'8 agosto 2002.

B.
Contro il provvedimento amministrativo I.________, rappresentato
dall'avvocato David Husmann, è insorto presso il Tribunale delle
assicurazioni del Canton Ticino. Contestando in particolare la ripartizione
effettuata dall'amministrazione - così, a mente dell'interessato, tenendo
conto anche dell'attività accessoria di portinaio, nel cui ambito si sarebbe
occupato dei lavori pesanti, solo il 5% sarebbe stato assorbito dalle
attività amministrative, mentre il restante 95% sarebbe stato riservato a
quelle manuali -, l'assicurato, in annullamento della decisione querelata, ha
postulato l'assegnazione di una rendita intera di invalidità e, in via
eventuale, l'allestimento di una perizia psichiatrica.

Con giudizio del 6 giugno 2003 la Corte cantonale ha accolto il gravame nel
senso che, annullata la decisione impugnata ed assegnati fr. 1000.- a titolo
di ripetibili, ha rinviato gli atti all'amministrazione per accertare, previo
esame specialistico, esistenza ed entità di un'affezione di natura
psichiatrica rispettivamente di eventuali sue conseguenze sulla capacità
lavorativa dell'assicurato.

C.
Sempre rappresentato dall'avvocato Husmann, I.________ interpone ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale
chiede, in via principale, il riconoscimento di una rendita d'invalidità
corrispondente a un tasso d'incapacità di guadagno del 67% e il conseguente
annullamento della pronuncia cantonale nella misura in cui quest'ultima
avrebbe determinato, per giunta erroneamente, il grado d'invalidità facendo
capo al metodo di valutazione ordinario anziché di quello straordinario; in
via eventuale chiede il rinvio degli atti all'amministrazione affinché
applichi in maniera corretta il metodo straordinario.

L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Pendente causa l'UAI ha trasmesso per competenza a questa Corte copia del
rapporto medico 26 maggio 2004 dello psichiatra curante, dott. M.________,
attestante un netto peggioramento dello stato di salute.

Diritto:

1.
In via preliminare si osserva che il giudizio è stato redatto in lingua
italiana, mentre il ricorso di diritto amministrativo è stato formulato in
lingua tedesca.

Secondo l'art. 37 cpv. 3 OG la sentenza è redatta in una lingua ufficiale, di
regola in quella della decisione impugnata. Se le parti parlano un'altra
lingua ufficiale, la sentenza può essere redatta in questa lingua.

In concreto non vi sono motivi per derogare dal principio della lingua del
giudizio impugnato, atteso che il ricorrente è cittadino italiano, mentre
l'Ufficio assicurazione invalidità del Canton Ticino fa evidentemente uso
della lingua italiana (RDAT 2002 I no. 41 pag. 296, ZBl 95/1994 pag. 77
consid. 1a).

2.
Oggetto del contendere è in particolare l'applicazione del metodo di
valutazione dell'invalidità del ricorrente. In particolare, I.________
censura l'utilizzo del metodo ordinario di raffronto dei redditi operato dal
primo giudice e invoca in suo luogo l'applicazione del metodo straordinario.
Pacifico è per contro il rinvio degli atti all'amministrazione per
l'esperimento di accertamenti supplementari di natura psichiatrica.
Di conseguenza, la questione se il rapporto 26 maggio 2004 del dott.
M.________, prodotto agli atti dopo la scadenza del termine di ricorso l'UAI,
possa essere ritenuto ai fini del presente giudizio (DTF 127 V 357 consid.
4), può restare indecisa, in quanto la necessità di procedere in sede
amministrativa alla disposizione di una perizia psichiatrica è rimasta
incontestata.

3.
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000
sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di
assicurazione per l'invalidità. Nel caso in esame si applicano tuttavia le
disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme (materiali) in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2;
per quanto attiene per contro alle disposizioni formali della LPGA,
immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2003,
cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2).

Per la stessa ragione inapplicabile ratione temporis alla presente procedura
risulta la 4a revisione LAI, entrata in vigore il 1° gennaio 2004.

4.
4.1 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, l'autorità
giudiziaria cantonale ha già diffusamente esposto le norme e i principi
giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare le
disposizioni applicabili per stabilire il grado di invalidità e quindi
l'eventuale diritto alla rendita di una persona che svolge attività lucrativa
(art. 4 e 28 LAI).

A tale esposizione può essere fatto riferimento e, di principio, prestata
adesione, non senza tuttavia ribadire che nel caso di assicurati attivi, il
grado di invalidità dev'essere determinato sulla base di un raffronto dei
redditi. A tal fine si stabilisce il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (art. 28 cpv. 2 LAI). Per
procedere al raffronto bisogna di regola esprimere il più esattamente
possibile in cifre questi redditi e confrontarli, la differenza tra i due
importi permettendo di calcolare il tasso d'invalidità. Nella misura in cui i
redditi non possono essere espressi con esattezza in cifre, si deve stimarli
sulla base degli elementi noti nel caso di specie e procedere al confronto
dei dati approssimativi ottenuti. Se non è possibile determinare o graduare
con sicurezza i due redditi di cui si tratta, si deve procedere, ispirandosi
dal metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti attività
lucrativa (art. 27 OAI), al confronto delle attività e valutare il grado di
invalidità ritenendo l'incidenza della diminuita capacità di rendimento sulla
situazione economica concreta. La differenza fondamentale tra il metodo
straordinario di graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati
disposti di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel
fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto
di attività: si valuta dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di
salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale
impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità
funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva,
determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente
una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi
esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si
violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati
l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (metodo
straordinario di graduazione; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2;
VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b).

4.2  Secondo giurisprudenza, il metodo straordinario è applicabile solo
eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi
determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera
affidabile (sentenza del 22 ottobre 2001 in re W., inc. I 224/01, consid. 2b;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

4.3  Inoltre, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel
diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di
ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato
deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel
miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita
se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito
tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente
provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e
soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le
sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i
legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la
presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr.
pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera,
l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e anche il libero
professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito
da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente
(cfr. sentenza citata del 22 ottobre 2001 in re W., consid. 3b/bb). In tal
caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli
potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al
danno alla salute.

5.
5.1 Osservando come in ogni caso nessuna rendita avrebbe potuto essere
accordata secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi, la Corte
cantonale ha lasciato aperta nel giudizio impugnato la questione relativa
alla ripartizione percentuale tra le diverse mansioni nell'ambito
dell'attività svolta dal ricorrente prima dell'insorgenza del danno alla
salute.

Per fissare il tasso d'invalidità il primo giudice ha quindi contrapposto al
reddito da valido - determinato sulla base della media degli utili netti
percepiti nell'attività di meccanico indipendente negli anni precedenti
all'insorgenza del danno alla salute (fr. 36'240.-), come pure del guadagno
accessorio di portinaio (30% x fr. 12'775.- = fr. 3'832.50; a tal proposito
cfr. RAMI 2003 no. U 476 pag. 107, 2000 no. U 400 pag. 381; RCC 1980 pag. 559
consid. 3a), per un importo globale di fr. 40'066.- (recte: fr. 40'072.50) -,
un reddito da invalido dedotto dai dati pubblicati dall'Ufficio federale di
statistica nell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari.

5.2  Facendo valere una violazione del principio del parallelismo dei fattori
di valutazione dell'invalidità, l'assicurato contesta che gli utili
conseguiti nell'attività indipendente prima dell'insorgenza del danno alla
salute possano essere confrontati con i redditi estrapolati dai dati
salariali statistici. L'interessato fa quindi tra l'altro notare che la
determinazione degli utili, oltre a essere soggetta alle fluttuazioni
congiunturali, a differenza dei redditi statistici non tiene conto della
parte relativa agli oneri sociali. Ad ogni modo censura la mancata
applicazione del metodo straordinario e rileva che un differente modo di
procedere sarebbe contrario al principio costituzionale dell'uguaglianza di
trattamento.

6.
6.1 In concreto, dagli accertamenti medici, in particolare dalla perizia
esperita dal dottor A.________, specialista in reumatologia - che ha fatto
astrazione da un'eventuale restrizione dovuta a danni psichici, ancora da
accertare in sede amministrativa - e da quelli di natura economica eseguiti
dall'UAI, è emersa una limitazione dell'assicurato in attività pesanti in cui
debba sollevare o spostare pesi superiori a 10-15 kg, in cui siano necessarie
posizioni ergonomiche sfavorevoli (flessione o rotazione lombare) o in cui
debba mantenere a lungo posizioni monotone. Per questi motivi egli è stato
dichiarato abile al lavoro nella misura del 50%, rispettivamente del 100%, in
relazione alla possibilità di svolgere attività manuali e amministrative
nell'ambito della professione precedentemente svolta di meccanico
indipendente. I compiti amministrativi in cui l'assicurato è abile al 100%
non incidono tuttavia in alcun modo sulle entrate. Di conseguenza, tenuto
conto del metodo straordinario di calcolo dell'invalidità, l'incapacità di
guadagno nell'occupazione precedente sarebbe presumibilmente superiore al
50%. A ciò si aggiunge l'incapacità di esercitare l'attività di portinaio,
non essendo l'insorgente più in grado di svolgere lavori pesanti.

6.2  In un'attività leggera adeguata l'assicurato dispone per contro, secondo
il perito medico, di una capacità lavorativa residua pari al 60%-70%. Ne
consegue che, indipendentemente dalla ripartizione percentuale esistente tra
le varie mansioni svolte da I.________ prima dell'insorgenza del danno alla
salute ed eventualmente suscettibile di giustificare, secondo il metodo
straordinario, un diritto alla rendita, una determinazione dell'invalidità
secondo il metodo ordinario che consideri, ai fini della valutazione del
reddito da invalido, un cambiamento di professione potrebbe effettivamente
limitare il danno se non addirittura escluderlo (si veda in proposito la
sentenza citata del 22 ottobre 2001 in re W., consid. 3b/bb, nonché la
sentenza del 17 dicembre 1998 in re. G., I 304/98 pubblicata in PJA 1999 pag.
484 consid. 2).

6.3  In simili circostanze occorre quindi esaminare se, come ritenuto dalla
Corte cantonale, da un lato, è possibile procedere ad un raffronto dei
redditi secondo il metodo ordinario contrapponendo al reddito da attività
indipendente (ritenuto in concreto determinante per il guadagno senza
invalidità) un reddito da invalido dedotto dai dati salariali statistici e,
dall'altro, se un cambiamento di professione possa ritenersi esigibile nel
caso di specie.

6.3.1  Il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di
affermare l'ammissibilità di principio di un raffronto tra redditi da
attività dipendente con redditi da attività indipendente (sentenza citata del
22 ottobre 2001 in re W., consid. 3b/bb in fine; cfr. pure la sentenza del 12
settembre 2001 in re F., I 145/01, consid. 3, nonché quella citata del 17
dicembre 1998 in re. G. [in quest'ultima vertenza la media degli utili degli
ultimi quattro anni, maggiorati dei contributi sociali, è stata posta a
confronto da un lato con gli utili conseguiti dopo l'invalidità e dall'altro
con i dati statistici salariali deducibili dall'inchiesta svizzera sulla
struttura dei salari]).

Tale modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui, come in
questo presente, gli interessati disponevano di una contabilità dettagliata e
di dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata del 22 ottobre 2001 in re
W., consid. 2b, nel cui ambito si è tenuto conto, per stabilire il reddito da
valido, anche delle ottimizzazioni fiscali).

In concreto, i dati relativi ai redditi di raffronto sono determinabili o
perlomeno stimabili con una certa affidabilità. Priva di fondamento è per
contro l'affermazione del ricorrente secondo cui il guadagno da valido non
potrebbe essere quantificato (anche) a motivo del fatto che non sarebbe nota
la misura del contributo apportato dal collaboratore P.________. Infatti,
dall'inchiesta per gli indipendenti risulta che quest'ultimo ha iniziato a
lavorare con il ricorrente soltanto dopo l'insorgenza del danno alla salute.
Per giunta, è lo stesso assicurato nel gravame presentato in sede cantonale
ad aver indicato in fr. 40'066.- (recte: fr. 40'072.50) il suo reddito da
valido quale portiere e meccanico. E pure l'autorità fiscale ha stabilito il
reddito aziendale per gli anni 1995/1996 (tassazione 1997/1998) in base alla
contabilità prodotta, fissandolo in fr. 35'000.-.
6.3.2  Poiché infine non risultano dagli atti circostanze - soggettive od
oggettive - che impongano di concludere in senso contrario, anche un
cambiamento di professione può ritenersi esigibile.

Per quanto riguarda ad esempio l'età dell'interessato, sebbene al momento
della presentazione della domanda, nel 2000, avesse 53 anni, egli aveva di
fronte a sé perlomeno ancora oltre dieci anni di attività (RCC 1968 pag.
434). Da notare inoltre che dopo l'insorgenza del danno alla salute si è
registrata una netta erosione degli utili aziendali (fr. 10'244.85 nel 2000,
fr. 3'170 nel 1999, fr. 11'788.70 nel 1998). A ciò si aggiunge che
l'assicurato non ha svolto sempre e soltanto un'attività indipendente, bensì
da anni lavorava anche parzialmente quale portinaio dipendente insieme alla
moglie. In simili circostanze, a maggior ragione un cambiamento di
professione risulta esigibile (VSI 2001 pag. 279 seg. consid. 5; sentenza
citata del 22 ottobre 2001 in re W., consid. 3b/bb).

In tal modo di procedere non è infine per nulla ravvisabile una violazione
del principio dell'uguaglianza di trattamento (art. 8 Cost.). In effetti un
cambiamento di professione - e di conseguenza il computo di un reddito da
attività dipendente - è da considerarsi solo se, come in concreto, è ritenuto
esigibile alla luce di criteri soggettivi e oggettivi delle circostanze del
singolo caso.

6.3.3  Ne discende che a ragione la Corte cantonale ha ritenuto determinante
ai fini della valutazione dell'invalidità dell'assicurato il metodo ordinario
del raffronto dei redditi e negato l'applicazione del metodo straordinario.
Giustamente, pertanto, il primo giudice ha potuto prescindere da una
ripartizione percentuale esatta delle mansioni di cui si occupava
l'assicurato nell'ambito delle sue precedenti attività.

6.4  Fondata appare per contro la censura ricorsuale secondo cui gli utili
considerati per stabilire il reddito da valido sarebbero stati computati, in
modo non corretto, al netto dei contributi sociali, a differenza di quanto
invece considerato per la determinazione del reddito da invalido.

In proposito, questa Corte ha già stabilito che la media degli utili
conseguiti negli anni precedenti l'insorgenza del danno alla salute vanno
maggiorati dei contributi sociali (sentenza citata del 17 dicembre 1998 in
re. G., consid. 3a; cfr. pure RCC 1985 pag. 476 consid. 2c).
Ora, dalla documentazione fiscale in atti risulta che i contributi sociali
portati in deduzione dal reddito riguardano unicamente la moglie. Per contro,
l'importo considerato per l'imposizione dell'attività indipendente è al netto
degli oneri sociali - corrispondenti a circa fr. 5'000-6'000.- annui - ad
essa relativi e deducibili dai conti economici. Medesimo discorso vale per il
reddito accessorio di portinaio, anch'esso considerato al netto dei
contributi (30% calcolato su un guadagno di fr. 12'775.- anziché sull'importo
lordo di fr. 13'675.-, con conseguente differenza di fr. 270.-). Per parte
loro, i dati statistici salariali tengono conto di tali oneri.

Malgrado quindi, nel gravame cantonale, l'interessato abbia indicato quale
reddito da valido l'importo di fr. 40'066.- (recte: 40'072.50), esso può
essere modificato a suo favore, in virtù della piena cognizione di cui
dispone questa Corte (art. 132 OG) e del fatto che egli intendeva
raffrontarlo agli utili percepiti dopo l'insorgenza del danno alla salute,
che evidentemente non contenevano i contributi sociali. In concreto appare
quindi corretto tener conto di un reddito da valido di fr. 45'842.50
(40'072.50 + 5'500 + 270).

7.
Ne consegue che, in attesa delle risultanze della perizia psichiatrica ancora
da esperire, il ricorso di diritto amministrativo dev'essere parzialmente
accolto e il giudizio impugnato parzialmente modificato nel senso che il
reddito da valido da porre alla base del raffronto dei redditi è di fr.
45'842.50.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In parziale accoglimento del ricorso di diritto amministrativo il giudizio
cantonale impugnato del 6 giugno 2003 è modificato nel senso che il reddito
da valido è fissato in fr. 45'842.50.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
L'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino verserà a I.________ la
somma di fr. 1'000.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo
di indennità di parte per la procedura federale.

4.
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino statuirà di nuovo sulla
questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito
del processo in sede federale.

5.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 27 agosto 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: