Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 394/2003
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I 394/03

Sentenza del 16 dicembre 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli
15a, 6500 Bellinzona, ricorrente,

contro

O.________, Italia, rappresentata dall'avv. Andrea Pozzi, via G. B. Pioda 12,
6900 Lugano, erede del fu S.________, deceduto il 4 novembre 2003, opponente,
rappresentato dal Patronato INAS, Via Lanz 25, 6850 Mendrisio,

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero, Losanna

(Giudizio del 2 aprile 2003)

Fatti:

A.
A.a S.________, frontaliere italiano nato nel 1968, da ultimo alle dipendenze
dell'impresa di costruzioni U.________ SA in qualità di carpentiere, ha
lavorato in Svizzera dal 1988 al 1999 versando i contributi di legge.
Dichiarato totalmente inabile al lavoro a partire dal 19 gennaio 1999,
l'interessato ha presentato in data 31 gennaio 2000 una domanda volta
all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
lamentando una inabilità lavorativa addebitabile a una cardiopatia.

A.b Su indicazione del consulente in integrazione professionale dell'Ufficio
AI (UAI) del Cantone Ticino, S.________ ha seguito, dall'8 gennaio al 1°
febbraio 2002, un periodo d'osservazione e accertamento delle proprie
attitudini di integrazione professionale e di capacità lavorativa presso il
Centro X.________.

A.c Dopo avere fatto esperire i necessari accertamenti da parte dell'UAI
cantonale, l'UAI per gli assicurati residenti all'estero ha negato mediante
decisione del 1° novembre 2002 il diritto a una rendita d'invalidità come
pure all'adozione di provvedimenti di riqualificazione professionale.

B.
Allegando nuova documentazione medica, S.________, assistito dal Patronato
INAS, si è aggravato alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI
per le persone residenti all'estero, la quale, per pronuncia del 2 aprile
2003, ha parzialmente accolto il gravame e ha retrocesso gli atti
all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione. In
particolare, i giudici commissionali hanno ordinato un nuovo periodo di
osservazione presso il Centro X.________ - il primo non essendo stato
ritenuto adeguato - ed eventualmente, nell'evenienza di nuove crisi,
un'ulteriore valutazione medica.

C.
Con ricorso di diritto amministrativo, l'UAI del Cantone Ticino è insorto al
Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede l'annullamento del
giudizio commissionale e la conferma della decisione amministrativa.

S. ________, sempre patrocinato dal Patronato INAS, così come l'UAI per gli
assicurati residenti all'estero hanno rinunciato a determinarsi, mentre con
atto del 29 settembre 2003, l'UAI cantonale, riconfermandosi nelle proprie
conclusioni, ha prodotto un'ulteriore valutazione sanitaria datata 18 luglio
2003.

D.
In data 4 novembre 2003 S.________ è deceduto a seguito di un arresto
cardiocircolatorio.

O. ________, vedova nonché unica erede del defunto assicurato, subentrata
nella presente vertenza, per il tramite del suo patrocinatore, avv. Andrea
Pozzi, ha ribadito la validità delle pretese avanzate da suo marito e ha
prodotto documentazione in merito alla situazione medica e successoria. Con
atto del 6 febbraio 2004 il Patronato INAS ha proposto la reiezione del
gravame.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale delle assicurazioni esamina d'ufficio l'ammissibilità
dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 125 V 23 consid. 1a e le sentenze
ivi citate).

2.
Al termine degli accertamenti messi in atto dall'UAI del Cantone Ticino,
l'UAI per gli assicurati residenti all'estero ha emanato e notificato la sua
decisione conformemente a quanto previsto dall'art. 40 cpv. 2 OAI. Secondo
tale disposto, mentre per la ricezione e l'esame delle richieste dei
frontalieri è competente l'ufficio AI nel cui campo di attività essi
esercitano o - a determinate condizioni - esercitavano un'attività lucrativa,
l'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero notifica le decisioni.

L'UAI per gli assicurati residenti all'estero, che ha reso la decisione
amministrativa in causa, è quindi stato designato a giusto titolo come parte
opponente dinanzi alla Commissione federale di ricorso in seguito al gravame
interposto dall'assicurato. In tali condizioni, si tratta di esaminare se
l'UAI del Cantone Ticino, indipendentemente dall'UAI per gli assicurati
residenti all'estero (che non ha interposto ricorso di diritto amministrativo
né peraltro ha altrimenti manifestato l'intenzione di farlo), sia legittimato
a ricorrere contro il giudizio del 2 aprile 2003.

3.
3.1 Giusta l'art. 103 lett. a OG ha diritto di interporre ricorso di diritto
amministrativo chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Può
essere tale ogni interesse di fatto o giuridico. L'interesse degno di
protezione consiste nell'utilità pratica che l'accoglimento del ricorso
apporterebbe al ricorrente oppure, in altri termini, nel fatto di evitare un
pregiudizio di natura economica, ideale o materiale, che la decisione
impugnata sarebbe altrimenti suscettibile di provocargli. L'interesse in
questione deve essere diretto e concreto e la persona interessata deve fare
valere un rapporto sufficientemente stretto con l'oggetto della lite, ciò che
non si avvera se la stessa è toccata solo in maniera indiretta (DTF 130 V 202
consid. 3, 127 V 3 consid. 1b, 82 consid. 3a/aa).

A ciò si aggiunge che gli enti e istituti pubblici possono prevalersi
dell'art. 103 lett. a OG solo se sono toccati allo stesso modo di un privato
(DTF 127 II 38 consid. 2d, 125 II 194 consid. 2a/aa). Per contro, l'interesse
pubblico a un'applicazione corretta e uniforme del diritto non è suscettibile
di costituire un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 103 lett. a
OG (DTF 123 V 116 consid. 5a con i riferimenti).

3.2 Nel caso di specie, non si vede il motivo per cui l'UAI del Cantone
Ticino dovrebbe essere toccato dal giudizio impugnato al pari di un privato.
In realtà, il solo interesse che questo ufficio potrebbe, se del caso, fare
valere si confonde con l'interesse a un'applicazione corretta del diritto.
Ciò che non basta ancora per conferirgli la legittimazione a ricorrere ai
sensi dell'art. 103 lett. a OG conformemente alla giurisprudenza succitata.

4.
4.1 Ha parimenti diritto di ricorrere ogni altra persona, organismo o
autorità, cui la legislazione federale conferisce il diritto di ricorrere
(art. 103 lett. c OG).

Sotto l'egida dell'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 2002, le
decisioni delle autorità di ricorso dovevano essere notificate mediante invio
raccomandato alle casse di compensazione, rispettivamente agli uffici AI
interessati (art. 201 lett. c OAVS). Le persone e gli uffici a cui, ai sensi
dell'art. 201 OAVS, venivano notificate le decisioni dell'autorità di
ricorso, erano autorizzati a impugnarle con ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale delle assicurazioni (art. 202 OAVS in relazione con
l'art. 89 OAI). Per principio, erano considerati come "interessati" ai sensi
dell'art. 201 lett. c OAVS, la cassa di compensazione o l'ufficio AI che
aveva reso la decisione impugnata nella procedura di ricorso (SVR 2002 IV no.
40 pag. 125 consid. 1, 2000 IV no. 20 pag. 59 con riferimenti; cfr. pure DTF
127 V 215 consid. 1 e 218 consid. 1d; RCC 1992 pag. 392 consid. 1). Inoltre,
in occasione di più sentenze, la presente Corte ha avuto modo di statuire che
l'autorità che non aveva reso il provvedimento in lite non poteva vedersi
riconoscere la legittimazione a interporre ricorso di diritto amministrativo
(sentenze del 5 dicembre in re K., I 772/02, consid. 5.2, e del 26 agosto
2002 in re C., I 796/01). A due riprese, tuttavia, la legittimazione a
ricorrere dell'UAI cantonale è stata ammessa parallelamente a quella dell'UAI
per gli assicurati residenti all'estero per il fatto che il primo ufficio
aveva istruito la procedura che è poi stata decisa da parte del secondo
ufficio (sentenze del 28 agosto 2002 in re B., I 87/99, e del 22 gennaio 2004
in re S., I 232/03).

A seguito dell'adozione dell'art. 57 LPGA si è imposto un adattamento
redazionale dell'art. 201 OAVS. Le disposizioni concernenti la legittimazione
a ricorrere e la notifica dei giudizi sono state riassunte all'art. 201 OAVS,
mentre l'art. 202 OAVS è stato abrogato (VSI 2002 pag. 249). Ormai, sotto il
titolo marginale "Competenze delle autorità in materia di ricorso", l'art.
201 OAVS, nel suo tenore, applicabile nel caso di specie, in vigore dal 1°
gennaio 2003, dispone che l'Ufficio federale, le casse di compensazione e gli
uffici AI interessati sono autorizzati a impugnare le decisioni dell'autorità
di ricorso con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle
assicurazioni (cpv. 1); le decisioni dell'autorità di ricorso sono notificate
loro mediante invio raccomandato (cpv. 2).

4.2 In una recente sentenza di questa Corte, Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha avuto modo di precisare che l'entrata in vigore del nuovo
art. 201 OAVS non ha modificato la situazione esistente fino ad allora; in
particolare, nulla è mutato a proposito del fatto che l'ufficio AI che ha
reso la decisione querelata rimane il solo ufficio AI legittimato a ricorrere
contro un giudizio dell'autorità di ricorso (sentenza del 19 novembre 2004 in
re C., I 376/03, consid. 4.1 in fine, destinata alla pubblicazione nella
Raccolta ufficiale).

In occasione della medesima vertenza, questo Tribunale ha pure avuto modo di
rilevare che la giurisprudenza isolata delle sentenze citate nelle cause B.
(I 87/99) e S. (I 232/03), discostandosi dalla prassi costante del Tribunale
federale delle assicurazioni e creando una situazione indesiderata di
incertezza giuridica dovuta al fatto che sia gli UAI cantonali che l'UAI per
gli assicurati residenti all'estero potrebbero ricorrere contro dei giudizi
che l'autorità di ricorso di prima istanza non gli ha nemmeno notificato -
come si avvera nel caso di specie per la pronuncia impugnata della
Commissione federale di ricorso che è stata trasmessa all'UAI cantonale
ricorrente soltanto dall'UAI per gli assicurati residenti all'estero -, non
può essere confermata (sentenza citata del 19 novembre 2004 in re C., consid.
4.2).
4.3 Il Tribunale federale delle assicurazioni ha così stabilito che un
ufficio AI che non ha reso la decisione impugnata nella procedura di ricorso
non è legittimato a interporre ricorso di diritto amministrativo. Questa
Corte ritiene pure di dovere escludere l'ammissione di un regime particolare
nei casi regolati dall'art. 40 cpv. 2 OAI concernenti i frontalieri. Di
conseguenza, anche in questi casi, agli UAI cantonali dev'essere negata la
legittimazione a ricorrere.

In tali condizioni, l'UAI del Cantone Ticino non è legittimato a ricorrere
nemmeno in virtù dell'art. 103 lett. c OG.

5.
Vertendo sostanzialmente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni
assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in lite,
l'assicurato, rappresentato da un Patronato, e, per esso, sua moglie, a sua
volta patrocinata da un legale, ha diritto a ripetibili ridotte (cfr. per
analogia sentenza del 9 luglio 2002 in re S., C 431/00, consid. 4) che
saranno poste a carico dell'amministrazione ricorrente (art. 159 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo dell'Ufficio AI del Cantone Ticino è
inammissibile.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
L'Ufficio ricorrente verserà a O.________ la somma di fr. 1'000.- a titolo di
indennità di parte per la procedura federale.

4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di
ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, all'Ufficio
AI per gli assicurati residenti all'estero e all'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali.

Lucerna, 16 dicembre 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: