Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 294/2003
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H 294/03

Sentenza del 2 maggio 2005
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere

Comunione ereditaria fu P.________, composta dall'erede unico D.________,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli
15a, 6500 Bellinzona, opponente,

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 21 luglio 2003)

Fatti:

A.
P. ________, nata nel 1916, titolare di una rendita di vecchiaia nonché di un
assegno per grandi invalidi dell'AVS di grado medio, residente presso una
casa per anziani, in data 15 luglio 2002, tramite il figlio D.________,
inoltrava all'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) una richiesta volta al
rimborso delle spese per una carrozzella senza motore (modello "Meyra
Eurochair Polaro 1845" con "Aggiuntivi: schienale reclinabile 30° con pistone
e appoggia piedi regolabili nell'angolazione"), precedentemente acquistata
(fattura 11 luglio 2002) presso la Roll-star di S.________ su prescrizione
del medico in ragione del suo stato di salute (anchilosi e deformità
articolari multiple).

Mediante decisione del 23 agosto 2002, l'UAI respingeva la domanda osservando
che l'assicurazione vecchiaia prendeva a carico unicamente le spese di
noleggio di una carrozzella senza motore ritirata presso un centro
convenzionato con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e il
cui utilizzo sarebbe stato probabilmente permanente.

B.
Sempre rappresentata dal figlio, P.________ si aggravava al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo una partecipazione alle spese di
acquisto della carrozzella. Pendente lite, più precisamente il 30 gennaio
2003, l'interessata decedeva. Ad essa subentrava nella causa il figlio
D.________, unico erede.

Esperiti i propri accertamenti, la Corte cantonale respingeva il gravame per
pronuncia del 21 luglio 2003.

C.
D.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni, al quale chiede, in via principale, il riconoscimento di
una partecipazione alle spese d'acquisto del mezzo ausiliario e, in via
subordinata, il diritto alle spese di noleggio nella misura prevista dalla
legge.

L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre la Cassa di compensazione del
Cantone Ticino e l'UFAS non si sono determinati.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è la partecipazione, negata dai primi giudici, alle
spese di acquisto della sedia a rotelle.

2.
In ordine, si tratta preliminarmente di esaminare la competenza dell'UAI a
statuire sulla domanda di prestazioni formulata a suo tempo dall'assicurata,
ritenuto che, in caso negativo, potrebbe realizzarsi un motivo di nullità
della decisione, rilevabile d'ufficio, che renderebbe superflua la verifica
del merito (DTF 127 II 47 seg., 119 V 314 consid. 3b, 114 V 327 consid. 4b;
Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., pag. 198 seg.).
2.1 Giusta l'art. 6 cpv. 2 Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da
parte dell'assicurazione per la vecchiaia (OMAV [RS 831.135.1]), il diritto
all'assunzione delle spese di noleggio di una carrozzella dev'essere
annunciato all'ufficio AI competente (art. 40 OAI). L'UFAS può emanare
speciali disposizioni di procedura per la consegna di carrozzelle a persone
collocate in case di riposo (cfr. a tal proposito la sentenza del 3 marzo
2005 in re A., H 231/00, consid. 3). Secondo l'art. 6 cpv. 3 OMAV, nella
versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2002 (le
nuove disposizioni [formali] della legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali [LPGA] essendo entrate in vigore solo il
1° gennaio 2003 [DTF 130 V 4 consid. 3.2]), l'ufficio AI si pronuncia sul
diritto alle prestazioni. Se la domanda è totalmente o parzialmente respinta,
la cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l'ufficio AI emana una
decisione.

2.2 Nel caso di specie è pacifico che l'assicurata, al momento della
presentazione della domanda di prestazioni del 15 luglio 2002, era al
beneficio di una rendita di vecchiaia. Il suo diritto alla consegna di un
mezzo ausiliario doveva pertanto, come ha giustamente fatto l'istanza
precedente, esaminarsi alla luce dei principi posti dall'art. 43ter LAVS in
relazione con l'art. 66ter OAVS. Di conseguenza tornavano applicabili anche
le disposizioni procedurali di cui all'art. 6 OMAV. Poiché l'UAI in concreto
non ha inteso dare seguito alla richiesta di prestazioni, esso, in virtù del
chiaro tenore dell'art. 6 cpv. 3 OMAV, non poteva ritenersi autorizzato ad
emanare una decisione, tale competenza spettando alla Cassa di compensazione
(cfr. sentenza del 16 ottobre 2001 in re S., H 293/00, consid. 2).

2.3 L'incompetenza dell'UAI ad emettere la decisione di rifiuto delle
prestazioni in esame non determina, eccezionalmente, la nullità del
provvedimento e la trasmissione della causa per nuova decisione alla cassa di
compensazione competente se e nella misura in cui una simile operazione
dovesse esaurirsi in un vuoto esercizio procedurale, in contrasto con i
principi di economia processuale (DTF 116 V 187 consid. 3d; cfr. pure consid.
2b non pubblicato in VSI 1998 pag. 102). Tale situazione si verificherebbe ad
es. se anche la Cassa competente dovesse comunque esprimersi in senso
negativo sulla domanda di prestazioni (sentenza citata del 16 ottobre 2001 in
re S., ibidem).

2.4 Richiamandosi ai principi giurisprudenziali in vigore al momento della
pronuncia impugnata che non avrebbero permesso nemmeno all'autorità
competente di riconoscere le chieste prestazioni, i primi giudici hanno
ritenuto di potere prescindere dall'annullamento della decisione dell'UAI e
da un rinvio degli atti alla Cassa cantonale di compensazione e hanno
direttamente trattato il gravame nel merito, respingendolo. In particolare,
essi hanno rilevato come la prassi in materia, denegante l'applicazione del
diritto alla sostituzione della prestazione ("Austauschbefugnis"), avrebbe ad
ogni modo ostato alla presa a carico, anche solo nel senso di una
partecipazione, delle spese di acquisto di una sedia a rotelle, un contributo
potendo essere concesso solo per le spese di noleggio presso un centro
convenzionato con l'UFAS (così ad es. le sentenze inedite del 24 novembre
1992 in re W., H 38/92, e del 9 luglio 1998 in re W., H 237/97, confermate
dalle più recenti sentenze del 24 febbraio 2000 in re A., H 435/00, e del 23
febbraio 2005 in re L., H 57/02).

2.5 Pendente lite, con una sentenza di principio del 19 aprile 2005 in re D.,
H 384/00, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale, il Tribunale
federale delle assicurazioni, modificando la propria giurisprudenza, ha per
contro ammesso in linea di massima il diritto alla sostituzione della
prestazione anche nell'ambito della consegna dei mezzi ausiliari da parte
dell'assicurazione per la vecchiaia riconoscendo al ricorrente in questione,
che aveva acquistato, anziché semplicemente noleggiato,  una carrozzella
(perdipiù a motore), il diritto, per tutta la durata necessaria, a un
contributo mensile di fr. 55.- (sentenza citata, consid. 4.4).
2.6 Non potendo in tali circostanze certamente più sostenere che, alla luce
dei più recenti sviluppi giurisprudenziali, anche la Cassa di compensazione,
qualora fosse stata chiamata a pronunciarsi sulla questione, avrebbe
senz'altro respinto la domanda di prestazioni, vengono a mancare i
presupposti che permettevano eccezionalmente di prescindere da un
annullamento del provvedimento querelato, emanato da un'autorità incompetente
ratione materiae.

3.
Poiché in definitiva l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto accertare la
nullità della decisione 23 agosto 2002 dell'UAI, il giudizio impugnato
dev'essere annullato. La causa viene trasmessa alla Cassa cantonale di
compensazione, alla quale spetterà in particolare, prima di rendere un nuovo
provvedimento formale, di esaminare la richiesta alla luce della più recente
giurisprudenza come pure di valutare se e in quale misura i presupposti per
fare valere il diritto alla sostituzione della prestazione sono soddisfatti
nel caso di specie e giustificano un'assunzione delle spese a carico
dell'AVS.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, essendo
accertata la nullità della decisione dell'UAI del 23 agosto 2002, il giudizio
impugnato del 21 luglio 2003 è annullato.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
Gli atti sono trasmessi alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino
affinché statuisca sul diritto della defunta P.________ al rimborso delle
spese di acquisto della carrozzella "Meyra Eurochair Polaro 1845" con
"Aggiuntivi".

4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 2 maggio 2005
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: