Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 512/2003
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I 512/03

Sentenza del 24 dicembre 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere

L.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Paolo Luisoni, viale Stazione
16, 6501 Bellinzona,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli
15a, 6500 Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 10 giugno 2003)

Fatti:

A.
Mediante decisione del 26 marzo 1998, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI),
preso atto della situazione economica e medica, caratterizzata da uno stato
d'ansia generalizzata, un'anemia e uno stato post-isterectomia totale, ha
posto L.________, nata nel 1950, gerente, insieme al marito, di un esercizio
pubblico di B.________, al beneficio di una mezza rendita dell'assicurazione
per l'invalidità stante un grado d'invalidità del 50%.

Nell'ambito di un procedimento di revisione promosso nel dicembre 1999,
l'amministrazione, fondandosi sui risultati di una perizia pluridisciplinare
commissionata al Servizio X.________, ha confermato per provvedimento del 29
agosto 2002 il diritto alla mezza rendita riconoscendo all'interessata, nella
sua professione di gerente di ristorante e in altre attività simili,
un'incapacità di guadagno e di lavoro del 60%.

B.
Patrocinata dall'avv. Paolo Luisoni, L.________ si è aggravata al Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino. Facendo sostanzialmente valere un
peggioramento della situazione psichiatrica - per la quale il proprio medico
curante, dott. B.________, le avrebbe attestato un grado d'inabilità del 75%
-, e contestando la valutazione amministrativa riguardante lo stato
reumatologico, l'interessata ha chiesto l'annullamento della decisione
querelata e il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità con effetto
dal 1° dicembre 1999.

Attribuito pieno valore probatorio alle conclusioni dei responsabili del
Servizio X.________, che, dopo approfondito esame, avevano evidenziato un
miglioramento della situazione psichiatrica, la stazionarietà della patologia
ematologica e un lieve peggioramento di quella reumatologica, la Corte
cantonale, statuendo per giudice unico, ha respinto il gravame per pronuncia
del 10 giugno 2003.

C.
L.________, sempre rappresentata dall'avv. Luisoni, interpone ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale
ripropone, in accoglimento del gravame, la richiesta di una rendita intera a
dipendenza di un grado d'invalidità del 75%. A motivazione del ricorso,
l'insorgente contesta il giudizio impugnato in particolare nella misura in
cui quest'ultimo l'avrebbe, a torto, considerata quale gerente amministrativa
dell'esercizio pubblico, falsando con ciò la reale situazione lavorativa e
limitativa del suo stato invalidante, senza per il resto avere debitamente
tenuto conto delle considerazioni del dott. B.________ che, solo dal profilo
psichiatrico, le aveva attestato un grado d'invalidità del 75%.

Mentre l'UAI propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. Allegando una
dichiarazione già agli atti, L.________ si è sostanzialmente riconfermata
nelle proprie conclusioni con scritto del 16 ottobre 2003.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione il primo
giudice, confermando l'operato dell'amministrazione, abbia negato alla
ricorrente il riconoscimento, in via di revisione, del diritto a una rendita
intera.

2.
2.1 Nei considerandi dell'impugnato giudizio, l'autorità giudiziaria cantonale
ha già ampiamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali
applicabili in materia, che definiscono in particolare l'invalidità e il
livello pensionabile e disciplinano i requisiti per la revisione della
rendita (art. 4, 28, 29 e 41 LAI, nella versione applicabile in concreto, in
vigore fino al 31 dicembre 2002 [DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimenti]). A
tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza
tuttavia ribadire che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto
a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3 %, e a una mezza rendita
se è invalido almeno al 50 %.

2.2 Giova inoltre rammentare che, giusta l'art. 41 LAI, se il grado di
invalidità del beneficiario di una rendita subisce una modificazione che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il
futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa.
Costituisce motivo di revisione ogni modificazione rilevante nelle
circostanze di fatto suscettibili di influire sul grado di invalidità. Al
fine di accertare l'esistenza di una simile modificazione si deve confrontare
la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione
della rendita con quella vigente all'epoca del provvedimento litigioso (DTF
125 V 369 consid. 2 con riferimento; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390
consid. 1b), fermo restando che un differente apprezzamento (ad es. della
capacità di lavoro) di una situazione essenzialmente invariata non
costituisce un motivo di revisione (DTF 112 V 371 consid. 2b).

3.
Fondandosi sulle risultanze della perizia pluridisciplinare messa in atto
dagli specialisti del Servizio X.________, ritenuta completa e convincente,
il primo giudice ha negato i presupposti per procedere a una revisione della
rendita, rilevando in particolare che le contrastanti valutazioni del medico
curante, dott. B.________, attestanti una inabilità lavorativa del 75% dal
solo profilo psichiatrico, non sarebbero atte a mettere in dubbio le
conclusioni dei suddetti periti dal momento che non avrebbero reso verosimile
un peggioramento dello stato di salute di L.________ giustificante un simile
innalzamento del tasso d'invalidità.

3.1 Come rettamente ricordato dall'istanza precedente a proposito del valore
probatorio attribuito ai referti medici fatti allestire da un tribunale o
dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili, in
assenza di indizi concreti suscettibili di fare dubitare della loro
fondatezza, il giudice non vi si discosta se essi sono resi da specialisti
riconosciuti, sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena
conoscenza dell'incarto, e giungono a conclusioni logiche e convincenti (DTF
125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161 consid. 1c; cfr. per es. pure sentenza del
9 aprile 2002 in re L., I 379/01, consid. 3b). In relazione alle attestazioni
del medico curante questa Corte ha per contro già ripetutamente decretato che
il giudice, secondo la generale esperienza della vita, può ritenere che, in
dubbio, alla luce del rapporto di fiducia esistente col paziente, egli
attesta a suo favore (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; VSI 2001 pag. 109 consid.
3b/cc e sentenze ivi citate).

Con riferimento ai rapporti del Servizio X.________, ad essi può essere
riconosciuta, dal profilo della garanzia dell'indipendenza e
dell'imparzialità dei periti incaricati, piena affidabilità, non esistendo
alcun vincolo per cui il centro medico di accertamento sarebbe obbligato a
tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag.
110 consid. 3c).

3.2 Nella perizia pluridisciplinare fatta esperire dal Servizio X.________,
in cui sono in particolare confluiti, dopo approfondito esame, gli esiti
delle valutazioni espresse dai dott. M.________ e T.________ per la parte
psichiatrica, nonché dai dott. E.________ e A.________ per gli aspetti
ematologici rispettivamente reumatologici, gli specialisti intervenuti, dott.
R.________ e N.________, ricostruita l'anamnesi della peritanda e posta la
diagnosi di probabile malattia di Osler-Rendu, fibromialgia, modica
periartropatia omeroscapolare cronica calcificata bilaterale, modica
tendinite cronica di De Quervain al polso destro, dito a scatto IV alla mano
destra e lieve sindrome ansiosodepressiva reattiva, hanno evidenziato,
complessivamente, solo lievi variazioni delle patologie presentate dalla
ricorrente.

3.3 Con riferimento alla situazione psichiatrica, gli esperti - non da ultimo
anche sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessata stessa alla
dott.ssa M.________, alla quale L.________ aveva riferito di avere imparato a
"gestire, con sufficiente controllo della situazione, i propri vissuti
soggettivi" - hanno in particolare rilevato che l'assicurata non presenta
elementi psicopatologici compatibili con un disturbo psichiatrico maggiore e
denota, anche sul piano sociale, una discreta capacità di adattamento.
Aderendo alla valutazione della dott.ssa M.________, che, in data 27 maggio
2002, aveva messo in evidenza un miglioramento significativo, negli ultimi
anni, del quadro psicopatologico "che al momento limita solo nella misura del
20% la capacità lavorativa", il dott. N.________ ha quindi osservato che le
limitazioni lavorative dal profilo psichiatrico sono "veramente modeste". Per
il resto, i periti del Servizio X.________, al termine di ulteriori
approfonditi consulti, dai quali sono emersi una situazione ematologica
stazionaria e un lieve peggioramento della patologia reumatologica, hanno
concluso per un'incapacità lavorativa globale massima del 60%.

3.4 Alla luce delle indagini, complete e convincenti esperite dal Servizio
X.________, a ragione l'istanza precedente ha ritenuto di potervi attribuire
pieno valore probatorio.

3.5 Per quanto attiene per contro alle divergenti valutazioni del dott.
B.________, esse non appaiono altrettanto chiare e convincenti e soprattutto
non sono tali da mettere in dubbio le conclusioni dei periti del Servizio
X.________, sulle quali può fondarsi il presente giudizio.

3.5.1 Poco chiaro e convincente è, in ordine di tempo, il rapporto del 28
febbraio 2000 del predetto sanitario. In esso, il dott. B.________, dopo
avere in particolare osservato che "per quel che riguarda l'evoluzione della
sua patologia, rispetto all'ultimo rapporto AI dell'ottobre 1997, non vi è un
gran cambiamento" e avere indicato al punto n. 1.5 del rapporto, laddove gli
si chiedeva se "L'assicurato presenta un'incapacità di lavoro nell'esercizio
della professione o nell'attività finora svolta?", un grado d'incapacità
lavorativa del 50%, al punto 4.1 dello stesso referto è giunto a tutt'altra
conclusione, attestando un peggioramento dell'abilità lavorativa, ridottasi
al 20-40%. Tale valutazione contrasta peraltro pure con quanto certificato
successivamente, il 18 aprile 2000, dal dott. X.________, anch'egli medico
curante di L.________, il quale, dopo avere evidenziato una situazione
stazionaria e identica, dal profilo diagnostico, a quella già constatata ad
es. in occasione del rapporto del 17 marzo 1997 e avere riconfermato la
presenza, dal profilo emotivo, di uno stato di depressione con pianto facile,
accompagnato da malessere generale e sensazione di freddo su tutto il corpo,
ha fissato al 50% il tasso di inabilità lavorativa complessivo.

3.5.2 Analogo discorso vale quindi pure per l'attestato 13 febbraio 2001, nel
quale il dott. B.________, dopo avere unicamente rilevato l'assenza di un
miglioramento della patologia psichica e avere per il resto fatto stato di
una situazione sostanzialmente non nuova, ha osservato che l'incapacità
lavorativa rimaneva nella misura del 50-70%.

3.5.3 Né è tale da inficiare le conclusioni del Servizio X.________ la
dichiarazione 3 maggio 2002 dello stesso dott. B.________. Questa, infatti,
oltre a non apportare nuovi elementi che non fossero già sostanzialmente noti
in precedenza, e a riferire in particolare, in contrasto con le tavole
processuali, di una continua perdita di peso - passato dai 45 kg nel marzo
1997 ai 51 kg nel maggio del 2002 -, non tiene conto della discreta capacità
di adattamento emersa in occasione del consulto del 27 maggio 2002 da parte
della dott.ssa M.________ ed è pertanto incompleta. Detto certificato non
sembra quindi considerare che l'interessata, come riferito ad es. ai periti
del Servizio X.________, continuava, ancora nel maggio 2002, a lavorare al
40-50% quale gerente del ristorante - provvedendo alla direzione
dell'esercizio, ai controlli della sala, all'accoglienza degli ospiti nonché,
seppur con accresciuta fatica, al servizio ai tavoli -, e non spiega
adeguatamente in che cosa consisterebbe la regressione riscontrata negli
ultimi mesi giustificante il riconoscimento di un grado d'invalidità del 75%.

4.
Resta ora da esaminare se, come pretende la ricorrente, le precedenti istanze
abbiano mal valutato la natura e l'incidenza delle reali attività svolte
dall'interessata nell'ambito del suo lavoro, falsando di conseguenza la
valutazione della situazione invalidante. L'insorgente sembra in particolare
rimproverare al giudice cantonale e all'amministrazione di averla
considerata, contrariamente alla situazione effettiva, quale gerente
amministrativa dell'esercizio pubblico ignorando il fatto che essa in realtà
si occuperebbe dei lavori più pesanti. Sulla scorta di tali considerazioni e
in virtù del fatto che il dott. A.________ le avrebbe riconosciuto una
limitazione lavorativa del 70% in attività pesanti, L.________ assevera di
essere già solo dal profilo reumatologico inabile al lavoro in tale misura.

4.1 Anche questa censura è tuttavia infondata. Chiamato dai periti del
Servizio X.________ ad esprimersi sulla situazione reumatologica ed
evidenziato come l'attività di "proprietaria" di un ristorante comprenda
mansioni amministrative e di sorveglianza da un lato, per le quali egli ha
attestato una inabilità del 30%, come pure, dall'altro lato, lavori più
pesanti, per i quali lo stesso ha quantificato la limitazione al 70%, il
dott. A.________ ha valutato complessivamente al 50% il tasso di incapacità
lavorativa nell'attività abituale.

Tale valutazione non presta il fianco a critica alcuna ed è conforme ai dati
altrimenti desumibili dall'inserto. Da esso si evince in particolare che già
in data 17 novembre 1993 l'assicurata aveva dichiarato nei confronti
dell'amministrazione di gestire, insieme al marito, il ristorante Bar
S._________, precisando che la sua attività constava di una importante parte
amministrativa spaziante dall'ordinazione della merce e del materiale,
all'organizzazione del personale e alla sua formazione. Tale dichiarazione è
quindi stata oggetto di verifica da parte dell'ispettorato AI, il quale, nel
novembre 1997, nel corso di un'inchiesta economica per indipendenti, ha avuto
modo di constatare come il lavoro direttivo (direzione, controllo e
formazione  del personale, controllo della cassa, contatto con fornitori,
decorazione dei locali, ricezione della clientela, presentazione dei menu,
ecc.) assorbisse, prima dell'insorgenza del danno alla salute, il 60%
dell'intera attività, contro il 40% dedicato al servizio, alla cucina e alle
pulizie, e come questa percentuale fosse rimasta proporzionalmente invariata
anche in seguito al sopraggiungere del danno. La qualifica di gerente emerge
quindi dai certificati 28 febbraio 2000 e 13 febbraio 2001 del dott.
B.________, oltre ad essere stata riportata, in base a quanto riferito
dall'interessata, dai periti del Servizio X.________ ancora nel maggio 2002
("Mansionario: attualmente la peritanda provvede alla direzione del
ristorante, ai controlli della sala, all'accoglienza degli ospiti.
Manualmente ella dichiara di servire anche ai tavoli, ma sempre con più
fatica").

4.2 In tali condizioni, l'apprezzamento del Servizio X.________, che,
riprendendo le conclusioni del dott. A.________, ha valutato, dal profilo
reumatologico, al 50% il tasso d'incapacità lavorativa nell'attività abituale
è frutto di un'analisi attenta e prudente della situazione reale (la
limitazione del 30% e del 70% in attività svolte nella misura del 60%,
rispettivamente del 40%, dando un grado di inabilità complessivo del 46%).

4.3 La dichiarazione del 30 marzo 2000, invocata dalla ricorrente a sostegno
della propria tesi e in chiaro contrasto con le tavole processuali -
soprattutto nella misura in cui rileva che dal 1995 il marito avrebbe gestito
personalmente e senza alcun aiuto il ristorante -, non consente di modificare
il convincimento di questo Tribunale.

5.
Infine, l'insorgente sembra voler dedurre il riconoscimento di un grado
d'invalidità del 75% pure dal fatto che questa percentuale si otterrebbe
dalla somma delle singole inabilità lavorative. Sennonché, giova rammentare
alla ricorrente che la determinazione del grado di incapacità lavorativa
globale di un assicurato affetto da diverse patologie deve avvenire sulla
base di una valutazione complessiva, come hanno attentamente e prudentemente
fatto i periti del Servizio X.________, e non può conseguire dalla mera
addizione matematica delle singole inabilità parziali (DTF 123 V 50 consid.
3b, 98 V 171 consid. 4a; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, pag. 138 seg.).

6.
In esito alle suesposte considerazioni, il giudizio cantonale e la decisione
amministrativa vanno confermati, mentre il ricorso di L.________ dev'essere
disatteso.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 24 dicembre 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: