Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 315/2003
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H 315/03

Sentenza del 27 gennaio 2005
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Frésard, Buerki Moreni, supplente;
Schäuble, cancelliere

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500
Bellinzona, ricorrente,

contro

T.________ SA, opponente, rappresentata dall'avv. Rossano Bervini, via S.
Damiano 9, 6850 Mendrisio

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 17 ottobre 2003)

Fatti:
A.a
Nel corso del 1995 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha esperito,
tramite il proprio ufficio di revisione, presso la T.________ SA, ad essa
affiliata in qualità di datrice di lavoro, l'usuale controllo contabile
riguardante il periodo dal 1990 al 1994, accertando una massa salariale non
notificata di fr. 974'202.-.

Con decisione del 13 dicembre 1995 l'amministrazione ha notificato alla ditta
interessata una tassazione d'ufficio con cui ha preteso il pagamento di
contributi paritetici AVS/AI/IPG/AF per fr. 149'569.35, calcolati
sull'importo dei salari non notificati.

A.b
Contro questo provvedimento la datrice di lavoro è insorta presso il
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, contestando la tassazione
d'ufficio in relazione agli ultimi mesi del 1993 e al 1994, fondata su
elementi fittizi, essendo a suo dire disponibili i dati contabili necessari
per effettuare una ripresa corrispondente alla situazione salariale reale.

Mediante pronunzia del 21 maggio 2001 la Corte di prima istanza ha accolto
parzialmente il gravame, accertando per gli anni dal 1990 al 1993 una massa
salariale di fr. 795'660.80 e rinviando gli atti alla Cassa per quanto
riguardava il 1994, affinché verificasse, in base alla documentazione
contabile prodotta dalla datrice di lavoro nell'ambito della procedura di
ricorso, se la ripresa salariale andava confermata.

A.c
Per sentenza del 13 maggio 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni ha
accolto il ricorso di diritto amministrativo presentato dalla Cassa e
annullato il giudizio cantonale nella misura in cui ordinava un complemento
istruttorio da parte dell'amministrazione, rinviando l'incarto al Tribunale
cantonale perché esperisse gli accertamenti indicati nei considerandi e
rendesse un nuovo giudizio. In particolare la Corte federale ha ordinato di
verificare, tramite l'assunzione quale teste del commercialista che aveva
allestito la contabilità nel 1994, il richiamo agli atti dei documenti
giustificativi e, se necessario, l'erezione di una perizia contabile,
l'ammissibilità, per procedere ad un'eventuale ripresa salariale, di far capo
alla documentazione contabile trasmessa dalla datrice di lavoro oppure se
doveva essere confermata la ripresa fittizia effettuata dalla Cassa.

B.
In seguito al rinvio decretato da questa Corte, il Tribunale cantonale, alla
luce delle nuove risultanze processuali, ha accolto il gravame della datrice
di lavoro con giudizio del 17 ottobre 2003, stralciando la ripresa salariale
eseguita dalla Cassa.

C.
L'amministrazione interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, al quale chiede di annullare la pronunzia
impugnata limitatamente al primo considerando e altresì che sia confermata la
ripresa salariale di fr. 178'543.- effettuata per l'anno 1994. Dei motivi si
dirà, se necessario, nei considerandi di diritto.
Chiamata a pronunciarsi sul gravame, la datrice di lavoro, rappresentata
dall'avv. Rossano Bervini, propone di respingere il ricorso. L'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali (UFAS) non si è invece espresso.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è lo stralcio, pronunciato dal Tribunale di prima
istanza, della ripresa fittizia di salari non notificati per fr. 178'543.-,
eseguita dalla Cassa, al fine di stabilire i contributi AVS/AI/IPG/AF dovuti
nel 1994 dalla T.________ SA.

2.
In via preliminare va rilevato che la lite ha per oggetto anche la richiesta
di contributi per assegni familiari (AF). Ora, per quel che riguarda questi
ultimi, essi attengono alla legislazione cantonale, per cui sfuggono al
controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è
legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF
124 V 146 consid. 1 e riferimento). Nella misura in cui riguarda simili
contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile.

3.
Qualora inoltre - come nel caso in esame - la lite non verta
sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale
federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di
primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso
del potere di apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia
manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto in violazione di norme
essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e
b e 105 cpv. 2 OG). Si soggiunga che in materia di contribuzioni pubbliche il
Tribunale federale delle assicurazioni non è vincolato dai motivi sollevati
dalle parti e può scostarsi dalle conclusioni invocate a loro vantaggio o
pregiudizio (art. 114 cpv. 1 OG).

4.
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000
sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di
assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS e OAVS). Nel caso in
esame si applicano tuttavia le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre
2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le
norme (materiali) in vigore al momento della realizzazione dello stato di
fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze
giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2; per quanto attiene per contro alle
disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro
entrata in vigore al 1° gennaio 2003, cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2).

5.
5.1 Secondo l'art. 68 cpv. 2 LAVS, periodicamente si dovrà controllare se i
datori di lavoro affiliati alla cassa di compensazione applicano le
disposizioni legali. Il controllo deve essere fatto da un ufficio di
revisione che soddisfi i requisiti posti nel capoverso 3, o da un ufficio
speciale della cassa di compensazione. Per il capoverso 4 della norma, il
Consiglio federale emana le prescrizioni particolari relative all'ammissione
degli uffici di revisione e all'esecuzione delle revisioni delle casse e del
controllo dei datori di lavoro.

L'art. 162 cpv. 1 OAVS prevede in proposito che i datori di lavoro devono
essere controllati, sul posto e da un ufficio di revisione nel senso
dell'art. 68 capoversi 2 e 3 LAVS, periodicamente, di norma ogni quattro
anni, nonché quando passano a un'altra cassa di compensazione o liquidano la
loro azienda. L'art. 163 OAVS dispone che l'Ufficio di revisione deve
verificare se il datore di lavoro adempie correttamente i compiti che gli
spettano. Il controllo deve estendersi a tutti i documenti che sono necessari
per tale verificazione (cpv. 1).

A quest'ultimo riguardo, la cifra marginale 5001 delle istruzioni dell'UFAS
agli uffici di revisione sull'esecuzione dei controlli del datore di lavoro
(IRD) precisa che fanno parte dei documenti da esaminare segnatamente la
contabilità salariale, la contabilità finanziaria (bilancio e conti di
risultati), i conti annui con la ripartizione dell'utile come anche i fogli
del personale e i rapporti di lavoro.

Di regola il controllo deve estendersi a tutto il periodo di tempo che risale
fino all'ultimo controllo eseguito. Esso sarà operato in una misura tale da
garantire una verificazione efficace e da permettere l'accertamento di
eventuali lacune  (art. 163 cpv. 2 OAVS).

Infine, secondo l'art. 209 OAVS, le casse di compensazione e i datori di
lavoro devono permettere agli uffici di revisione o di controllo di esaminare
i loro registri e documenti e fornire ad essi tutte le informazioni
necessarie per l'adempimento dei loro compiti di revisione e di controllo
(cpv. 1), atteso che le casse di compensazione, i datori di lavoro, tutte le
altre persone e gli uffici incaricati dell'esecuzione della LAVS e del
controllo della stessa, nonché gli assicurati, sono obbligati a fornire
all'Ufficio federale tutte le informazioni, e a inviare allo stesso, in
visione, tutti gli atti necessari per l'esercizio della vigilanza (cpv. 3).

5.2
Secondo la giurisprudenza i datori di lavoro sono tenuti a mettere in atto
tutto quanto necessario per facilitare il controllo delle autorità incaricate
di applicare la LAVS. Le casse possono pertanto pretendere che essi producano
i documenti necessari ai fini dell'accertamento dei salari sottoposti ad
obbligo contributivo (STFA 1961 pag. 148 consid. 1).

In una recente sentenza, questa Corte ha pure precisato che l'OAVS rimanda
alle tecniche di revisione comunemente riconosciute (art. 165 cpv. 1 lett.
a), le quali suggeriscono di perlomeno conservare le carte di lavoro, e
quindi anche gli atti relativi al conto economico e al bilancio (sentenza H
231/02 del 20 agosto 2003, consid. 5.1.1, pubblicata in RtiD 2004-I n. 56
pag. 191 e segg.). L'opportunità dell'acquisizione della necessaria
documentazione di dettaglio è pure desumibile dalle considerazioni espresse a
fondamento della sentenza inedita del 28 aprile 1989 in re N., H 243/88, nel
cui ambito questa Corte ha osservato che, per quanto completa possa sembrare
una verifica sul posto, non sempre, per ovvi motivi di tempo, l'esattezza di
ogni singola posizione può così essere garantita. Dal che dev'essere dedotta
la legittimazione per l'amministrazione di richiedere e ottenere i
giustificativi relativi alle verifiche effettuate ogniqualvolta, per proprio
scrupolo, dovesse ritenere opportuna l'acquisizione agli atti di tale
documentazione. E questo, senza incorrere in un abuso del proprio potere
discrezionale (cfr. RtiD 2004-I n. 56 pag. 194 consid. 5.1.2).
5.3
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS, nella versione applicabile in concreto, in vigore
fino al 31 dicembre 2002, se, nonostante diffida, una persona tenuta al
pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di
essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio. In proposito
l'art. 38 cpv. 1 OAVS prevede che  se entro il termine fissato non sono
fornite le indicazioni necessarie per il regolamento dei conti oppure non
sono pagati i contributi del datore di lavoro o quelli dei salariati, la
cassa di compensazione deve fissare i contributi dovuti mediante tassazione
d'ufficio. La cassa di compensazione è autorizzata a emanare una decisione di
tassazione in base ad un esame sul posto della situazione (art. 38 cpv. 2
prima frase OAVS).

Se quindi non vi è contabilità oppure i documenti presentati risultano
insufficienti per permettere le verifiche e gli accertamenti necessari, la
cassa può fissare l'importo dei contributi solo tramite apprezzamento. In
tale ipotesi l'amministrazione deve chiarire i fatti con cura e sforzarsi di
riunire tutti gli elementi utili affinché la stima eseguita si fondi su dati
controllabili e rispetti i limiti posti dal potere di apprezzamento di cui
dispone (RCC 1962 pag. 32 consid. 2).

L'emanazione di una tassazione d'ufficio, in cui i salari soggetti a
contributo sono menzionati in forma di stima, è in particolare ammissibile
quando la cassa si trovi nell'impossibilità di stabilire nel modo preciso
preteso dalla legge detti salari, per l'inadempienza del datore di lavoro il
quale, malgrado comminatoria, omette di fornire in tempo utile i dati
necessari per la determinazione dei contributi paritetici (DTF 118 V 71
consid. 3b e giurisprudenza ivi citata).

6.
In concreto dal giudizio impugnato emerge che la Corte cantonale, dopo aver
assunto, come indicatole dal Tribunale federale delle assicurazioni nella
sentenza di rinvio del 13 maggio 2003, alcune informazioni presso la Procura
pubblica, dopo aver sentito quale teste B.________, che si era occupato della
contabilità degli stipendi dalla fine del 1993, e richiamato i documenti
giustificativi della contabilità del 1994, non ottenendo tuttavia alcunché se
non degli atti recenti prodotti a titolo esemplificativo - i giustificativi
relativi ai salari versati nel 1994 non sono infatti stati apparentemente
custoditi dai titolari della ditta, mentre il contabile ha dichiarato di
fondarsi sui rapporti mensili redatti dai dipendenti e approvati da
R.________, che poi gli restituiva - ha rilevato che l'istruttoria non aveva
permesso di ritenere inaffidabili i dati salariali relativi al 1994,
contrariamente a quelli riguardanti il periodo 1990-1993, tutt'ora oggetto di
una procedura penale per truffa e falsità in documenti, concludendo che la
contabilità del 1994 rispecchiava la reale situazione salariale. Una ripresa
fittizia dei salari non poteva pertanto essere considerata giustificata e
andava quindi stralciata.

Dal canto suo, nel ricorso di diritto amministrativo la Cassa rimprovera al
Tribunale cantonale di aver ecceduto nel proprio potere di apprezzamento e di
aver commesso arbitrio nonché violato il diritto federale. A suo dire la
contabilità del 1994 non rispecchierebbe la reale situazione né sarebbe
fedefacente. Il controllo avrebbe dovuto essere esteso ai documenti
giustificativi che però nel caso concreto non esistono. In simili circostanze
la Corte di prime cure avrebbe dovuto confermare la ripresa salariale
effettuata dall'amministrazione.

7.
7.1 Secondo la giurisprudenza un provvedimento è arbitrario e viola quindi
l'art. 9 Cost. qualora disattenda gravemente una regola di diritto o un
principio giuridico chiaro e indiscusso o contraddica in modo urtante il
sentimento di equità. La violazione deve essere manifesta e riconoscibile di
primo acchito. Non è ravvisabile arbitrio per il solo fatto che appaia
concepibile o persino preferibile una soluzione diversa. Infine un
provvedimento deve essere annullato solo se è arbitrario nel suo risultato,
ma non quando solo i suoi motivi siano insostenibili, oppure ove esso non è
motivato (DTF 129 I 9 consid. 2.1, 58 consid. 4, 127 I 41 consid. 2a; cfr.,
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica
anche alla nuova norma, DTF 125 I 168 consid. 2a, 125 II 15 consid. 3a, 124 I
316 consid. 5a, 124 V 139 consid. 2b e riferimenti).

7.2 Va pure ricordato che nell'ambito dell'accertamento dei fatti e della
valutazione delle prove il giudice di merito dispone di un ampio potere di
apprezzamento. Per censurare un asserito accertamento arbitrario dei fatti o
un'asserita valutazione arbitraria delle prove non è sufficiente che il
ricorrente critichi semplicemente la decisione impugnata o che contrapponga a
quest'ultima un proprio accertamento o una propria valutazione, per quanto
essi siano sostenibili o addirittura preferibili. Egli deve bensì dimostrare
per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove da lui
criticati sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con la
situazione di fatto, si fonderebbero su una svista manifesta o
contraddirebbero in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità
(DTF 125 I 168 consid. 2a, 125 II 15 consid. 3a, 124 I 316 consid. 5a, 124 V
139 consid. 2b e riferimenti).

8.
Alla luce degli accertamenti esperiti in sede cantonale a seguito della
sentenza di rinvio, questa Corte ritiene che nel caso concreto il Tribunale
di prime cure non abbia violato il diritto federale, né i primi giudici hanno
ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento.

8.1 Secondo questo Tribunale, tenuto conto di quanto esposto al considerando
5, è lecito dedurre che il controllo del datore di lavoro effettuato sul
posto (art. 162 cpv. 1 OAVS), essendo eseguito di regola, per ragioni di
tempo, tramite l'esame di campioni, non comprende l'insieme o la maggior
parte dei documenti giustificativi relativi ai salari esaminati, che
potrebbero essere ottenuti tramite una richiesta scritta trasmessa al datore
di lavoro, bensì soltanto alcuni di essi (art. 163 cpv. 1 seconda frase
OAVS).

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Cassa, inoltre, vi è il diritto,
nell'ambito del controllo, di chiedere ulteriore documentazione (e l'obbligo
del datore di lavoro in tal caso di fornirla), nel caso in cui si ritenga che
quella messa a disposizione non sia sufficiente per effettuare un esame
corretto della situazione salariale. Non risulta tuttavia alcun obbligo, né
dalle norme federali succitate né dalla relativa giurisprudenza, di
pretendere, per procedere all'esame in questione, tutti i documenti
giustificativi oppure documenti supplementari se essi non sono considerati
necessari.

L'esame dell'operato del datore di lavoro, per quanto riguarda i dati
salariali, può pertanto avvenire - ed in generale, visto il previsto
controllo sul posto, così avviene - anche in base ad un numero limitato di
documenti, soprattutto se altre circostanze - come nel caso concreto - ne
suffragano la fedefacenza.

Se è inoltre non solo ammissibile, ma addirittura espressamente previsto
dalla legge, procedere ad un controllo per  campioni - e quindi fondarsi solo
su alcuni documenti giustificativi - per stabilire la veridicità o meno dei
salari notificati, e pertanto ad un esame non necessariamente esatto in ogni
singola posizione, non si può senz'altro neppure rimproverare al Tribunale
cantonale di aver abusato o ecceduto nel proprio potere di apprezzamento, per
essersi limitato, anche alla luce delle ulteriori risultanze processuali, a
tener conto della contabilità prodotta in sede cantonale e dei pochi
giustificativi ancora esistenti (in particolare la contabilità del 1994 ed i
soli documenti giustificativi relativi ai mesi di febbraio e maggio 1994,
riguardanti cinque rispettivamente tre dipendenti su tredici). In effetti
tale conclusione non risulta manifestamente insostenibile, né in contrasto
con la situazione di fatto alla luce degli ulteriori accertamenti eseguiti.

8.2 Relativamente alla contabilità salariale del 1994, il contabile che se ne
è occupato dalla fine del 1993 ha precisato di aver allestito i conteggi di
salario nelle relative schede contabili sulla scorta dei rapporti mensili di
lavoro dei collaboratori, approvati da R.________, a cui li avrebbe in
seguito restituiti, e di cui ha prodotto un esempio, rispettivamente di non
aver verificato in dettaglio i rapporti, in quanto non vi era motivo alcuno
di ritenere inadeguati i salari notificatigli. In proposito il Procuratore
pubblico aveva indicato che, la contabilità del 1994 non essendo stata
sequestrata né tantomeno esaminata, non emergevano dagli atti indizi per
poter ipotizzare delle malversazioni anche in questo periodo.

Dall'analisi della massa salariale relativa al periodo dal 1994 al 1996
risulta inoltre che, a parità di dipendenti, gli importi si equivalgono. Si
evince infine dal verbale di interrogatorio di B.________, per stessa
ammissione di un rappresentante della Cassa, che a partire dal 1995 non è più
stata effettuata alcuna ripresa salariale - i salari notificati essendo stati
quindi considerati conformi alla realtà - contrariamente a quanto accaduto
nel 1993 e negli anni precedenti a partire dal 1990, durante i quali tuttavia
della contabilità non si occupava B.________.

In simili circostanze è ammissibile dedurre che a partire dall'istante in cui
B.________ ha iniziato a redigere la contabilità salariale, momento che
coincide pure con l'intervento della Procura per quanto riguarda le
irregolarità commesse negli anni precedenti, i dati salariali deducibili
dalla contabilità possono essere considerati fedefacenti. Una diversa
conclusione non sarebbe del resto suffragata da elementi probatori concreti.

Vero è che il fatto che la Procura non abbia esteso la perizia contabile
anche al 1994 risulta piuttosto incomprensibile - malgrado effettivamente
l'amministrazione non abbia trasmesso una denuncia sostanziata in tal senso
immediatamente dopo la scoperta dell'esistenza della contabilità, nel 1998,
bensì solo l'anno successivo, né abbia quantificato il danno - ritenuto  che
già in data 27 novembre 1995 la Cassa aveva comunque indicato, nella propria
denuncia penale, l'omissione della contabilità relativa a quell'anno. Tale
fatto tuttavia, alla luce delle suesposte circostanze, non permette di
concludere in favore di un abuso del potere di apprezzamento da parte della
Corte cantonale.

In conclusione, quindi, se la tassazione d'ufficio era senz'altro
giustificata al momento della sua pronuncia, in quanto la datrice di lavoro,
tuttavia nella persona di G.________, non di R.________, che si era occupato
in quell'anno dei salari, aveva espressamente dichiarato che non vi era alcun
documento giustificativo né contabilità relativa al 1994, ossia
documentazione sufficiente per verificare la fedefacenza dei dati notificati,
alla luce degli ulteriori accertamenti esperiti in sede cantonale, la ripresa
salariale fittizia non può più essere considerata giustificata, poiché in
seguito è stata prodotta documentazione che può essere ritenuta fedefacente.

8.3 In simili condizioni, il giudizio cantonale querelato non può che essere
tutelato.

9.
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o
il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134
OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono
pertanto essere poste a carico dell'amministrazione ricorrente. Quest'ultima
rifonderà inoltre all'opponente, assistita da un legale, un'indennità di fr.
2'000.- per le spese ripetibili della sede federale (art. 156 e 159 in
relazione con l'art. 135 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo, è respinto

2.
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 1'600.-, sono poste a carico della Cassa
di compensazione ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da
quest'ultima.

3.
La Cassa rifonderà all'opponente la somma di fr. 2'000.- (comprensiva
dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la
procedura federale.

4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 27 gennaio 2005
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: