Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 16/2003
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H 16/03

Sentenza del 3 febbraio 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Frésard; Schäuble,
cancelliere

A.________ Italia, ricorrente, rappresentata dal fratello F.________, Italia,

contro

Cassa svizzera di compensazione, Avenue EdmondBVaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero, Losanna

(Decisione del 6 dicembre 2002)

Visto in fatto e considerando in diritto che:
per decisione 15 luglio 2002, avente effetto dal 1° gennaio 1997, la Cassa
svizzera di compensazione ha riconosciuto alla cittadina italiana A.________,
nata nel 1921, una rendita vedovile ordinaria di fr. 1303.- mensili, poi
aumentata in seguito a fr. 1316.- e 1348.-,
tramite il fratello, F.________, l'assicurata ha deferito il provvedimento
amministrativo alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per
le persone residenti all'estero, lamentando l'inesattezza del modo di calcolo
delle rendite versate,
per provvedimento 24 ottobre 2002, reso pendente lite ai sensi dell'art. 58
PA, la Cassa di compensazione, riesaminato l'incarto, ha attribuito
all'insorgente una rendita semplice ordinaria di vecchiaia di fr. 1587.-
mensili a decorrere dal 1° giugno 1995, prestazione successivamente aumentata
a fr. 1628.- e 1645.-,
con una seconda decisione di medesima data, avente effetto dal 1° gennaio
2001, l'interessata è stata posta al beneficio di una prestazione di
vecchiaia di fr. 1683.-,
invitato a pronunciarsi in merito all'interesse a continuare la causa, il 3
dicembre 2002 F.________ ha dichiarato, in nome e per conto di sua sorella,
di ritirare l'impugnativa interposta contro la decisione 15 luglio 2002,
allegando comunque a questa dichiarazione copia di una lettera inviata alla
Cassa di compensazione il 15 novembre 2002, nella quale postulava il
riconoscimento di interessi di mora,
per pronuncia 6 dicembre 2002 l'autorità giudiziaria commissionale, preso
atto del ritiro del ricorso, ha stralciato la causa dai ruoli,
l'assicurata, sempre rappresentata dal fratello, interpone a questa Corte un
ricorso di diritto amministrativo con cui afferma di avere ritirato il
gravame di prima istanza supponendo ch'esso avesse come oggetto il solo
calcolo delle prestazioni dell'AVS, ma non pure la sua richiesta concernente
gli interessi di mora,
nella misura in cui la ricorrente contesta la validità della propria
dichiarazione di ritiro la Cassa di compensazione si astiene da una presa di
posizione,
da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a
determinarsi,
conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni
il ritiro di un ricorso può avere luogo solo mediante una dichiarazione
esplicita, chiara e incondizionata dell'interessato (cfr. DTF 119 V 38
consid. 1b),
di massima il ritiro del gravame è irrevocabile e pone immediatamente fine
alla lite anche se fu fatto per errore, la relativa decisione di stralcio dai
ruoli della causa essendo puramente dichiarativa, ferma restando comunque la
sua impugnabilità per vizio della volontà (cfr. DTF 109 V 237 consid. 3),
in sostanza, colui che ritira un ricorso manifesta il suo consenso alla
decisione impugnata in una prima fase,
in concreto, sia la decisione amministrativa originaria sia i provvedimenti
resi nel corso della procedura dinanzi alla Commissione di ricorso ai sensi
dell'art. 58 PA concernono esclusivamente le prestazioni dell'AVS spettanti
alla ricorrente,
gli atti amministrativi in questione non si esprimono invece in nessun modo
sulla questione degli interessi di mora, d'altronde espressamente richiesti
dall'assicurata solo mediante lettera inviata alla Cassa di compensazione il
15 novembre 2002, allegata in copia alla dichiarazione di ritiro formulata il
successivo 3 dicembre,
secondo giurisprudenza, nella procedura giudiziaria amministrativa possono
essere oggetto di esame e di giudizio, di principio, solo quei rapporti
giuridici in merito ai quali l'autorità amministrativa competente si è in
precedenza pronunciata in maniera vincolante sotto forma di decisione, di
modo che essa decisione determina l'oggetto della lite che può essere
impugnato in via di ricorso,
per contro, nella misura in cui nessuna decisione è stata emanata, manca
l'oggetto della lite e un giudizio sul merito non può essere pronunciato
(cfr. DTF 125 V 414 consid. 1a),
nella fattispecie, non avendo la pretesa d'interessi dell'assicurata fatto
oggetto di decisione, la Commissione di ricorso, alla luce dei suesposti
principi, correttamente ha stralciato dai ruoli la causa relativa alle
prestazioni dell'AVS,
in queste condizioni il giudizio querelato merita tutela,
nell'ambito dell'assicurazione sociale non sono di regola dovuti interessi di
mora, salvo che non siano previsti dalla legge,
tale principio, più volte confermato, tollera tuttavia delle eccezioni,
segnatamente in presenza di atti od omissioni illeciti e colposi
dell'amministrazione,
la giurisprudenza ha ancora sottolineato che la corresponsione di interessi
di mora deve avvenire a titolo eccezionale e solo in evenienze isolate che
particolarmente urtano il senso del diritto (cfr. DTF 119 V 81 consid. 3a),
a titolo abbondanziale si può aggiungere che, secondo l'art. 26 cpv. 2 della
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003 e pertanto non applicabile in
concreto ratione temporis (cfr. DTF/127 V 467 consid. 1), sempre che
l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare,
l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24
mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto
valere il diritto,
la Cassa di compensazione, alla quale gli atti sono ritrasmessi, dovrà ora
pronunciarsi sulla pretesa d'interessi avanzata dalla ricorrente mediante
scritto 15 novembre 2002 e decidere, nella forma di un provvedimento
impugnabile, se in concreto siano dati i presupposti per ammettere
l'esistenza di una simile evenienza,
trattandosi nel caso di specie di questione puramente processuale e non già
relativa all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni assicurative ai sensi
dell'art. 134 OG, la procedura è onerosa,

il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Le spese di procedura, per un importo complessivo di fr. 500.-, sono poste a
carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate.

3.
Gli atti sono trasmessi all'amministrazione perché statuisca sulla pretesa
d'interessi di mora avanzata dall'assicurata, conformemente ai considerandi.

4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di
ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 3 febbraio 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: