Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 459/2003
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I 459/03

Sentenza del 2 novembre 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Frésard, Gianella, supplente; Grisanti,
cancelliere

S.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. Marco Probst, via
Motta 12, 6901 Lugano,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Ginevra, opponente

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero, Losanna

(Giudizio del 5 maggio 2003)

Fatti:

A.
S. ________, frontaliere italiano nato nel 1975, dall'agosto 1993 al servizio
della P.________ SA in qualità di apprendista costruttore stradale, in data
20 ottobre 1995 ha presentato una richiesta di prestazioni AI a dipendenza di
una inabilità di natura infortunistica addebitabile a lussazioni recidivanti
alla spalla destra. Con decisione del 30 aprile 1997 l'Ufficio AI del Cantone
Ticino ha assunto le spese per un accertamento della capacità professionale
dell'interessato presso la Scuola X.________ SA dal 3 marzo al 31 agosto
1997. La prova essendosi conclusa con successo, per provvedimento del 4
settembre 1997 il medesimo Ufficio ha disposto - dal 1° settembre 1997 al 31
agosto 2000 - provvedimenti professionali per una prima formazione nella
professione di impiegato di vendita presso la menzionata scuola, riconoscendo
nel contempo il diritto a indennità giornaliere. Dopo aver dovuto cambiare il
tipo di tirocinio (da impiegato di vendita a venditore), l'assicurato, nel
mese di giugno 2000, ha conseguito l'attestato federale di capacità in
qualità di venditore.

Preso atto del fatto che l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni (INSAI), presso il quale l'interessato era assicurato
d'obbligo e al quale si era parallelamente rivolto per l'ottenimento delle
specifiche prestazioni, gli aveva riconosciuto una incapacità di guadagno del
35%, con assegnazione di una rendita di pari percentuale a partire dal 1°
settembre 2000, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero,
mediante atto del 16 luglio 2002, constatata l'avvenuta reintegrazione dal
profilo professionale, ha negato il diritto a una rendita per carenza
d'invalidità pensionabile.

B.
Contro questo provvedimento S.________, rappresentato dall'avv. Marco Probst,
è insorto alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le
persone residenti all'estero, chiedendo l'annullamento della decisione
amministrativa, la concessione di provvedimenti professionali completivi e il
riconoscimento del diritto ad una mezza rendita d'invalidità.

Per giudizio del 5 maggio 2003 l'autorità commissionale ha respinto il
gravame sia in merito al riconoscimento di ulteriori provvedimenti
professionali sia in relazione all'attribuzione di una mezza rendita
d'invalidità, l'incapacità di guadagno di S.________ essendo stata valutata
al 21.16%, tasso insufficiente per ottenere una simile prestazione.

C.
Sempre patrocinato dall'avv. Probst, S.________ interpone ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale,
protestate spese e ripetibili, oltre all'assegnazione di provvedimenti volti
a un'ulteriore riformazione professionale chiede il riconoscimento di almeno
un quarto di rendita AI.

L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero come pure l'Ufficio AI
del Cantone Ticino propongono di respingere l'impugnativa, mentre l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, ha
modificato numerose disposizioni legali in materia di assicurazione per
l'invalidità (LAI e OAI). Ciononostante, il caso di specie è disciplinato
dalle specifiche disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, avuto
riguardo al principio secondo cui le regole applicabili sono quelle in vigore
nel momento in cui si sono verificati i fatti giuridicamente determinanti
(DTF 129 V 4 consid. 1.2) e al fatto che la decisione amministrativa
querelata è anteriore al 1° gennaio 2003.

2.
2.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, al quale si rinvia, i giudici
commissionali hanno già diffusamente esposto le norme legali (art. 4, 8, 17,
28, 29 LAI) e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia,
rammentando in particolare i presupposti che secondo il diritto svizzero -
per principio applicabile nel caso di specie anche in seguito all'entrata in
vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), l'Accordo avendo
lasciato immutata la competenza degli stati contraenti di definire i propri
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC in relazione con l'art. 1 cpv. 1
Allegato II ALC e la sua Sezione A) - devono essere adempiuti per conferire a
una persona assicurata il diritto a una rendita dell'assicurazione per
l'invalidità oppure a (ulteriori) provvedimenti d'integrazione professionale,
il cui esame deve essere effettuato in via prioritaria (DTF 126 V 243 consid.
5, 121 V 190, 108 V 212 seg.).
2.2 A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non
senza tuttavia ribadire che giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI - nella formulazione
applicabile in concreto (consid. 1) - l'assicurato ha in particolare diritto
a una mezza rendita se è invalido almeno al 50% o a un quarto di rendita se è
invalido almeno al 40%, l'entrata in vigore dell'ALC avendo infatti reso
possibile, per motivi di parità di trattamento, l'erogazione di rendite per
un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, anche ad
assicurati che ricadono nel campo applicativo personale del Regolamento (CEE)
n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi
e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità - cui rinvia
l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC -, anche se non sono domiciliati o non
dimorano in Svizzera, bensì lo sono in uno Stato membro dell'Unione europea
(cfr. DTF 130 V 256 consid. 2.3). È quindi utile rammentare che, secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra
il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). A tal proposito sono
determinanti i dati economici. Qualora essi difettassero per l'inattività
dell'interessato ci si fonda sui fatti di natura medica, purché questi
permettano di valutare l'incapacità lavorativa dell'interessato nell'attività
da lui ragionevolmente esigibile (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid.
2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

3.
3.1 I primi giudici, preso atto che l'interessato in sede di riformazione
professionale, dopo aver dovuto cambiare tipo di tirocinio per difficoltà
scolastiche, aveva ottenuto il diploma federale di venditore, non hanno
ritenuto opportuno riconoscergli l'assunzione dei costi per un'ulteriore
formazione. Per quanto riguarda invece il diritto a una mezza rendita
d'invalidità, gli stessi giudici, dopo aver proceduto ad un calcolo
comparativo dei redditi - fissando in fr. 64'050.- (fr. 4'650.- per 13
mensilità, oltre alle indennità per pasto di fr. 3'600.-) il salario annuo
che l'assicurato avrebbe percepito senza il danno alla salute e in fr.
50'498.- il reddito annuo da invalido - hanno concluso per una incapacità di
guadagno del 21.16%, escludente l'erogazione di una rendita AI.

3.2 Il ricorrente, nel suo gravame, solleva numerose censure nei confronti
del pronunciato commissionale.

3.2.1 Per quanto riguarda la riformazione professionale, l'interessato, oltre
a reputare offensive e lesive del proprio onore le osservazioni espresse
dalla Commissione in merito ad una sua presunta incapacità d'apprendimento,
ritiene tra l'altro che, contrariamente a quanto valutato dalle precedenti
istanze, in assenza di specifiche conoscenze merceologiche nei singoli rami,
l'attestato di capacità conseguito non gli permetterebbe di svolgere
l'attività di venditore in qualsiasi settore commerciale e giustificherebbe
pertanto l'assunzione da parte dell'AI dei costi per un'ulteriore formazione,
quale ad esempio quella di coordinatore del suono, sound check e maestro di
conservatorio, dove potrebbe mettere a frutto la sua capacità lavorativa
residua, sia in Ticino che in Italia. L'insorgente ravvisa inoltre nel
rifiuto di assegnargli un'ulteriore riformazione professionale una manifesta
violazione del principio di equivalenza in quanto quella ottenuta non
offrirebbe sbocchi pratici, lo obbligherebbe a svolgere l'attività di
venditore di CD, DVD e video cassette in un grande magazzino e non gli
consentirebbe di conseguire un reddito analogo a quello che avrebbe potuto
ottenere svolgendo l'attività di costruttore stradale.

3.2.2 In merito alla determinazione del grado d'invalidità, S.________, dopo
aver contestato i dati salariali statistici e le considerazioni, a suo dire,
oltremodo superficiali della Commissione, situa il tasso d'incapacità di
guadagno tra il 40.86% e il 41.48%, ciò che gli aprirebbe il diritto ad
(almeno) un quarto di rendita AI.

3.3 Per parte sua, l'Ufficio AI del Cantone Ticino, facendo notare che con
l'attuale formazione professionale il ricorrente può accedere all'impiego di
venditore in vari rami, il perfezionamento nel singolo settore di vendita
avvenendo per contro con la pratica lavorativa, rileva che l'assicurato ha
beneficiato di una riformazione adeguata alle sue caratteristiche e alle
possibilità offerte dal mercato del lavoro, che ne avrebbe migliorato in modo
significativo la capacità di guadagno. Quanto al grado d'invalidità,
l'amministrazione rimanda alla valutazione operata dall'INSAI.

4.
Sulla riformazione professionale.

4.1 Nel caso di specie, va ricordato che S.________ - non potendo continuare
la formazione di costruttore stradale per via dei disturbi fisici che gli
impedivano di svolgere lavori pesanti - ha usufruito di un provvedimento
d'integrazione professionale che gli ha permesso di conseguire nel 2000 il
diploma federale di venditore. Questo, dopo avere dovuto in precedenza
interrompere il tirocinio quale impiegato di vendita. Il percorso formativo
dell'assicurato, dopo la scolarità obbligatoria (5 anni di scuola elementare
e 3 di media in Italia), mostra inoltre l'acquisizione di un attestato di
qualificazione professionale come installatore e manutentore di impianti
elettrici presso il Centro  L.________ ottenuto al termine di un corso di
durata biennale (dal 1990 al 1992).

4.2 Dolendosi delle osservazioni asseritamente offensive pronunciate
dall'autorità commissionale, il ricorrente omette di confrontarsi con la
documentazione agli atti, dalla quale risulta la sua inidoneità a proseguire
la formazione più qualificata di impiegato di vendita. Così, dall'inserto si
evince che l'interessato, oltre ad avere avuto oggettive e marcate difficoltà
in alcune materie, che gli hanno tra l'altro impedito la promozione, ha pure
messo in atto un atteggiamento inaccettabile, caratterizzato da mancanza
d'impegno e da assenze ingiustificate, che gli hanno fruttato un 3 in
condotta.

Dai dati sopra esposti si deve concludere che la riformazione professionale è
stata adeguata alle peculiarità e alle attitudini del richiedente, ritenuto
che l'obiettivo superiore volto al conseguimento dell'attestato federale di
impiegato di vendita non è stato raggiunto per carenze formative e incapacità
imputabili all'interessato stesso. Detto altrimenti, S.________ è riuscito a
mettere a profitto, dopo alterne vicende, le sue capacità conoscitive,
conseguendo il massimo possibile con l'attestato federale di venditore.

4.3 Quanto alla pretesa insufficienza della formazione assegnatagli, che non
lo metterebbe in condizione di svolgere l'attività di venditore in un settore
diverso da quello musicale in cui è stato formato, S.________, oltre ad
ignorare che, secondo un principio generale delle assicurazioni sociali,
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto ragionevolmente esigibile per
ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenze delle sue affezioni
invalidanti (peraltro riconducibili in concreto a limitazioni nell'uso della
sola spalla destra, nel senso che l'interessato non può eseguire lavori
pesanti; cfr. DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e
riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3)
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa se necessario in una
nuova professione e se del caso lavorando anche presso grandi magazzini,
sembra non volere comprendere che la formazione ricevuta gli permette di
accedere all'impiego anche in altri settori commerciali. Con un minimo di
buona volontà da parte sua, infatti, egli può facilmente apprendere le
necessarie conoscenze merceologiche per operare in qualsiasi settore ritenuto
che, come giustamente precisato dai giudici commissionali e dall'Ufficio AI
del Cantone Ticino, il perfezionamento avviene con la pratica presso il
datore di lavoro. Il ricorrente, che ha già beneficiato di una riformazione
adeguata alle sue caratteristiche e alle sue capacità scolastiche, è quindi
in grado di svolgere, se solo lo volesse, un'attività lavorativa adeguata al
suo stato valetudinario in qualsiasi ambito per il quale ha ottenuto la
riformazione professionale ex art. 17 LAI.

A ciò si aggiunge di transenna che i settori in cui vorrebbe specializzarsi
l'assicurato (coordinatore del suono, sound check, maestro di conservatorio,
ecc.), oltre ad esigere livelli formativi elevati, offrono limitate
possibilità d'impiego trattandosi di attività particolari.

4.4 L'insorgente invoca pure una manifesta violazione del principio di
equivalenza per il fatto che la riformazione professionale ricevuta non gli
consentirebbe sbocchi professionali e gli impedirebbe di conseguire il
reddito determinato dall'amministrazione.

4.4.1  Secondo giurisprudenza, l'assicurato sottopostosi a carico
dell'assicurazione invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha
diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione
effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se solo con
tali provvedimenti completivi possa essere in grado di conseguire un guadagno
parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua
precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige
per contro che venga raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno
del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto a provvedimenti
riformativi (STFA 1967 pag. 108; RCC 1978 pag. 527; VSI 2000 pag. 31 seg.
consid. 2 e 3b). Nell'ambito della riformazione professionale (art. 17 LAI)
vi è quindi soltanto diritto ai provvedimenti necessari adatti allo scopo
dell'integrazione, ma non alle migliori misure possibili a seconda delle
circostanze; di fatto lo scopo della legge è di garantire l'integrazione
soltanto nella misura in cui questa sia all'incirca equivalente a quella,
precedente, senza pregiudizio valetudinario. Al riguardo la nozione di
equivalenza approssimativa non si riferisce in primo luogo al livello di
formazione come tale, bensì alle possibilità di guadagno presumibili a
integrazione ultimata (VSI 2002 pag. 108).

4.4.2 Nel caso di specie, il conseguimento dell'attestato di capacità
federale come venditore soddisfa il presupposto dell'equivalenza
approssimativa, le conoscenze acquisite consentendo infatti a S.________ di
esercitare la sua attività non solo nel settore della vendita di strumenti
musicali ma anche nella vendita in genere, aprendogli di conseguenza la
possibilità di conseguire un guadagno all'incirca equivalente a quello che
avrebbe potuto percepire senza l'intervento dell'invalidità nell'attività
precedente (per un paragone si confrontino ad es. i dati statistici riportati
nell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di
statistica, Tabella TA1, colonna 3 [attività con conoscenze specifiche e
professionali], settore 3 [servizi]).

Quanto poi all'opzione per una maggiore specializzazione, è appena il caso di
rilevare come il ricorrente abbia incontrato troppe difficoltà già nella
riformazione quale impiegato di vendita.

4.5 Ne consegue che non vi è spazio alcuno per una riformazione professionale
completiva.

5.
Sulla rendita d'invalidità.

5.1 Il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di affermare a
più riprese che la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione per
l'invalidità coincide di massima con quella ritenuta in materia di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. In ambedue i campi
costituisce la limitazione, addebitabile ad un danno alla salute assicurato,
della capacità di guadagno permanente o di lunga durata sul mercato del
lavoro equilibrato entrante in linea di conto per l'assicurato. L'uniformità
della nozione d'invalidità conduce di principio a fissare, per un medesimo
pregiudizio alla salute, un uguale tasso d'invalidità (DTF 126 V 288, 119 V
470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b con riferimenti). Ai sensi della
giurisprudenza, gli organi dell'assicurazione per l'invalidità non sono
comunque vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore
infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare
un raffronto dei redditi (VSI 1998 pag. 174 consid. 4a).

5.2 Questa Corte ha pure rilevato che di principio il reddito da invalido va
determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e
ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga
sociale (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti ivi citati). Se invece non
esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha
intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle
principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 pag 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Decisiva per il raffronto
dei redditi ipotetici è la situazione esistente al momento dell'inizio del
diritto alla rendita. Tale determinazione deve avvenire sulla medesima base
temporale e deve tenere conto di eventuali modifiche rilevanti ai fini del
diritto alla rendita subentrate prima dell'emanazione della decisione (DTF
128 V 174 consid. 4a; cfr. pure sentenza del 15 aprile 2003 in re M., I 1/03,
consid. 5.3).

Nell'ambito della stessa giurisprudenza è stato inoltre precisato che per gli
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità, tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a
frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non
riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, è
possibile operare una riduzione percentuale sul salario teorico statistico
che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF
126 V 80 consid. 5b/cc). Tuttavia, tale deduzione non è automatica, bensì
viene concessa solo quando nel singolo caso vi sono concreti elementi che
impongono una siffatta correzione.

5.3 Alla luce della suesposta giurisprudenza, i salari entranti in linea di
considerazione nel caso di specie devono essere quelli riferiti all'anno 2000
dal momento che fino a tale anno il ricorrente ha beneficiato di indennità
giornaliere che hanno differito la nascita del diritto alla rendita a norma
dell'art. 29 cpv. 3 LAI (sempre nella versione in vigore fino al 31 dicembre
2002).

5.4 Per atto del 23 maggio 2001, cresciuto in giudicato, l'INSAI ha
riconosciuto a S.________ un'incapacità lucrativa del 35% con effetto dal 1°
settembre 2000 riferendosi ad un salario realizzabile senza le conseguenze
degli infortuni di fr. 60'000.- all'anno e ad un guadagno annuo da invalido
(quale venditore di dischi) di fr. 39'000.-.
5.5 Stando ai dati all'inserto, ai quali si richiamano le stesse parti e dai
quali non sussiste alcun motivo per scostarsi, si osserva che in realtà il
salario che S.________ avrebbe potuto percepire, senza invalidità, in qualità
di costruttore stradale per l'anno 2000 può essere stabilito in fr. 60'450.-
(fr. 4'650.- x 13 mensilità), ai quali vanno aggiunte, come riconosciuto
dall'autorità commissionale, le indennità per pasti pari a fr. 3'600.-, per
un importo complessivo di fr. 64'050.-.

In tali condizioni, pur volendo, nell'ipotesi maggiormente favorevole per
l'interessato e da lui postulata, partire da un reddito (base) da invalido di
fr. 39'000.- annui, corrispondenti a quanto il ricorrente avrebbe potuto
percepire nel 2000 per un'attività a tempo pieno presso la S.________ SA e a
quanto ritenuto dall'INSAI ai fini della propria decisione, il grado di
invalidità si attesterebbe, dopo arrotondamento (cfr. DTF 130 V 121), al 39%.
Tasso insufficiente per ottenere un quarto di rendita AI.

Come giustamente rilevato dai primi giudici, nessuna deduzione - e tanto meno
nella misura del 25% auspicata dall'insorgente - potrebbe per contro essere
applicata al guadagno da invalido così ottenuto, siffatta deduzione non
essendo automatica, ma venendo concessa solo quando nella specifica
situazione sono ravvisabili concreti elementi che ne impongono una
correzione. Tale non è però l'evenienza nel caso di specie, ritenuto che le
patologie di cui soffre il ricorrente - periartropatia omero-scapolare
funzionale dopo lussazioni recidivanti della spalla destra - gli consentono
di svolgere pienamente attività leggere e/o semisedentarie e che la sua
giovane età lo favorisce nella messa a frutto di tutte le sue risorse e
capacità lavorative. Senza dimenticare che egli, oltre ad abitare vicino al
confine italo-svizzero (più precisamente a L.________), e a potere così fare
agevolmente capo al mercato del lavoro non solo ticinese ma anche italiano,
ha in passato pure conseguito l'attestato professionale di installatore e
manutentore di impianti elettrici.

6.
In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso risulta infondato mentre
meritano conferma il giudizio impugnato e la decisione amministrativa.

7.
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la
procedura è gratuita (art. 134 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di
ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa
svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 2 novembre 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: