Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 188/2003
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I 188/03

Sentenza del 12 luglio 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e Frésard; Schäuble, cancelliere

P.________, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli
15a, 6500 Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 20 febbraio 2003)

Fatti:

A.
Lamentando, segnatamente, la persistenza di uno stato d'esaurimento,
P.________, nata nel 1951, coniugata, casalinga, ha presentato il 20 dicembre
1999 una richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione
federale per l'invalidità, domanda questa disattesa dall'Ufficio AI del
Cantone Ticino mediante decisione 11 giugno 2002, ritenuta la carenza
d'invalidità di grado pensionabile.

B.
Con giudizio 20 febbraio 2003 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino ha respinto il gravame interposto dall'assicurata, nel senso che ha
tutelato il provvedimento amministrativo impugnato.

C.
P.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni, al quale ripropone, implicitamente, la richiesta di
erogazione di una rendita AI. A sostegno del gravame produce documentazione
medica.

Pendente lite, la ricorrente ha trasmesso ulteriori atti medici.

Mentre l'amministrazione propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali non si determina al riguardo.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è il tema di sapere se a ragione l'autorità
giudiziaria cantonale, confermando l'operato dell'amministrazione, abbia
negato alla ricorrente il diritto a una rendita ritenendola capace nella
misura di almeno il 75% di esercitare la sua attività abituale di casalinga.

2.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 ha
apportato numerose modifiche nel settore dell'assicurazione federale per
l'invalidità. Nel caso di specie rimane tuttavia applicabile l'ordinamento in
vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono
di principio determinanti le norme vigenti al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimento).

3.
Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti
il tema oggetto della lite. A questa esposizione può essere fatto riferimento
e prestata adesione, non senza tuttavia ribadire che per graduare
l'invalidità delle persone non esercitanti attività lucrativa ai sensi
dell'art. 5 cpv. 1 LAI - segnatamente degli assicurati che attendono ai
lavori domestici - si stabilisce in quale misura esse sono impedite
nell'espletamento delle loro mansioni consuete (art. 28 cpv. 3 LAI in
relazione con l'art. 27 cpv. 1 OAI; metodo specifico; DTF 104 V 136 consid.
2a; VSI 1997 pag. 304 consid. 4a). Per mansioni consuete degli assicurati che
attendono ai lavori domestici si intende la loro attività usuale
nell'economia domestica e, se del caso, nell'azienda del marito, come pure
l'educazione dei figli (art. 27 cpv. 2 OAI).

4.
Nell'evenienza concreta la ricorrente, in sede di istruttoria amministrativa,
è stata sottoposta a due perizie mediche, l'una psichiatrica, eseguita dal
dott. D._______ dell'Organizzazione X.________ nel mese di luglio 2001
(relazione 30 luglio 2001), l'altra reumatologica, allestita dal dott.
C.________ nel mese di maggio dell'anno successivo (relazione 2 giugno 2002).
Dalle indagini esperite è emerso che, perlomeno sino alla data della
decisione in lite, la quale delimita nel tempo il potere cognitivo del
giudice (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimento), il danno alla salute non
era suscettibile di pregiudicare in modo rilevante le capacità lavorative
dell'interessata, e ciò sia nelle mansioni consuete di casalinga (inabilità
del 25%) sia nell'esercizio dell'ultima attività professionale di cucitrice,
cessata nel lontano 1981 (inabilità del 10%).

Come ritenuto dalle istanze precedenti, non sussistono validi motivi per
scostarsi dalle conclusioni tratte dai due periti. I rapporti specialistici
in questione adempiono tutti i requisiti di completezza, concludenza e
chiarezza posti dalla giurisprudenza per conferire loro valore probatorio,
quando si ricordi al riguardo che il giudice delle assicurazioni sociali deve
assicurarsi che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno
studio circostanziato, che il referto sanitario si sia fondato su esami
completi, che abbia parimenti considerato le censure espresse
dall'esaminando, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'anamnesi,
che la descrizione del contesto medico sia chiara e le conclusioni del perito
ben motivate (DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti ; VSI 2001 pag. 108
consid 3a).

Dalle numerose certificazioni mediche che l'insorgente ha prodotto in sede di
ultima istanza non sono ravvisabili elementi atti ad inficiare il parere dei
periti. Né gli scarni argomenti ricorsuali permettono di arrivare a delle
conclusioni diverse di quelle contenute nelle relazioni del 30 luglio 2001 e
2 giugno 2002.

5.
Dato quanto precede, il giudizio cantonale merita tutela. Si ricorda tuttavia
alla ricorrente che la presente sentenza non pregiudica eventuali suoi
diritti nei confronti dell'assicurazione federale per l'invalidità sorti in
epoca successiva alla data decisiva del provvedimento amministrativo in lite,
la quale, sia nuovamente rilevato, delimita nel tempo il potere cognitivo del
giudice.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 12 luglio 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: