Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 258/2003
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H 258/03

Sentenza del 14 aprile 2005
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Frésard, Gianella, supplente; Grisanti,
cancelliere

P.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Fabio Colombo, via E. Bossi
6, 6901 Lugano,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500
Bellinzona, opponente,

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 17 giugno 2003)

Fatti:

A.
Dopo che l'Ufficio esecuzioni di L.________ in data 2, 8 e 9 gennaio 2001
aveva dovuto emettere 31 attestati di carenza di beni per un totale di fr.
173'702.60, il Pretore del Distretto di L.________, con decreto del 20 giugno
2002, ha dichiarato il fallimento della ditta D.________, costituita nel
1954, prima di sospendere, rispettivamente chiudere, la procedura per
mancanza di attivi il 4 e 22 luglio seguenti. Il consiglio di amministrazione
della società, negli anni a partire dal 1995, era composto di C.________ -
amministratore unico dal 20 ottobre 1992 al 17 marzo 1999, data delle sue
dimissioni -, di V.________ - dapprima, dal 3 giugno 1999 al 31 ottobre 2001
(radiazione pubblicata il 7 novembre successivo), suo presidente e in seguito
suo amministratore unico con diritto di firma individuale -, di P.________ -
membro con diritto di firma collettiva a due con il presidente dal 3 giugno
1999 al 30 marzo 2000, data delle sue dimissioni - come pure di A.________ -
anch'egli membro con diritto di firma collettiva a due con il presidente dal
3 giugno 1999 al 10 maggio 2001.

Con distinte decisioni del 3 dicembre 2001, la Cassa di compensazione del
Cantone Ticino, constatato di aver subito un danno di fr. 216'371.55 a causa
del mancato pagamento dei contributi sociali da parte della ditta D.________
per gli anni dal 1995 al 2001, ne ha postulato il risarcimento, in via
solidale, da V.________ e P.________ per l'intero importo, da A.________
limitatamente a fr. 200'568.15 e da C.________ per l'importo di fr.
125'977.90.

B.
A seguito dell'opposizione interposta dagli interessati, in data 31 gennaio
2002 la Cassa ha promosso nei loro confronti azione di risarcimento danni al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo in particolare la
condanna di V.________ e di C.________ al pagamento dell'importo preteso in
sede amministrativa e quella di P.________ al versamento di fr. 166'578.60,
la sua responsabilità essendo stata limitata ai contributi insoluti e scaduti
al 28 febbraio 2000.

Pendente lite, la Cassa ha ridotto l'ammontare del danno risarcibile nei
confronti di V.________ a fr. 202'464.65.

Congiunte le procedure, la Corte cantonale, per pronuncia 17 giugno 2003, ha
parzialmente accolto la petizione nei confronti di V.________ condannandolo
al risarcimento di fr. 202'464.65, mentre ha integralmente accolto le azioni
nei confronti di C.________ e P.________.

C.
Avverso il giudizio cantonale P.________, patrocinato dall'avv. Fabio
Colombo, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni, al quale, protestate spese e ripetibili, chiede, in via
principale, l'annullamento del giudizio e la reiezione integrale della
petizione 31 gennaio 2002 e, in via subordinata, l'annullamento del giudizio
e l'accoglimento parziale della petizione limitatamente all'importo di fr.
29'696.-. In via ancor più subordinata postula infine il rinvio degli atti ai
primi giudici per complemento istruttorio. Dei motivi invocati si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi.

La Cassa e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, come pure
V.________ e C.________, interpellati in qualità di cointeressati, hanno
rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
1.1 Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni
assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad
esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale,
compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se
l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto
violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art.
104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

1.2 Oggetto della lite è il risarcimento di danni per il mancato pagamento di
contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora, per quel che attiene a quest'ultima
categoria di contributi, essa è di diritto cantonale, per cui sfugge al
controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni (DTF 124 V
146 consid. 1 e riferimenti). Nella misura in cui concerne danni addebitabili
al mancato versamento di simili contributi, il ricorso di diritto
amministrativo è quindi irricevibile.

2.
L'entrata in vigore, il 1. gennaio 2003, della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
ha apportato numerose modifiche nei diversi settori delle assicurazioni
sociali. Nel caso di specie rimane tuttavia applicabile l'ordinamento in
vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono
di principio determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche e il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini
dell'esame della vertenza, si fonda di regola su fatti che si sono realizzati
fino al momento dell'emanazione della decisione in lite (DTF 129 V 4 consid.
1.2; cfr. pure DTF 130 V 6 consid. 3.3.2).

3.
Nel proprio gravame P.________ contesta le conclusioni dei primi giudici,
oltre che per ragioni di merito, anche per motivi d'ordine formale. Egli
censura la violazione del suo diritto di essere sentito, in particolare per
avere i primi giudici rifiutato l'audizione del teste V.________, la cui
deposizione avrebbe consentito di scagionarlo da ogni responsabilità, e per
non aver richiamato i documenti, di cui era stata richiesta l'edizione,
dall'Ufficio fallimenti e dall'Ufficio manodopera estera.

3.1 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere
sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in
particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima
della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire
prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di
poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I
56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a; cfr. riguardo al
previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla
nuova norma, 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e
sentenze ivi citate).

Se però gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare
questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.
320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF
122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V
344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del
diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV
no. 10 p. 28 consid. 4b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la
cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 124 V 94 consid.
4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

3.2 In merito all'audizione del teste V.________, si rileva che se da un lato
è vero che il ricorrente ha chiesto in prima sede l'assunzione di tale mezzo
di prova per chiarire la sua posizione, dall'altro va rammentato che non
occorre far capo all'audizione di testi per accertare un elemento irrilevante
ai fini del giudizio. Sapere infatti che V.________ era la persona dominante
perché solo lui poteva influenzare la gestione della società e solo lui era a
conoscenza della situazione societaria quo ai contributi, non giova alla tesi
ricorsuale, ritenuto che le incombenze e i doveri di un membro del consiglio
di amministrazione di una società anonima, tanto più se fiduciario di
professione, sono quelli stabiliti dalla legge e, come tali, non sono
suscettibili di deroghe dipendenti da situazioni fattuali anomale.
Nell'ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi
all'influsso di terzi dominanti, ne dovrà trarre la sola conclusione
possibile per non incorrere, come nel caso di specie, nella responsabilità ex
art. 52 LAVS, ossia inoltrare immediatamente le dimissioni. Ben altra potrà
se del caso essere la rilevanza del ruolo di V.________ quale potentior
persona nella definizione del rapporto interno, di diritto privato, tra le
parti, la cui disputa non può però essere sottoposta al giudice delle
assicurazioni sociali.

L'apprezzamento anticipato delle prove, così come operato dai primi giudici
con il rifiuto di accedere alla testimonianza richiesta, appare pertanto
giustificato, fondandosi su fatti già desumibili dalla documentazione agli
atti. Non esiste quindi spazio alcuno per censure riferite a pretese
violazioni del diritto di essere sentito.

3.3 Quanto all'acquisizione di documenti dall'Ufficio manodopera estera, va
rilevato che i primi giudici non solo hanno richiamato e trasmesso per
conoscenza (il 4 febbraio 2003) la documentazione ritualmente richiesta, ma
l'interessato con atto 18 febbraio 2003 ha anche potuto determinarsi in
merito alle singole questioni.

Con riferimento alla pretesa necessità di richiamare dall'Ufficio esecuzioni
e fallimenti l'incarto concernente "le esecuzioni promosse ed ogni altro atto
ed incarti relativi ai contributi dovuti e/o pagati da ditta D.________",
giova qui ricordare che non può essere richiesta in termini generici
l'edizione di documentazione, ritenuto che è preciso dovere processuale delle
parti, a maggior ragione se patrocinate da un legale, indicare con esattezza
- dopo aver proceduto come lo consente il diritto di consultazione dedotto
dall'art. 8a cpv. 1 LEF (cfr. sull'estensione di siffatto diritto: Peter,
Commento basilese, no. 15 all'art. 8a LEF) - i documenti atti a dimostrare le
circostanze da esse invocate (cfr. sentenza del 23 luglio 2002 in re G., H
170/01, consid. 3.3). Ad ogni buon conto, come già fatto notare dalla Corte
cantonale, alle cui considerazioni può essere fatto riferimento e prestata
adesione, si osserva comunque che mentre l'evoluzione del debito contributivo
come pure l'importo del danno invocato si evincono con sufficiente chiarezza,
sia dal profilo temporale che quantitativo, dai conteggi e dagli estratti
conto della Cassa, dalle dichiarazioni dei salari nonché dagli attestati di
carenza di beni, tali importi non hanno fatto l'oggetto di alcuna specifica e
concreta censura, P.________ essendosi limitato a contestarli in maniera del
tutto generica (sull'obbligo, per l'amministrazione, di sostanziare il danno
e, per gli organi interessati, di specificare le proprie eccezioni cfr. ad
es. sentenza del 23 giugno 2003 in re W., H 217/02, consid. 2.1.1. con
riferimenti).

Ne consegue che anche sotto questo profilo non sussiste in concreto alcuna
violazione del diritto di essere sentito da parte della precedente istanza.

4.
Nel merito si tratta ora di esaminare se P.________, membro del consiglio
d'amministrazione della ditta D.________ dal 3 giugno 1999 al 30 marzo 2000,
sia da considerare responsabile giusta l'art. 52 LAVS per il danno
conseguente al mancato pagamento dei contributi sociali.

4.1 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte
cantonale ha già correttamente rilevato come il datore di lavoro sia tenuto
al pagamento regolare dei contributi sociali e come, in caso di mancato
pagamento dei medesimi per intenzionalità o per negligenza grave (art. 52
LAVS), possano essere chiamati a rispondere del danno, a titolo sussidiario,
gli organi della società anonima, precisando quali siano le norme legali e i
principi di giurisprudenza applicabili in concreto.

Ai sensi della giurisprudenza si deve ammettere negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di
diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione,
da un datore di lavoro della stessa categoria di quella cui appartiene
l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e sentenze ivi citate).

Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimassero il datore di
lavoro a non versare i contributi o potessero scusarlo dal procedervi (DTF
108 V 186 consid. 1b e 193 consid. 2b; cfr. pure DTF 121 V 244 consid. 4b).
L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il
danno alla cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi sostengono
e provano motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V
187 consid. 1b).

4.2 Gli argomenti addotti non giovano all'insorgente, essendo essi ben lungi
dal costituire motivo di giustificazione o di discolpa nel senso della
giurisprudenza.
Asserire infatti di essere stato contattato nel marzo 1999 da V.________ e da
A.________ affinché provvedesse alla stesura della contabilità della società
per il 1997 e per il 1998 in quanto l'amministratore unico C.________,
incaricato di tale compito, aveva inoltrato le dimissioni, e di essere poi
entrato anche nel consiglio di amministrazione della ditta D.________ in
sostanza solo per completarlo, ma di non avere mai avuto alcun potere
decisionale perché gestione e amministrazione societaria erano di esclusiva
competenza di V.________, è irrilevante dal profilo dell'art. 52 LAVS.

Infatti, avendo accettato, a partire dal 3 giugno 1999, il mandato di membro
del consiglio di amministrazione della fallita, l'interessato si è assunto
anche i relativi obblighi, tra i quali vi è pure quello di controllare che il
dominus della società dia ordine di versare o versi regolarmente i contributi
paritetici all'amministrazione, peraltro già prelevati dai salari dei
dipendenti in conformità dell'art. 51 LAVS. Questa Corte, ancora di recente,
ha ribadito quali sono gli obblighi del consigliere di amministrazione di una
società anonima che non si occupa della gestione degli affari e ha rammentato
che in siffatta evenienza all'interessato incombe il compito di esaminare
l'attività dei dirigenti e di orientarsi costantemente sull'andamento degli
affari, in particolare in relazione alle questioni contributive (SVR 2001 AHV
no. 15 pag. 51 seg.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi
di conseguenza affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V
202 consid. 3a; RCC 1992 pag. 268 consid. 4b).

P. ________ - peraltro fiduciario commercialista di professione, come risulta
dalla sua carta intestata, benché con il ricorso, con allegazioni in chiaro
contrasto con la documentazione agli atti, contesti tale qualifica,
professandosi "semplice diplomato di commercio senza alcuna formazione
specifica di carattere economico" - non può quindi incentrare la sua tesi
difensiva sostenendo che il dominus della società fosse V.________, azionista
unico della ditta D.________, il quale operava e gestiva la fallita senza mai
chiedere consiglio agli altri membri del consiglio di amministrazione,
sivvero che "nessun altro al di fuori di lui, era e poteva essere a
conoscenza della situazione societaria, come pure ed in particolare della
situazione relativa al pagamento dei contributi".

4.3 L'insorgente assevera inoltre di aver avuto una posizione marginale
rispetto a quella dei colleghi pure chiamati a risarcire il danno, di avere
insistentemente ma invano cercato - nei nove mesi in cui è rimasto nel
consiglio di amministrazione, tra l'altro "spezzati dalle vacanze estive e
natalizie" - di ottenere i documenti necessari per l'allestimento del
bilancio relativo al 1998 - peraltro mai terminato -, di aver reiteratamente
chiesto la convocazione del consiglio di amministrazione e di aver rassegnato
le dimissioni non appena resosi conto che non avrebbe potuto "allestire né il
bilancio 1998 né prendere conoscenza della situazione finanziaria e
gestionale effettiva della società". Conclude affermando che, quando era
entrato nel consiglio di amministrazione, la società era già gravemente
indebitata e aveva già consistenti arretrati nel pagamento dei contributi
scaduti per gli anni dal 1995 al 1998, sicché il danno conseguente al mancato
versamento di tali contributi - per mancanza del necessario nesso di
causalità - non gli potrebbe essere addebitato.

Orbene, la documentazione agli atti induce a ritenere che il ricorrente abbia
sì cercato di ottenere la documentazione da V.________, non però per
verificare se la società avesse ottemperato ai suoi doveri contributivi,
bensì per poter adempiere il mandato ricevuto - ossia l'allestimento dei
bilanci - e per poter essere rimunerato. Infatti dalla sua lettera di
dimissioni 30 marzo 2000 si evince con chiarezza che egli ha lasciato il
consiglio di amministrazione non perché era preoccupato dell'eventuale
situazione finanziaria della società e della sua incapacità di provvedere al
pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali, ma perché non più
disposto a svolgere ulteriormente i propri servizi non retribuiti in favore
di ditta D.________ (cfr. scritto di dimissioni: "a distanza di 1 anno,
malgrado diversi solleciti di pagamento scritti e verbali, e le agevolazioni
concessevi alfine di provvedere al saldo dovuto, a tutt'oggi con rammarico
constato che non avete ancora provveduto in tal senso. Ritengo pertanto che
non si possa più avere alcuna collaborazione, pertanto inoltro le mie
dimissioni immediate quale membro").

Anche dalla lettera 11 gennaio 2000 risulta nuovamente la necessità di avere
la documentazione per poter provvedere alla "stesura della contabilità 1988"
(recte: 1998), ritenuto che "senza di ciò non possiamo far niente". Da questo
scritto emerge con chiarezza, se ancora ve ne fosse bisogno, che egli si
preoccupava, in sostanza, del solo fatto di non essere in grado di allestire
i conti societari; per contro mai traspare dai suoi scritti che egli avesse
svolto con la necessaria diligenza il suo obbligo di vigilanza in merito al
regolare versamento degli oneri sociali. A tal proposito è appena il caso di
ricordare che se l'obiettivo del ricorrente fosse stato di allestire i conti
societari, non occorreva entrare nel consiglio di amministrazione.

4.4 Per il resto va detto che quando un membro del consiglio
d'amministrazione accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni che
gli incombono e che ripetute richieste vengono sistematicamente disattese,
può mettere fine con atti propri ad una situazione poco chiara e rischiosa.

Se solo P.________ avesse fatto uso della diligenza che incombe a chi svolge
funzioni societarie, quand'anche queste fossero meramente formali, egli
avrebbe dovuto agire anzitempo, senza attendere quasi dieci mesi, inoltrando
le dimissioni da membro del consiglio di amministrazione non appena si fosse
reso conto che alle sue giustificate richieste non veniva dato seguito benché
fosse del tutto agevole ottemperarvi. L'essersi a lungo accontentato delle
risposte di V.________, per certo evasive visto l'esito, e avere atteso
ancora fino al 30 marzo 2000, dopo che dapprima in forma verbale e l'11
gennaio 2000 per scritto aveva sollecitato il dominus per poter ricevere la
nota documentazione, dimostra come il ricorrente non abbia avuto corretta
nozione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima.
Tanto più che gli atti mostrano il disinteresse manifestato da P.________ in
punto alla situazione contributiva sia prima che durante l'assunzione del
mandato di amministratore. Infatti, una semplice richiesta d'informazioni
presso la Cassa gli avrebbe permesso di disporre degli elementi sufficienti
per rifiutare o comunque abbandonare senza indugio la carica. Ciò che non è
stato fatto. E se anche in sede di opposizione ha affermato di avere sì
interpellato in data 16 aprile 1999 la Cassa, ma di non avere ottenuto
personalmente risposta, l'interessato non può certo prevalersi di questo
fatto quale motivo di discolpa, l'omessa reazione a tale silenzio denotando
al contrario una grave negligenza di cui egli deve ora assumersi le
conseguenze.

ll comportamento eccessivamente fiducioso di P.________ è ancora più
criticabile perché egli era a conoscenza del fatto che l'amministratore unico
C.________, precedente responsabile degli aspetti contabili della società,
aveva rassegnato le dimissioni al pari dell'ufficio di revisione ditta
S.________ SA e perché, dopo essere stato contattato in quanto la ditta era
senza amministratore, non riusciva a far convocare il consiglio di
amministrazione per chiarire la reale situazione della ditta D.________.

4.5 L'inattività dimostrata dall'interessato - che ha omesso di compiere
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito
delle incombenze oggettive riconducibili alla funzione di organo di una
società anonima - ne determina la responsabilità giusta l'art. 52 LAVS. Il
fatto d'essere stato in carica per poco tempo, in sostanza quasi dieci mesi,
non costituisce esimente, atteso che per consolidata giurisprudenza il
differimento del pagamento degli oneri sociali è ammesso solo eccezionalmente
e per una breve durata, inferiore ai nove mesi (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag.
261 consid. 4b).

5.
Accertato il principio dell'obbligo di risarcimento, deve ora essere
esaminato l'ammontare del danno addebitabile, ritenuto che nella domanda
subordinata il ricorrente ne postula la riduzione a fr. 29'696.-.
5.1 P.________ ritiene che la sua responsabilità per il mancato pagamento dei
contributi paritetici decorra solo dal momento della sua entrata nel
consiglio di amministrazione della ditta D.________ e non debba estendersi
anche ai contributi maturati in precedenza. Egli riconosce - in ragione dei
pochi mesi in cui è rimasto quale organo formale nella società - quale
importo massimo fr. 29'696.- (recte: 29'695.-), ossia fr. 24'160.- pro rata
per il 1999 + fr. 5'535.- pro rata per il 2000.

5.2 Siffatto computo non può essere seguito poiché, secondo la giurisprudenza
di questa Corte, un membro del consiglio di amministrazione risponde di
principio anche dei contributi già scaduti al momento dell'assunzione del suo
mandato (cfr. ad es. sentenza del 6 febbraio 2003 in re F., H 263/02, consid.
3.2), mentre una deroga a tale regola si giustifica soltanto nell'ipotesi in
cui la datrice di lavoro, al momento dell'entrata effettiva nel consiglio
d'amministrazione da parte dell'organo interessato, si trovasse già in stato
di insolvenza oppure nella misura in cui il danno fosse già subentrato, ad
es. in conseguenza dell'esistenza di un attestato di carenza di beni (cfr.
DTF 119 V 407 consid. 4b). In quest'ultima evenienza, infatti, verrebbe a
mancare il necessario nesso di causalità adeguato tra il comportamento
dell'organo e il danno, cui egli non avrebbe potuto nulla modificare.

5.3 Orbene, nel caso specifico, né l'una né l'altra ipotesi di deroga si
realizzano. Infatti, come giustamente fatto notare dalla Corte cantonale, al
momento della sua entrata nel consiglio d'amministrazione un danno non era
ancora intervenuto, i primi attestati di carenza di beni essendo stati
rilasciati nel corso del mese di gennaio 2001. Né, sulla scorta degli
accertamenti compiuti dai primi giudici, che, pur rilevando un debito
contributivo di circa fr. 130'000.- per il periodo precedente il 1999, hanno
messo in evidenza una situazione contabile attiva per gli anni 1995-1998
(1995: passivi per fr. 466'425.45 a fronte di attivi per fr. 605'439.05, di
cui fr. 175'311.05 di liquidità e attivi realizzabili a breve termine; 1996:
passivi per fr. 591'361.45 a fronte di attivi per fr. 729'176.80, di cui fr.
165'169.80 di liquidità e attivi realizzabili a breve termine; 1997: passivi
per fr. 764'205.- a fronte di attivi per fr. 942'158.50, di cui fr.
198'773.05 di liquidità e attivi realizzabili a breve termine; 1998: passivi
per fr. 510'298.60 a fronte di attivi per fr. 786'605.05, di cui fr.
199'741.75 di liquidità e attivi realizzabili a breve termine), si può
seriamente sostenere che la società versasse in una situazione di insolvenza.
Tali accertamenti non appaiono manifestamente inesatti o incompleti. Al
contrario, dalle tavole processuali risulta che i dati relativi al 1997, non
debitamente contestati, sono stati raccolti ed esaminati dallo stesso
ricorrente (cfr. dichiarazione di opposizione del 27 dicembre 2001: "il
Bilancio e CE, malgrado le molte difficoltà come pure la mancata presenza di
tutta la documentazione, è stato finalmente allestito sulla scorta della
documentazione ricevuta e relativi dati al 31.12.1997 fornitemi dal signor
V.________"). Un'audizione di V.________ non sarebbe infine atta ad apportare
nuovi elementi di valutazione, ritenuto che già in sede cantonale lo stesso
ha precisato di non avere mai chiesto bilanci o operazioni fasulle (cfr.
dichiarazione V.________ del 10 marzo 2003 all'indirizzo del Tribunale
cantonale delle assicurazioni).

5.4 Ne consegue che P.________ deve rispondere ex art. 52 LAVS per l'importo
di fr. 166'578.60, esigibile e rimasto impagato al momento delle sue
dimissioni, con vincolo di solidarietà con gli altri responsabili.

6.
Infondato si rivela infine il rimprovero mosso dal ricorrente alla Cassa di
avere negligentemente e continuamente lasciato accumulare senza interventi
tempestivi gli arretrati contributivi.

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di rilevare come
l'obbligo del datore di lavoro di risarcire il danno possa essere ridotto in
applicazione analogica dell'art. 4 LResp., rispettivamente dell'art. 44 cpv.
1 CO, a condizione e nella misura in cui causa adeguata del danno o del suo
aggravamento sia stata una grave violazione del dovere di diligenza da parte
dell'amministrazione, segnatamente nella riscossione dei contributi (DTF 122
V 185 segg.). Ora, sulla base dei fatti accertati dai primi giudici, che non
possono dirsi manifestamente inesatti o incompleti, l'esistenza di una tale
grave negligenza può essere negata a priori in concreto, dagli atti
risultando in particolare che la Cassa ha periodicamente diffidato e
precettato, anche negli anni in questione, la società alfine di indurla al
pagamento - che solo in maniera molto parziale è stato effettuato - dei
contributi scaduti.

7.
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o
il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134
OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono
pertanto essere poste a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con
l'art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 6'000.-, sono poste a carico
del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
nonché a V.________ e a C.________.

Lucerna, 14 aprile 2005

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: