Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 166/2003
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I 166/03

Sentenza del 30 giugno 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger, Buerki Moreni, supplente;
Schäuble, cancelliere

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Effingerstrasse 20, 3003 Berna,
ricorrente,

contro

W.________, opponente, rappresentato dall'avv. Bruno Notari, Piazza
Collegiata 1, 6501 Bellinzona,

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 30 gennaio 2003)

Fatti:

A.
W. ________, nato nel 1962, laureato in economia, ha dapprima lavorato presso
la Banca X.________ ed in seguito, quale amministratore, presso il Centro
Y.________ fino al mese di settembre 1999.

In quanto affetto da dolori alle mani ed essendogli stata diagnosticata una
sindrome da dolore somatoforme, in data 3 ottobre 2000 l'assicurato ha
presentato domanda di prestazioni dell'assicurazione invalidità all'Ufficio
AI del Cantone Ticino (UAI).

Con decisione del 21 gennaio 2002 l'UAI, fondandosi sulle conclusioni di cui
alla perizia psichiatrica eseguita dall'Istituto Z.________, ha respinto la
richiesta di rendita dell'assicurato, non essendo stati rilevati disturbi
psichici né incapacità lavorativa alcuna nell'attività precedentemente
svolta.

B.
Contro il provvedimento amministrativo W.________, rappresentato dall'avv.
Notari, è insorto presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e l'assegnazione di una
rendita intera di invalidità. Egli ha in particolare chiesto l'erezione di
una perizia giudiziaria, risultando le conclusioni di cui alla perizia
dell'Istituto Z.________ essere in netto contrasto con il referto in atti del
dott. C.________.

Con giudizio del 30 gennaio 2003 la Corte cantonale, fondandosi sulla perizia
giudiziaria e relativo complemento redatti dal dott. F.________, specialista
in psichiatria, ha accolto integralmente il gravame, assegnando a W.________
una rendita intera di invalidità a decorrere dal 1° settembre 2000.

C.
Avverso la pronunzia cantonale presenta ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale delle assicurazioni l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS), postulandone l'annullamento. Dei motivi si dirà, se
necessario, nei considerandi di diritto.

Chiamati a pronunciarsi sul ricorso, l'assicurato, sempre rappresentato
dall'avv. Notari, ha proposto di respingerlo, mentre l'UAI di accoglierlo.

Diritto:

1.
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000
sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di
assicurazione federale per l'invalidità (AI). Nel caso in esame si applicano
tuttavia le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un
punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 127 V 467 consid. 1,
126 V 166 consid. 4b).

2.
Oggetto del contendere è l'assegnazione di una rendita intera di invalidità a
W.________.

L'UFAS nel proprio ricorso ritiene infondata l'attribuzione della citata
prestazione, essendo la perizia giudiziaria redatta dal dott. F.________
inaffidabile. A motivazione delle proprie censure adduce che il referto è
carente nell'anamnesi, né avrebbe chiarito i motivi per cui il dott.
T.________ dell'Istituto Z.________ si è distanziato dalle conclusioni del
medico curante. L'autorità di sorveglianza ritiene inoltre non essere
adempiuti i presupposti per il riconoscimento di un disturbo della
personalità.

3.
3.1 Dalla pronunzia cantonale emerge che l'autorità giudiziaria ha esposto
correttamente le norme legali e di ordinanza, nonché i principi
giurisprudenziali applicabili in concreto per quanto concerne l'erogazione di
una rendita d'invalidità.

La Corte cantonale ha pure correttamente precisato che l'invalidità è un
concetto economico, non medico. Tuttavia, al fine di poter graduare
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve
disporre di documenti che vanno rassegnati dal medico o eventualmente da
altri specialisti. Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo
stato di salute e indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è
incapace al lavoro. Inoltre, la documentazione medica costituisce un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

3.2 Tra i danni alla salute psichica, che come i danni fisici possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso,
un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare
un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle
sue attitudini. In quest'ambito il punto determinante è quello di sapere
quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto
domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità
lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa
sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag.
224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in
fine).

3.3 Quanto alla valenza probante d'un rapporto medico, secondo la
giurisprudenza determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben
motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio, quale perizia o rapporto (DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160
consid. 1c; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in
Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266).
Nella sentenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. questa Corte ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40
PCF e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 OG) definire delle direttive
in relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza
ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla
valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione
del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di
vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a
non fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie,
il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi
motivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare
sufficientemente fondata da mettere in discussione le conclusioni peritali
(VSI 2001 pag. 108 consid. 3b/aa e riferimenti citati).

Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha precisato che esse contengono considerazioni specialistiche
che possono contribuire ad accertare i fatti da un punto di vista medico.
Malgrado esse non abbiano lo stesso valore, da un punto di vista probatorio,
di una perizia giudiziaria, il giudice deve pertanto valutare se questi
referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria
oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V 351; VSI 2001 pag. 110
consid. 3c).

In relazione poi alle attestazioni del medico curante, questa Corte ha già
ripetutamente decretato che il giudice può ritenere, secondo la generale
esperienza della vita, che, in dubbio, alla luce del rapporto di fiducia
esistente col paziente, egli attesta a suo favore (VSI 2001 pag. 109 consid.
3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4 con riferimenti).

Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori
il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (sentenza dell'8 ottobre 2002 in re C., I 673/00). Al riguardo va
tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b).

4.
4.1 In concreto dagli atti emerge che gli specialisti in reumatologia e
neurologia a cui ha fatto capo l'intimato non hanno potuto accertare, da un
punto di vista somatico, la causa del dolore alle mani di cui egli soffre dal
1999. Per questi motivi il dott. N.________, medico curante dell'assicurato,
specialista in medicina interna e reumatologia, ha chiesto al dott.
C.________, specialista in psichiatria, di esprimersi da questo punto di
vista. Il medico, dopo aver esaminato approfonditamente il paziente e redatto
una perizia dettagliata, in data 21 ottobre 1999 ha posto la diagnosi di
sindrome somatoforme da dolore persistente, attestando un'incapacità
lavorativa del 100%. L'anno seguente, nel rapporto redatto all'attenzione
dell'UAI, lo specialista ha quindi precisato che il disturbo di personalità
stava manifestando tutta la sua importanza.

Il dott. T.________, anch'esso specialista in psichiatria, attivo presso
l'Istituto Z.________, ha per contro concluso, all'attenzione dell'UAI, che
gli aveva commissionato una perizia specialistica in sede amministrativa, di
non poter porre alcuna diagnosi, non avendo accertato alcuna affezione di
natura psichica. L'esperto ha inoltre precisato che il peritando, grazie alla
formazione di cui disponeva, avrebbe potuto senz'altro svolgere attività in
cui l'uso delle mani era limitato.

In sede di ricorso cantonale il dott. C.________, preso atto della perizia
dell'Istituto citato, ha dal canto suo ribadito la diagnosi posta in
precedenza.

4.2 Le conclusioni tratte dal perito giudiziario, dott. F.________,
specialista in psichiatria, concordano per quanto riguarda la misura
dell'incapacità lavorativa con quanto attestato dal dott. C.________; è per
contro differente la diagnosi posta, consistente, secondo il primo medico, in
una sindrome schizotipica ai sensi dell'ICD 10 (F 21).

L'esperto interpellato così si è espresso a proposito della patologia
psichica di cui soffre l'interessato: "L'atmosfera sul quale si impronta il
colloquio è francamente delirante. Le interpretazioni che il peritando offre
sull'origine e sullo stato attuale dei propri disturbi è pure delirante: egli
è convinto che sia stato l'utilizzo di una tastiera di computer
ergonomicamente scorretta a procurargli delle microfratture a livello osseo
dei polsi. È convinto che queste microfratture, allo stato attuale della
medicina, non siano diagnosticabili ma si ritiene sicuro che con il
progredire delle indagini diagnostiche esse potranno essere obiettivate e
dimostrate. È mio parere che si possa parlare, a questo proposito, di vero e
proprio delirio a carattere ipocondriaco con disturbi dispercettivi di tipo
algico in una situazione del tutto particolare (premere dei tasti)."

5.
5.1 Dopo attento esame degli atti dell'incarto questa Corte non può che
concordare con il Tribunale cantonale, il quale a ragione ha fondato il
proprio giudizio sulla perizia giudiziaria e sul complemento peritale redatti
dal dott. F.________.

Da un punto di vista generale il referto giudiziario non evidenzia infatti
contraddizioni, né si può affermare che esso si fondi su accertamenti di
fatto errati. Inoltre, neppure la perizia dell'Istituto Z.________ induce a
scostarsene. Alla luce di quanto accertato sia dal dott. F.________ che dal
dott. C.________, questo rapporto non appare di per sé  convincente e quindi
non può essere atto a mettere in discussione le conclusioni del perito
giudiziario.

Da un lato l'Istituto Z.________ pone infatti eccessivamente l'accento sulla
formazione professionale dell'assicurato, dottore in economia, la quale
sarebbe non solo la prova della sua sanità mentale, ma giustificherebbe anche
l'assunzione, da parte sua, di un'attività lavorativa che non impone un
utilizzo eccessivo della mani. Dall'altro, a giustificazione della
conclusione, secondo cui non vi sarebbe affezione di natura psichica,
l'Istituto Z.________ ha affermato che l'affezione stessa avrebbe dovuto
cominciare a manifestarsi già in passato, più precisamente in gioventù,
omettendo tuttavia di procedere a degli accertamenti approfonditi in tal
senso, malgrado anche il rapporto dettagliato del dott. C.________ ne desse
senz'altro motivo, in particolare per quanto concerne le questioni delle
asserite difficoltà scolastiche, dei motivi per cui egli avrebbe abbandonato
gli studi di chimica iniziati presso l'Università di N.________, che appaiono
perlomeno bizzarri, e, infine, delle grosse difficoltà riscontrate
nell'ambito dell'attività svolta presso la Banca X.________, malgrado l'alta
formazione professionale acquisita.

Di tali questioni si è invece occupato il perito giudiziario, il quale ha
appunto accertato che l'interessato era stato in cura per problemi
comportamentali presso il servizio medico psicologico.

5.2 Prive di fondamento sono poi le censure concretamente sollevate
dall'autorità federale di sorveglianza nel ricorso di diritto amministrativo.

A proposito della presunta carenza nell'anamnesi va rilevato che il perito ha
espressamente dichiarato di essersi fondato  sulla perizia del dott.
T.________, che pure l'UFAS ritiene concludente e vorrebbe porre alla base
della presente procedura, così come sul rapporto del dott. C.________, che si
è soffermato su questo aspetto pure in maniera approfondita. In simili
condizioni non si può senz'altro rimproverare al perito di aver omesso di
prendere conoscenza in dettaglio dell'incarto.

Neppure il fatto che il perito non si sia espresso sui motivi per cui il
dott. T.________ era di avviso diverso può essere considerato rilevante ai
fini del giudizio. Da un lato questo compito spetta, al momento della
valutazione delle prove in suo possesso, al giudice, il quale, come detto in
precedenza, deve indicare i motivi per cui si fonda su un referto piuttosto
che su un altro. D'altro canto il dott. F.________, adducendo i motivi per
cui egli riteneva l'assicurato essere affetto da malattia psichiatrica, ha
implicitamente spiegato anche le ragioni per cui non poteva evidentemente
considerare l'assicurato sano di mente.

Infine dev'essere ancora precisato che la perizia giudiziaria è avvallata dal
rapporto dettagliato e approfondito del dott. C.________, il quale non può
essere considerato un vero e proprio medico curante. L'intimato gli è stato
infatti inviato per un consulto collegiale dal dott. N.________, il quale ha
però continuato ad assumersi il compito di prescrivere i farmaci al paziente.
Quest'ultimo inoltre non ha iniziato alcuna cura presso lo psichiatra, che si
è limitato ad allestire la perizia e ad attestare l'incapacità lavorativa da
un punto di vista psichiatrico, non essendo  il dott. N.________ specialista
in psichiatria. In simili circostanze i referti approfonditi e motivati
redatti dal dott. C.________ non possono semplicemente essere paragonati, dal
punto di vista probatorio, alle usuali attestazioni dei curanti, bensì
perlomeno ad una vera e propria perizia di parte.

5.3 Ne consegue che, non essendovi alcun motivo per non ritenere concludente
la perizia giudiziaria ed il suo complemento, il ricorso di diritto
amministrativo va considerato infondato, mentre il giudizio impugnato, e
quindi la rendita intera di invalidità assegnata all'assicurato, vanno
confermati.

6.
6.1 Vertendo sull'assegnazione di prestazioni assicurative, la procedura è
gratuita (art. 134 OG).

6.2 Vincente in causa, l'assicurato, assistito da un legale, ha diritto a
ripetibili che sono poste a carico dell'autorità di sorveglianza soccombente
(art. 135 e 159 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
L'Ufficio federale ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 2'500.-
(comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte
per la procedura federale.

4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, alla Cassa cantonale di compensazione, Bellinzona, e
all'Ufficio AI cantonale, Bellinzona.

Lucerna, 30 giugno 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: