Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 229/2003
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H 229/03

Sentenza del 27 ottobre 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Frésard, Gianella, supplente; Schäuble,
cancelliere

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500
Bellinzona, ricorrente,0

contro

S.________ SA, 6915 Pambio-Noranco, opponente,

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 6 giugno 2003)

Fatti:

A.
A seguito di un controllo del conteggio dei salari relativo al periodo dal 1°
gennaio 1998 al 31 dicembre 2001 eseguito il 22 novembre 2002 presso la
S.________ SA, articoli per l'industria e l'edilizia, la Cassa di
compensazione del Cantone Ticino ha proceduto, mediante tassazione d'ufficio
del 12 dicembre 2002, a riprese salariali per complessivi fr. 38'872.-,
corrispondenti a fr. 5721.75 di oneri sociali, in relazione alle indennità di
trasferta forfetarie (indennità chilometriche) versate a V.________, titolare
della società.

B.
Contro il provvedimento amministrativo, la S.________ SA è insorta con
ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Contestava
l'operato della Cassa, chiedendo di essere sentita e postulando che la
tassazione fosse riveduta in considerazione del fatto che V.________
utilizzava la propria vettura per l'acquisizione e la vendita facendosi
rimborsare le spese mensilmente.

Nella sua risposta la Cassa ha evidenziato come le indennità chilometriche
versate per il periodo dal 1° novembre 2000 al 30 settembre 2001 fossero da
considerare integrazione di salario, in quanto l'interessato non aveva più
immatricolato un proprio veicolo, atteso altresì che dovevano essere riprese
anche le indennità di trasferta corrisposte in precedenza, poiché le spese
inerenti la vettura registrata a nome di V.________ venivano addebitate alla
società.

Rispondendo alle domande formulategli dal Tribunale cantonale, V.________ ha
precisato di essere azionista di maggioranza della società e di usare dal 1°
novembre 2000 una vettura aziendale.

Con giudizio 6 giugno 2003 l'autorità cantonale ha parzialmente accolto il
gravame, annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti alla Cassa per
un nuovo provvedimento nel senso dei considerandi. Il primo giudice ha
ritenuto di non dover procedere all'intera ripresa effettuata
dall'amministrazione, precisando che l'esenzione andava comunque limitata dal
1° novembre 2000 al 31 dicembre 2001, periodo in cui V.________ utilizzava un
veicolo aziendale per l'espletamento dell'attività professionale.

C.
La Cassa, con protesta di spese e ripetibili, interpone ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, postulando
l'annullamento del giudizio cantonale.

Chiamati ad esprimersi, la S.________ SA, V.________ - quale cointeressato -
e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a
presentare osservazioni.

Diritto:

1.
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000
sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di
assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Nel caso in esame si applicano
tuttavia le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un
punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid.
1.2).

2.
2.1 Poiché la lite non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni
assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad
esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale,
compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se
l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto
violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art.
104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

D'altra parte, essendo controverse contribuzioni pubbliche, questa Corte non
è vincolata dai motivi che le parti fanno valere e può scostarsi dalle
conclusioni invocate a loro vantaggio o pregiudizio (art. 114 cpv. 1 OG).

2.2 La lite ha per oggetto anche la richiesta di contributi per assegni
familiari (AF). Ora, per quel che riguarda questi ultimi, essi attengono alla
legislazione cantonale, per cui sfuggono al controllo giudiziale del
Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire
unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1).
Nella misura in cui sia suscettibile di riguardare simili contributi, il
ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile.

3.
3.1 Oggetto della vertenza è il tema di sapere se, come ha ritenuto il primo
giudice, la Cassa debba procedere ad una ripresa salariale delle indennità di
trasferta limitata al periodo in cui V.________ ha utilizzato l'auto a lui
intestata o se invece, come lo pretende la ricorrente, conformemente a quanto
stabilito nella decisione 12 dicembre 2002, la ripresa debba essere estesa
anche al periodo successivo, in cui l'interessato ha fatto uso della vettura
aziendale.

3.2 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte
cantonale ha già correttamente esposto che in materia di AVS l'obbligo
contributivo di persone esercitanti un'attività lucrativa dipende, tra
l'altro, dal reddito da esse realizzato durante un determinato periodo di
tempo con attività dipendente o indipendente (art. 5 e 9 LAVS, art. 6 segg.
OAVS).

Il salario determinante ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS comprende ogni
retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o
indeterminato. Sono da ritenere salario determinante, per definizione, tutte
le entrate del salariato economicamente in relazione con il rapporto di
lavoro, irrilevante essendo che il rapporto persista o che esso sia stato
sciolto e che le prestazioni siano corrisposte in virtù di un'obbligazione
oppure a titolo volontario. Devono quindi essere considerate come reddito di
un'attività sottoposta a imposizione contributiva non soltanto le
retribuzioni versate direttamente per un lavoro svolto, bensì, per principio,
anche tutte le indennità o le prestazioni aventi una relazione qualsiasi con
il rapporto lavorativo, nella misura in cui esse non sono esonerate
dall'imposizione giusta una esplicita disposizione legale (DTF 128 V 180
consid. 3c, 126 V 222 consid. 4a, 124 V 101 consid. 2 e la giurisprudenza ivi
citata).

Secondo l'art. 7 OAVS il rimborso delle spese sostenute non costituisce
salario determinante ai fini del calcolo dei contributi AVS. L'art. 9 cpv. 1
OAVS considera spese generali quelle cui il datore di lavoro deve far fronte
nell'ambito della propria attività, atteso che per il cpv. 3 queste spese
possono essere dedotte nella misura in cui sia provato che costituiscono
almeno il 10% del salario versato.

4.
4.1 In concreto, la Cassa ricorrente sostiene che a torto la Corte cantonale
non avrebbe riconosciuto la ripresa salariale effettuata anche per il periodo
dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2001, e cioè dopo che V.________ aveva
depositato le targhe del suo autoveicolo privato, passando all'uso della
vettura aziendale. Precisa che la quota parte privata dell'utilizzo dell'auto
della ditta da parte dell'interessato non è stata oggetto di ripresa alcuna e
rileva come la società, anche nel periodo successivo al 1° novembre 2000,
avesse mantenuto il sistema di rimborso delle spese effettive (benzina e
manutenzione veicoli, registrate nei rispettivi conti), oltre al rimborso
forfetario delle spese di trasferta.

4.2 Mentre per la ripresa riferita ai conti "manutenzione veicoli" e
"benzina" non vi è disputa, sia perché l'autorità cantonale ha accertato che
tali spese non erano state giustificate dalla società, sia perché V.________
non le ha contestate nei confronti dell'amministrazione, essendosi in
sostanza limitato a sottolineare che gli venivano rimborsati i chilometri
effettuati con la sua auto privata, per quanto riguarda invece il "rimborso
spese auto" sussiste divergenza d'opinioni tra il primo giudice e la Cassa.

4.2.1 La Corte cantonale, richiamandosi a recente giurisprudenza del
Tribunale federale delle assicurazioni (sentenza del 9 settembre 2002 in re
C. SA, H 348/01), ha infatti ritenuto che a V.________ - quale dipendente e
azionista maggioritario della S.________ SA - non potevano essere riprese le
spese a titolo di trasferta riferite al periodo dal 1° novembre 2000 al 31
dicembre 2001, in quanto gli spostamenti professionali dell'interessato erano
avvenuti a mezzo di un veicolo aziendale.

4.2.2 La Cassa sostiene per contro che la ripresa totale per indennità di
trasferta forfetarie (indennità chilometriche) sia corretta, perché le stesse
non sarebbero state comprovate o perlomeno rese verosimili, perché, inoltre,
a torto il primo giudice avrebbe ritenuto trattarsi di una ripresa per spese
dovute all'uso privato del veicolo e perché, infine, la medesima S.________
SA avrebbe dichiarato, senza poi provarlo compiutamente in corso di causa,
che le indennità chilometriche versate comprendevano gli effettivi chilometri
percorsi per l'espletamento dell'attività di V.________. A sostegno la
ricorrente conclude evidenziando che la società, anche nel periodo posteriore
al 1° novembre 2000, avrebbe mantenuto il sistema di rimborso delle spese
effettive (benzina e manutenzione veicoli), oltre al rimborso delle spese
forfetarie di trasferta, motivo per cui in maniera del tutto arbitraria la
precedente istanza avrebbe applicato in concreto i principi enunciati da
questa Corte, ma riferiti chiaramente a diversa fattispecie.

4.3 Dai bilanci agli atti risulta che, negli anni entranti in linea di conto,
la S.________ SA ha registrato il costo "rimborso spese auto" sotto la voce
contabile "oneri del personale" e, meglio, come segue:

Rimborso spese auto
1998 1999 2000 2001
9'472.80 11'420.00 15,320.00 12,560.00

Se è incontestato che V.________ ha depositato le targhe della sua auto
privata il 30 ottobre 2000 e che a partire dal 1° novembre successivo ha
utilizzato una vettura della ditta per svolgere l'attività professionale, è
altrettanto dimostrato dalla lettura del dettaglio dell'estratto conto
"rimborso spese auto 2000" che la S.________ SA ha continuato a corrispondere
al titolare della società, nonché azionista di maggioranza e presidente del
consiglio di amministrazione con firma individuale, un "rimborso km" quale
indennità di trasferta anche dopo il 1° novembre 2000: infatti nel novembre
2000 gli sono stati versati fr. 1120.- e nel dicembre 2000 fr. 600.-. Anche
per l'anno 2001 (fino al 30 settembre) gli sono stati pagati a tale titolo
fr. 8960.-.
4.4 Orbene, a giusta ragione va riconosciuta la ripresa salariale effettuata
dalla Cassa anche per il periodo successivo al 1° novembre 2000, non
trattandosi di versamenti riferiti all'uso privato dell'auto aziendale - come
erroneamente ritenuto dal primo giudice richiamandosi alla citata sentenza
del 9 settembre 2002 - bensì di indennità di trasferta (indennità
chilometriche) versate dalla società, sia quando V.________ aveva utilizzato
la sua vettura privata (1° gennaio 1998-31 ottobre 2000), sia anche quando
egli si era servito di un'auto della ditta (1° novembre 2000-30 settembre
2001).

In sostanza, V.________ - dominus della S.________ SA - si è limitato
all'artificio meramente formale del cambiamento della titolarità delle targhe
dell'auto: non più una vettura a suo nome bensì a quello della S.________ SA,
sivvero che dalla contabilità agli atti risulta in tutta evidenza che la
società ha continuato a versargli un "rimborso spese auto" anche dopo il 1°
novembre 2000. Questi rimborsi, non trattandosi di spese sostenute da
V.________, costituiscono pertanto salario determinante e soggiacciono
all'obbligo contributivo ai sensi dell'art. 5 LAVS.

5.
Dato quanto precede, nella misura in cui è ricevibile il ricorso di diritto
amministrativo merita accoglimento.

6.
6.1 Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione
o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art.
134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono
pertanto essere poste a carico dell'opponente (art. 135 in relazione con
l'art. 156 cpv. 1 OG), irrilevante al riguardo essendo il fatto che
quest'ultima abbia rinunciato a determinarsi sul gravame (cfr. DTF 123 V 156
segg.).
6.2 Giusta l'art. 159 cpv. 2 OG, in relazione con l'art. 135 OG, nelle
procedure di ricorso di diritto amministrativo davanti a questa Corte,
nessuna indennità per ripetibili è, di regola, assegnata alle autorità
vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, in quanto ricevibile,
il giudizio querelato 6 giugno 2003 è annullato, la decisione amministrativa
12 dicembre 2002 essendo ristabilita nella misura in cui riferita ai
contributi di diritto federale.

2.
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 500.-, sono poste a carico
dell'opponente.

3.
L'anticipo spese di fr. 500.- prestato dalla Cassa di compensazione
ricorrente viene retrocesso.

4.
Non si assegnano ripetibili.

5.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
nonché a V.________.

Lucerna, 27 ottobre 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: