Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 20/2003
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H 20/03

Sentenza del 30 dicembre 2005
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Gianella, supplente; Schäuble,
cancelliere

D.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Rodolfo Pozzoli, via Dufour
2, 6901 Lugano,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500
Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 25 novembre 2002)

Fatti:

A.
Con decisione 13 giugno 2002 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha
fissato i contributi AVS/AI/IPG per persona senza attività lucrativa dovuti
da M.________, coniugata D.________, titolare di un permesso di domicilio per
stranieri, per l'anno 2000. Quali basi di computo, desunte dalla tassazione
1999/2000, sono state ritenute una sostanza di fr. 1'323'915.- e una pensione
di fr. 200'000.- moltiplicata per 20, per un importo complessivo determinante
di fr. 2'661'957.50, pari alla metà del totale intermedio di fr. 5'323'915.-.

B.
Facendo valere l'assenza di una norma che preveda esplicitamente il cumulo
della sostanza e dell'imponibile per la tassazione globale nel calcolo dei
contributi delle persone soggette a tale regime d'imposizione fiscale,
l'interessata, rappresentata dall'avv. Rodolfo Pozzoli, ha deferito il
provvedimento al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
contestando in particolare il computo della sostanza. Nel corso della
procedura è stata prodotta un'attestazione dell'Ufficio tassazione, secondo
cui l'insorgente beneficiava della tassazione globale, fondata per il biennio
1999/2000 su un reddito imponibile di fr. 200'000.- e su una sostanza
imponibile pari a zero.

Per giudizio 25 novembre 2002 la Corte cantonale ha respinto il gravame. I
primi giudici hanno ricordato come le persone senza attività lucrativa
debbano pagare il loro contributo sulla base della rendita e della sostanza
conformemente alla loro condizione sociale. Nel caso in cui, come in
concreto, l'assicurato sia stato tassato secondo il metodo dell'imposizione
globale, il dispendio andrebbe parificato al reddito acquisito sotto forma di
rendita, motivo per cui a tale importo si dovrebbe ancora aggiungere la
sostanza.

C.
Sempre assistita dall'avv. Pozzoli, l'interessata interpone ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale
chiede, in riforma del giudizio cantonale e della decisione amministrativa
querelata, di fissare i contributi litigiosi tenendo conto del solo dispendio
determinante e non anche della sostanza imponibile.

La Cassa propone la reiezione del gravame facendo proprie le conclusioni
della Corte cantonale. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali rinuncia a determinarsi.

Diritto:

1.
Litigiosa è la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG a carico della ricorrente
per l'anno 2000. Non vertendo pertanto la lite sull'assegnazione o il rifiuto
di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve
limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se
l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto
disattendendo norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli
art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

D'altra parte, essendo controverse contribuzioni pubbliche, questa Corte non
è vincolata dai motivi sollevati dalle parti e può scostarsi dalle
conclusioni invocate a loro vantaggio o pregiudizio (art. 114 cpv. 1 OG).

2.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 ha
apportato numerose modifiche nei diversi settori delle assicurazioni sociali.
Nel caso di specie rimane tuttavia applicabile l'ordinamento in vigore fino
al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio
determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di
fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze
giuridiche ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame
della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino al
momento dell'emanazione della decisione su opposizione in lite (DTF 129 V 4
consid. 1.2; cfr. pure DTF 130 V 6 consid. 3.3.2).

3.
Nel querelato giudizio, cui si rinvia, la precedente istanza ha già
correttamente esposto che per l'art. 10 cpv. 1 LAVS le persone non
esercitanti un'attività lucrativa pagano i contributi secondo le loro
condizioni sociali, ritenuto che giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS gli oneri
sociali sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in
forma di rendite, laddove non sia previsto un contributo minimo annuo. Se la
persona inattiva dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito
conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della pensione moltiplicato
per 20 va addizionato alla sostanza (cpv. 2). Per il cpv. 4 della stessa
norma, se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza
attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà
della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi.
Inoltre, conformemente all'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato
per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD (Legge
federale sull'imposta federale diretta; RS 642.11) deve essere equiparato al
reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa
a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.

Al capitolo 3 del titolo primo della parte seconda della LIFD, riferito alle
norme speciali concernenti l'imposta sul reddito, l'art. 14 cpv. 1 sancisce -
per le persone fisiche che acquisiscono domicilio o dimora fiscale in
Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa - il diritto di pagare, invece
dell'imposta sul reddito, un'imposta calcolata sul dispendio. Per il cpv. 3,
questa imposta deve tuttavia corrispondere almeno all'imposta calcolata
secondo la tariffa ordinaria sull'insieme di vari elementi, tra cui anche i
proventi da sostanza immobiliare sita in Svizzera (lett. a), i proventi da
beni mobili situati in Svizzera (lett. b) e i proventi da capitale mobiliare
collocato in Svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare
(lett. c).

Infine, l'art. 13 cpv. 1 della Legge tributaria ticinese (LT; RL 10.2.1.1),
riferito all'imposizione globale secondo il dispendio, prevede, a sua volta,
che le persone fisiche che acquisiscono domicilio o dimora fiscali in
Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa, hanno il diritto di pagare,
invece dell'imposta sul reddito e sulla sostanza, un'imposta calcolata sul
dispendio. Per il cpv. 3, detta imposta deve tuttavia corrispondere almeno
all'imposta calcolata sull'insieme di vari elementi, tra cui anche la
sostanza immobiliare situata nel Cantone e relativi proventi (lett. a), i
beni mobili che si trovano in Svizzera e relativi proventi (lett. b) e i
valori mobiliari di fonte svizzera e i crediti garantiti da pegno immobiliare
o manuale su fondi siti in Svizzera e relativi proventi (lett. c), ritenuto
che giusta il cpv. 5 del medesimo articolo, per il calcolo dell'imposta in
base al dispendio non si tien conto di deduzione alcuna.

4.
4.1 Nella fattispecie la Cassa ha determinato i contributi controversi dovuti
dall'insorgente per il 2000 fissandoli in base ad una sostanza determinante
di fr. 2'661'957.50, che tiene conto della sostanza netta complessiva in
Svizzera e all'estero di fr. 1'323'915.- e del reddito percepito sotto forma
di rendite di ogni genere moltiplicato per 20 di fr. 4'000'000.-, divisi per
2 in applicazione dell'art. 28 cpv. 4 OAVS.

Sia in sede di ricorso cantonale sia dinanzi a questa Corte, l'insorgente ha
espresso il suo dissenso nei confronti del calcolo operato
dall'amministrazione, contestando in particolare il computo della sostanza.
L'interessata sostiene che qualora si dovesse aggiungere all'imponibile la
sostanza del contribuente, quest'ultima potrebbe essere soggetta a una doppia
imposizione, poiché il suo consumo si rifletterebbe nel dispendio già imposto
a livello contributivo a norma dei combinati disposti degli art. 14 LIFD e 29
cpv. 6 (recte 5) OAVS, mentre la sostanza in sé sarebbe pure utilizzata come
base di calcolo dei contributi in virtù dell'art. 28 cpv. 2 OAVS.

4.2 Dalla documentazione agli atti emerge che il 23 giugno 1997 il competente
Ufficio tassazione ha intimato ai coniugi D.________, al beneficio della
tassazione globale, la notifica per l'imposta cantonale 1997/1998. La stessa
indicava che non vi era alcuna sostanza imponibile, mentre il reddito
soggetto a tassazione risultava essere di fr. 200'000.-. Gli stessi dati
fiscali vengono indicati pure nella decisione su reclamo 8 ottobre 2001,
concernente l'imposta cantonale dovuta dagli interessati per il biennio
successivo.

Mediante decisione 14 novembre 1997 la Cassa, dal canto suo, considerava ai
fini del calcolo dei contributi dovuti dalla ricorrente per il 1997 una
sostanza determinante di fr. 2'000'000.- (fr. 200'000.- moltiplicati per 20,
poi divisi per 2), desunta dalla tassazione 1995/1996. Con provvedimento del
18 aprile 2002, poi sostituito il successivo 27 maggio da altra decisione,
emanata a seguito di un ricorso interposto il 21 maggio 2002 al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, la Cassa ha tenuto conto anche per la
determinazione dei contributi per gli anni 1998 e 1999 di una sostanza
determinante di fr. 2'000'000.-, presa in considerazione per la tassazione
relativa al biennio 1997/1998 e stabilita sempre in base al reddito percepito
sotto forma di rendite di fr. 200'000.-.

Con la decisione 13 giugno 2002, oggetto della presente lite, la Cassa ha
considerato, come visto, anche una sostanza di fr. 1'323'915.-, riconducibile
all'attestazione 7 giugno 2002 del competente Ufficio tassazione allegata
alla memoria di risposta presentata dinanzi alla Corte cantonale, nonché al
documento prodotto con le osservazioni del 19 agosto 2002, denominato
"contribuzioni PF, elementi della tassazione", dal quale si rileva
l'indicazione degli importi di fr. 200'000.- (codificato con i n. 243, 281 e
291) e di fr. 1'323'915.- (fr. 1'050'575.- + fr. 273'340.-, codificato con i
n. 401, 402 e 481). L'amministrazione non si è per contro espressa in merito
allo scritto 9 agosto 2002 inviato dall'Ufficio tassazione direttamente
all'Istituto delle assicurazioni sociali, nel quale veniva comunicato che gli
elementi imponibili per il biennio 1999/2000, risultanti dalla decisione su
reclamo intimata l'8 ottobre 2001, ammontavano a fr. 200'000.- per il reddito
e a fr. 0.- per la sostanza.

La decisione controversa è stata emanata sulla base del citato scritto 7
giugno 2002 dell'Ufficio tassazione, secondo cui l'imposizione 1999/2000 -
indicante appunto una sostanza netta di fr. 1'323'915.- e una rendita di fr.
200'000.- - era "conforme e cresciuta in giudicato", ritenuto altresì che
nell'atto di risposta 19 luglio 2002 l'amministrazione aveva rilevato come i
contributi della ricorrente fossero stati stabiliti in base ai dati
vincolanti forniti dall'Autorità fiscale. La Cassa nulla ha d'altro canto
eccepito, in sede di osservazioni 19 agosto 2002, allo scritto indirizzatole
dall'Ufficio tassazione il precedente 9 agosto - trasmessole inoltre anche
dalla Corte cantonale, il 16 agosto 2002, per una presa di posizione - il
quale evidenziava, come noto, che i coniugi D.________ non disponevano di
sostanza imponibile, limitandosi a ribadire che l'insorgente possedeva una
sostanza complessiva netta, codificata dall'Ufficio tassazione, di fr.
1'323'915.- e allegando, a conferma della sua tesi, il documento denominato
"contribuzioni PF, elementi della tassazione" dell'8 ottobre 2001,
antecedente quindi all'attestazione di diverso tenore rilasciata il giorno
successivo dall'Ufficio tassazione.

5.
5.1 Nel caso in esame, alla ricorrente è stata applicata dalle autorità
fiscali la tassazione globale secondo il dispendio disciplinata dall'art. 14
LIFD (per l'imposta federale diretta) e dall'art. 13 LT (per l'imposta
cantonale).

L'applicazione di un'imposta globale è riservata - per quanto è qui di
rilievo - ai contribuenti stranieri che non esercitano in Svizzera alcuna
attività lucrativa (art. 14 cpv. 1 e 2 LIFD). La tassazione globale è
determinata sulla base del cosiddetto dispendio del contribuente e della sua
famiglia, prescindendo quindi dall'esame dei singoli elementi di reddito e di
sostanza, ritenuto comunque che l'imposizione secondo il dispendio deve
corrispondere almeno all'imposta calcolata secondo la tariffa ordinaria
sull'insieme degli elementi partitamente indicati all'art. 14 cpv. 3 LIFD e
all'art. 13 cpv. 3 LT. Ciò si giustifica, nell'ottica dei legislatori
federale e cantonale, perché anche in assenza dell'istituto dell'imposta
globale, i fattori imponibili di questi contribuenti potrebbero essere
fissati sostanzialmente solo per apprezzamento, essendo le fonti di reddito
per lo più all'estero e le possibilità di accertamento limitate ai confini
nazionali.

L'imposizione secondo il dispendio costituisce un'eccezione nel sistema
fiscale svizzero e si sostituisce all'imposizione sul reddito e sulla
sostanza. Il dispendio è calcolato con riferimento alle spese annue
corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone che vivono
a suo carico durante il periodo di calcolo (cfr. Blumenstein/Locher, System
des schweizerischen Steuerrechts, 6a ed., Zurigo 2002, pag. 247 seg. e 293).
Di regola il dispendio non può essere inferiore a 5 volte l'importo della
pigione o del valore locativo dell'appartamento in casa propria (cfr. Marco
Bernasconi, La tassazione globale secondo la legge cantonale ticinese e la
legge federale in materia di imposta federale diretta, in: Riforma della
legge tributaria, Lugano 1995, pag. 50 seg. e 55).

5.2 In concreto, la tassazione determinante è - stando allo scritto 9 agosto
2002 inviato dalla competente autorità fiscale alla Cassa, attestante che gli
elementi imponibili per il biennio 1999/2000, risultanti dalla decisione su
reclamo intimata l'8 ottobre 2001, ammontavano a fr. 200'000.- per il reddito
e a fr. 0.- per la sostanza - quella che dall'atto citato chiaramente risulta
confermata. Detto altrimenti e avuto riguardo alle peculiarità della
tassazione globale, il dispendio viene calcolato sulla base di una serie di
parametri, tra cui la sostanza nota, per evitare che il contribuente paghi
meno di quello che già risulterebbe dai dati disponibili. All'importo di fr.
200'000.- il fisco è giunto già considerando la sostanza complessiva nota.

Tali conclusioni erano peraltro conosciute dalla Cassa, che sembra non averne
compreso la portata. Benché invitata a determinarsi dai primi giudici, essa
non si è confrontata con le affermazioni divergenti dell'autorità fiscale, da
cui emerge che sulla base della decisione su reclamo 8 ottobre 2001 entra in
linea di conto solo il reddito imponibile cifrato in fr. 200'000.-. A nulla
sussidia il rilievo dell'amministrazione in merito alle spiegazioni
telefoniche ricevute dal fisco, secondo le quali la sostanza esposta non
servirebbe per il calcolo delle imposte cantonali, ma piuttosto per una
ripartizione a livello comunale. Infatti, avuto riguardo alla nota decisione
su reclamo, fiscalmente determinante risulta essere solo un reddito
imponibile di fr. 200'000.-, a fronte di una sostanza nulla, come peraltro
riconfermato nello scritto 9 agosto 2002. Ne consegue in tutta evidenza
l'erroneità della comunicazione 7 giugno 2002 rilasciata dall'Ufficio
tassazione in termini manifestamente contrari alle emergenze oggettive
riconducibili appunto alla citata decisione su reclamo, errore che ha poi
portato alla nota rettifica. Per quel che riguarda la precisazione
telefonica, essa deve intendersi nel senso che la sostanza indicata serve sì
ai fini del riparto fiscale intercomunale, a prescindere dall'incidenza che
essa ha avuto in precedenza nella determinazione del dispendio (alla
tassazione globale si giunge infatti anche sulla base di una sostanza nota di
fr. 1'323'915.- per entrambi i coniugi).

5.3 In esito alle suesposte considerazioni, tenuto conto in particolare della
decisione su reclamo 8 ottobre 2001 riferita al periodo fiscale 1999/2000 -
vincolante per la Cassa ai sensi degli art. 23 cpv. 4 e 29 cpv. 5 OAVS, norma
quest'ultima specifica all'imposizione secondo il dispendio giusta l'art. 14
LIFD - il ricorso dev'essere accolto nel senso che la sostanza determinante
per il calcolo dei contributi per l'anno 2000 è di fr. 2'000'000.-,
corrispondenti ad un reddito percepito sotto forma di rendite pari a fr.
200'000.- moltiplicato per 20, poi diviso per 2, trattandosi di elementi di
reddito riferiti ai coniugi.

È forse opportuno ricordare a questo punto che per la giurisprudenza ogni
tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà; questa presunzione può
essere infirmata solo da fatti concreti e rilevanti. Dal momento che le casse
di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità fiscali e
che il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione
amministrativa unicamente dal lato della legalità, egli può scostarsi da una
tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo quando essa contenga errori
manifesti o debitamente comprovati, che possono essere immediatamente
corretti, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo
fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi
sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle
assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari
provvedimenti di tassazione (DTF 110 V 86 consid. 4 e 370 seg. con
riferimenti di giurisprudenza; VSI 1997 pag. 26 consid. 2b).

Orbene, nel caso di specie non vi sono elementi di incertezza atti a
modificare le conclusioni dedotte dalla decisione su reclamo 8 ottobre 2001,
su cui si fonda il presente giudizio.

6.
La lite non concernendo l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni
assicurative ai sensi dell'art. 134 OG, la procedura è onerosa. Le spese
processuali seguono la soccombenza e devono, dato l'esito del gravame, essere
poste a carico della Cassa opponente, la quale verserà altresì alla
ricorrente, assistita da un legale, fr. 1000.- a titolo di indennità di parte
in sede federale (art. 135 in relazione con gli art. 156 cpv. 1 e 159 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullati il
giudizio cantonale del 25 novembre 2002 e la decisione del 13 giugno 2002
della Cassa di compensazione del Cantone Ticino, gli atti sono rinviati
all'amministrazione per la resa di un nuovo provvedimento, conformemente ai
considerandi.

2.
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 600.-, sono poste a carico
della Cassa di compensazione opponente.

3.
L'anticipo spese di fr. 600.- prestato dalla ricorrente viene retrocesso.

4.
La Cassa rifonderà alla ricorrente la somma di fr. 1000.- (comprensiva
dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la
procedura federale.

5.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni statuirà sulla questione delle
spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del procedimento
in sede federale.

6.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 30 dicembre 2005

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:  Il Cancelliere: