Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 458/2003
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I 458/03

Sentenza del 2 novembre 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere

M.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Marco Probst, via Motta 12,
6901 Lugano,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli
15a, 6500 Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 20 maggio 2003)

Fatti:

A.
M.________, nata nel 1957, affetta in particolare da grave disturbo di
deambulazione con spasmi recidivanti degli arti inferiori, lombalgia
aspecifica su turbe statiche con iperlordosi lombare, displasia del bacino,
cervicalgia di media entità e piede varo bilaterale estremo, dopo essere
stata in precedenza titolare di una mezza rendita, dal 1° agosto 2000 è
beneficiaria di una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità.

Il 9 marzo 2001 l'interessata ha presentato una domanda volta all'erogazione
di un assegno per grandi invalidi indicando di necessitare di aiuto regolare
e notevole per spostarsi fuori casa. Con progetto di decisione 12 marzo 2001,
l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha negato la prestazione per carenza
dei presupposti legali. A seguito delle osservazioni formulate in data 30
maggio 2001 dal patrocinatore dell'assicurata, avv. Marco Probst,
l'amministrazione ha annullato il predetto progetto, disponendo l'esecuzione
di più approfonditi accertamenti. Interpellato in merito dall'UAI, il dott.
B.________, medico curante di M.________, ha quindi precisato che spettava ai
responsabili dell'assistenza sociale riempire, insieme all'istante, il
questionario per la richiesta di assegno per grandi invalidi. Il 16 novembre
2001 l'assistente sociale, G.________, ha allestito un rapporto d'inchiesta
domiciliare evidenziando, al termine di un approfondito colloquio, che la
richiedente non aveva segnalato altre difficoltà se non quella legata alla
deambulazione. Sulla scorta di queste ulteriori risultanze, l'UAI,
confermando il nuovo progetto di decisione 23 maggio 2002, con provvedimento
del 25 giugno 2002 ha respinto la domanda di prestazione rinviando agli esiti
della verifica domiciliare e più in particolare al fatto che l'istante
risultava dipendere da terzi solo per il compimento di un atto ordinario
della vita (spostarsi).

B.
M.________, con il patrocinio dell'avv. Probst, si è aggravata al Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo, in ordine, l'annullamento
della decisione querelata per carenza di motivazione, e nel merito
l'erogazione di un assegno per grandi invalidi di grado medio,
rispettivamente, in subordine, il rinvio degli atti all'amministrazione per
complemento istruttorio.

Per pronuncia del 20 maggio 2003, la Corte cantonale, statuendo per giudice
unico, ha respinto l'impugnativa confermando l'atto querelato.

C.
Producendo documentazione già nota, M.________, sempre assistita dall'avv.
Probst, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni al quale, protestate spese e ripetibili, ripropone
sostanzialmente le richieste avanzate in prima istanza.

L'UAI postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è la questione di sapere se a torto, come pretende la
ricorrente, l'autorità giudiziaria cantonale, confermando l'operato
dell'amministrazione, abbia negato a M.________ il diritto a un assegno per
grandi invalidi (di grado medio).

2.
In ordine, la ricorrente insiste sul fatto che la decisione 25 giugno 2002
non sarebbe sufficientemente motivata e fa notare che in essa l'UAI, oltre a
limitarsi a riprendere il contenuto dei precedenti progetti di decisione del
23 maggio 2002 e del 12 marzo 2001, non avrebbe minimamente preso posizione
sulle osservazioni da lei presentate in data 30 maggio 2001, né tanto meno
avrebbe fatto riferimento alcuno agli accertamenti predisposti a domicilio
dall'assistente sociale.

2.1 L'obbligo di motivare, che è altresì parte integrante del diritto
d'essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., vuole evitare che le
autorità, nell'esercizio dei loro poteri decisionali, si lascino indurre da
ragioni non pertinenti e, d'altro canto, permettere al cittadino di farsi una
chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del
caso, impugnare. A tal fine, ogni atto decisionale deve menzionare, anche se
brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento,
ritenuto comunque che l'autorità non è tenuta a prendere esplicitamente
posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai
punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire
sul giudizio (DTF 126 V 80 consid. 5b/dd, 124 V 181 consid. 1a con
riferimenti; cfr. pure RCC 1989 pag. 492 consid. 4).

2.2  Come rettamente osservato dal primo giudice, la censura di carente
motivazione è manifestamente infondata. Oltre a misconoscere anche in questa
sede che le osservazioni del 30 maggio 2001 in realtà si riferivano al
progetto di decisione del 12 marzo 2001, poi annullato dall'amministrazione,
e a sottacere che nessuna presa di posizione è per contro stata presentata da
parte sua sul progetto del 23 maggio 2002, nella misura in cui eccepisce il
mancato riferimento al rapporto d'inchiesta reso dall'assistente sociale la
ricorrente nega l'evidenza. Il progetto di decisione del 23 maggio 2002 come
pure il provvedimento del 25 giugno 2002, seppur con un breve accenno,
lasciano infatti espressamente intendere che l'UAI ha fondato il proprio
convincimento sul citato rapporto del 16 novembre 2001, trasmesso in visione
al patrocinatore di M.________.

3.
Quanto al merito del ricorso, nei considerandi dell'impugnato giudizio, cui
si rinvia, l'istanza precedente ha già esposto le norme (art. 42 LAI, 36 OAI,
nella versione determinante applicabile in concreto, in vigore fino al 31
dicembre 2002) e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia,
rammentando in particolare quali siano gli atti ordinari della vita
determinanti per valutare la grande invalidità (DTF 127 V 97 consid. 3c, 125
V 303 consid. 4a), quale il loro numero per ammettere una grande invalidità
di grado elevato, medio oppure esiguo (DTF 121 V 90 consid. 3b, 117 V 148
consid. 2), e come si debba inoltre procedere in presenza di atti ordinari
della vita comprendenti più funzioni parziali (DTF 121 V 91 consid. 3c),
atteso che non è ritenuto idoneo a compiere un atto ordinario della vita
l'assicurato che lo adempie in modo difforme dall'usuale (DTF 106 V 159
consid. 2b). A tale esposizione può essere fatto riferimento, non senza
tuttavia ribadire che, per costante giurisprudenza, il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità delle decisioni amministrative che
gli vengono deferite in base alla situazione esistente al momento in cui esse
sono state emanate, i fatti accaduti posteriormente e che eventualmente
dovessero avere modificato questa situazione dovendo di principio formare
oggetto di un nuovo atto amministrativo (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Alla pronuncia impugnata può infine essere
prestata adesione anche nella misura in cui ha negato l'applicabilità della
LPGA e ha dichiarato applicabili le norme in materia di assicurazione per
l'invalidità in vigore fino al 31 dicembre 2002 in ragione del fatto che il
giudice delle assicurazioni sociali deve applicare le norme in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2)
e controverso essendo in concreto il diritto a prestazioni anteriori al 25
giugno 2002, data della decisione amministrativa.

4.
4.1 Fondandosi sulle dichiarazioni rese dalla ricorrente medesima in occasione
della compilazione - avvenuta una prima volta in data 8 novembre 1999 e
ripresa il 9 marzo 2001 - del formulario di richiesta di un assegno per
grandi invalidi e ribadite nell'ambito dell'inchiesta domiciliare del 16
novembre 2001, il primo giudice, esaminata l'ulteriore documentazione agli
atti, ha sostanzialmente ritenuto che, perlomeno fino al momento determinante
del provvedimento litigioso (cfr. consid. 3), la ricorrente non avrebbe
necessitato dell'aiuto regolare e considerevole di terzi per compiere almeno
due atti ordinari della vita,  l'interessata dipendendo da terzi "soltanto"
avuto riguardo allo spostarsi, né avrebbe abbisognato di una sorveglianza
personale permanente o in modo durevole di cure particolarmente impegnative
ai sensi della normativa in materia.

4.2 Tacciando di superficialità e parzialità il referto dell'assistente
sociale, che non avrebbe tenuto conto dei peggioramenti nello stato di salute
intervenuti fino al momento della decisione in lite, l'insorgente contesta
l'apprezzamento dell'autorità giudiziaria cantonale e lamenta diverse
difficoltà. Così, essa fa valere la necessità di aiuto per vestirsi e
svestirsi, in particolare per indossare calze e scarpe, come pure per
alzarsi, sedersi e coricarsi, attività per le quali sarebbe necessario
l'intervento dei familiari. Quanto al mangiare e al bere, l'interessata
oppone di non essere in grado di sollevare un bicchiere e di trasportarlo
dalla cucina alla sala e lamenta difficoltà per quanto concerne il movimento
verso la bocca. Analoghe difficoltà vengono quindi invocate per la pulizia
personale e la doccia dal momento che l'assicurata non riuscirebbe ad entrare
e a uscire autonomamente dalla vasca da bagno. Lo stesso dicasi per l'atto di
andare al gabinetto, considerato che nel riprendere i pantaloni e vestirsi le
si bloccherebbe la schiena. Facendo poi notare di assumere dei farmaci
miorilassanti e di abbisognare di una terza persona in grado di praticarle
regolarmente delle iniezioni alla schiena - consigliatele durante un
soggiorno presso la Clinica N.________ -, l'assicurata assevera di avere
bisogno di una sorveglianza personale nel compiere gli atti più importanti
della vita anche perché spesso incorrerebbe in cadute dalle quali riuscirebbe
ad alzarsi solo con difficoltà.

5.
5.1 Circa la pretesa parzialità del rapporto 16 novembre 2001 dell'assistente
sociale dell'UAI, G.________, occorre rammentare alla ricorrente che, secondo
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V
209). Gli accertamenti ordinati in adempimento di questo compito non possono
essere considerati di parte (DTF 123 V 175, 122 V 157).

5.2  L'istanza precedente ha quindi pertinentemente rilevato come il referto
in parola soddisfi i criteri posti dalla giurisprudenza del Tribunale
federale delle assicurazioni in materia di valore probatorio di un rapporto
d'inchiesta dell'UAI (DTF 128 V 93 consid. 4; cfr. pure DTF 130 V 61 seg.
consid. 6.1 e 6.2). Allestito - in conoscenza della situazione medica e
domestica - da persona abilitata a stabilire l'esistenza di grande invalidità
(DTF 107 V 136, 143 consid. 2b), il rapporto 16 novembre 2001 riporta in
dettaglio quanto riferito dall'assicurata in merito ai singoli atti ordinari
della vita e alla necessità di cure permanenti o di sorveglianza personale ed
è stato integrato con i dati - convergenti - risultanti dalla documentazione
sanitaria in atti, che avevano messo in risalto le difficoltà di
deambulazione di M.________. Contraddicendo le precedenti osservazioni fatte
dal proprio patrocinatore in data 30 maggio 2001, l'interessata ha così in
particolare segnalato all'assistente sociale di vestirsi e svestirsi senza
aiuto da parte di terzi pur impiegando più tempo del normale. Di non
necessitare dell'aiuto di terzi per alzarsi, sedersi e coricarsi, pur dovendo
compiere tali operazioni con attenzione in ragione del fatto che perderebbe
facilmente l'equilibrio. Di non presentare alcuna difficoltà nel mangiare e
nell'andare al gabinetto. E quindi di riuscire parimenti ad entrare e uscire
dalla vasca da bagno senza l'intervento di terze persone, pur dovendo
prestare attenzione a non scivolare.

5.3  Per il resto, le nuove allegazioni ricorsuali non trovano riscontro
nelle tavole processuali e comunque non sono tali da modificare l'esito del
giudizio. Al contrario, i certificati medici del dott. M.________, prodotti
dalla ricorrente in sede cantonale al termine di una degenza presso la
Clinica N.________ e datati novembre 2002, ossia posteriori al momento
decisivo che delimita in concreto il potere cognitivo di questa Corte,
accennano "unicamente" alle difficoltà deambulatorie e alla necessità per la
paziente di poter disporre di una macchina da lavare nel proprio appartamento
come pure, per un periodo di sei mesi, di fare capo a un'assistenza
domiciliare. Sostanzialmente di stesso tenore appare il rapporto 13 novembre
2002 dei responsabili della predetta Clinica. Ora, come rettamente rilevato
dal giudice di prime cure, il fatto che l'assicurata sia stata dichiarata
bisognosa - peraltro per un periodo successivo alla data determinante ai fini
del presente giudizio - di assistenza domiciliare per un lasso di tempo
limitato e per una sola volta la settimana, non permette ancora di ravvisare
una necessità di aiuto regolare e notevole oppure di sorveglianza personale
permanente da parte di terze persone. Né tale conclusione può essere dedotta
dalla circostanza - addotta in questa sede - di doversi sottoporre
regolarmente a punture omeopatiche, ritenuto che gli stessi sanitari della
Clinica N.________, che hanno prescritto un tale trattamento, hanno limitato
l'indicazione per un aiuto domiciliare a una volta alla settimana (e quindi
non quotidianamente: cfr. DTF 116 V 48 consid. 6b, 106 V 158 consid. 2a, 105
V 56 consid. 4b; RCC 1990 pag. 51). Nulla di diverso si evince quindi dalla
dichiarazione 24 giugno 2002 del fisioterapista, L.________, il quale,
ribadendo i problemi di deambulazione dell'assicurata, il giorno prima della
decisione amministrativa in lite ha semplicemente pronosticato che la paziente in futuro avrebbe avuto bisogno di un'assistenza "più completa
rispetto a quella che ha tuttora poiché noto che il suo quadro
clinico/motorio è in peggioramento".

5.4 Infine, giova rammentare all'insorgente che, secondo giurisprudenza, il
fatto che determinati atti siano resi più difficili o rallentati a cagione
dell'infermità non basta per ammettere una grande invalidità (RCC 1989 pag.
228 e 1986 pag. 507).

6.
Visto quanto precede, non vi è ragione di scostarsi dalle considerazioni,
conformi alla legge e alle risultanze di causa, che hanno indotto il
Tribunale cantonale delle assicurazioni a negare all'insorgente il diritto a
un assegno per grandi invalidi sulla base della situazione accertata fino al
momento determinante della resa della decisione querelata. Ne consegue che
l'impugnativa dev'essere disattesa e il giudizio cantonale confermato senza
necessità di procedere ad accertamenti completivi.

7.
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni, la procedura è
gratuita (art. 134 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 2 novembre 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: