Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 193/2003
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I 193/03

Sentenza del 9 novembre 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere

O.________, Italia, ricorrente, vedova del fu L.________, deceduto il 27
marzo 2002, rappresentata dall'avv. Giacomo Lisi, via Stampacchia 21, 73100
Lecce, Italia,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Ginevra, opponente,

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero, Losanna

(Giudizio del 30 gennaio 2003)

Visto in fatto e considerando in diritto che:
L.________, nato nel 1937, è deceduto il 27 marzo 2002,
con decisione dell'8 agosto 2002 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero gli respinse una domanda di rendita presentata il 26 luglio 2001,
in quanto alla data del verificarsi dell'evento assicurabile giusta il
diritto svizzero, fissata al 29 marzo 2002, il richiedente era già deceduto,
adita, tramite l'avv. Giacomo Lisi, dalla vedova di L.________, la
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero ne disattese il gravame per pronunzia 30 gennaio 2003,
sempre patrocinata dal suo legale, la vedova di L.________ insorge contro il
giudizio commissionale con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, al quale chiede, come già in sede di ricorso di
prima istanza, il riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidità del
defunto marito,
l'Ufficio AI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi,
nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i primi giudici
hanno già esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali
disciplinanti la presente fattispecie, rammentando in particolare i
presupposti che secondo il diritto svizzero - applicabile al caso di specie
anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del
21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità
europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle
persone (ALC; cfr. DTF 130 V 257 consid. 2.4) - devono essere adempiuti per
potere conferire il diritto a una rendita AI,
a tale esposizione può essere fatto riferimento non senza tuttavia
soggiungere che pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
del 6 ottobre 2000, che ha apportato numerose modifiche nei diversi settori
delle assicurazioni sociali, non risulta applicabile in concreto, il giudice
delle assicurazioni sociali dovendo applicare le norme in vigore al momento
della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid.
1.2),
per le stesse ragioni, nemmeno applicabile ratione temporis è la modifica
legislativa LAI del 21 marzo 2003 (4a revisione), entrata in vigore il 1°
gennaio 2004,
alla pronunzia di primo grado non può viceversa essere data adesione nella
misura in cui i primi giudici hanno considerato, fondandosi sul parere del
medico dell'Ufficio AI e connotando l'affezione del defunto marito
dell'insorgente quale malattia di lunga durata nel senso dell'art. 29 cpv. 1
lett. b LAI, che l'inizio dell'incapacità lavorativa rilevante giusta la
legislazione svizzera fosse da far risalire al 29 marzo 2001, momento del
ricovero di L.________ in ospedale per tumore al pancreas, con conseguente
ipotetico inizio del diritto alla chiesta rendita d'invalidità a decorrere
dal 29 marzo 2002, data, quest'ultima, alla quale l'assicurato non era
purtroppo più in vita,
in effetti, risulta chiaramente dalla documentazione agli atti che al momento
del ricovero ospedaliero avvenuto il 29 marzo 2001 il paziente lamentava di
soffrire da circa due giorni di dolori addominali (cfr. la cartella clinica
relativa al ricovero),
date le particolari circostanze del caso, è senz'altro lecito, quindi,
scostarsi leggermente dalla valutazione del medico dell'Ufficio opponente e
di anticipare la data di decorrenza dell'incapacità lavorativa di rilievo -
conformemente alla giurisprudenza la rilevanza è data a partire da un tasso
d'inabilità del 20%; cfr. VSI 1998 pag. 126 - dal 29 al 27 marzo 2001,
ne consegue che, trattandosi di malattia di lunga durata - al riguardo si
osservi che secondo la prassi svizzera neppure esiste stabilizzazione laddove
lo stato di salute dell'assicurato sia suscettibile di soltanto peggiorare -,
l'invalidità assicurabile e il conseguente diritto a una rendita intera, in
quanto tale incontestata, sono insorti il 26 marzo 2002,
a quest'ultima data L.________ viveva ancora, motivo per cui, a norma
dell'art. 29 cpv. 2 prima frase LAI, gli deve essere riconosciuta, post
mortem, una prestazione d'invalidità intera limitatamente per il mese di
marzo 2002,
non si dimentichi d'altronde che già i primi giudici avevano evocato una
simile soluzione (cfr. pag. 7 in fine dell'impugnata pronuncia),
da quanto precede discende che il ricorso della vedova dell'assicurato
dev'essere parzialmente accolto,
patrocinata da un legale, la ricorrente ha diritto a ripetibili ridotte (art.
159 e 135 OG),

il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In parziale accoglimento del ricorso di diritto amministrativo il giudizio
commissionale del 30 gennaio 2003 e il provvedimento amministrativo dell'8
agosto 2002 sono annullati, al defunto assicurato essendo riconosciuto post
mortem il diritto a una rendita d'invalidità intera  limitatamente per il
mese di marzo 2002.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
L'amministrazione opponente verserà alla ricorrente la somma di fr. 250.-
(comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte
per la procedura federale.

4.
L'autorità giudiziaria commissionale statuirà sulla questione delle spese
ripetibili di prima istanza, tenendo conto dell'esito del processo in sede
federale.

5.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di
ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali e alla Cassa svizzera di compensazione.

Lucerna, 9 novembre 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: