Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 269/2003
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H 269/03

Sentenza del 12 gennaio 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Kernen; Schäuble, cancelliere

M.________, Italia, ricorrente, rappresentata dal Patronato INCA, Rebgasse 1,
4005 Basilea,

contro

Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero, Losanna

(Giudizio del 5 agosto 2003)

Visto in fatto e considerando in diritto che:
con decisione del 24 agosto 2001 Aldo Martinoli, cittadino italiano nato il 4
agosto 1936, è stato posto dal 1° settembre 2001 al beneficio di una rendita
ordinaria di vecchiaia di fr. 1798.- mensili oltre alla completiva per la
moglie, M.________, nata il 22 marzo 1940, di fr. 539.-,
a seguito del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte della moglie,
la Cassa svizzera di compensazione, con provvedimenti 14 marzo 2003, ha
modificato l'importo della rendita del marito, aumentandolo a fr. 1826.-
mensili, e assegnato alla moglie una propria rendita di vecchiaia di fr. 65.-
a decorrere dal 1° aprile 2003,
l'opposizione interposta da M.________, volta al ripristino della rendita
originaria del marito e della completiva in suo favore, è stata respinta con
atto del 10 aprile 2003,
adita dall'assicurata, la quale riproponeva la richiesta fatta valere in sede
di procedura d'opposizione, la Commissione federale di ricorso in materia
d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, per pronuncia 5 agosto 2003, ha
confermato l'atto amministrativo impugnato,
tramite il Patronato INCA, M.________ ha deferito il giudizio commissionale
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle
assicurazioni, ribadendo le sue precedenti conclusioni,
in sostanza, la ricorrente sostiene che sia la giurisprudenza che la LPGA
prevederebbero la possibilità di rinunciare a prestazioni sociali,
essa poi lamenta una ingiustificata disparità di trattamento, atteso che
varie casse di compensazione proporrebbero ai loro assicurati residenti in
Svizzera la rinuncia alla propria prestazione assicurativa in favore di una
prestazione completiva per il coniuge economicamente più vantaggiosa,
la Cassa svizzera di compensazione postula la reiezione del gravame, mentre
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi,
la pronuncia commissionale ha già diffusamente esposto le norme e i principi
giurisprudenziali applicabili alla fattispecie, segnatamente indicando le
modalità di calcolo della rendita della ricorrente,
a tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione,
la ricorrente non contesta il calcolo della propria rendita effettuato
dall'autorità commissionale, ma, prevalendosi implicitamente del principio
della protezione dei diritti acquisiti, chiede di mantenere la situazione
pensionistica previgente, economicamente più vantaggiosa
gli esposti argomenti addotti a sostegno della domanda ricorsuale non sono
suscettibili di infirmare le conclusioni della precedente istanza,
il primo giudice ha correttamente ricordato come il Tribunale federale delle
assicurazioni, a conferma di giurisprudenza resa prima dell'entrata in
vigore, il 1° gennaio 1997, delle disposizioni della 10a revisione dell'AVS,
abbia in DTF 129 V 1 stabilito non essere possibile rinunciare a una rendita
ordinaria di vecchiaia al fine di continuare a percepire una rendita
completiva, e ciò pure nell'ipotesi in cui la somma delle prestazioni di
vecchiaia per i due coniugi sia inferiore alla singola prestazione oltre alla
completiva (cfr. pure sentenza dell'8 ottobre 2003 in re G., H 212/03,
consid. 3),
in tali condizioni la pronuncia commissionale non può che essere tutelata,
il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di
ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 12 gennaio 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: