Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 14/2003
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H 14/03

Sentenza del 12 marzo 2004
Ia Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Leuzinger, Rüedi, Lustenberger e
Frésard; Grisanti, cancelliere

E.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. Ferdinando Salmeri,
Via Archia Poeta n.1/A, 89127 Reggio Calabria, Italia,

contro

Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero, Losanna

(Giudizio del 19 novembre 2002)

Fatti:

A.
In data 5 marzo 2002, E.________, cittadino italiano nato il 27 maggio 1937,
chiedendo di "tenere in considerazione la possibilità di una liquidazione in
capitale dell'intero ammontare della rendita", ha formulato all'indirizzo
della Cassa svizzera di compensazione una domanda volta all'ottenimento di
una rendita di vecchiaia dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i
superstiti. Mediante decisione del 19 giugno 2002, la Cassa ha erogato in
favore dell'istante una rendita ordinaria di fr. 138.- mensili a decorrere
dal 1° giugno 2002, stante una durata contributiva di 5 anni e 8 mesi, un
reddito annuo medio determinante di fr. 21'012.- e una scala rendite 05. Con
atto di medesima data, in sostituzione - dovuta al compimento del 65° anno di
età da parte del marito - di una precedente decisione del 12 ottobre 2000,
l'amministrazione ha pure assegnato, sempre con effetto dal 1° giugno 2002,
una rendita ordinaria di vecchiaia di fr. 117.- mensili in favore di
P.________, moglie di E.________.

B.
Contestando l'importo della prestazione assegnatagli - per la determinazione
della quale l'amministrazione non avrebbe tenuto conto di tutti i contributi
versati - e insistendo per l'ottenimento di una liquidazione forfetaria in
luogo della rendita mensile, E.________ si è aggravato alla Commissione
federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero.

Confermando la validità del calcolo operato dalla Cassa e negando il diritto
a una indennità forfetaria per il fatto che l'Accordo 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC] - entrato
in vigore il 1° giugno 2002 ed asseritamente applicabile alle rendite il cui
diritto sorge dopo tale data - non prevederebbe più - a differenza di quanto
sancito dalla Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale del
14 dicembre 1962, i cui effetti sarebbero stati sospesi dall'entrata in
vigore dell'ALC - la possibilità di una tale liquidazione, l'adita
Commissione, esperiti i propri accertamenti, per pronuncia del 19 novembre
2002 ha respinto il gravame dell'interessato.

C.
Patrocinato dall'avv. Ferdinando Salmeri, E.________ interpone ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale
ripropone la richiesta di indennità forfetaria e fa notare che tale diritto
sarebbe maturato il 27 maggio 2002 (al compimento del 65° anno di età), ossia
precedentemente all'entrata in vigore dell'ALC.

La Cassa, così come l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS),
interpellato da questa Corte per un preavviso, postulano la reiezione del
gravame.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è unicamente la questione di sapere se a ragione
l'autorità commissionale, confermando l'operato dell'amministrazione, abbia
negato al ricorrente il diritto a una indennità forfetaria in luogo della
rendita di vecchiaia assegnatagli dalla Cassa. Non più controverso è invece
il conteggio dei contributi posto alla base della prestazione accordata.

2.
Pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la Legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre
2000 non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni
sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate
successivamente alla decisione amministrativa in lite (DTF 127 V 467 consid.
1, 121 V 366 consid. 1b).

3.
Il ricorrente è un cittadino italiano che, dopo alcuni anni di attività
lucrativa in Svizzera, ha fatto ritorno nel proprio paese e chiede
l'erogazione di prestazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i
superstiti. In considerazione di questa fattispecie internazionale,
concernente un cittadino dell'UE, si pone la questione di sapere se e in
quale misura l'ALC, entrato in vigore il 1° giugno 2002, risulti applicabile
alla presente procedura. In tale ambito è da tenere presente che l'Accordo è
entrato in vigore successivamente al compimento dell'età che dà diritto a una
rendita di vecchiaia svizzera (27 maggio 2002), ma comunque precedentemente
all'emanazione della decisione amministrativa litigiosa (19 giugno 2002).

4.
4.1 Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II "Coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale" dell'Accordo, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e
facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la Sezione
A di tale Allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro
relazioni in particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del
14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71),
come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972,
che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 574/72), oppure
disposizioni equivalenti. L'art. 153a LAVS, entrato in vigore il 1° giugno
2002, rinvia, nella sua lett. a, a questi due regolamenti di coordinamento.

4.2 L'art. 94 del regolamento n. 1408/71 e l'art. 118 del regolamento n.
574/72 contengono disposizioni transitorie per i lavoratori subordinati.

4.2.1 Quanto all'art. 94 del regolamento n. 1408/71, esso non risolve il tema
di sapere se una pretesa originata da un evento verificatosi prima
dell'entrata in vigore, nello Stato interessato, del regolamento in
questione, ma sul quale l'amministrazione si pronuncia solo successivamente,
soggiaccia al nuovo ordinamento comunitario, rispettivamente convenzionale,
oppure se ad essa debbano applicarsi le disposizioni precedentemente vigenti.
Così, l'art. 94 n. 1 del regolamento n. 1408/71 si limita a stabilire che
quest'ultimo - per ovvie ragioni di certezza del diritto, e a prescindere
dalle conseguenze favorevoli o sfavorevoli che una siffatta applicazione
potrebbe avere per l'interessato (cfr. a tal proposito per es. sentenza della
Corte di giustizia delle Comunità europee [CdGCE] del 29 gennaio 1985, causa
234/83, Gesamthochschule Duisburg, Racc. pag. 327, punto 20) - non istituisce
alcun (nuovo) diritto per un periodo precedente la data della sua entrata in
vigore nello Stato interessato (cfr. Rose Langer, in: Maximilian Fuchs
[editore], Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, 3a ed., Baden-Baden 2002,
pag. 549). Dal canto suo, il n. 2 del menzionato articolo si occupa della
presa in considerazione dei periodi di contribuzione e, eventualmente, dei
periodi di occupazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di uno
Stato membro prima della data di applicazione del regolamento nel territorio
dello Stato membro interessato per la determinazione dei diritti acquisiti in
conformità delle disposizioni del detto regolamento. Per il resto, il n. 3
della norma - stante il quale, fatte salve le disposizioni di cui al n. 1, un
diritto è acquisito in virtù del regolamento n. 1408/71 anche se si riferisce
ad un evento verificatosi prima della data di applicazione del regolamento
medesimo nel territorio dello Stato membro interessato - non disciplina la
questione in esame, atteso che l'oggetto del giudizio non verte propriamente
sull'acquisizione di un diritto in virtù del regolamento n. 1408/71, né verte
sulla liquidazione o sul ripristino di una prestazione che, prima della data
determinante, non era stata liquidata o era stata sospesa a causa della
cittadinanza o della residenza dell'interessato (n. 4).

Ciò nondimeno, è utile rilevare che, secondo la giurisprudenza sviluppata in
materia dalla CdGCE (sulla sua rilevanza per i Tribunali svizzeri cfr. art.
16 cpv. 2 ALC, giusta il quale, nella misura in cui l'applicazione
dell'Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della
giurisprudenza pertinente della CdGCE precedente alla data della sua firma
[21 giugno 1999]), le disposizioni transitorie del regolamento n. 1408/71 si
ispirano al principio per cui le prestazioni spettanti in virtù del
precedente ordinamento, se più favorevoli rispetto alle prestazioni
contemplate dal nuovo regolamento, non vengono ridotte (sentenze CdGCE del 13
ottobre 1976, causa 32/76, Saieva, Racc. 1976 pag. 1523, punto 13, e 4 maggio
1988, causa 83/87, Viva, Racc. 1988 pag. 2521, punto 10).

4.2.2 L'art. 118 n. 1 del regolamento n. 574/72, applicabile nelle situazioni
in cui il regolamento entra in vigore nel periodo situato tra la
realizzazione del rischio e la prima fissazione della prestazione, prevede
che la domanda di pensione comporta una doppia liquidazione, al tempo stesso
conformemente alla convenzione vigente tra gli Stati membri in causa, per il
periodo anteriore all'applicazione del regolamento, e conformemente al
regolamento stesso, per il periodo successivo all'entrata in vigore di
quest'ultimo. Orbene, esso prevede anche che, se l'importo calcolato in
applicazione delle disposizioni della convenzione è più elevato di quello
calcolato in applicazione delle disposizioni del regolamento, l'interessato
continua a beneficiare dell'importo calcolato in applicazione delle
disposizioni della convenzione (sentenza CdGCE del 7 maggio 1998, causa
CB113/96, Gomez Rodriguez, Racc. 1998 pag. IB2461, punto 44).

Sennonché, l'applicabilità di questa regolamentazione al caso di specie
appare dubbia già solo per il fatto che le due diverse modalità di
prestazione entranti in linea di considerazione in concreto (liquidazione
forfetaria e rendita), escludendosi a vicenda, ostano all'effettuazione di
una doppia liquidazione.

5.
In assenza di una relativa normativa comunitaria, rispettivamente, per la
Svizzera, di una regolamentazione convenzionale, va esaminato secondo il
diritto interno se i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, rispettivamente se
il diritto convenzionale siano comunque applicabili per risolvere la
questione litigiosa, atteso che né il principio dell'effettività né quello
dell'equivalenza si oppongono a una tale soluzione (DTF 128 V 318 seg.
consid. 1c; sentenza CdGCE del 22 febbraio 2001 nelle cause riunite CB52/99 e
CB53/99, Camarotto e Vignone, Racc. 2001 pag. IB1395 segg., punto 21;
sentenza CdGCE del 21 gennaio 1999, causa CB120/97, Upjohn Ltd, Racc. 1999
pag. IB223 segg., punto 32; cfr. pure Susanne Leuzinger-Naef,
Sozialversicherungsgerichtsbarkeit und Personenfreizügigkeitsabkommen Schweiz
- EU, in: SJZ 99/2003 pag. 194; Silvia Bucher, Die Rechtsprechung des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts zum Abkommen über die
Personenfreizügigkeit, in: RSAS 2003 pag. 70 seg.).
5.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, in
caso di modifica delle basi legali, si applicano le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 127 V 467 consid. 1,
126 V 166 consid. 4b).

5.2 In concreto appare evidente che lo stato di fatto che dev'essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche si è realizzato il 27
maggio 2002, con il compimento del 65° anno di età da parte di E.________, e
non il 1° giugno 2002. Se anche l'art. 21 cpv. 2 LAVS dispone che il diritto
alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello
in cui è stata compiuta l'età determinante (65 anni per gli uomini, 64 anni
per le donne: cpv. 1), l'insorgenza, al 1° giugno 2002, del diritto alla
rendita configura solamente la conseguenza giuridica derivante dalla
realizzazione dello stato di fatto determinante (nel caso di specie, appunto
il compimento del 65° anno di età).

5.3 Contraria ai principi giurisprudenziali appena esposti appare in tale
ambito la Circolare dell'UFAS concernente la procedura per la determinazione
delle rendite AVS/AI nei rapporti tra Svizzera e Stati dell'UE e dell'AELS,
in vigore dal 1° giugno 2002, che, pur senza peraltro vincolare il Tribunale
federale delle assicurazioni (DTF 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b,
427 consid. 5a, 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate), pronunciandosi
sul tema dell'applicazione temporale dell'Accordo, dopo avere nella
precedente edizione precisato che l'insorgenza dell'evento assicurato (età,
decesso o invalidità) configura il momento determinante (apparentemente in
questo senso anche l'opinione dell'Istituto delle assicurazioni sociali del
Cantone Ticino pubblicata in RDAT 2002 I pag. 50: "Per i casi transitori è
determinante il momento in cui nasce l'evento assicurato"; cfr. pure
Alessandra Prinz, Les effets de l'Accord sur les prestations AVS et AI, in:
Sécurité sociale 2002, pag. 80 segg.), nella sua più recente versione (stato
al 1° luglio 2003) osserva che l'ALC si applica di fatto a tutte le rendite
assegnate dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, indipendentemente dal
momento in cui si verifica l'evento assicurato, il momento della decisione
costituendo il criterio determinante (cifra marginale 1010; cfr. pure VSI
2003 pag. 231). Orbene, soprattutto in situazioni, come la presente, di
modifica normativa, l'applicabilità delle pertinenti disposizioni non può
unicamente essere fatta dipendere dal momento - aleatorio - in cui
l'amministrazione rende la propria decisione.

5.4 Alla luce di quanto precede, dovendosi applicare le disposizioni in
vigore al 27 maggio 2002, la conclusione del primo giudice che ha negato nel
caso di specie l'applicabilità della Convenzione italo-svizzera relativa alla
sicurezza sociale - respingendo di conseguenza la possibilità di riconoscere
un'indennità forfetaria prevista da tale Convenzione - per il fatto che,
salvo eccezioni non riscontrabili in concreto, l'entrata in vigore dell'ALC,
che non contempla una simile eventualità (cfr. pure il Messaggio 23 giugno
1999 del Consiglio federale concernente l'approvazione degli accordi
settoriali tra la Svizzera e la CE, FF 1999 V 5295), avrebbe sospeso gli
accordi bilaterali tra la Svizzera e i singoli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale (art. 20 ALC), non può essere
condivisa. La domanda di prestazione presentata da E.________ non poteva
essere trattata secondo le modalità di liquidazione previste dall'ALC e dai
regolamenti di riferimento, bensì avrebbe dovuto esserlo conformemente alle
regole stabilite dalla predetta normativa bilaterale italo-svizzera.

6.
6.1 L'art. 7 lett. a della Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza
sociale, nel tenore vigente successivamente alla modificazione apportata dal
secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione medesima, in vigore dal 1°
febbraio 1982, dispone che qualora l'ammontare della rendita ordinaria
parziale di vecchiaia cui può aver diritto un cittadino italiano che non
risiede in Svizzera non sia superiore al 15 per cento della rendita ordinaria
completa, detto cittadino ha diritto solo ad una indennità forfetaria uguale
al valore attuale della rendita dovuta. Il cittadino italiano che ha
beneficiato di tale rendita parziale in Svizzera e che lascia definitivamente
il territorio elvetico riceve ugualmente tale indennità.

6.2 Nell'evenienza concreta, la pronuncia commissionale, cui si rinvia, ha
già dettagliatamente esposto come la rendita di fr. 138.- mensili, assegnata
all'insorgente, rappresenti l'11,34% della rendita ordinaria completa (fr.
1'217.- mensili), calcolata su un periodo di contribuzione massimo di 44 anni
e su un reddito annuo determinante corrispondente a quello del ricorrente. Ne
consegue che a torto l'amministrazione, prima, e il giudice commissionale, in
seguito, hanno negato all'insorgente il riconoscimento di un'indennità
forfetaria. Il ricorso essendo fondato, il giudizio della precedente istanza
e la decisione amministrativa del 19 giugno 2002 sono annullati. Gli atti
sono rinviati alla Cassa svizzera di compensazione affinché determini,
mediante nuovo provvedimento, l'importo dell'indennità forfetaria spettante a
E.________.

7.
Vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative, la
procedura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in causa, E.________,
patrocinato da un legale, ha diritto a ripetibili (art. 159 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio
commissionale del 19 novembre 2002 e la decisione amministrativa del 19
giugno 2002 sono annullati, al ricorrente essendo riconosciuto il diritto a
una indennità forfetaria in luogo della rendita AVS assegnatagli. Gli atti
sono rinviati alla Cassa svizzera di compensazione affinché determini,
mediante nuovo provvedimento, l'importo dell'indennità forfetaria spettante a
E.________.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La Cassa svizzera di compensazione verserà al ricorrente la somma di fr.
1'500.- a titolo di ripetibili per la procedura federale.

4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di
ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 12 marzo 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della Ia Camera:   Il Cancelliere: