Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 237/2003
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2003
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2003


H 237/03

Sentenza del 16 giugno 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Frésard; Grisanti,
cancelliere

P.________, Italia, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione, Avenue EdmondBVaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero, Losanna

(Giudizio del 10 luglio 2003)

Fatti:

A.
Dopo che il Tribunale federale delle assicurazioni, per sentenza del 7
novembre 2002 (H 106/02), aveva negato all'assicurata il diritto a una
rendita anticipata, la Cassa svizzera di compensazione, con decisione del 30
gennaio 2003, sostanzialmente confermata il 14 aprile successivo anche in
seguito all'opposizione interposta dall'interessata, ha assegnato - con
effetto dal 1° giugno 2002 - a P.________, cittadina italiana, nata il 24
maggio 1939, una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la
vecchiaia di fr. 361.- mensili (rispettivamente di fr. 369.- a partire dal 1°
gennaio 2003), stante una durata contributiva di 8 anni e 1 mese, una scala
rendite 9 e un reddito annuo medio determinante di fr. 53'172.-.

B.
Aggravatasi, con l'ausilio del Patronato ACLI, alla Commissione federale di
ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, P.________
ha chiesto l'annullamento della decisione querelata e il versamento della
rendita sotto forma d'indennità forfetaria, così come già domandato nel
luglio 2001 in occasione della richiesta di calcolo preventivo di rendita.

Confermando l'operato della Cassa e negando il diritto a una liquidazione in
capitale per il fatto che l'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC] - entrato in vigore
il 1° giugno 2002 ed asseritamente applicabile alle rendite il cui diritto
sorge dopo tale data - non prevederebbe più - a differenza di quanto sancito
dalla Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14
dicembre 1962, i cui effetti sarebbero stati sospesi dall'entrata in vigore
dell'ALC - la possibilità di una tale prestazione, l'adita Commissione, per
pronuncia del 10 luglio 2003, ha respinto il gravame dell'interessata. Per il
resto, il primo giudice, oltre ad osservare che la liquidazione in capitale
non costituirebbe di per sé una prestazione maggiormente favorevole per
l'assicurato, ha rilevato che anche volendo prescindere dall'applicabilità
dell'ALC, l'interessata non potrebbe comunque pretendere l'erogazione di
un'indennità forfetaria, la rendita assegnatale (fr. 361.- mensili) eccedendo
la soglia massima del 20% - stabilita dalla menzionata Convenzione
italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale - della rendita ordinaria
completa (fr. 1'763.- mensili).

C.
P.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni, al quale ripropone la richiesta di indennità forfetaria.
Contestando la mancata applicazione delle norme convenzionali bilaterali
italo-svizzere, ritenute in ogni modo determinanti ai fini del giudizio, da
un lato perché a stabilire il diritto applicabile dovrebbe essere il momento
in cui l'evento assicurato si è verificato, dall'altro perché, conformemente
a una giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CdGCE),
tali norme, maggiormente favorevoli per l'assicurato, non sarebbero comunque
suscettive di essere disapplicate dall'entrata in vigore di disposizioni
comunitarie peggiorative, l'insorgente fa valere che, per l'ordinamento in
vigore fino al 31 maggio 2002, la sua rendita andava calcolata sulla base di
una scala rendite 7, con conseguente importo mensile di fr. 281.-,
abbondantemente inferiore alla soglia del 20% stabilita dall'ordinamento in
materia per invocare il diritto a una liquidazione in capitale.

La Cassa propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi. Dal canto suo,
P.________, producendo, a suffragio della propria tesi, due pareri della
Commissione europea, Direzione generale occupazione e affari sociali, si è
riconfermata nelle proprie conclusioni.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione l'autorità
commissionale, confermando l'operato dell'amministrazione, abbia negato alla
ricorrente il diritto a una indennità forfetaria in luogo della rendita di
vecchiaia assegnatale dalla Cassa.

2.
La ricorrente è una cittadina italiana che, dopo alcuni anni di attività
lucrativa in Svizzera (dal 1967 al 1975), ha fatto ritorno nel proprio paese
e chiede l'erogazione di prestazioni dell'assicurazione svizzera per la
vecchiaia. In considerazione di questa fattispecie internazionale,
concernente una cittadina dell'UE, si pone la questione di sapere se e in
quale misura l'ALC, entrato in vigore il 1° giugno 2002, risulti applicabile
alla presente procedura. In tale ambito è da tenere presente che l'Accordo è
entrato in vigore successivamente al compimento dell'età che dà diritto a una
rendita di vecchiaia svizzera (24 maggio 2002, ossia al compimento dei 63
anni: cfr. l'art. 21 cpv. 1 LAVS in relazione con la lett. d cpv. 1
disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS), ma comunque
precedentemente all'emanazione della decisione amministrativa (30 gennaio
2003) e della decisione su opposizione litigiosa (14 aprile 2003).

3.
3.1 Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II "Coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale" dell'Accordo, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e
facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la Sezione
A di tale Allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro
relazioni in particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del
14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71),
come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972,
che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 574/72), oppure
disposizioni equivalenti. L'art. 153a LAVS, entrato in vigore il 1° giugno
2002, rinvia, nella sua lett. a, a questi due regolamenti di coordinamento.

3.2 L'art. 94 del regolamento n. 1408/71 e l'art. 118 del regolamento n.
574/72 contengono disposizioni transitorie per i lavoratori subordinati.

3.2.1 Quanto all'art. 94 del regolamento n. 1408/71, esso non risolve il tema
di sapere se una pretesa originata da un evento verificatosi prima
dell'entrata in vigore, nello Stato interessato, del regolamento in
questione, ma sul quale l'amministrazione si pronuncia solo successivamente,
soggiaccia al nuovo ordinamento comunitario, rispettivamente convenzionale,
oppure se ad essa debbano applicarsi le disposizioni precedentemente vigenti.
Così, l'art. 94 n. 1 del regolamento n. 1408/71 si limita a stabilire che
quest'ultimo - per ovvie ragioni di certezza del diritto, e a prescindere
dalle conseguenze favorevoli o sfavorevoli che una siffatta applicazione
potrebbe avere per l'interessato (cfr. a tal proposito per es. sentenza della
CdGCE 29 gennaio 1985, causa 234/83, Gesamthochschule Duisburg, Racc. pag.
327, punto 20) - non istituisce alcun (nuovo) diritto per un periodo
precedente la data della sua entrata in vigore nello Stato interessato (cfr.
Rose Langer, in: Maximilian Fuchs [editore], Kommentar zum Europäischen
Sozialrecht, 3a ed., Baden-Baden 2002, pag. 549). Dal canto suo, il n. 2 del
menzionato articolo si occupa della presa in considerazione dei periodi di
contribuzione e, eventualmente, dei periodi di occupazione o di residenza
compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di
applicazione del regolamento nel territorio dello Stato membro interessato
per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni
del detto regolamento. Per il resto, il n. 3 della norma - stante il quale,
fatte salve le disposizioni di cui al n. 1, un diritto è acquisito in virtù
del regolamento n. 1408/71 anche se si riferisce ad un evento verificatosi
prima della data di applicazione del regolamento medesimo nel territorio
dello Stato membro interessato - non disciplina la questione in esame, atteso
che l'oggetto del giudizio non verte propriamente sull'acquisizione di un
diritto in virtù del regolamento n. 1408/71, né verte sulla liquidazione o
sul ripristino di una prestazione che, prima della data determinante, non era
stata liquidata o era stata sospesa a causa della cittadinanza o della
residenza dell'interessato (n. 4).

Ciò nondimeno, è utile rilevare che, secondo la giurisprudenza sviluppata in
materia dalla CdGCE (sulla sua rilevanza per i Tribunali svizzeri cfr. art.
16 cpv. 2 ALC, giusta il quale, nella misura in cui l'applicazione
dell'Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della
giurisprudenza pertinente della CdGCE precedente alla data della sua firma
[21 giugno 1999]), le disposizioni transitorie del regolamento n. 1408/71 si
ispirano al principio per cui le prestazioni spettanti in virtù del
precedente ordinamento, se più favorevoli rispetto alle prestazioni
contemplate dal nuovo regolamento, non vengono ridotte (sentenze CdGCE 13
ottobre 1976, causa 32/76, Saieva, Racc. pag. 1523, punto 13, e 4 maggio
1988, causa 83/87, Viva, Racc. pag. 2521, punto 10).

3.2.2 L'art. 118 n. 1 del regolamento n. 574/72, applicabile nelle situazioni
in cui il regolamento entra in vigore nel periodo situato tra la
realizzazione del rischio e la prima fissazione della prestazione, prevede
che la domanda di pensione comporta una doppia liquidazione, al tempo stesso
conformemente alla convenzione vigente tra gli Stati membri in causa, per il
periodo anteriore all'applicazione del regolamento, e conformemente al
regolamento stesso, per il periodo successivo all'entrata in vigore di
quest'ultimo. Orbene, esso prevede anche che, se l'importo calcolato in
applicazione delle disposizioni della convenzione è più elevato di quello
calcolato in applicazione delle disposizioni del regolamento, l'interessato
continua a beneficiare dell'importo calcolato in applicazione delle
disposizioni della convenzione (sentenza CdGCE 7 maggio 1998, causa C-113/96,
Gomez Rodriguez, Racc. pag. I-2461, punto 44).

Sennonché, l'applicabilità di questa regolamentazione al caso di specie
appare dubbia già solo per il fatto che le due diverse modalità di
prestazione entranti in linea di considerazione in concreto (liquidazione
forfetaria e rendita), escludendosi a vicenda, ostano all'effettuazione di
una doppia liquidazione.

4.
In assenza di una relativa normativa comunitaria, rispettivamente, per la
Svizzera, di una regolamentazione convenzionale, va esaminato secondo il
diritto interno se i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, rispettivamente se
il diritto convenzionale siano comunque applicabili per risolvere la
questione litigiosa, atteso che né il principio dell'effettività né quello
dell'equivalenza si oppongono a una tale soluzione (DTF 128 V 318 seg.
consid. 1c; sentenza CdGCE 22 febbraio 2001 nelle cause riunite C-52/99 e
C-53/99, Camarotto e Vignone, Racc. pag. I-1395 segg., punto 21; sentenza
CdGCE 21 gennaio 1999, causa C-120/97, Upjohn Ltd, Racc. pag. I-223 segg.,
punto 32; cfr. pure Susanne Leuzinger-Naef,
Sozialversicherungsgerichtsbarkeit und Personenfreizügigkeitsabkommen Schweiz
- EU, in: SJZ 99/2003 pag. 194; Silvia Bucher, Die Rechtsprechung des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts zum Abkommen über die
Personenfreizügigkeit, in: RSAS 2003 pag. 70 seg.).
4.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, in
caso di modifica delle basi legali, si applicano di principio le disposizioni
in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4
consid. 1.2). In assenza di una regolamentazione specifica contraria, tale
massima vale di principio anche per l'applicazione delle disposizioni
materiali della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali [LPGA] del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1°
giugno 2003 (art. 82 cpv. 1 LPGA; cfr. sentenza del 4 giugno 2004 in re L., H
6/04, consid. 2, segnatamente consid. 2.5).
4.2 In concreto, come peraltro già evidenziato da questa Corte in occasione
di una sua recente sentenza del 12 marzo 2004 in re E. (H 14/03, consid. 5.2,
non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale), appare evidente che lo stato
di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze
giuridiche si è realizzato prima dell'entrata in vigore dell'ALC e della
LPGA, più precisamente il 24 maggio 2002, con il compimento del 63° anno di
età da parte di P.________, e non il 1° giugno 2002. Se anche l'art. 21 cpv.
2 LAVS dispone che il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno
del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età determinante,
l'insorgenza, al 1° giugno 2002, del diritto alla rendita configura solamente
la conseguenza giuridica derivante dalla realizzazione dello stato di fatto
determinante (nel caso di specie, appunto il compimento del 63° anno di età).

4.3 Contraria ai principi giurisprudenziali appena esposti appare in tale
ambito la Circolare dell'UFAS concernente la procedura per la determinazione
delle rendite AVS/AI nei rapporti tra Svizzera e Stati dell'UE e dell'AELS,
in vigore dal 1° giugno 2002, che, pur senza peraltro vincolare il Tribunale
federale delle assicurazioni (DTF 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b,
427 consid. 5a, 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate), pronunciandosi
sul tema dell'applicazione temporale dell'Accordo, dopo avere nella
precedente edizione precisato che l'insorgenza dell'evento assicurato (età,
decesso o invalidità) configura il momento determinante (apparentemente in
questo senso anche l'opinione dell'Istituto delle assicurazioni sociali del
Cantone Ticino pubblicata in RDAT 2002 I pag. 50: "Per i casi transitori è
determinante il momento in cui nasce l'evento assicurato"; cfr. pure
Alessandra Prinz, Les effets de l'Accord sur les prestations AVS et AI, in:
Sécurité sociale 2002, pag. 80 segg.), nella sua più recente versione (stato
al 1° luglio 2003) osserva che l'ALC si applica di fatto a tutte le rendite
assegnate dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, indipendentemente dal
momento in cui si verifica l'evento assicurato, il momento della decisione
costituendo il criterio determinante (cifra marginale 1010; cfr. pure VSI
2003 pag. 231). Orbene, soprattutto in situazioni, come la presente, di
modifica normativa, l'applicabilità delle pertinenti disposizioni non può
unicamente essere fatta dipendere dal momento - aleatorio - in cui
l'amministrazione rende la propria decisione.

4.4 Alla luce di quanto precede, dovendosi applicare le disposizioni in
vigore al 24 maggio 2002, la conclusione del primo giudice che ha negato nel
caso di specie l'applicabilità della Convenzione italo-svizzera relativa alla
sicurezza sociale - respingendo di conseguenza la possibilità di riconoscere
un'indennità forfetaria prevista da tale Convenzione - per il fatto che,
salvo eccezioni non riscontrabili in concreto, l'entrata in vigore dell'ALC,
che non contempla una simile eventualità (cfr. pure il Messaggio 23 giugno
1999 del Consiglio federale concernente l'approvazione degli accordi
settoriali tra la Svizzera e la CE, FF 1999 V 5295), avrebbe sospeso gli
accordi bilaterali tra la Svizzera e i singoli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale (art. 20 ALC), non può essere
condivisa. La domanda di prestazione presentata da P.________ non poteva
essere trattata secondo le modalità di liquidazione previste dall'ALC e dai
regolamenti di riferimento, bensì avrebbe dovuto esserlo conformemente alle
regole stabilite dalla predetta normativa bilaterale italo-svizzera.

5.
5.1 L'art. 7 lett. a della Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza
sociale nel tenore vigente successivamente alla modificazione apportata dal
secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione medesima, in vigore dal 1°
febbraio 1982, dispone in particolare quanto segue:
"Qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale di vecchiaia cui può
aver diritto un cittadino italiano che non risiede in Svizzera non sia
superiore al 15 per cento della rendita ordinaria completa, detto cittadino
ha diritto solo ad una indennità forfetaria uguale al valore attuale della
rendita dovuta. Il cittadino italiano che ha beneficiato di tale rendita
parziale in Svizzera e che lascia definitivamente il territorio elvetico
riceve ugual- mente tale indennità.

Qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale alla quale possono aver
diritto le persone in questione sia superiore ai limiti sopra enunciati ma
sia inferiore al 20 per cento della rendita completa corrispondente, queste
persone possono scegliere tra il versamento della rendita e quello di una
indennità forfetaria. Tale scelta deve effettuarsi durante la procedura di
determinazione della rendita se queste persone risiedono fuori della Svizzera
al momento della realizzazione dell'evento assicurato, e al momento della
loro partenza dalla Svizzera se hanno già beneficiato di una rendita in tale
paese."
5.2 Nell'evenienza concreta, la pronuncia commissionale, cui si rinvia, ha
segnalato come, per la situazione giuridica vigente il 24 maggio 2002 - prima
che venisse soppresso, per effetto dell'entrata in vigore dell'ALC, l'art. 52
cpv. 3 e 4 OAVS, in virtù del quale i periodi contributivi compiuti prima e
dopo il 1973 venivano computati in maniera differenziata -, l'interessata
potesse contare su una scala rendite inferiore (7 invece di 9) e, quindi, su
una rendita mensile di fr. 281.-. In tali condizioni, non potendo certamente
escludere che, in applicazione delle disposizioni determinanti ratione
temporis, la ricorrente adempisse effettivamente i requisiti necessari per
chiedere una liquidazione in capitale della propria prestazione di vecchiaia,
l'incarto dev'essere retrocesso all'amministrazione affinché si determini
nuovamente sull'importo della rendita spettante a P.________ nonché sul
diritto e sull'entità di un'eventuale sua indennità forfetaria.

5.3 In esito alle suesposte considerazioni, la pronuncia impugnata dovendo
essere annullata, non mette più conto di esaminare le ulteriori censure
ricorsuali (cfr. tuttavia, a proposito dell'applicabilità al caso di specie
della giurisprudenza della CdGCE in materia di mantenimento dei vantaggi in
precedenza garantiti dall'azione congiunta del diritto nazionale e delle
convenzioni, la sentenza del 5 febbraio 2004 in re S., H 37/03, consid. 7,
non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale).

6.
Vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative, la
procedura è gratuita (art. 134 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullati il
giudizio commissionale del 10 luglio 2003 e la decisione su opposizione del
14 aprile 2003 della Cassa svizzera di compensazione, gli atti sono rinviati
all'amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e renda un
nuovo provvedimento.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone
residenti all'estero statuirà sulla questione delle spese ripetibili di prima
istanza, tenuto conto dell'esito del processo in sede federale.

4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di
ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 16 giugno 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: