Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 227/2003
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H 227/03

Sentenza del 29 novembre 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Frésard e Gianella, supplente;
Schäuble, cancelliere

F.________ SA, ricorrente, rappresentata dall'avv. Flavia Verzasconi, studio
legale Badertscher Dörig Poledna, via Lodovico Ariosto 6, 6901 Lugano,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500
Bellinzona, opponente,

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 6 giugno 2003)

Fatti:

A.
Nell'ambito di un controllo del conteggio dei salari esperito in data 24
ottobre 2002, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha accertato che
negli anni sottoposti a verifica (1998-2001) la F.________ SA di M.________
aveva corrisposto a E.________, direttore della società, retribuzioni per
complessivi fr. 90'000.-, sulle quali non erano stati prelevati i contributi
AVS/AI/IPG/AD e AF.

Ritenendo queste retribuzioni provento da attività lucrativa dipendente, la
Cassa, con decisione su tassazione d'ufficio del 29 ottobre 2002, ha preteso
il pagamento dei contributi paritetici non versati dalla società per
complessivi fr. 15'182.-.

B.
Contro il provvedimento amministrativo, la F.________ SA, patrocinata dallo
Studio di consulenza fiscale ed aziendale Mondia & Associati di Lugano, è
insorta con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
adducendo che E.________, titolare da oltre 30 anni di uno studio fiduciario,
non era un dipendente della società e che gli onorari fatturati a
quest'ultima erano il giusto compenso per le prestazioni professionali
effettuate dall'interessato in qualità di indipendente. L'insorgente ha poi
precisato che gli onorari in questione erano stati regolarmente assoggettati
all'IVA, che il loro pagamento era stato effettuato sul conto dal quale
venivano versati gran parte dei costi dello studio fiduciario e che gli
stessi facevano parte dei ricavi dello studio che, a loro volta, erano
componente importante per la determinazione dell'onere AVS personale del
titolare E.________.

Mediante atto completivo del 15 maggio 2003 l'insorgente, in risposta alle
domande formulate dal Tribunale cantonale, ha soggiunto che E.________ non
faceva parte del consiglio di amministrazione della società, ma ricopriva
semplicemente il ruolo di responsabile della succursale di M.________; egli
inoltre non aveva mai percepito tantièmes e, benché il 7 maggio 2003 avesse
rinunciato a siffatta funzione, continuava a svolgere prestazioni
professionali a favore della società come Studio fiduciario E.________. Essa
ha concluso asserendo che il direttore non aveva mai percepito emolumenti
quale responsabile della succursale in considerazione dell'importanza del
mandato affidatogli dalla F.________ SA.

Con giudizio del 6 giugno 2003, l'autorità di ricorso cantonale ha respinto
il gravame. Il giudice ticinese ha ritenuto che le retribuzioni versate a
E.________ fossero da considerare come salario determinante proveniente da
un'attività dipendente, perché l'interessato aveva funto dal novembre 1996 al
maggio 2003 quale organo direttivo della F.________ SA, essendogli stata
trasferita la gestione totale nonché la rappresentanza della succursale di
M.________.

C.
La F.________ SA, ora assistita dall'avv. Flavia Verzasconi di Lugano,
interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto
amministrativo, con il quale chiede, in via principale, l'annullamento della
querelata pronunzia e della decisione della Cassa; in via subordinata,
postula l'annullamento del giudizio e della decisione, con rinvio
dell'incarto alle istanze cantonali per determinare i contributi paritetici
in base ad un onorario percepito da E.________ di fr. 2000.- per gli anni dal
1998 al 2001; in via ancor più subordinata, domanda l'annullamento del
giudizio e della decisione, nonché il rinvio dell'incarto alle istanze
cantonali per stabilire la quota parte delle spese vive sostenute dallo
Studio fiduciario E.________, sulla quale non vengono prelevati i contributi
paritetici. Dei motivi invocati si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi.

Chiamata a determinarsi, la Cassa propone la reiezione del gravame, mentre
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a prendere
posizione.

Il cointeressato E.________, confermando quanto contenuto nel ricorso,
precisa che da oltre trent'anni svolge l'attività di fiduciario a titolo
indipendente. Rileva che nel 1996 è stato nominato direttore della F.________
SA, carica per la quale non sarebbe stata prevista retribuzione dal momento
che non si trattava di un'occupazione a tempo pieno e ritenuto che la società
faceva capo alla sua fiduciaria per consulenze al di fuori di questa carica.
Egli osserva in sostanza che il rapporto che lo legava alla ditta era un
mandato specifico per prestazioni tipiche di una fiduciaria, mettendo in
evidenza che, benché dal maggio 2003 non ne fosse più il direttore, la sua
fiduciaria ha continuato e continua tuttora a lavorare per la F.________ SA
per pratiche ben circoscritte e delimitate sia per oggetto sia per tempo di
lavoro, ritenuto altresì che la consulenza amministrativo-contabile è stata
prestata sia da lui personalmente che dai suoi collaboratori in modo
assolutamente indipendente da istruzioni della società nonché dalla qualità e
funzione di organo direttivo ricoperto fino al maggio 2003.

Diritto:

1.
La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, ha
modificato numerose disposizioni legali in materia d'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti. Ciò nonostante, il caso di specie è
disciplinato dalle disposizioni della LAVS in vigore fino al 31 dicembre
2002, avuto riguardo al principio secondo cui le regole applicabili sono
quelle in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti giuridicamente
determinanti (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 398 consid. 1.1, 127 V 467 consid. 1).

2.
2.1 La presente vertenza concerne la determinazione e la pretesa di contributi
paritetici e non già l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative.
Il Tribunale federale delle assicurazioni deve pertanto limitarsi ad
esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale,
compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se
l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto
violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art.
104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). D'altra parte, essendo controverse
contribuzioni pubbliche, questa Corte non è vincolata dalle conclusioni delle
parti (art. 114 cpv. 1 OG).

2.2 La decisione amministrativa in lite ha per oggetto anche la richiesta di
contributi per assegni familiari (AF). Ora, per quel che riguarda questi
ultimi, essi attengono alla legislazione cantonale, per cui sfuggono al
controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è
legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF
124 V 146 consid. 1). Nella misura in cui riguarda simili contributi, il
ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile.

3.
3.1 Oggetto della vertenza è il tema di sapere se la retribuzione per
complessivi fr. 90'000.-, percepita da E.________ - fiduciario e titolare
dello Studio E.________ a M.________ - nel periodo dal 1998 al 2001 per
prestazioni di natura amministrativo-contabile fornite alla F.________ SA,
sia da considerare quale provento da attività lucrativa dipendente o
indipendente.

3.2 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte
cantonale ha già correttamente esposto che in materia di AVS l'obbligo
contributivo di persone esercitanti un'attività lucrativa dipende, tra
l'altro, dal reddito da esse realizzato durante un determinato periodo di
tempo con attività dipendente o indipendente (art. 5 e 9 LAVS, art. 6 segg.
OAVS). Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende
qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo
determinato o indeterminato. Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente
da un'attività lucrativa indipendente "comprende qualsiasi reddito che non
sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri".

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato,
il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le
dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del
contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono,
in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti
un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente.
Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS
quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne
l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro e non sopporta il rischio
economico a carico del datore di lavoro.

Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le
manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e
impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità
amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni
caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o
dipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di
certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato
rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF 123 V 162
consid. 1, 122 V 171 consid. 3a, 283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 e la
giurisprudenza ivi citata).

4.
4.1 Nel caso in esame, Cassa e Tribunale cantonale hanno ritenuto che dalle
note "spese e competenze" inviate da E.________ alla F.________ SA - riferite
agli anni 1998-2001 (fr. 18'000.- per il 1998 e in seguito fr. 24'000.-
annui) - risultasse chiaramente trattarsi di elementi tipici di un salario
perché inerenti una carica equiparabile all'attività di un amministratore
unico di una società anonima, come del resto affermato dalla stessa
insorgente. Il primo giudice ha inoltre evidenziato che mentre E.________ -
nominato il 19 settembre 1996 direttore e responsabile della succursale della
F.________ SA di M.________ - aveva diritto di firma individuale, i membri
del consiglio di amministrazione ne erano sprovvisti: era dunque l'unica
persona ad avere la facoltà di vincolare giuridicamente la società con atti
propri. Per l'istanza cantonale le retribuzioni percepite da E.________ per
la gestione totale e la rappresentanza della società - pur continuando la
conduzione del suo studio fiduciario - dovevano essere considerate quale
salario determinante in quanto l'interessato aveva operato quale organo della
F.________ SA.

4.2 La ditta insorgente contesta le conclusioni del Tribunale cantonale
perché fondate su un apprezzamento incompleto ed errato dei fatti. Precisa
che E.________, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non
sarebbe mai stato membro del consiglio di amministrazione della società.
Evidenzia poi come l'autorità cantonale abbia omesso di valutare
correttamente, nella loro complessità, i compiti svolti da E.________:
occorrerebbe infatti distinguere, da un lato, le mansioni eseguite in qualità
di direttore della succursale e, dall'altro, le prestazioni fornite dalla
fiduciaria alla F.________ SA a titolo di consulenza e assistenza per la
gestione di alcune pratiche contabili-amministrative. L'insorgente precisa
che la carica di direttore era una "carica di rappresentanza" per la quale
l'interessato si era assunto più che altro i rischi inerenti l'attività della
succursale e non tanto in prima persona la gestione corrente della società; è
in tal senso che andrebbe interpretata l'affermazione, secondo cui la
funzione di E.________ alla F.________ SA era analoga a quella svolta da un
amministratore unico di una società anonima. L'insorgente continua rilevando
che il movimento bancario della società era ed è gestito direttamente dai
dipendenti della succursale, a dimostrazione del fatto che la gestione
corrente non era stata assunta dall'interessato. Asserisce che lo studio
fiduciario di E.________ avrebbe svolto, su mandato specifico, alcune
prestazioni tipiche di una fiduciaria, per le quali veniva emessa una fattura
annuale; tali prestazioni riguardavano pratiche ben circoscritte e delimitate
sia per oggetto sia per tempo di lavoro, indipendenti dalla carica di
direttore di E.________, per la quale attività non percepiva alcunché, in
quanto l'indennità sarebbe stata irrisoria rispetto alle fatturazioni per il
lavoro contabile svolto dalla sua fiduciaria. La prova di quanto asserito -
ossia che l'importo percepito nel periodo entrante in linea di conto non
sarebbe riconducibile alla carica di direttore di E.________, ma ai mandati
esterni ricevuti - risulterebbe dal fatto che la fiduciaria, anche dopo le
sue dimissioni dalla funzione di direttore, continua ad occuparsi delle
pratiche per le quali la F.________ SA suole rivolgersi a consulenti esterni.

La ricorrente censura l'argomentazione della Corte cantonale - secondo cui
sarebbe determinante per la ripresa del salario il fatto che le note "spese e
competenze", oltre ad essere state emesse dopo la chiusura dell'anno
contabile, erano pure state formulate in cifre tonde da cui si poteva
desumere trattarsi di mensilità - asseverando che proprio questi rilievi
dimostrano che non vi era un rapporto di lavoro perché l'interessato non
percepiva un salario regolarmente alle fine di ogni mese.

In conclusione l'insorgente rileva che il rischio imprenditoriale della
fiduciaria è personalmente sopportato da E.________, così come le spese
generali, sivvero che la fiduciaria ha una propria assicurazione
responsabilità civile, propri uffici a M.________ ed è regolarmente iscritta
all'albo dei fiduciari e ai ruoli OAD. Osserva che un cambiamento di statuto
comporterebbe una revisione della decisione sui contributi pagati da
E.________ per gli anni 1998-2001, che è già cresciuta in giudicato e che non
potrebbe quindi essere rivista ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LAVS.

4.3 Il giudice cantonale ha concluso per una ripresa di salario per
complessivi fr. 90'000.-, ritenendo siffatta retribuzione quale provento da
attività lucrativa dipendente ex art. 5 LAVS per il fatto che E.________
sarebbe stato direttore con firma individuale della F.________ SA, avrebbe
ammesso che la carica ricoperta era "equiparabile a quella di un
amministratore unico di una società anonima" e inoltre, trattandosi di cifre
tonde, sarebbe stato "lecito supporre che gli importi ripresi corrispondano a
mensilità, a cui è stata aggiunta l'IVA".

4.3.1 Questa argomentazione non può essere seguita, perché contrasta con
talune emergenze istruttorie e non si confronta con la tesi principale della
ditta insorgente, costruita sul dualismo dell'attività svolta da E.________.
In sostanza quest'ultimo ha agito da un canto come dipendente in qualità di
direttore, "carica di rappresentanza" per la quale si era assunto più che
altro i rischi inerenti l'attività della succursale e non tanto in prima
persona la gestione quotidiana della società, e d'altro canto quale
indipendente per i mandati di consulenza e assistenza in pratiche
contabili-amministrative affidate allo studio fiduciario di cui era ed è
titolare. Detto altrimenti, la F.________ SA in sostanza non contesta che
E.________ abbia svolto lavoro dipendente sivvero che lo quantifica in fr.
2000.- all'anno e quindi complessivamente in fr. 8000.- per il periodo qui
entrante in linea di conto, pur affermando che l'interessato in realtà dal
profilo retributivo nulla ha percepito per la funzione di direttore, atteso
che quanto stabilito per i mandati di consulenza contabile-amministrativa già
remunerava anche tale "carica di rappresentanza".

4.3.2 Dalla documentazione agli atti emerge che la tesi della ricorrente è di
pregio. E.________ ha infatti svolto attività di natura diversa, che hanno
determinato retribuzioni qualificabili siccome salario ex art. 5 LAVS e
reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ex art. 9 LAVS, di
cui è noto l'ammontare complessivo in fr. 90'000.- per il periodo 1998-2001,
ma non la sua suddivisione nelle due componenti, non potendosi ammettere -
per carenza di riscontri oggettivi e soggettivi verificabili, non essendovi
stata istruttoria su questo punto in prima sede - la quantificazione
prospettata dalla ricorrente in fr. 2000.- all'anno, "equivalente
all'emolumento usuale in caso d'assunzione della carica d'amministratore
unico di società".

Gli accertamenti di fatto operati dal Tribunale cantonale non consentono di
determinare gli aspetti quantitativi delle due componenti lavorative.

Il ricorso va pertanto accolto e l'incarto retrocesso all'istanza cantonale
per complemento istruttorio e nuovo giudizio, ritenuto che dovranno essere
accertati in termini ritualmente validi i fatti rilevanti. In particolare
dovrà essere sentito E.________ - mai espressosi personalmente in prima sede,
il suo operato essendo sempre stato illustrato per interposta persona (Mondia
& Associati SA e avv. Verzasconi) - il quale dovrà pronunciarsi sull'attività
svolta quale direttore (lavoro dipendente) della F.________ SA, cui è stato
delegato il potere di rappresentanza in conformità dell'art. 718 cpv. 2 CO,
nonché quale fiduciario commercialista (lavoro indipendente). In particolare
dovranno essere accertati quei fatti che E.________ afferma, ma non prova, in
sede di osservazioni a questa Corte in qualità di cointeressato, segnatamente
quali lavori abbia svolto nelle due funzioni (con indicazione del tempo
impiegato e dei parametri retributivi applicati), se disponga di locali
propri e ne sopporti le spese generali (E.________ essendosi qualificato come
lic. oec. HSG e non come titolare di uno studio fiduciario, con recapito in
Via X.________ a M.________, atteso che anche il recapito della F.________ SA
risulta in Via X.________ a M.________), e se stipendia dipendenti propri.
Occorrerà altresì chinarsi sulle schede contabili "consulenze amministrative"
prodotte dalla ricorrente il 15 maggio 2003, in particolare su talune
posizioni espresse in "EUR" di non immediata comprensione ("30.04.2000,
15.276,89-EUR, Storno fatture da ricevere dott. E.________"; "28.02.2001,
8.719,00 EUR, Acc. Cons. Ammin. Dott. E.________"; "28.02.2001, 8.719,00-EUR,
Acc. Cons. Ammin. Dott. E.________"; "31.12.2001, 25.000,00 EUR, fatt. da
Dott. E.________"; "19.12.2002, 4.742,68- EUR, Storno Acc. 2001 Dott.
E.________").

4.4 In esito a quanto precede, è ravvisabile un accertamento manifestamente
lacunoso dei fatti rilevanti, che non può essere sanato in procedura
federale.

Occorre infatti rilevare che l'istanza cantonale si fonda in sostanza sulla
paragonabilità delle funzioni di direttore e di amministratore unico, nonché
sulla divisibilità per 12 delle "cifre tonde" esposte da E.________ quale
note "spese e competenze" (cfr. consid. 4.1). Siffatto modus operandi
nell'accertamento fattuale realizza l'ipotesi di supposizioni aleatorie oltre
che apodittiche (si veda in questo senso la sentenza del 23 dicembre 2003 in
re G., H 92/03, consid. 2.2: "ungesicherte Annahmen und Mutmassungen"). Non
va dimenticato che anche in sede di potere di cognizione nel senso dell'art.
105 cpv. 2 OG (consid. 2.1) trova pratica attuazione il principio
inquisitorio (DTF 97 V 136 consid. 1 in fine), disatteso nel caso di specie
dal primo giudice.

Come già detto in precedenza, la pronunzia querelata deve quindi essere
annullata e la causa rinviata all'istanza cantonale perché ponga rimedio alle
menzionate carenze sul piano dell'istruzione e statuisca di nuovo.

5.
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o
il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134
OG e contrario). Le spese processuali seguono la soccombenza e devono, dato
l'esito del gravame, essere poste a carico della Cassa opponente (art. 135 in
relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). Anche se solo in parte vincente, la
F.________ SA, assistita da un legale, ha diritto a ripetibili ridotte (art.
135 e 159 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel
senso che, annullato il giudizio querelato del 6 giugno 2003 nella misura in
cui è riferito ai contributi di diritto federale, gli atti sono rinviati al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino perché proceda conformemente
ai considerandi e renda una nuova pronunzia.

2.
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 1300.-, sono poste a carico
della Cassa di compensazione opponente.

3.
L'anticipo di fr. 1300.- versato dalla ricorrente viene retrocesso.

4.
La Cassa rifonderà alla ricorrente la somma di fr. 500.- (comprensiva
dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte ridotta per
la procedura federale.

5.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nonché a
E.________.

Lucerna, 29 novembre 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: