Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 310/2003
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H 310/03

Sentenza del 14 settembre 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Frésard e Gianella, supplente;
Schäuble, cancelliere

G.________, avvocato, ricorrente,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino,
Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente,

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio dell'8 ottobre 2003)

Fatti:

A.
La X.________SA, iscritta a registro di commercio il 26 settembre 1996, è
stata dichiarata fallita l'8 maggio 2002, dopo che il Pretore con decreto 7
agosto 2001 aveva concesso una moratoria concordataria, poi revocata in data
25 febbraio 2002. G.________, avvocato, ne è stato amministratore unico con
firma individuale dalla costituzione fino alla declaratoria di decozione.

Mediante decisione del 7 agosto 2002 la Cassa di compensazione del Cantone
Ticino, constatato di aver subito un danno di fr. 13'015.15 a seguito del
mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della fallita per il
periodo dal gennaio 1999 all'aprile 2000, ne ha postulato il risarcimento da
G.________.

B.
Essendosi l'interessato opposto al versamento, la Cassa ha promosso nei suoi
confronti un'azione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
chiedendone la condanna al pagamento dell'importo preteso in sede di
procedura amministrativa.

Con giudizio 8 ottobre 2003 il primo giudice ha accolto la petizione,
addebitando all'amministratore unico grave negligenza nell'osservanza dei
propri doveri.

C.
G. ________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni, al quale chiede l'annullamento del giudizio querelato.
Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

Chiamati a pronunciarsi sul gravame, la Cassa ne propone la reiezione, mentre
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.

Diritto:

1.
1.1  Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni
assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad
esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale,
compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, oppure se
l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto
violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art.
104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

1.2  Oggetto della lite è il risarcimento di danni per il mancato pagamento
di
contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora, per quel che attiene a quest'ultima
categoria di contributi, essa è di diritto cantonale, per cui sfugge al
controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr. DTF 124
V 146 consid. 1 e riferimento). Nella misura in cui concerne danni
addebitabili al non avvenuto versamento di simili contributi, il ricorso di
diritto amministrativo è quindi irricevibile.

1.3  L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla
parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 ha
apportato numerose modifiche nei diversi settori delle assicurazioni sociali.
Nel caso di specie rimane tuttavia applicabile l'ordinamento in vigore fino
al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio
determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di
fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze
giuridiche ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame
della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino al
momento dell'emanazione della decisione su opposizione in lite (DTF 129 V 4
consid. 1.2; cfr. pure DTF 130 V 6 consid. 3.3.2).

2.
Il ricorrente censura in ordine il fatto che l'istanza cantonale non abbia
proceduto all'assunzione del teste Y.________, che avrebbe dimostrato come a
partire dall'aprile 2000 i contributi assicurativi dei dipendenti della
X.________ SA ancora attivi fossero stati assunti e pagati dalla Y.________
SA. A comprova della tesi formulata, allega un atto denominato "accordo" tra
quattro parti interessate.

2.1  Dagli atti risulta che tale censura è in sostanza limitata ai soli
contributi del mese d'aprile riferiti ai salari versati a I.________ per fr.

6499.75  (=25'999:4) e a M.________ per fr. 541.50 (=2166:4). Applicando il
tasso complessivo del 15,1% (=10,1+3+2), ne conseguirebbe - volendo seguire
la tesi ricorsuale - un importo non dovuto di complessivi fr. 1063.20.

2.2  Quando il potere d'esame del Tribunale federale delle assicurazioni
avviene, come nel caso di specie, nei limiti dell'art. 105 cpv. 2 OG, la
possibilità di allegare fatti nuovi o di far valere nuovi mezzi di prova è
molto ridotta. In particolare sono ammissibili solo quei mezzi di prova che
l'istanza inferiore avrebbe dovuto assumere d'ufficio e la cui omissione è
costitutiva di violazione di norme procedurali essenziali (DTF 121 II 99
consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b con riferimenti). A maggior ragione le parti
non possono invocare davanti al Tribunale federale delle assicurazioni fatti
nuovi, che sarebbero state in grado di presentare - o che incombeva loro di
far valere, in virtù del dovere di collaborazione all'istruzione della causa
- già davanti alla giurisdizione inferiore. Allegazioni tardive non
permettono di qualificare siccome incompleti o inesatti giusta l'art. 105
cpv. 2 OG gli accertamenti di fatto operati dai primi giudici (DTF 121 II 100
consid. 1c, 102 Ib 127).

2.3  Nel caso di specie, il ricorrente aveva ritualmente chiesto davanti
all'istanza cantonale l'audizione testimoniale di Y.________, per dimostrare
che parte dei contributi dovuti dalla fallita era stata assunta e pagata
dalla Y.________.SA. In sede di risposta egli asseriva in particolare di
essere intervenuto sulla ditta F.lli Y.________ SA che aveva rilevato tutti i
cantieri della X.________ SA, affinché si assumesse anche il pagamento dei
salari arretrati "già da aprile", indicando quali mezzi di prova "doc.,
testi". Successivamente, con atto 13 febbraio 2003, postulava appunto
l'audizione di Y.________. Vi sono poi stati ulteriori atti procedurali,
l'ultimo dei quali il 6 ottobre 2003, in cui il ricorrente ribadiva la tesi
difensiva secondo cui la Y.________ SA aveva assunto e pagato salari e oneri
"dal marzo 2000", dimenticando comunque che in precedenza si era sempre
espresso solo per un subingresso della F.lli Y.________ SA negli obblighi
contributivi della X.________ SA per il mese di aprile, come peraltro si
limita a chiedere davanti a questa Corte. Sia come sia, l'insorgente indica
con chiarezza dal profilo processuale e ne dimostra la rilevanza ai fini
probatori del teste Y.________.

2.4  Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare
questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.
320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF
122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V
344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del
diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV
no. 10 pag. 28 consid. 4b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost.,
la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 124 V 94 consid.
4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.5  Orbene, l'atto 6 ottobre 2003, pervenuto alla precedente istanza il 7
ottobre 2003, non ha ricevuto la necessaria attenzione, sivvero che
l'autorità cantonale procedeva al giudizio già il giorno successivo, senza
avere assunto il teste Y.________ né indicare il motivo per cui sullo
specifico fatto addotto - pagamenti ad opera della Y.________ SA dei
contributi dell'aprile 2000 riferiti a dipendenti della X.________ SA - abbia
omesso di determinarsi. Infatti a pag. 28 della propria pronuncia essa
adduce, quo al rifiuto dei tre testi ritualmente proposti il 13 febbraio
2003, tra cui anche Y.________, di ritenere "la loro testimonianza superflua,
in quanto i contorni del dissesto economico della società sono noti e ben
circostanziati". Ne consegue che l'istanza cantonale non ha avuto corretta
nozione dell'apprezzamento anticipato delle prove, limitatamente alla non
assunzione del teste Y.________. Detto altrimenti, vi è su questo punto una
violazione del diritto costituzionale di essere sentito.

2.6  Nel ricorso di diritto amministrativo l'interessato propone quale
surrogato della mancata audizione testimoniale, e pertanto in sanatoria della
stessa, un estratto del contratto stipulato tra B.________ (proprietario del
pacchetto azionario della X.________SA), la X.________SA, la F.lli Y.________
SA e la Z.________ SA.

Dall'atto citato - denominato "accordo", di cui sono state prodotte solo le
prime due pagine, dalle quali non emerge se esso sia stato firmato dalla
F.lli Y.________ SA - risultano, per quanto è qui di rilievo, le seguenti
pattuizioni:

"1. I cantieri in corso (di cui all'allegato A) a far data dal 1. giugno 2000
vengono ceduti dalla X.________ SA alla F.lli Y.________ SA in regime di
impresa generale, alle condizioni dello specifico allegato D, che contempla
lo status dell'erogazione e utilizzo dei crediti di finanziamento.
......
2. La F.lli Y.________ SA si impegna ad assumere, con relativo periodo di
prova, i dipendenti dell'X.________ SA e gli operai della V.________ SaGL e
di garantire il pagamento degli stipendi arretrati del mese di aprile e del
corrente mese di maggio con modalità e tempi da definire."
2.7 La produzione davanti a questa Corte del documento sopra menzionato va
ammessa, atteso che esso costituisce surrogato di audizione testimoniale non
avvenuta e che il ricorrente - senz'altro in grado, nella sua qualità di
avvocato, di valutare le proprie affermazioni  - non sostiene che il teste
Y.________ si sarebbe potuto esprimere anche oltre il contenuto dell'accordo
inoltrato.

2.8  Il ricorrente ha dipoi chiesto anche l'audizione degli altri tre testi
notificati in prima sede e non assunti (F.________, B.________, R.________).

Orbene, la Corte cantonale si è espressa in sede di apprezzamento anticipato
delle prove nei noti termini già esposti al consid. 2.5, dando ragione del
rifiuto. L'insorgente non si è per contro confrontato con l'argomentazione
addotta né indica i fatti che i testi avrebbero potuto dimostrare
diversamente da quanto ritenuto dalla prima Corte.

Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di assunzione dei tre testi
citati in sede federale, l'istanza cantonale essendosi determinata su questo
punto in termini corretti.

2.9  Il giudizio avverrà quindi sulla base degli atti dell'istruttoria
cantonale, con la sola aggiunta del nuovo documento allegato al gravame.

3.
In concreto il Tribunale cantonale ha condannato il ricorrente al
risarcimento di fr. 13'015.15, corrispondenti al danno subito dalla Cassa in
seguito al mancato pagamento degli oneri sociali da parte della X.________ SA
dal gennaio 1999 all'aprile 2000.

3.1  Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, il primo giudice
ha già correttamente rilevato come il datore di lavoro sia tenuto al
pagamento regolare dei contributi sociali e come, in caso di mancato
versamento dei medesimi per intenzionalità o per grave negligenza, possano
essere chiamati a rispondere del danno, a titolo sussidiario, gli organi
della società anonima, precisando quali siano le norme legali e i principi di
giurisprudenza applicabili in concreto.

3.2  Ai sensi della giurisprudenza si deve ammettere negligenza grave del
datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva
apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa
situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il
dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di
gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella cui
appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e sentenze ivi citate).
L'obbligo risulta in particolare accresciuto quando si tratta di un
amministratore unico, ritenuto che quest'ultimo deve dare prova di tutta la
diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali, non essendo
per contro sufficiente il solo ossequio della diligentia quam in suis (DTF
112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). In proposito il
Tribunale federale delle assicurazioni ha pure avuto modo di affermare che
gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un amministratore unico sono da
connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3 consid. 2b).

Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimassero il datore di
lavoro a non versare i contributi o potessero scusarlo dal procedervi (DTF
108 V 186 consid. 1b e 193 consid. 2b; cfr. pure DTF 121 V 244 consid. 4b).
L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il
danno alla cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi prova
motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid.
1b; sulle nozioni di giustificazione e discolpa cfr. Flavio Cometta, Il
diritto societario in taluni suoi aspetti di diritto penale, assicurativo
sociale e contabile, in: Temi scelti di diritto societario, Lugano 2002, pag.
32 segg.).

4.
Il ricorrente contesta nel merito le conclusioni del primo giudice nella
misura in cui lo ha ritenuto responsabile del danno cagionato alla Cassa.
Afferma che la fallita è stata vittima di malversazioni da parte del
"titolare" e del "bancario cui la ditta si appoggiava". Riferisce di aver
attuato tutto il possibile per salvare la società, in particolare di essersi
adoperato affinché la Y.________ SA subentrasse sia alla X.________ SA sia ad
un'altra società del medesimo azionista, assumendosi pure il pagamento di
"due mesi di stipendio (e quindi anche degli oneri sociali), tra cui quello
di aprile". Precisa poi che nessuna esecuzione vi era stata "sino al tardo
1999 (....), ciò che dimostra che ad ogni esecuzione (....) seguiva puntuale
intervento", atteso altresì che, per evitare un danno alla Cassa, nel giugno
2000 aveva chiesto l'ammontare degli scoperti, in seguito puntualmente
pagati. L'insorgente sostiene infine che dalla procedura fallimentare tuttora
pendente potrebbe derivare liquidità suscettibile di diminuire il danno.

4.1  Alla luce delle circostanze concrete, gli argomenti addotti dal
ricorrente per il mancato pagamento dei contributi sociali sono ben lungi dal
costituire motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della
giurisprudenza.

Infatti, i combinati art. 14 cpv. 1 LAVS e 34 segg. OAVS dispongono che i
contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente siano
dedotti da ogni paga e debbano essere versati periodicamente - nel caso di
specie trimestralmente - dal datore di lavoro insieme al suo contributo.
L'obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro
è un compito prescritto dal diritto pubblico. A questo riguardo il Tribunale
federale delle assicurazioni ha più volte ricordato che il venir meno a tale
dovere costituisce una violazione di prescrizione ai sensi dell'art. 52 LAVS
e comporta il risarcimento integrale del danno (DTF 118 V 195 consid. 2a e
sentenze ivi citate).

4.2  Nel caso di specie risulta che la X.________ SA ha operato quale datrice
di lavoro dal 1° ottobre 1997 all'aprile 2000, che almeno dal maggio 1998 la
società aveva problemi di liquidità, obbligando la Cassa, al fine di ottenere
il pagamento dei contributi sociali, ad adire le vie esecutive, e che nel
corso della primavera del 2000 la ditta è stata vittima di malversazioni da
parte del titolare.

Orbene, il modo di agire del ricorrente dimostra come egli abbia disatteso il
dovere di diligenza impostogli dalla giurisprudenza. Egli avrebbe dovuto
attivarsi ben prima delle malversazioni della primavera del 2000, impartendo
ordini precisi affinché i contributi alle assicurazioni sociali venissero
pagati regolarmente e non solo dopo le diffide di pagamento della Cassa.
Infatti ad un amministratore unico - a maggior ragione poi se è di
professione avvocato iscritto all'albo degli avvocati, operante sin dal
momento della costituzione della società e fino alla dichiarazione di
fallimento - non doveva né poteva sfuggire, se solo avesse agito con la
diligenza richiesta in materia di gestione societaria, che la ditta aveva o
poteva avere problemi d'ordine finanziario già prima delle malversazioni,
ritenuto che dal maggio 1998 era stata ripetutamente diffidata e dal giugno
1999 anche precettata. Segnali premonitori erano presenti ben prima delle
malversazioni della primavera del 2000. Ne consegue che se l'insorgente
avesse avuto una partecipazione attiva e responsabile nell'amministrazione
della società, come lo esigeva peraltro la sua funzione di amministratore
unico, si sarebbe per certo sollecitamente reso conto delle difficoltà
d'ordine finanziario in cui si trovava la ditta. Il fatto poi che le
malversazioni fossero state attuate dall'azionista all'insaputa del
ricorrente dimostra una volta di più come quest'ultimo abbia disatteso il suo
dovere di controllo costante e puntuale sugli accadimenti societari,
consentendo a persona non organo della società di agire in sostanza come se
lo fosse.

Le carenze gestionali del ricorrente connotano una grave mancanza del dovere
di diligenza necessario alla corretta gestione degli affari sociali,
ritenuto, come già rilevato al consid. 3.2, che non è sufficiente l'ossequio
della diligentia quam in suis e che gli obblighi di vigilanza e di diligenza
di un amministratore unico sono da valutare con particolare rigore.

Ne consegue che, non realizzandosi motivi di giustificazione o di discolpa,
G.________ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa relativamente ai
contributi di diritto federale.

5.
5.1 Il ricorrente contesta infine l'ammontare del risarcimento preteso dalla
Cassa, richiamandosi a due motivi: Anzitutto fa valere che i contributi
riferiti ai salari del mese di aprile 2000 non sarebbero dovuti, perché
assunti e pagati dalla Y.________ SA, come dimostrato dall'estratto del
contratto prodotto. In secondo luogo non bisognerebbe secondo l'interessato
dimenticare che, la procedura di liquidazione fallimentare non essendo ancora
conclusa, ne potrebbe derivare un dividendo fallimentare a diminuzione
dell'importo dovuto.

5.2  Già si è detto in precedenza di come la prima censura sia in sostanza
limitata ai contributi riferiti all'aprile 2000 per i salari versati dalla
X.________ SA a I.________ per fr. 6499.75 e a M.________ per fr. 541.50
(cfr. consid. 2.1).

Dal documento prodotto dal ricorrente in questa sede risulta in proposito che
la F.lli Y.________ SA si sarebbe impegnata a garantire il pagamento degli
stipendi arretrati del mese di aprile dei dipendenti della fallita "con
modalità e tempi da definire" (cfr. consid. 2.6).

Orbene, anche volendo prescindere dalle incertezze che non possono non
derivare dalla presentazione di un documento dal contenuto solo parziale e
privo di qualsivoglia firma da parte della F.lli Y.________ SA che con tale
atto si sarebbe dovuta impegnare, è di tutta evidenza come siffatto "accordo"
sia inidoneo in particolare a dimostrare l'avvenuto pagamento dei contributi
assicurativi dovuti dalla X.________ SA alla Cassa. Detto altrimenti, il
nuovo documento si riduce a puro parlato senza alcun valore probatorio.

5.3  Sulla seconda censura, riferita all'ipotesi di pagamento in sede di
liquidazione fallimentare, occorre ricordare che la Cassa - in caso di
pagamento di un dividendo - lo dovrà cedere in restituzione al ricorrente,
ove quest'ultimo avesse nel frattempo già pagato (DTF 113 V 183 seg. consid.
3b; Anna Trisconi Rossetti, L'azione di risarcimento-danni della Cassa di
compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS,
in: RDAT 1995 II pag. 371, n. 4.3.1). Si tratta comunque, nel caso di specie,
di ipotesi solo remota, atteso che l'Ufficio fallimenti competente aveva
comunicato alla Cassa, il 29 settembre 2003, che "allo stadio attuale, non è
previsto alcun dividendo".

5.4  Visto quanto precede, il giudizio cantonale merita tutela nella misura
in
cui si riferisce ai contributi di diritto federale.

6.
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o
il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134
OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono
pertanto essere poste a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con
l'art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 1200.-, sono poste a carico del
ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 14 settembre 2004

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: