Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 355/2003
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I 355/03

Sentenza del 26 agosto 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Frésard e Buerki Moreni, supplente;
Schäuble, cancelliere

C.________, 1950, ricorrente, rappresentato dall'avv. Marco Cereghetti, Corso
Elvezia 7, 6900 Lugano,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli
15a, 6500 Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 28 aprile 2003)

Fatti:

A.
C.  ________, cittadino italiano nato nel 1950, operaio, per decisione del 16
giugno 1998 dell'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) è stato posto, a partire
dal 1° agosto 1994, al beneficio di una mezza rendita di invalidità, stante
un grado di invalidità del 56%, a dipendenza di un'inabilità addebitabile a
cardiopatia, fibromialgia e disturbi della sfera psichica.

Il diritto alla mezza rendita è stato confermato in sede di revisione con
decisione amministrativa del 6 maggio 1999.

In data 23 agosto 2000 l'assicurato, tramite l'avv. Marco Cereghetti, ha
presentato istanza tendente all'assegnazione di una rendita intera di
invalidità in seguito a peggioramento dello stato di salute intervenuto dal
mese di agosto 1999.

Fondandosi sulle risultanze di una perizia medica pluridisciplinare eseguita
dal Servizio di accertamento medico dell'assicurazione invalidità (SAM),
l'amministrazione, con decisione del 23 luglio 2002, ha respinto la domanda e
ulteriormente confermato il diritto alla mezza rendita.

B.
Contro il provvedimento amministrativo C.________, sempre rappresentato
dall'avv. Cereghetti, è insorto presso il Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino, al quale ha riproposto la richiesta di assegnazione di una
rendita intera di invalidità.

Tramite giudizio del 28 aprile 2003 la Corte cantonale ha respinto il gravame
dichiarando fedefacente la perizia allestita dal SAM e fissando un grado di
invalidità del 59.3%.

C.
Ancora patrocinato dall'avv. Cereghetti, C.________ presenta ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni postulando,
in via principale, l'annullamento della pronuncia cantonale, rispettivamente
l'erogazione di una rendita intera di invalidità, e, in via subordinata, il
rinvio degli atti al primo giudice per l'esperimento di una nuova perizia e
la resa di un nuovo giudizio. Dei motivi si dirà, se necessario, nei
considerandi.
Chiamati a pronunciarsi sul ricorso, l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali non si è espresso, mentre l'UAI ha proposto di respingerlo.

Diritto:

1.
La lite verte sul riconoscimento, in via di revisione, di una rendita intera
di invalidità in sostituzione della precedente mezza rendita.

2.
2.1 L'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone, in vigore dal 1° giugno 2002 (ALC; FF 1999 V 5978
segg.), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, non è applicabile ratione temporis alla
presente procedura (cfr. DTF 128 V 315).

2.2  Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre
2000 sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di
assicurazione federale per l'invalidità. Nel caso in esame si applicano
tuttavia le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un
punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme (materiali)
in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 127 V 467
consid. 1, 126 V 166 consid. 4b) e il giudice delle assicurazioni sociali, ai
fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono
realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa
contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b). Per le stesse ragioni, nemmeno
applicabile ratione temporis è la modifica legislativa LAI del 21 marzo 2003
(4a revisione), entrata in vigore il 1° gennaio 2004.

3.
Il ricorrente sostiene che dalla documentazione medica, e in particolare
dalla perizia del SAM, debba essere dedotto un notevole peggioramento del suo
stato di salute, e ciò sia dal profilo psichiatrico, che da quello
reumatologico. Censura soprattutto la valutazione globale dell'incapacità
lavorativa da parte del servizio amministrativo, il quale, dopo aver
riconosciuto un tasso d'incapacità del 50% per ognuna di queste patologie,
attesterebbe, stranamente ed incomprensibilmente, un'inabilità complessiva
sempre del 50%.

4.
L'autorità giudiziaria di prima istanza ha esposto correttamente le norme
legali e di ordinanza, nonché i principi giurisprudenziali applicabili in
concreto per quanto riguarda i presupposti per procedere alla revisione di
una rendita d'invalidità.

È utile comunque ribadire che giusta l'art. 41 LAI se il grado di invalidità
del beneficiario di una rendita subisce una modificazione che incide in modo
rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o
diminuita in misura corrispondente oppure soppressa. Costituisce motivo di
revisione ogni modificazione rilevante nelle circostanze di fatto
suscettibili di influire sul grado di invalidità. Al fine di accertare
l'esistenza di una simile modificazione si deve confrontare la situazione di
fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con
quella vigente all'epoca del provvedimento litigioso (DTF 125 V 369 consid. 2
con riferimento). Secondo la giurisprudenza, si può procedere alla revisione
della rendita non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, bensì anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 113 V 275 consid. 1a e sentenze ivi citate; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

La Corte cantonale ha pure rettamente precisato che l'invalidità è un
concetto economico, non medico. Tuttavia, al fine di poter graduare
l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti. Il compito del medico consiste nel porre
un giudizio sullo stato di salute e indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro. Inoltre, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid.
4, 115 V 134 consid. 2, 114 V  314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

Infine, la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano
sommare, e se del caso in quale misura, è un tema prettamente medico che, di
principio, il giudice non rimette in discussione (RDAT 2002 I n. 72 pag.
485).

5.
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, secondo la giurisprudenza
decisivo è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di studio
approfondito, che il referto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né la sua origine,
né la denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF 125 V 352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (cfr. VSI
2001 pag. 109 consid. 3b/bb).

6.
6.1 In concreto dalla perizia del SAM del 9 dicembre 1997 risulta che
l'assicurato era stato dichiarato inabile al lavoro al 10% per motivi
psichici, in quanto affetto da disturbo di somatizzazione con sindrome
disforico-ipocondriaca e messa in atto di meccanismi regressivi e convertivi,
al 20% per motivi reumatologici, nell'attività di operaio saldatore - mentre
non era stata stabilita un'eventuale abilità in attività leggere o
medio-leggere -, e al 25% per i disturbi cardiaci. Globalmente l'incapacità
lavorativa venne comunque fissata al 50%.

6.2  Dal referto del medesimo servizio del 18 dicembre 2001 e dal relativo
complemento del 29 marzo 2002, esperiti nell'ambito della domanda di
revisione della rendita, emerge invece che l'interessato è stato considerato
abile al lavoro al 100% dal profilo cardiologico e inabile al 50% da quello
psichiatrico, poiché ancora affetto da una sindrome da dolore somatoforme. Da
un punto di vista reumatologico è stato inoltre ritenuto inabile al 50% in
attività pesanti, al 25% in attività medio-pesanti e al 10% in attività
leggere adeguate.

Anche in tal caso è stato comunque stabilito un grado di inabilità lavorativa
globale del 50%, in quanto secondo gli specialisti le patologie
reumatologiche e psichiatriche valutavano la stessa sintomatologia.

7.
7.1 Da quanto sopra esposto si deduce che in casu è senz'altro subentrato un
miglioramento da un punto di vista cardiologico, questa affezione non
incidendo più sulla capacità lavorativa dell'assicurato; una progressione
della malattia è infatti nel frattempo stata esclusa. Vi è invece un
peggioramento per quanto concerne le affezioni psichiatriche, a seguito di
un'intervenuta cronicizzazione. Pure a livello reumatologico è subentrato un
peggioramento, ritenuto che in attività pesanti e, meglio, in quella di
operaio saldatore precedentemente svolta dall'assicurato, il grado di
inabilità lavorativa è stato fissato al 50%. In tale ambito tuttavia
un'attività leggera adeguata risulta ammissibile - il fatto non è contestato
- e comporta unicamente una riduzione dell'inabilità lavorativa del 10%. Di
tale fatto va senz'altro tenuto conto essendo il concetto di invalidità di
natura economica, non medica.

In proposito va rilevato che questa Corte in casi con limitazioni funzionali
analoghe a quelle patite dal ricorrente ha già ripetutamente statuito che
esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria
capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119
V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si vedano anche sentenze del 20 aprile
2004 in re K., I 871/02, consid. 5 e del 25 febbraio 2003 in re P., U 329 e
330/01, consid. 4.7). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale
riservato a personale non qualificato o semi-qualificato (RCC 1989 pag. 331
consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di posti di lavoro, in
particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità
di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).

7.2  La somma dei gradi di inabilità lavorativa fissati dai periti
permetterebbe in concreto di riconoscere un tasso globale del 60% - mentre in
precedenza era pari al 55% - e, quindi, un peggioramento. Il SAM ha tuttavia
precisato, su espressa richiesta del medico dell'UAI, che tale procedere non
si giustificava, in quanto le patologie reumatologiche e psichiatriche
valutavano la stessa sintomatologia.

7.3  Al riguardo dai referti medici dei dottori B.________ e T.________
risulta che l'inabilità lavorativa attestata è dovuta in entrambi i casi alla
presenza di dolori. In ambito psichiatrico si indicano infatti "dolori in
varie parti del corpo che non trovano un'esatta corrispondenza dal punto di
vista somatico", mentre in ambito reumatologico l'assicurato è limitato nello
svolgimento di attività lucrativa in seguito a lombosciatalgia cronica,
sindrome del tunnel carpale bilaterale, dolori cronici al cinto scapolare e
agli arti superiori.

Dal referto del reumatologo dott. B.________ emerge inoltre che non tutte le
affezioni lamentate dall'assicurato hanno trovato una spiegazione a livello
somatico. In particolare i dolori alla colonna cervico-dorsale non hanno
potuto essere spiegati clinicamente. Alla luce della diagnosi posta, che
considera pure i dolori alla colonna cervico-dorsale ed un decondizionamento
psicofisico, il perito ha poi fissato il grado di inabilità lavorativa in
attività leggere al 10%.

È pertanto verosimile, vista la diagnosi psichiatrica di sindrome da dolore
somatoforme, che i dolori lamentati dall'assicurato e valutati dal
reumatologo siano parzialmente riconducibili anche a motivi psichici.

In simili condizioni si deve ritenere altamente probabile che le conseguenze
delle affezioni di natura reumatologica, rispettivamente psichiatrica, si
sovrappongano, tuttavia solo parzialmente, vista l'esigua incidenza delle
patologie reumatologiche sulla capacità lavorativa dell'assicurato e ritenuto
che in tale ambito l'inabilità lavorativa è comunque in parte giustificata da
motivi prettamente somatici, indipendenti quindi dalla patologia
psichiatrica. Giustificato appare pertanto tener conto di un grado di
inabilità lavorativa globale del 55%.

D'altro canto dev'essere evidenziato che da un punto di vista psichiatrico,
alla luce della valutazione dell'inabilità lavorativa eseguita nella
precedente procedura (pari al 10%) e delle circostanze del caso concreto, ci
si deve senz'altro porre il quesito se sia giustificato un grado di inabilità
lavorativa del 50%, come attestato dal dott. T.________ e confermato dal SAM.
In effetti in concreto risulta subentrata unicamente una cronicizzazione
della malattia (attestata tra l'altro non dallo stesso psichiatra incaricato,
ma dal medico del SAM nel complemento peritale), non un reale peggioramento
dello stato di salute; inoltre la depressione insorta nel frattempo risulta
essersi risolta grazie alle cure del dott. T.________.

La questione se la perizia psichiatrica del dott. T.________, su cui si fonda
la perizia del SAM, sia fedefacente o meno è tuttavia irrilevante e non va
risolta in questa sede. Infatti anche ammettendo un grado di inabilità
lavorativa globale del 55%, il diritto alla rendita intera non è dato, come
si vedrà di seguito, e quindi neppure i presupposti per procedere ad una
revisione.

7.4  Considerato un reddito da valido di fr. 48'000.- e un reddito da
invalido
di fr. 51'750.- (dedotto dalle tabelle edite dall'Ufficio federale di
statistica, in particolare dalla TA13, relativa ai dati regionali del Cantone
Ticino, per il settore privato, del 2000, adeguati al 2001; si vedano in tal
senso sentenze del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3c/aa, del 27
marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile 1999 in re T., I
446/98, consid. 4c), tenuto conto di un'esigibilità in attività confacenti
del 45% e di un'ulteriore deduzione del 24.5% - i dati non sono contestati -,
si giunge ad un grado di invalidità pari al 63.37% (51'750 x 0.45 x 0.755 :
480). Non vi è pertanto una modifica rilevante del grado di invalidità
dell'assicurato.

A maggior ragione non vi sarebbe alcun peggioramento e neppure un diritto
alla rendita intera nel caso in cui si ritenesse applicabile la tabella A1
relativa ai valori nazionali (si veda in proposito sentenza del 20 aprile
2004 in re K., I 871/02), in quanto i redditi ipotetici da porre alla base
del reddito da invalido risultano più elevati di quelli relativi al Cantone
Ticino.

Non essendoci pertanto, in concreto, un peggioramento dello stato di salute
rilevante ai fini di una revisione della rendita e quindi dell'assegnazione
di una rendita intera di invalidità, il giudizio cantonale querelato merita
di essere tutelato.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, alla Cassa cantonale di compensazione, Bellinzona, e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 26 agosto 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: