Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 78/2003
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H 78/03

Sentenza del 13 settembre 2004
Ia Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Leuzinger, Lustenberger, Ursprung e
Buerki Moreni, supplente; Grisanti, cancelliere

R.________, ricorrente, rappresentato dall'avvocato Daniele Timbal, via Nassa
17, 6901 Lugano,

contro

Cassa di compensazione GastroSuisse,
via Gemmo 11, 6903 Lugano, opponente,

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 29 gennaio 2003)

Fatti:

A.
A.a  Mediante decisione del 17 giugno 1998 la Cassa di compensazione
Gastrosuisse, constatato che a seguito del fallimento decretato il 2
settembre 1997 nei confronti della Y.________ SA, costituita nel marzo 1996 e
attiva nella gestione di esercizi pubblici, erano rimasti scoperti contributi
paritetici per gli anni 1996 e 1997, ha preteso tra l'altro da R.________,
amministratore unico dal novembre 1996, il pagamento di fr. 60'858.35 a
titolo di risarcimento danni.

A.b  In seguito all'opposizione interposta da R.________ avverso il
provvedimento amministrativo, il Tribunale delle assicurazioni del Canton
Ticino, con giudizio del 15 marzo 2000, ha accolto due azioni proposte
dall'amministrazione nei confronti dell'interessato ritenendolo responsabile
del danno subito dalla Cassa e condannandolo al risarcimento di fr.
60'858.35.
A.c  Adito dallo stesso R.________ con il patrocinio dell'avvocato Daniele
Timbal, il Tribunale federale delle assicurazioni, per sentenza del 29
gennaio 2003, ha annullato la pronunzia cantonale e ha rinviato gli atti al
Tribunale cantonale per complemento istruttorio e nuova pronunzia. In
particolare il Tribunale federale delle assicurazioni ha ravvisato, nella
mancata assunzione di determinate prove richieste dal ricorrente, una
violazione del diritto di essere sentito.

B.
Dopo aver disposto alcuni accertamenti, con giudizio del 29 gennaio 2003 i
primi giudici hanno parzialmente accolto le due petizioni condannando
R.________ al risarcimento di fr. 21'347.60 per il mancato pagamento, da
parte della fallita, dei contributi paritetici legati alla gestione
dell'Osteria X.________ e di fr. 11'361.35 per lo scoperto contributivo
occasionato dalla gestione del ristorante Z.________.

C.
Sempre rappresentato dall'avv. Timbal, R.________ interpone ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale
chiede, in via principale, il riconoscimento delle due petizioni
limitatamente all'importo di fr. 16'085.95 per quanto attiene al danno
determinato dalla gestione dell'Osteria X.________ e di fr. 8'882.50 per
quello derivante dalla gestione del Z.________. In via subordinata postula
l'annullamento del giudizio ed il rinvio della causa all'autorità giudiziaria
cantonale affinché proceda ad un nuovo calcolo del danno e deduca dallo
stesso l'integralità dei contributi - e non solo della quota parte a carico
dei salariati - dovuti dalla Cassa disoccupazione con l'assunzione di
indennità per insolvenza. L'insorgente chiede inoltre di essere posto al
beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Chiamati a pronunciarsi sul gravame la Cassa e l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali non si sono determinati.

Diritto:

1.
Contestato è il risarcimento del danno insorto alla Cassa per il mancato
pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Poiché quest'ultima categoria
deriva dal diritto cantonale, essa non è sottoposta al controllo giudiziale
del Tribunale federale delle assicurazioni (DTF 124 V 146 consid. 1 e
riferimento). Di conseguenza, nella misura in cui concerne danni addebitabili
al mancato versamento di simili contributi, il ricorso di diritto
amministrativo è irricevibile.

2.
Qualora la lite non verta, come nel caso di specie, sull'assegnazione o il
rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle
assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia
violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere
d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente
inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art.
132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

3.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 ha
apportato numerose modifiche nei diversi settori delle assicurazioni sociali.
Nel caso di specie rimane tuttavia applicabile l'ordinamento in vigore fino
al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio
determinanti le norme (materiali) in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini
dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono
realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione in lite (DTF 129 V
4 consid. 1.2; cfr. pure DTF 130 V 6 consid. 3.3.2).

4.
Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte cantonale ha
già correttamente ricordato che i presupposti a fondamento dell'obbligo di
risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS - nella versione applicabile in
concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2002 - sono, oltre all'esistenza di
un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi
paritetici da parte del datore di lavoro e l'intenzionalità o la negligenza
grave di quest'ultimo. In sostanza, l'obbligo di conteggiare e versare i
contributi da parte del datore di lavoro ai sensi dell' art. 14 cpv. 1 LAVS -
nella cui nozione sono compresi pure gli organi di una società anonima - è un
compito prescritto dal diritto pubblico. A questo riguardo il Tribunale
federale delle assicurazioni ha più volte rilevato che il venir meno a detto
compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell'art. 52 LAVS
e comporta il risarcimento integrale del danno (DTF 118 V 195 consid. 2a e
sentenze ivi citate).

5.
Nel proprio ricorso R.________ non contesta più il principio della propria
responsabilità per il danno insorto alla Cassa a seguito del mancato
pagamento dei contributi paritetici da parte della Y.________ SA, bensì
censura l'ammontare del danno invocato, opponendosi in particolare a un suo
obbligo risarcitorio in relazione a quei contributi per i quali non è mai
stato effettivamente versato alcun salario e per i quali non può ammettersi,
a mente dell'insorgente, una violazione delle disposizioni della LAVS.

Dal canto suo, la Corte cantonale, pur riconoscendo che alcuni salari non
sono stati versati e che la determinazione del danno è avvenuta tenendo conto
anche di contributi relativi a salari impagati, ha comunque avallato
l'operato dell'amministrazione osservando che i contributi sono dovuti a
partire dall'istante in cui sorge il diritto al salario, indipendentemente
dal fatto che esso sia stato effettivamente versato o meno.

6.
6.1 Giusta l'art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da
un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere
versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.

6.2  Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la
questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario
determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è
realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag.
205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2). Di conseguenza,
solo il salario AVS determinante che è stato realizzato viene considerato per
la determinazione dell'importo da risarcire.

6.2.1  Per giurisprudenza, simile realizzazione si verifica se il salario
viene versato in contanti, se viene allibrato oppure risulta disponibile dal
profilo civilistico sotto forma di un credito esigibile (STFA 1966 pag. 205,
cui rinviano pure le sentenze pubblicate in DTF 111 V 166 consid. 4a e 110 V
277 consid. 3a; cfr. inoltre RCC 1989 pag. 317 consid. 3c: "Als erzielt gilt
das Einkommen in dem Zeitpunkt, in welchem der Rechtsanspruch auf die
Leistung erworben worden ist"). Se, eccezionalmente, la retribuzione non
viene versata bensì soltanto accreditata nei libri contabili del datore di
lavoro, la cassa di compensazione può pertanto partire dalla presunzione che
il reddito è stato realizzato nel momento di tale accredito. Il datore di
lavoro come pure i lavoratori interessati possono tuttavia fornire la
controprova dell'esistenza di una mera aspettativa alla rimunerazione o al
salario (STFA 1957 pag. 36 consid. 2 e 125 consid. 2; Käser, Unterstellung
und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed., Berna 1996, pag. 112 n.

4.9 ). La deroga alla presunzione secondo cui il reddito si realizza al
momento della registrazione contabile è stata (inizialmente) ammessa da
questo Tribunale in casi del tutto particolari, come attesta la fattispecie
riportata in STFA 1957 pag. 125. In quell'occasione, si trattava di esaminare
la situazione di un direttore, al tempo stesso amministratore delegato della
società datrice di lavoro, che, in un momento di grave difficoltà finanziaria
della ditta, si era visto unicamente registrare contabilmente il salario di
due anni senza per contro percepirlo effettivamente (il nominato direttore
aveva inoltre pure concesso dei prestiti alla società in questione). In
quella vertenza, il Tribunale federale delle assicurazioni, in considerazione
della particolarità del caso, ha ammesso l'esistenza di una mera aspettativa
facendo notare che l'interessato, a conoscenza, per la posizione rivestita,
della reale situazione, doveva mettere in conto il fatto che un pagamento dei
salari allibrati sarebbe stato solamente possibile se la situazione
finanziaria si fosse migliorata. In tali condizioni, questa Corte ha
qualificato il diritto al salario dell'interessato quale mera aspettativa, la
cui realizzazione dipendeva dall'andamento degli affari del datore di lavoro
(cfr. pure RCC 1976 pag. 88 consid. 2, nel cui ambito è stata confermata tale
prassi).

6.2.2  In una fase successiva, queste deroghe sono state ammesse anche in
casi
meno evidenti. In particolare, questa Corte, in una sentenza inedita del 29
luglio 1992 (in re S., H 155/90), ha avuto modo di qualificare quale mera
aspettativa gli accrediti salariali contabilizzati da una ditta nella rubrica
creditori in favore di una sua segretaria in ragione del fatto che la datrice
di lavoro aveva da poco avviato la propria attività e sin dagli inizi era
confrontata con difficoltà di liquidità e con perdite di esercizio che le
impedivano di versare gli stipendi in lite (in questo senso anche le sentenze
del 4 marzo 2002 in re A., H 364/00 [nel cui ambito tuttavia la realizzazione
del salario in questione è comunque stata ammessa in virtù del fatto che lo
stesso era stato accreditato sotto forma di prestito alla società; sul
significato di tale trasformazione cfr. anche STFA 1960 pag. 44], e del 18
dicembre 2001 in re S. e K., H 257/00, le quali si richiamano espressamente
alla sentenza inedita citata del 29 luglio 1992 in re S.). Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha attribuito agli importi così accreditati
unicamente la qualifica di aspettativa indeterminata sia dal profilo
temporale che della sua commisurazione, stabilendo di conseguenza - dal
momento che le pretese salariali non si erano realizzate nel periodo in
questione - che un debito contributivo, e a maggior ragione un obbligo di
risarcimento, non potevano essere insorti.

6.2.3  Come dimostrano peraltro i richiami - operati anche dalle sentenze più
recenti - alla giurisprudenza enunciata al consid. 6.2.1, l'eccezione alla
regola che considera di principio realizzato il reddito al momento del suo
allibramento può ciò nondimeno giustificarsi solo restrittivamente e solo se
ne sono date le condizioni del caso concreto. Sarebbe di conseguenza errato
volere dedurre dalla sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S. un principio
generale atto a capovolgere la presunzione di base e qualificare
affrettatamente una pretesa salariale esigibile, fondata su un regolare
contratto di lavoro, quale semplice aspettativa per il solo fatto che il
datore di lavoro versa in una situazione di illiquidità. Volendo statuire
diversamente, infatti, si finirebbe per avvantaggiare - o comunque
incentivare simili comportamenti - ingiustificatamente quei datori di lavoro,
rispettivamente i loro organi, che, oltre a non versare i contributi sociali,
omettono pure di onorare il lavoro dei loro dipendenti (privilegiando ad
esempio le pretese di altri creditori), rispetto a chi invece, anche se con
mille difficoltà, si impegna a retribuire (solo, ma pur sempre) il salario.
Come giustamente fatto notare dalla Corte cantonale, l'ammissione
generalizzata di una mera aspettativa salariale penalizzerebbe quindi
doppiamente i lavoratori salariati, i quali altrimenti, oltre a non vedersi
retribuito il proprio lavoro, si vedrebbero pregiudicate anche le loro
spettanze previdenziali (sostanzialmente uguale il parere espresso
dall'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino in RDAT 2002 II
pag. 534).

7.
7.1 Nel caso in esame non è contestato che alcuni salari maturati da parte
dei
dipendenti della fallita non sono stati effettivamente versati. I salari
impagati risultano tuttavia contabilizzati e accreditati ai lavoratori nella
misura in cui sono stati comunicati alla Cassa di compensazione dal datore di
lavoro.

7.2  Alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti, la Cassa poteva
quindi di principio presumere che il diritto ai salari si fosse comunque
realizzato. A differenza di quanto per esempio avuto modo di giudicare nella
sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S., dove la datrice di lavoro aveva
omesso di versare il salario alla sua segretaria per almeno tre anni, il
mancato pagamento dei salari non si è protratto nel caso di specie per un
periodo tale da potere e dovere indurre i dipendenti interessati a ritenere
la controprestazione per il lavoro effettuato quale semplice aspettativa. Le
tavole processuali indicano a tal proposito che l'omessa retribuzione
dell'attività lavorativa ha interessato solo parte dei dipendenti della
società per un periodo di tempo limitato - nella invero breve esistenza della
fallita - ad alcuni mesi. Per il resto, nulla lascia intendere che le persone
coinvolte fossero a conoscenza della natura aleatoria della retribuzione e
dovessero aspettarsi che una rimunerazione del proprio lavoro dipendesse
dall'esito futuro degli affari della società.

7.3  In tali condizioni, il ricorrente non avendo fornito la controprova
dell'esistenza di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario, si
può ritenere, con il necessario grado di verosimiglianza preponderante valido
nelle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 consid. 5b), che l'accredito
salariale notificato alla Cassa di compensazione configurasse una vera e
propria realizzazione dello stipendio. Essendosi di conseguenza realizzato
anche il relativo debito contributivo, al ricorrente dev'essere addebitato il
danno derivante.

8.
Contrariamente a quanto fatto valere in sede ricorsuale, il calcolo allestito
dalla Cassa opponente tiene conto di tutti i contributi, segnatamente anche
di quelli a carico del datore di lavoro, dovuti sulle indennità per
insolvenza che sono state pagate dall'assicurazione contro la disoccupazione.
Così, dalla documentazione di dettaglio agli atti, in particolare dai
relativi conteggi prodotti da Gastrosuisse, è chiaramente rilevabile la
totalità degli oneri contributivi dovuti per ogni singolo dipendente su tali
indennità (cfr. conteggi 25 settembre, 21 ottobre, 30 ottobre, 21 novembre e
26 novembre 1997, con i quali la Cassa di compensazione aveva chiesto
all'ufficio dei fallimenti di "azzerare la pretesa avanzata nella sua
totalità"). Questi importi sono confrontabili con quelli che la stessa Cassa
ha indicato avere ricevuto dall'assicurazione disoccupazione e che ha portato
in deduzione dal totale degli oneri rimasti scoperti (cfr. ad es. gli scritti
14 ottobre 1998 di Gastrosuisse all'indirizzo della Y.________ SA). In tali
condizioni, anche questa censura si rivela infondata.

9.
Per il resto, il ricorrente non può pretendere che il calcolo del danno posto
a fondamento della pronuncia cantonale venga modificato in suo favore,
ritenuto che dall'insieme dei contributi inizialmente esposti per l'Osteria
X.________ (fr. 44'036.25), rispettivamente per il ristorante Z.________ (fr.
16'822.10) - ai quali si è peraltro richiamato lo stesso ricorrente (già) in
occasione del primo ricorso di diritto amministrativo a questa Corte -,
giustamente la Cassa, sollecitata a procedere in tal senso, oltre ad avere
stralciato gli oneri relativi all'assicurazione malattia per perdita di
guadagno e all'assicurazione infortuni (per un totale di fr. 15'419.40 per
l'Osteria X.________ e di fr. 5'460.75 per il Z.________), ha provveduto a
dedurre la quota parte, pari a fr. 1'147.75 per l'anno 1996 e a fr. 6'121.50
per il 1997, relativa ai salari ottobre-dicembre 1996 (corrispondenti a fr.
10'800.-) e febbraio-agosto 1997 (corrispondenti a fr. 46'820.-) spettanti a
S.________ per l'attività da lui prestata per l'Osteria X.________ e ai quali
quest'ultimo avrebbe effettivamente rinunciato. In tali condizioni, l'entità
del danno addebitato all'insorgente dai primi giudici, stabilito nella misura
di fr. 21'347.60 (44'036.35 ./. 15'419.40 ./. 7'269.25) per il mancato
pagamento, da parte della società fallita, dei contributi paritetici legati
alla gestione dell'Osteria X.________ e di fr. 11'361.35 (16'822.10 ./.
5'460.75) per lo scoperto contributivo occasionato dalla gestione del
ristorante Z.________, non è censurabile. Ne consegue che la pronuncia
cantonale impugnata merita di essere tutelata.

10.
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o
il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134
OG a contrario).

L'insorgente ha chiesto di essere dispensato dal pagamento delle spese
giudiziarie e di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio. Ora, i
requisiti stabiliti dall'art. 152 cpv. 1 e 2 OG in relazione con l'art. 135
OG appaiono adempiuti (DTF 125 V 202 consid. 4a e sentenze ivi citate). In
effetti, il gravame non era da considerare a priori sprovvisto di possibilità
di esito favorevole e dalla documentazione agli atti risulta comprovata anche
la situazione di indigenza dell'interessato (reddito da lavoro annuo di fr.
21'825.- e sostanza imponibile di fr. 2'775.- risultanti dall'ultima notifica
di tassazione). Infine, visti i non evidenti quesiti giuridici posti dalla
fattispecie, non si poteva pretendere che il ricorrente difendesse i suoi
interessi senza ricorrere all'ausilio di un legale (Poudret, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, note 5 e 7
all'art. 152 OG). Ne consegue che R.________ è dispensato dal pagamento delle
spese giudiziarie. Parimenti merita di essere accolta la domanda intesa ad
ottenere la concessione del gratuito patrocinio, riservato l'eventuale
obbligo di rimborso, qualora l'istante dovesse più tardi essere in grado di
pagare (art. 152 cpv. 3 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.- sono poste a carico di R.________, ma
saranno sopportate provvisoriamente dalla Cassa del Tribunale federale delle
assicurazioni.

3.
La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è accolta. La Cassa del
Tribunale rifonderà al patrocinatore del ricorrente la somma di fr. 1'500.-
(comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di patrocinio per la
procedura federale.

4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 13 settembre 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della Ia Camera:   Il Cancelliere: