Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 33/2003
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H 33/03

Sentenza dell'8 ottobre 2003
IIIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Meyer, Gianella, supplente; Schäuble,
cancelliere

C.________, 6802 Rivera, ricorrente, rappresentato dall'avv. Stefano Romelli,
Via Tesserete 59, 6900 Lugano,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500
Bellinzona, opponente,

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 18 dicembre 2002)

Fatti:

A.
C. ________ è stato amministratore unico con firma individuale della
S.________ SA di B.________ dal 16 settembre 1994 al 12 febbraio 1999, pur
avendo inoltrato le dimissioni già il 7 dicembre 1994, senza però essere
radiato dal registro di commercio. Il 12 febbraio 1999 s'è nuovamente dimesso
dalla carica, con effetto immediato. Per decreto pretorile 22 settembre 1999
è stato pronunciato il fallimento della società e il 22 novembre seguente è
stata ordinata la sospensione della liquidazione fallimentare per mancanza di
attivi.

Mediante decisione 2 ottobre 2000 la Cassa di compensazione del Cantone
Ticino, constatato di aver subito un danno di fr. 48'521.05 in seguito al
mancato pagamento di contributi paritetici, da parte della società, per gli
anni dal 1995 al 1999, ne ha postulato il risarcimento da C.________ in
solido con M.________, amministratore unico della fallita dal 21 maggio 1999.

B.
Essendosi C.________ opposto al versamento, la Cassa ha presentato contro di
lui una petizione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
chiedendone la condanna al pagamento dell'importo preteso in sede di
procedura amministrativa.

Addebitando all'interessato grave negligenza nell'osservanza dei doveri di
amministratore unico della fallita, la Corte cantonale, per giudizio 18
dicembre 2002, ha accolto la petizione e fatto obbligo al convenuto di
risarcire alla Cassa fr. 48'521.05.

C.
C.________, patrocinato dall'avv. Stefano Romelli, interpone ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale
chiede l'annullamento del giudizio impugnato e la reiezione della petizione
nei suoi confronti. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei
considerandi.

La Cassa e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a
determinarsi.

Diritto:

1.
Pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre
2000 non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni
sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate
successivamente al momento determinante della decisione amministrativa in
lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
2.1 Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni
assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad
esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale,
compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se
l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto
violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art.
104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

2.2 Oggetto della lite è il risarcimento di danni per il mancato pagamento di
contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora per quel che attiene a quest'ultima
categoria di contributi, essa è di diritto cantonale, per cui sfugge al
controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni (DTF 124 V
146 consid. 1 e riferimento). Nella misura in cui concerne danni addebitabili
al non avvenuto versamento di simili contributi, il ricorso di diritto
amministrativo è quindi irricevibile.

3.
3.1 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte cantonale
ha già correttamente rilevato come il datore di lavoro sia tenuto al
pagamento regolare dei contributi sociali e come, in caso di mancato
versamento dei medesimi per intenzionalità o per grave negligenza, possano
essere chiamati a rispondere del danno, a titolo sussidiario, anche gli
organi della società anonima, precisando quali siano le norme legali e i
principi di giurisprudenza applicabili in concreto.

3.2 Il Tribunale federale delle assicurazioni può limitarsi a ribadire che ai
sensi della giurisprudenza si deve ammettere negligenza grave del datore di
lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di
diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione,
da un datore di lavoro della stessa categoria di quella cui appartiene
l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4). Occorre però esaminare se speciali
circostanze legittimassero il datore di lavoro a non versare i contributi o
potessero scusarlo dal procedervi (DTF 108 V 186 consid. 1b e 193 consid. 2b;
cfr. pure DTF 121 V 244 consid. 4b). L'obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b).

4.
Nel proprio gravame C.________ contesta le conclusioni dei primi giudici
nella misura in cui lo hanno ritenuto responsabile del danno cagionato alla
Cassa. In sostanza incentra la sua tesi difensiva sul fatto che già nel
dicembre 1994 aveva inoltrato le dimissioni dalla carica di amministratore
unico. Sostiene di aver incaricato, nel novembre 1998, il proprio legale di
chiarire la situazione in merito alla sua iscrizione a registro di commercio,
omettendo però di informarlo sulle dimissioni rassegnate nel 1994, che,
contrariamente a quanto considerato dai giudici cantonali, non vennero in
seguito mai revocate. Asserisce poi che la gestione della società era curata
esclusivamente dall'azionista unico, G.________, le cui scelte di conduzione
aziendale non potevano essere influenzate, e che quest'ultimo aveva inoltre
firmato vari atti e documenti societari utilizzando il suo nome. L'insorgente
ritiene infine che la Corte cantonale, prima di rendere il proprio giudizio,
avrebbe dovuto attendere l'esito della procedura penale aperta nei confronti
di G.________ per titolo di ripetuta falsità in documenti.

5.
5.1 In primo luogo vuole essere rilevato che il 9 maggio 2003 la Corte
cantonale ha trasmesso al Tribunale federale delle assicurazioni, a
completazione degli atti, una copia del decreto di non luogo a procedere
emesso il 26 febbraio 2003 dal Ministero pubblico ticinese nei confronti di
G.________. Questo atto è stato rimesso al ricorrente - peraltro già
destinatario del decreto - che, comunque, non si è determinato.

5.2 Dagli atti emerge che C.________ ha partecipato il 27 ottobre 1995
all'assemblea generale della S.________ SA, nel cui ambito ha sottoscritto il
bilancio e il conto economico per l'anno 1994. Risulta inoltre che il 25
novembre 1996 e il 2 ottobre 1997 ha interposto opposizione a precetti
esecutivi fatti spiccare dalla Cassa nei confronti della società. Si evince
pure che il ricorrente, nel novembre 1998, aveva chiesto al proprio legale di
chiarire la situazione in merito alla sua iscrizione a registro di commercio
e che l'avv. Romelli, il 12 febbraio 1999, aveva dato, a nome e per conto del
suo cliente, rimasto vittima di un grave infortunio, le dimissioni da
amministratore unico, con effetto immediato.

Dal verbale dell'udienza 9 dicembre 2002 dinanzi all'autorità cantonale
risulta inoltre che il ricorrente ha asserito di non ricordare di avere mai
sottoscritto alcunché per conto della S.________ SA dopo le dimissioni del
dicembre 1994. Il suo patrocinatore ha dal lato suo precisato che le firme
apposte sui precetti esecutivi, siano questi stati notificati a G.________ o
a C.________, non modificavano la sostanza delle cose, in quanto tali atti
non dimostravano che il loro destinatario avesse poteri decisionali in seno
alla società. Secondo l'avv. Romelli era in effetti facoltà anche del più
umile impiegato di un'azienda interporre opposizione a un atto esecutivo
recapitatogli. Tuttavia, questo non significava ancora che tale persona
avesse poteri di intervento sulla conduzione aziendale. Sempre dallo stesso
verbale emerge infine che l'interessato, rispondendo alla domanda della Cassa
intesa a chiarire il motivo della non formalizzazione delle dimissioni date
in occasione dell'assemblea generale nell'ottobre 1995, ha affermato che la
revoca del mandato era avvenuta, con regolare invio raccomandato alla ditta,
già un anno prima, osservando come sarebbe stato compito dell'assemblea
generale procedere a tale incombenza.

5.3 Come hanno rettamente concluso i primi giudici, gli argomenti addotti
dall'insorgente per il mancato pagamento dei contributi sociali non sono
sufficienti quale motivo di giustificazione o di discolpa nel senso della
giurisprudenza. L'interessato ha dimostrato di non avere corretta nozione
dell'azione di responsabilità ex art. 52 LAVS, ritenuto che in sostanza si
limita a sviluppare argomentazioni del tutto ininfluenti in questa sede,
misconoscendo la natura dell'istituto in esame e i doveri che incombono ad un
amministratore di una società anonima nell'ambito del prelievo e del
versamento dei contributi alle assicurazioni sociali.
In effetti, se è vero che il ricorrente ha inoltrato una prima volta le
dimissioni dalla carica di amministratore unico della S.________ SA il 7
dicembre 1994, è altrettanto vero che agli atti vi sono elementi sufficienti
per dimostrare che C.________ ha continuato anche dopo tale data a fungere
per atti concludenti da organo formale della società, ancorché in funzione di
prestanome.

5.4 Contrariamente a quanto asserito dall'insorgente nell'atto di risposta in
sede cantonale, nel senso che G.________, azionista unico della società, non
avrebbe mai convocato l'assemblea generale per perfezionare la sostituzione
dell'amministratore unico, occorre evidenziare che all'ordine del giorno
dell'assemblea della S.________ SA del 27 ottobre 1995 - alla quale
l'interessato partecipò per sottoscrivere i bilanci riferiti al 1994 benché
fossero trascorsi oltre dieci mesi dalle dimissioni da amministratore unico -
erano previste, alla trattanda n. 5, le nomine statutarie. Orbene, già in
quell'occasione l'interessato si sarebbe potuto e dovuto attivare per
chiarire la sua posizione nel senso che non intendeva continuare ad essere
amministratore unico della società. Era suo preciso dovere essere chiaro,
tanto più che la tesi difensiva è incentrata sulle dimissioni inoltrate nel
dicembre 1994. Il ricorrente ha per contro optato per un'attitudine ambigua,
non intervenendo come sarebbe stato estremamente semplice, oltre che
doveroso, continuando a mantenere nei rapporti esterni l'apparenza della sua
funzione di organo della S.________ SA. È qui senza rilievo il motivo alla
base di siffatto comportamento, che potrebbe essere riconducibile al rapporto
d'amicizia che lo legava a G.________ e ai vantaggi che lo status di
amministratore gli procurava. Correlati ai vantaggi sono però anche gli oneri
corrispondenti, quali quelli derivanti dall'apparenza creata. In sostanza,
C.________, non avendo reagito fino a novembre 1998, allorquando si recò
dall'avv. Romelli per chiarire la situazione, ha accettato per atti
concludenti di continuare ad essere formalmente l'amministratore unico della
società, malgrado, a suo dire, fosse G.________ a gestirla, dimostrando in
tal modo che le dimissioni del 7 dicembre 1994 erano state di fatto ritirate.
Questa è peraltro la sola conclusione che deve essere tratta dallo scritto 12
febbraio 1999, quando l'avv. Romelli, senza fare riferimento a dimissioni
pregresse, rende noto alla società che il suo cliente si vede costretto ad
inoltrare le dimissioni dalla carica di amministratore unico con effetto
immediato, a seguito di un infortunio professionale con gravi conseguenze per
le condizioni di salute.

Per quanto concerne poi l'affermazione resa in sede della citata udienza del
9 dicembre 2002, secondo cui era compito della società chiedere la radiazione
a registro di commercio, va ricordato al ricorrente che, per l'art. 25a cpv.
1 dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC; RS 221.411), se una persona
giuridica non richiede la cancellazione di una persona iscritta uscita
dall'amministrazione, l'interessato stesso può richiedere la sua
cancellazione dopo 30 giorni dalla sua uscita, e che, per una regola
generale, l'ignoranza della legge non costituisce esimente (DTF 124 V 220
consid. 2b/aa con riferimenti).

A conferma che C.________ abbia continuato ad essere organo della S.________
SA vi è poi, nonostante le obiezioni addotte, l'opposizione, sottoscritta
dall'interessato, interposta ai precetti esecutivi del novembre 1996 e
dell'ottobre 1997.

5.5 A quest'ultimo riguardo vuol essere osservato che l'insorgente ha sempre
ribadito che le firme figuranti in calce ai due precetti esecutivi non erano
le sue, sollevando formale eccezione di falso. Ora, dal decreto di non luogo
a procedere, cresciuto in giudicato, si evince che G.________ ha dichiarato
di aver sottoscritto con la propria firma solo parte dei documenti oggetto
della denuncia. In sostanza non è stato possibile raccogliere elementi atti a
dimostrare un suo coinvolgimento nell'eventuale falsificazione della firma di
C.________, anche perché si è potuto stabilire che lo stesso C.________ usava
sottoscrivere con firme redatte in modo diverso.

Confrontando la firma del ricorrente nei diversi documenti agli atti, si
deduce che la stessa ha subito un'evoluzione calligrafica nel corso degli
anni, pur mantenendo una peculiarità costante, nel senso che l'iniziale del
nome ("M" per M._______) si presenta sempre contornata dall'iniziale del
cognome ("C" per C.________). Pur riscontrando differenze grafiche tra le
firme dei due precetti esecutivi, sono però innegabili affinità significative
ove si paragonino a quelle apposte in occasione dell'istromento notarile in
relazione all'aumento del capitale sociale della S.________ SA, della
sottoscrizione del contratto d'affitto e del citato verbale di udienza.

5.6 È a questo punto opportuno ricordare al ricorrente che per costante
giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle
constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che
concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che
attiene la valutazione della colpa commessa. Egli si scosta tuttavia dalle
constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti stabiliti
in sede di procedura penale e la loro qualificazione giuridica non siano
convincenti o si fondino su considerazioni specifiche di diritto penale prive
di rilievo dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 242
consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate).

Ne consegue che in concreto non può essere seguita la tesi  ricorsuale
secondo cui le firme figuranti sui precetti esecutivi del novembre 1996 e
dell'ottobre 1997 siano false.

5.7 C.________, pur avendo inoltrato le dimissioni già nel dicembre 1994, si
è però comportato per anni come se tale dichiarazione fosse stata subito
revocata, avendo egli svolto atti che esternamente lo facevano apparire come
amministratore unico, funzione che peraltro continuava ad essere indicata nel
registro di commercio.

L'interessato avrebbe avuto nuovamente la possibilità di attivarsi, se solo
lo avesse voluto, nel novembre 1996 o, al più tardi, nell'ottobre 1997, in
occasione della ricezione dei due atti esecutivi. Orbene, l'atteggiamento
passivo palesato denota una grave disattenzione dell'art. 52 LAVS che, per
quanto già evidenziato in precedenza, rende responsabile il ricorrente del
danno subito dalla Cassa, avendo egli omesso di compiere quanto doveva
apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle
incombenze oggettive riconducibili alla funzione di un amministratore unico.

Si rilevi infine che questa Corte, ancora di recente, ha ribadito quali sono
gli obblighi del consigliere di amministrazione di una società anonima che
non si occupa della gestione degli affari e rammentato che in siffatta
evenienza all'interessato incombe il compito di esaminare l'attività dei
dirigenti e di orientarsi costantemente sull'andamento degli affari, in
particolare in relazione alle questioni contributive (SVR 2001 AHV no. 15
pag. 51 seg.). Così, l'organo di una società anonima deve prestare attenzione
particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli
affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà
(cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente
è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i
contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992
pag. 268 consid. 4b).

6.
Ne consegue che il ricorrente dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa,
relativamente ai contributi di diritto federale.

7.
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o
il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134
OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono
pertanto essere poste a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con
l'art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 3500.-, sono poste a carico del
ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 8 ottobre 2003
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIIa Camera:   Il Cancelliere: