Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 199/2003
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2003
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2003


I 199/03

Sentenza del 12 novembre 2003
IIIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger, Buerki Moreni, supplente;
Schäuble, cancelliere

F.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Luigi Potenza, Via Roma 291,
73054 Presicce, Italia,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Ginevra, opponente

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero, Losanna

(Giudizio del 20 gennaio 2003)

Fatti:

A.
F. ________, cittadino italiano, nato nel 1945, coniugato, ha svolto attività
lavorativa in Svizzera, solvendo i regolari contributi di legge, dal 1963 al
1982. Dopo il rimpatrio ha lavorato quale sarto fino al 23 aprile 1992.

Dal 1° dicembre 1996 l'interessato è stato posto al beneficio di una rendita
di invalidità da parte dell'Istituto nazionale italiano della previdenza
sociale (INPS) in seguito alla sentenza emanata dalla Sezione del lavoro del
Tribunale di L.________ in data 3 marzo 1998.

Con decisione 28 marzo 2001 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero (UAI) ha dato seguito alla richiesta di prestazioni presentata da
F.________ il 4 marzo 1999, assegnandogli una rendita intera d'invalidità e
una rendita completiva per la moglie. L'inizio del diritto alla prestazione è
stato fissato al 25 aprile 1993, mentre il versamento è intervenuto solo dal
1° gennaio 2001 in considerazione del mancato adempimento, nel periodo
anteriore a questa data, della clausola assicurativa.

Adita per gravame dell'interessato, che domandava il versamento della
prestazione già dall'aprile 1993 o, in via subordinata, dal dicembre 1996, la
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero, tramite giudizio 28 febbraio 2002, ha parzialmente accolto
l'impugnativa, annullato la decisione e riconosciuto all'insorgente il
versamento della rendita intera a decorrere dal 1° marzo 1998, ossia da un
anno prima della presentazione della domanda.

A seguito del giudizio commissionale, mediante provvedimento 10 maggio 2002,
l'UAI ha quindi concesso a F.________ una rendita intera con effetto dal 1°
marzo 1998, senza tuttavia confermare la rendita completiva per la moglie.

B.
Contro questa decisione l'interessato, rappresentato dall'avv. Luigi Potenza,
è nuovamente insorto alla competente Commissione di ricorso, chiedendo che
fosse ripristinata la rendita completiva per la moglie.

Premesso che l'insorgente aveva cessato di lavorare il 24 aprile 1992 e che,
nell'ipotesi per lui più favorevole, in conformità a quanto stabilito dalle
autorità italiane, poteva essere ammessa l'esistenza di un tasso d'invalidità
di rilievo dal 1° dicembre 1996, con giudizio 20 gennaio 2003 la Commissione
ha respinto il gravame per carenza di esercizio di un'attività lucrativa
immediatamente prima del manifestarsi dell'invalidità.

C.
Sempre rappresentato dall'avv. Potenza, F.________ interpone ricorso di
diritto amministrativo a questa Corte, alla quale ripropone la richiesta
formulata in sede commissionale, affermando che l'attività lucrativa deve
sussistere precedentemente all'insorgere dell'incapacità lavorativa, non
tuttavia immediatamente prima che la stessa raggiunga un grado
indennizzabile.

Chiamati ad esprimersi, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha
rinunciato a presentare osservazioni in merito al gravame, mentre l'UAI ha
chiesto di accoglierlo per i motivi di cui si dirà di seguito.

Diritto:

1.
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000
sono state apportate diverse modifiche alla LAI. Nel caso in esame si
applicano tuttavia le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché
da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 127 V 467
consid. 1, 126 V 166 consid. 4b) ed il giudice delle assicurazioni sociali,
ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono
realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa
contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b).

2.
Unico oggetto del contendere è il ripristino della rendita completiva per la
moglie assegnata a F.________ per decisione 28 marzo 2001, ma non confermata
nel provvedimento 10 maggio 2002.

3.
3.1 Secondo l'art. 34 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio
1997, le persone coniugate, che immediatamente prima del manifestarsi
dell'incapacità al lavoro esercitavano un'attività lucrativa, hanno diritto a
una rendita completiva per il coniuge, purché a quest'ultimo non spetti una
rendita di vecchiaia o d'invalidità. La rendita completiva viene però
assegnata soltanto se l'altro coniuge presenta almeno un anno intero di
contribuzione (lett. a), oppure se egli ha il domicilio e la residenza
abituale in Svizzera (lett. b).

A proposito del concetto di incapacità lavorativa questa Corte ha già
ripetutamente stabilito, rinviando a quanto indicato espressamente nel
messaggio 5 marzo 1990 del Consiglio federale in relazione alla decima
revisione dell'AVS, che lo stesso va interpretato ai sensi dell'art. 29 cpv.
1 lett. b LAI (SVR 2001 IV no. 36 pag. 109 consid. 1c).

Giusta tale norma il diritto alla rendita secondo l'art. 28 nasce il più
presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli
interruzioni, inabile al lavoro per almeno il 40% in media, fermo restando
che per gli assicurati non domiciliati né dimoranti abitualmente in Svizzera,
il diritto alla rendita giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI insorge(va)
soltanto al momento in cui essi siano (fossero) stati, per un anno, incapaci
al lavoro per almeno il 50% in media (DTF 121 V 269 segg. consid. 5 e 6).
Decisivo risulta perciò, ai fini dell'applicazione dell'art. 34 cpv. 1 LAI,
l'inizio del predetto termine di carenza di un anno.

3.2 Giusta il vecchio art. 34 cpv. 1 LAI, in vigore fino al 31 dicembre 1996,
il presupposto dello svolgimento di attività lavorativa immediatamente
precedente al manifestarsi dell'invalidità non era per contro previsto.

4.
Con la risposta al ricorso di diritto amministrativo, l'UAI ne ha proposto
l'accoglimento, aderendo alla richiesta dell'insorgente di ripristinare la
rendita completiva per sua moglie.

L'amministrazione ha in particolare precisato che l'incapacità al lavoro ai
sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, rilevante ai fini dell'applicazione
dell'art. 34 cpv. 1 LAI - e non l'incapacità al guadagno avente effetto dal
23 marzo 1997 (recte: dal 23 marzo 1998) -, decorreva dal 25 aprile 1992,
data della cessazione dell'attività lavorativa. Di conseguenza, erano dati i
presupposti per assegnare la chiesta rendita completiva.

Alla luce della suesposta giurisprudenza, questa tesi si rivela infondata. In
effetti, se si ritiene, come indicato dall'amministrazione, che l'incapacità
di guadagno decorre dal 23 marzo 1998 e quindi l'incapacità di lavoro ai
sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI con effetto dal 23 marzo 1997, non è
data attività lavorativa immediatamente precedente al manifestarsi
dell'invalidità, ritenuto che l'interessato ha cessato di svolgerla
nell'aprile 1992.

Malgrado ciò, il gravame dev'essere accolto sulla base di altri motivi.

5.
5.1 Dalla documentazione agli atti emerge che secondo il dott. M.________,
medico dell'UAI, l'incapacità lavorativa totale del ricorrente risaliva
all'aprile 1992, data della cessazione dell'attività professionale.

La dott.ssa Z.________, invece, fondandosi sui medesimi atti medici esaminati
dal collega, ha fissato l'incapacità totale, anche in occupazioni
sostitutive, solo a decorrere dal marzo 1997, ritenendo l'interessato inabile
al lavoro al 50% nell'attività di sarto dall'aprile 1992, ma completamente
abile in altre attività confacenti.

5.2 Secondo la giurisprudenza, quanto alla valenza probante d'un rapporto
medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto
di uno studio approfondito, che il referto si fondi su esami completi, che
consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico
sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Decisivo
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine dello stesso, né la denominazione quale perizia o referto (DTF 125
V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c).

Va pure ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il
giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (sentenza dell'8 ottobre 2002 in re C., I 673/00, consid. 3.3).
5.3 Se, in concreto, le conclusioni del dott. M.________ possono anche
apparire discutibili, atteso ch'egli ritiene l'interessato inabile nella
misura del 70% verosimilmente in qualsiasi attività già dalla cessazione del
rapporto di lavoro, nell'aprile 1992, a causa delle vertigini e
dell'impossibilità di muoversi sul posto di lavoro, neppure quelle della
dott.ssa. Z.________ risultano fedefacenti alla luce degli atti medici
prodotti dall'interessato.

In effetti, da questi ultimi risulta che a partire dal 1992 lo stato di
salute del ricorrente è andato vieppiù peggiorando fino a giustificare, nel
dicembre 1996, il riconoscimento di una pensione d'invalidità da parte dello
Stato italiano. A tal proposito sia dal rapporto medico del dott. T.________
che da quello del dott. D.________ e, infine, dalla perizia del dott.
G.________ all'attenzione del Tribunale di L.________ emerge che nel 1993 la
depressione era considerata di grado lieve, mentre già nell'ottobre 1994 è
stata valutata di grado medio. In tale occasione, considerato anche
l'insorgere di nuove affezioni di natura fisica, quali, tra l'altro, alcune
protrusioni discali, l'invalidità è stata fissata al 50% dalle competenti
autorità italiane. Nel 1996 la depressione ha poi raggiunto una gravità tale
da giustificare, insieme ai disturbi fisici, l'erogazione di un assegno di
invalidità. Questa evoluzione in senso negativo dello stato di salute è stata
evidenziata anche dalla dott.ssa Z.________, la quale non ne ha tuttavia
tenuto conto, nelle proprie conclusioni, in particolare nella fissazione
della limitazione della capacità lavorativa nel lasso di tempo dal 1992 al
1997. Nelle suddette circostanze, infatti, non appare probabile che la
capacità lavorativa ancora totale nel 1992 nelle attività sostitutive
indicate, sia divenuta nulla nel 1997, senza riduzioni intermedie,
considerato il graduale peggioramento intervenuto nello stato di salute di
F.________.

5.4 Alla luce degli atti all'incarto, fra cui anche la valutazione economica
dello specialista del mercato del lavoro, è lecito pertanto concludere che
nell'ottobre 1995, ovvero un anno dopo il peggioramento dello stato di salute
intervenuto nell'ottobre 1994, l'interessato, con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 121 V
204), presentasse un'incapacità di guadagno di livello tale da giustificare
il diritto, perlomeno, ad una mezza rendita AI. Avendo l'insorgente comunque
realizzato l'allora necessario requisito assicurativo solo con il
riconoscimento, dal 1° dicembre 1996, di una pensione d'invalidità da parte
delle assicurazioni sociali italiane, è solamente con effetto a partire da
tale data che il diritto alla rendita è effettivamente insorto anche nel
nostro Paese.

Di conseguenza, in quanto prestazione accessoria alla rendita AI principale
(DTF 107 V 221 consid. 1, 101 V 206 consid. 2), la rendita completiva è
retta, in concreto, dall'art. 34 cpv. 1 LAI nel tenore vigente prima del 1°
gennaio 1997, il quale, come si è visto in precedenza (consid. 3.2), non
prevedeva il presupposto dello svolgimento di attività lavorativa
immediatamente precedente al manifestarsi dell'invalidità.

5.5 Ricordato che, giusta l'art. 48 cpv. 2 LAI, se l'assicurato si annuncia
più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni gli sono
assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, e ritenuto
come, in concreto, la domanda di prestazioni sia stata presentata il 4 marzo
1999, le precedenti istanze rettamente hanno fissato la data di decorrenza
del versamento della rendita spettante all'insorgente al 1° marzo 1998.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio impugnato
del 20 gennaio 2003 è annullato, a F.________ essendo riconosciuta, oltre
alla rendita intera personale, pure una rendita completiva per la moglie a
decorrere dal 1° marzo 1998.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero verserà al ricorrente la
somma di fr. 1000.- a titolo di indennità di parte per la procedura federale.

4.
La Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone
residenti all'estero statuirà sulle ripetibili di prima istanza avuto
riguardo all'esito definitivo della lite.

5.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di
ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa
svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 12 novembre 2003
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIIa Camera:   Il Cancelliere: