Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 160/2003
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H 160/03

Sentenza del 27 dicembre 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere

R.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Maurizio Collenberg, piazza
Dante 8, 6901 Lugano,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino,
via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio dell'8 aprile 2003)

Fatti:

A.
Mediante decisione 19 agosto 2002 la Cassa di compensazione del Cantone
Ticino ha respinto siccome tardiva una richiesta inoltrata da R.________,
nata il 23 luglio 1940, intesa ad ottenere una rendita di vecchiaia
anticipata a decorrere dal 1° agosto 2002. Secondo l'amministrazione, la
domanda, proposta il 9 agosto 2002, doveva essere presentata entro la fine
del mese in cui l'assicurata aveva compiuto i 62 anni, ossia al più tardi
entro il 31 luglio 2002.

B.
Rappresentata dall'avv. Collenberg, R.________ si è aggravata al Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, senza procedere ad
ulteriori accertamenti, per pronuncia dell'8 aprile 2003 ne ha respinto il
gravame confermando il provvedimento querelato. I primi giudici hanno
rilevato come, per legge, il diritto alla rendita di vecchiaia anticipata non
potesse essere richiesto retroattivamente.

C.
Sempre patrocinata dall'avv Collenberg, R.________ interpone ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale
chiede, in annullamento del giudizio cantonale e della decisione della Cassa,
il riconoscimento della rendita di vecchiaia anticipata. In via subordinata
postula il rinvio della causa ai primi giudici per indagini completive.
Secondo la ricorrente - che propone, sostanzialmente, i medesimi argomenti
sollevati in sede cantonale - il divieto di retroattività richiamato
dall'autorità giudiziaria cantonale non sarebbe espressamente contemplato
nella legge né potrebbe essere implicitamente desunto dall'interpretazione
del testo legale. Tale divieto, previsto a solo livello d'ordinanza,
produrrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra gli assicurati
che compiono gli anni all'inizio del mese, e perciò dispongono di tempo
ancora ampiamente sufficiente per presentare la richiesta di prestazione
anticipata, e coloro che compiono invece gli anni alla fine del mese e, a
rigore, non hanno più nemmeno un giorno a disposizione se il compleanno cade
durante una festività. Nella misura in cui non sanziona il chiaro eccesso di
formalismo di cui si è resa responsabile l'amministrazione con il
provvedimento negativo, la pronuncia impugnata violerebbe inoltre il
principio della proporzionalità. Al riguardo la ricorrente rileva di aver,
senza colpa o negligenza alcuna, superato di soli nove giorni il termine per
la presentazione della domanda litigiosa. L'assicurata lamenta pure la
mancata informazione da parte degli organi di esecuzione dell'AVS in merito
all'obbligo di inoltrare il formulario di richiesta entro e non oltre il 31
luglio 2002, omissione, questa, ritenuta lesiva del principio
dell'affidamento. Il rifiuto dei primi giudici di assumere le prove offerte
(audizione propria come pure del segretario comunale di M.________)
configurerebbe poi una manifesta violazione del suo diritto di essere
sentita, già di per sé suscettibile di invalidare la pronuncia impugnata.
L'insorgente conclude postulando l'assunzione delle prove rifiutate dalla
precedente istanza.

La Cassa propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000
sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di
assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS e OAVS). Come rilevato
dai primi giudici, nel caso in esame si applicano tuttavia le disposizioni in
vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché, da un punto di vista temporale, il
giudice non deve di principio tenere conto, salvo regolamentazione
transitoria contraria, delle modifiche legislative e fattuali intervenute
posteriormente alla data di emanazione della decisione amministrativa in lite
(DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimenti).

2.
Controverso nel caso concreto è il tema della tempestività della richiesta di
rendita di vecchiaia anticipata.

3.
3.1 Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti
il tema oggetto della lite. A questa esposizione può essere fatto riferimento
e prestata adesione, non senza tuttavia ribadire che con la 10a revisione
dell'AVS, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, l'età pensionabile delle
donne è stata aumentata da 62 a 64 anni (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS),
ritenuta una fase transitoria che prevede il suo innalzamento a 63 anni dopo
quattro anni dall'entrata in vigore della modifica legislativa,
rispettivamente a 64 anni dopo otto anni da tale data (cfr. disposizioni
finali lett. d cpv. 1) e che l'art. 40 cpv. 1 LAVS, nella sua versione
introdotta dalla citata 10a revisione, consente agli uomini e alle donne che
adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di
vecchiaia di anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il
diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente a
quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del
mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni.

3.2 In concreto la ricorrente, il cui diritto alla rendita ordinaria di
vecchiaia è maturato al compimento del 63° anno di età (vedi la già citata
lett. d cpv. 1 delle disposizioni finali della 10a revisione), avrebbe quindi
potuto ambire al godimento anticipato della pensione dal 1° agosto 2002, dal
momento che aveva compiuto 62 anni il 23 luglio precedente.

4.
4.1 L'art. 67 cpv. 1bis OAVS dispone che il diritto alla rendita ordinaria
anticipata di vecchiaia non può essere richiesto retroattivamente. A loro
volta le direttive sulle rendite (DR) edite dall'UFAS precisano alla cifra
marginale 6007 (divenuta, in seguito a nuova numerazione vigente dal gennaio
2003, la cifra marginale 6103) che il diritto alla riscossione anticipata
della rendita deve essere esercitato in anticipo, una riscossione retroattiva
essendo esclusa anche in caso di ignoranza del diritto. Sempre secondo le
citate direttive, se una donna - la cui età di pensionamento, lo si ripete, è
stata fissata dal legislatore a 63 anni per un periodo transitorio di quattro
anni a partire dal 1° gennaio 2001 - si annuncia solo dopo la fine del mese
in cui ha compiuto 62 anni, ha diritto alla rendita soltanto dopo il
compimento dell'anno di età successivo (cifra marginale 6008, diventa, sempre
in seguito alla nuova numerazione, la cifra marginale 6104).

Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di affermare
in una fattispecie analoga alla presente (sentenza del 7 novembre 2002 in re
P., H 106/02, pubblicata in SVR 2003 AHV no. 7 pag. 19), il disposto
dell'art. 67 cpv. 1bis OAVS si riferisce alla nascita del diritto stabilita
all'art. 40 cpv. 1 LAVS e non alla data di presentazione della domanda. In
quell'occasione questa Corte ha inoltre considerato la cifra marginale 6007
(ora 6103) DR, che concretizza tale principio ed esclude una riscossione
retroattiva della prestazione anche in caso di ignoranza del diritto,
conforme alla legge.

4.2 Le obiezioni sollevate a questo proposito nel ricorso di diritto
amministrativo non inducono a scostarsi da tale giurisprudenza. Infondata si
rivela in particolare l'argomentazione ricorsuale secondo cui sussisterebbe
una disparità di trattamento a danno della persona che compie gli anni alla
fine del mese rispetto a quella nata all'inizio del mese. Come già rilevato
dai primi giudici, nulla impedisce in effetti all'assicurato di presentare la
richiesta di una prestazione di vecchiaia anticipata già nel periodo che
precede il proprio compleanno.

5.
Dagli atti di causa emerge che la ricorrente ha sottoscritto il formulario di
richiesta il 30 luglio 2002. Il modulo è pervenuto all'agenzia comunale AVS
di M.________ il 9 agosto seguente, ossia dopo la fine del mese in cui
l'interessata ha compiuto i 62 anni. La domanda non può quindi che essere
considerata tardiva.

6.
6.1 Come già in sede di primo grado, l'insorgente lamenta una violazione del
principio della proporzionalità da parte dell'amministrazione, cui rimprovera
inoltre di aver commesso un formalismo eccessivo. Censura poi una lesione del
principio dell'affidamento, non essendo stata debitamente informata
sull'obbligo di inoltrare il modulo di richiesta litigioso entro la fine del
mese di luglio 2002, pena la perdita del diritto alla rendita anticipata.

6.2 Orbene, i primi giudici hanno messo giustamente in evidenza
l'infondatezza delle censure ricorsuali. In questa sede basta rilevare che la
Cassa opponente si è limitata ad applicare una norma di ordinanza che la
giurisprudenza di questa Corte ha considerato essere conforme alla legge. Ben
si comprende, inoltre, che le esigenze di sicurezza del diritto impongono la
fissazione di termini che permettono di garantire una parità di trattamento
nell'applicazione della legge. Per quel che concerne poi il principio
dell'affidamento, l'autorità giudiziaria cantonale ha rettamente precisato
come la tutela della buona fede possa essere invocata solo in presenza di una
informazione errata, e non già anche in caso di carente informazione. Va
infine osservato che l'amministrazione, conformemente a quanto disposto
dall'art. 67 cpv. 2 OAVS - giusta il quale, una volta l'anno almeno, le casse
cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni, richiamare
l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le condizioni
di diritto e la richiesta -, ha in concreto pubblicato nel foglio ufficiale
cantonale del gennaio 2002 le informazioni necessarie per ottenere una
rendita di vecchiaia anticipata.

7.
Dato quanto precede, il giudizio cantonale querelato è meritevole di tutela,
senza che sia necessario procedere ad ulteriori indagini. Gli atti
all'inserto sono completi e permettono di esprimersi sulla vertenza con
sufficiente cognizione di causa. In queste circostanze, l'apprezzamento
anticipato negativo operato dalla Corte cantonale resiste ad ogni critica,
quando si ricordi che la garanzia del diritto di essere sentito non impedisce
all'autorità di rinunciare ad assumere quei mezzi probatori il cui
presumibile risultato, come nella fattispecie, non porterebbe nuovi
chiarimenti (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b con riferimenti).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 27 dicembre 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: