Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 24/2003
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I 24/03

Sentenza del 13 luglio 2005
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e Frésard; Schäuble, cancelliere

G.________, 1977, ricorrente,
rappresentata dai genitori R.________ e B.________

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli
15a, 6500 Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 4 dicembre 2002)

Fatti:

A.
G. ________, nata nel 1977, ha seguito dal 1994 al 1998 una formazione
empirica come addetta alla cura della casa. A partire dal 30 aprile 1999 si è
iscritta alla disoccupazione in cerca di un impiego quale collaboratrice
nell'economia domestica o ausiliaria nella gastronomia. Lamentando una
depressione e debilità mentale, l'8 febbraio 2001 ha presentato una richiesta
di prestazioni dell'assicurazione federale per l'invalidità, postulando il
riconoscimento di provvedimenti professionali con eventuale collocamento in
laboratorio protetto.

Mediante decisione 13 maggio 2002 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del
Cantone Ticino, sulla scorta di una perizia 4 dicembre 2001 del dott.
D.________, medico direttore del settore Sottoceneri  dell'Organizzazione
sociopsichiatrica cantonale, ha respinto la domanda non ritenendo essere dati
i requisiti di legge.

B.
Rappresentata dai genitori, G.________ ha deferito la decisione con gravame
al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Faceva valere di aver
diritto alle prestazioni assicurative che coprissero la sua perdita di
guadagno e la sostenessero nella ricerca di un'attività occupazionale.

Per giudizio 4 dicembre 2002 la Corte cantonale ha respinto il gravame
ritenendo, in base alla perizia, provato con il grado della verosimiglianza
preponderante, che l'assicurata all'epoca decisiva del provvedimento in lite
era totalmente capace di eseguire lavori di ausiliaria o altre occupazioni
semplici. Secondo il primo giudice, non era quindi ravvisabile in concreto
una perdita di guadagno giustificante l'erogazione di una rendita. Né si
giustificava l'adozione di eventuali misure professionali, atteso che
l'assicurata presentava dal profilo medico una completa capacità di lavoro
nell'attività appresa di collaboratrice domestica.

C.
Sempre assistita dai genitori, G.________ interpone ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede,
con protesta di spese e ripetibili, l'annullamento del giudizio cantonale e
della decisione amministrativa nonché il riconoscimento di una rendita
d'invalidità intera. Con il gravame produce documentazione varia, fra cui un
rapporto 30 dicembre 2002 della dott.ssa Z.________, specialista in
psichiatria e psicoterapia, la quale, oltre a ritenere che la perizia del
dott. D.________ non abbia tenuto sufficientemente conto della gravità della
malattia psichica di cui soffre la sua paziente, ne contesta in particolare
l'apprezzamento della capacità lavorativa residua.

Fondandosi su ulteriore valutazione del dott. D.________, chiamato ad
esprimersi in merito al rapporto della dott.ssa. Z.________,
l'amministrazione propone la reiezione del ricorso, mentre l'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è il tema di sapere se a ragione l'autorità
giudiziaria cantonale, confermando l'operato dell'amministrazione, abbia
negato alla ricorrente il diritto a una rendita ritenendola pienamente capace
di esercitare sia l'attività appresa di collaboratrice domestica, sia
qualsiasi altro lavoro semplice.

2.
A sostegno delle proprie conclusioni, la ricorrente produce ulteriore
documentazione medica. Anche se posteriore alla decisione amministrativa in
lite, la quale delimita nel tempo il potere cognitivo del giudice (DTF 129 V
4 consid. 1.2 con riferimento), il referto 30 dicembre 2002 della dott.ssa
Z.________ descrive la stessa situazione medica e, quindi, lo stesso stato di
fatto determinante per valutare la fondatezza del provvedimento litigioso.
Donde l'ammissibilità del nuovo mezzo di prova.

3.
Pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la Legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre
2000 non risulta applicabile in concreto, poiché da un punto di vista
temporale per il giudice delle assicurazioni sociali sono di principio
determinanti le norme (materiali) in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2; per quanto attiene per
contro alle disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con
la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2003, cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2).
Per le stesse ragioni, nemmeno applicabile ratione temporis è la modifica
legislativa LAI del 21 marzo 2003 (4a revisione), entrata in vigore il 1°
gennaio 2004.

4.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il primo giudice ha
già diffusamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali
disciplinanti la materia, rammentando in particolare il concetto di
invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI, nella versione applicabile in concreto, in
vigore fino al 31 dicembre 2002), i presupposti e l'estensione del diritto
alla rendita (art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore fino al 31
dicembre 2003), nonché la procedura di determinazione del grado d'invalidità
sulla base del raffronto dei redditi per gli assicurati esercitanti
un'attività lucrativa (art. 28 cpv. 2 LAI, sempre nella versione applicabile
in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2002; cfr. pure DTF 128 V 30
consid. 1). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata
adesione, non senza tuttavia ribadire - come già ricordato dal giudice
cantonale - che per fissare il reddito ipotetico senza invalidità di
assicurati che non hanno potuto acquisire conoscenze professionali
sufficienti a dipendenza dell'invalidità fanno stato i tassi percentuali,
digradati secondo l'età, dei redditi medi attualizzati ogni anno secondo il
rilevamento dell'Ufficio federale di statistica sulla struttura dei salari
(art. 26 cpv. 1 OAI).

5.
Secondo giurisprudenza, nella misura in cui un simile provvedimento si rivela
necessario, l'amministrazione deve, durante la procedura amministrativa,
affidare una perizia a un medico indipendente. Per quanto attiene al valore
probatorio di siffatte perizie, se esse sono rese da specialisti
riconosciuti, sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena
conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice
non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far
dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161
consid. 1c; cfr. pure per es. sentenza del 23 aprile 2004 in re N., I 404/03,
consid. 6.3).

A tal proposito occorre rilevare che una perizia di parte non ha di principio
lo stesso rango di una perizia fatta allestire da un tribunale o
dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili.
Giusta i principi giurisprudenziali in materia di valutazione delle prove, al
giudice spetta tuttavia esaminare se la medesima sia suscettibile di mettere
in forse, su punti litigiosi importanti, l'opinione e le conclusioni del
perito incaricato dal tribunale o dall'amministrazione (DTF 125 V 354 consid.
3c).

In presenza di opinioni mediche contrastanti, il giudice deve valutare il
materiale probatorio nel suo insieme e indicare le ragioni per le quali si
fonda su una tesi piuttosto che su un'altra. L'elemento decisivo per
apprezzare il valore probatorio di un atto medico non è in linea di massima
né la sua provenienza, né la sua denominazione quale perizia o rapporto,
bensì solamente il suo contenuto. Determinante, per il conferimento del pieno
valore probatorio a un rapporto medico, è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio circostanziato, che il rapporto si sia
fondato su esami completi, che abbia parimenti considerato le censure
espresse dall'esaminando, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'anamnesi, che la descrizione del contesto medico sia chiara e le
conclusioni del perito ben motivate (DTF 125 V 352 consid. 3a con
riferimenti; VSI 2001 pag. 108 consid. 3a).

6.
Si tratta a questo punto di esaminare se, conformemente alla giurisprudenza
suesposta, le valutazioni fornite dalla specialista incaricata dalla
ricorrente siano atte a mettere in forse le conclusioni del consulente
(esterno) dell'amministrazione.

Orbene, in sede di risposta al ricorso di diritto amministrativo,
l'amministrazione si è nuovamente rivolta al dott. D.________, cui ha chiesto
di esprimere le proprie osservazioni in merito al rapporto specialistico
prodotto dall'insorgente. Nella presa di posizione del 14 marzo 2003, il
citato sanitario, ribadita la diagnosi precedente di ritardo mentale medio
con disturbi della memoria operativa e tratti di personalità dipendente, ha
replicato che l'entità della malattia era stata tenuta in debito conto e che
i rilievi dei genitori e della dott.ssa Z.________ non contenevano fatti
nuovi o non considerati nella perizia del 4 dicembre 2001. Egli ha ricordato
che la paziente presentava essenzialmente dei limiti intellettivi e una
struttura nevrotica organizzata in modo deficitaria, ma tuttavia non
disorganizzata o disarmonica, senza nuclei psicotici o significative tendenze
alla destrutturazione. Malgrado queste limitazioni e il decorso cronico, il
dott. D.________ ha ritenuto esigibile un'attività lavorativa semplice, come
ad esempio quella di ausiliaria, a condizione, evidentemente, che
all'interessata non fossero richieste delle prestazioni inadeguate. Lo
specialista ha poi comunque precisato di non essere a conoscenza se in epoca
posteriore alla visita peritale eseguita nel periodo ottobre/novembre 2001
sia subentrato un peggioramento della sintomatologia. In ogni modo, ha
concluso il dott. D.________, dagli esami specialistici non era emersa
nessuna sintomatologia ansioso-depressiva clinicamente rilevante o comunque
tale da compromettere il funzionamento sociale o lavorativo.

Da queste conclusioni, non ulteriormente commentate dai genitori
dell'insorgente, non sussiste motivo di dipartirsi, quando si ritenga che il
referto peritale del dott. D.________, specialista riconosciuto in
psichiatria e psicologia medica, è stato reso sulla base di indagini
approfondite e complete, fra cui cinque visite di persona della peritanda,
quattro esami spirometrici, un colloquio con entrambi i genitori ed un altro
con il medico curante, dott.ssa Z.________. In sostanza, le affermazioni di
quest'ultima nel rapporto del 30 dicembre 2002 non sono suscettibili, nella
misura in cui si riferiscono all'epoca decisiva precedente la data del
provvedimento in lite, di far dubitare della fondatezza dei risultati
convincenti conseguiti dal dott. D.________. Né la dott.ssa Z.________
dimostra, nel rapporto in questione, un peggioramento della situazione
valetudinaria intervenuto nel periodo decorso fra le indagini peritali del
dott. D.________, esperite nell'ottobre/novembre 2001, e la decisione
amministrativa del 13 maggio 2002.

7.
Dagli atti di causa emerge che la ricorrente non ha potuto, a cagione
dell'invalidità, acquisire una sufficiente formazione professionale. Per
fissarne il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità fanno stato
pertanto i tassi percentuali, digradati secondo l'età, dei redditi medi cui
fa riferimento l'art. 26 cpv. 1 OAI, succitato.

Per quanto riguarda il reddito ipotetico da invalido, da contrapporre a
quello da valido nella determinazione del grado di invalidità (cfr. l'art. 28
cpv. 2 LAI vecchio tenore), non ci si può tuttavia, a ben vedere, nel caso
concreto, fondare sui dati statistici pubblicati nell'inchiesta svizzera
sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica, come
invece ha fatto il giudice cantonale. L'applicazione di simili dati
presuppone infatti la possibilità per l'assicurato di mettere a frutto la
propria residua capacità lavorativa in un ambito professionale più o meno
diversificato, il che non è il caso nell'evenienza in esame. Dalla perizia
del dott. D.________ risulta così come l'insorgente - che dispone di un
quoziente d'intelligenza non superiore a 50 e che in pratica deve essere
considerata debile di mente - possa svolgere unicamente attività quali quella
di ausiliaria o di aiuto-cuoco in una casa per anziani o in una mensa. In
questo settore l'interessata ha acquisito una formazione "in loco".
Favorevole e motivante potrebbe inoltre essere, a mente del perito,
un'attività in una struttura che si occupa di bambini. Altre professioni non
vengono indicate dal dott. D.________.

Ai fini della valutazione del reddito da invalido si tratterebbe quindi, in
concreto, di stabilire il salario ipoteticamente realizzabile dalla
ricorrente nell'esercizio dell'attività di aiuto domestico, facendo
riferimento, ad es., ad un contratto collettivo di lavoro oppure chiedendo le
necessarie informazioni al datore di lavoro presso il quale l'interessata
aveva acquisito la propria "formazione". Non contenendo gli atti relative
indicazioni, il gravame dell'assicurata merita accoglimento nel senso che la
causa è ritornata all'amministrazione per complemento d'indagine e successiva
nuova decisione.

8.
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la
procedura è gratuita (art. 134 OG).

Pur avendo vinto la causa, la ricorrente, assistita dai propri genitori, non
ha diritto a ripetibili, le stesse essendo di regola concesse nel solo caso
di una rappresentanza professionale (cfr. consid. 3 della DTF 110 V 99,
pubblicato in RCC 1984 pag. 289 seg.).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullati il
giudizio impugnato 4 dicembre 2002 e la decisione 13 maggio 2002, gli atti
sono rinviati all'amministrazione perché, previo complemento istruttorio ai
sensi dei considerandi, renda un nuovo provvedimento.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano indennità di parte.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino, alla Cassa di compensazione del Cantone
Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 13 luglio 2005

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   p. Il Cancelliere: