Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 123/2003
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H 123/03

Sentenza del 13 febbraio 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Frésard; Grisanti,
cancelliere

S._________, Italia, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero, Losanna

(Giudizio del 5 febbraio 2003)

Fatti:

A.
A.a Mediante decisione del 10 gennaio 2002, la Cassa svizzera di
compensazione ha accordato a S._________, cittadina italiana nata il 10
gennaio 1939, una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la
vecchiaia di fr. 70.- mensili con effetto dal 1° febbraio 2002 - stante una
durata contributiva di 4 anni e 9 mesi, una scala rendite 03 e un reddito
annuo medio determinante di fr. 7'416.- - precisando che tale importo le
sarebbe stato pagato fino al raggiungimento dell'età pensionabile del marito
(E.________), dopodiché l'amministrazione avrebbe proceduto ad effettuare il
calcolo delle prestazioni individuali di vecchiaia da attribuire a ciascuno
dei coniugi. L'interessata si è aggravata alla Commissione federale di
ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo il
riconoscimento di una liquidazione forfetaria in luogo della rendita mensile.
Per giudizio del 27 maggio 2002 il giudice commissionale ha respinto il
gravame, facendo notare che, conformemente a una costante pratica
amministrativa e giudiziaria, la questione dell'eventuale diritto
all'indennità forfetaria si sarebbe potuta porre soltanto al compimento
dell'età pensionabile del marito, nato il 9 ottobre 1937.

A.b In seguito al compimento del 65° anno di età da parte di quest'ultimo, la
Cassa svizzera di compensazione, ripartiti per metà i redditi conseguiti dai
coniugi durante gli anni civili di matrimonio, con decisione del 23 ottobre
2002 ha erogato - a decorrere dal 1° novembre 2002 e in sostituzione della
prestazione finora corrisposta - in favore di S._________ una rendita
ordinaria di fr. 117.-  mensili, stante una durata contributiva di 4 anni e 9
mesi, una scala rendite 05 e un reddito annuo medio determinante di fr.
11'124.-. Con provvedimento di stessa data, la Cassa ha quindi assegnato al
marito una rendita ordinaria di vecchiaia di fr. 140.- mensili sulla base di
una durata contributiva di 6 anni e 3 mesi, una scala rendite 06 e un reddito
annuo medio determinante di fr. 11'124.-.

B.
Appellandosi alle considerazioni della pronuncia commissionale del 27 maggio
2002, S._________ si è nuovamente aggravata alla Commissione di ricorso, la
quale però, dopo avere rilevato che l'Accordo 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) - entrato
in vigore il 1° giugno 2002 - non prevederebbe più, contrariamente a quanto
stabilito dalla Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale
del 14 dicembre 1962, simile possibilità di liquidazione, per giudizio del 5
febbraio 2003 ha ancora una volta negato il riconoscimento di una indennità
forfetaria.

C.
S._________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni. Facendo valere di avere maturato il diritto alla
prestazione prima dell'entrata in vigore dell'ALC e prevalendosi nuovamente
delle indicazioni fornite dall'autorità commissionale in occasione della
pronuncia del 27 maggio 2002, l'interessata ripropone le richieste di prima
sede.

La Cassa come pure l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS),
interpellato da questa Corte per un preavviso, postulano la reiezione del
gravame. Con atto del 20 ottobre 2003 S._________ si è riconfermata nelle
proprie conclusioni.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione l'autorità
commissionale, confermando l'operato dell'amministrazione, abbia negato alla
ricorrente il diritto a una indennità forfetaria in luogo della rendita di
vecchiaia assegnatale dalla Cassa. Non controverso è per contro il conteggio
dei contributi posto alla base della prestazione accordata.

2.
Pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la Legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre
2000 non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni
sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate
successivamente alla decisione amministrativa in lite (DTF 127 V 467 consid.
1, 121 V 366 consid. 1b).

3.
La ricorrente è una cittadina italiana che, dopo alcuni anni di attività
lucrativa in Svizzera, ha fatto ritorno nel proprio paese e chiede
l'erogazione di prestazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. In
considerazione di questa fattispecie internazionale, concernente una
cittadina dell'UE, si pone la questione di sapere se e in quale misura l'ALC,
entrato in vigore il 1° giugno 2002, risulti applicabile alla presente
procedura. In tale ambito è da tenere presente che l'Accordo è entrato in
vigore successivamente al compimento, da parte dell'interessata, dell'età che
dà diritto a una rendita di vecchiaia svizzera (63 anni: art. 21 cpv. 1 LAVS
in relazione con la lett. d cpv. 1 disposizioni transitorie della 10a
revisione dell'AVS), ma comunque precedentemente all'emanazione della
decisione amministrativa litigiosa.

4.
4.1 Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II "Coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale" dell'Accordo, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e
facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la Sezione
A di tale Allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro
relazioni in particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del
14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71),
come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972,
che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 574/72), oppure
disposizioni equivalenti. L'art. 153a LAVS, entrato in vigore il 1° giugno
2002, rinvia, nella sua lett. a, a questi due regolamenti di coordinamento.

4.2 L'art. 94 del regolamento n. 1408/71 e l'art. 118 del regolamento n.
574/72 contengono disposizioni transitorie per i lavoratori subordinati.

4.2.1 Quanto all'art. 94 del regolamento n. 1408/71, il suo n. 1 si limita a
stabilire che detto ordinamento - per ovvie ragioni di certezza del diritto,
e a prescindere dalle conseguenze favorevoli o sfavorevoli che una siffatta
applicazione potrebbe avere per l'interessato (cfr. a tal proposito per es.
sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee [CdGCE] del 29
gennaio 1985, causa 234/83, Gesamthochschule Duisburg, Racc. 1985 pag. 327,
punto 20) - non istituisce alcun (nuovo) diritto per un periodo precedente la
data della sua entrata in vigore nello Stato interessato (cfr. Rose Langer,
in: Maximilian Fuchs [editore], Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, 3a
ed., Baden-Baden 2002, pag. 549). Dal canto suo, il n. 3 della norma - stante
il quale, fatte salve le disposizioni di cui al n. 1, un diritto è acquisito
in virtù del regolamento n. 1408/71 anche se si riferisce ad un evento
verificatosi prima della data di applicazione del regolamento medesimo nel
territorio dello Stato membro interessato - non disciplina la questione in
esame, atteso che l'oggetto del giudizio non verte sull'acquisizione di un
diritto in virtù del regolamento n. 1408/71. Né esso verte propriamente sulla
liquidazione o sul ripristino di una prestazione che, prima della data
determinante, non era stata liquidata o era stata sospesa a causa della
cittadinanza o della residenza dell'interessato (n. 4), la possibilità di
liquidazione in capitale non essendo in primo luogo riconosciuta agli stessi
cittadini svizzeri o ai residenti in Svizzera.

4.2.2 L'art. 118 n. 1 del regolamento n. 574/72, applicabile nei casi in cui
il regolamento entra in vigore nel periodo situato tra la realizzazione del
rischio e la prima fissazione della prestazione (sentenza CdGCE del 7 maggio
1998, causa C-113/96, G., Racc. 1998 pag. IB2461, punto 44), stabilisce che
se la data di realizzazione del rischio è anteriore al 1° ottobre 1972 o alla
data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello
Stato membro interessato (per la Svizzera: il 1° giugno 2002) e se la domanda
di pensione o di rendita non ha ancora dato luogo a liquidazione prima di
tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere
concesse per detto rischio, per un periodo anteriore a questa data, una
doppia liquidazione: al tempo stesso conformemente alla convenzione vigente
tra gli Stati membri in causa, per il periodo anteriore all'applicazione del
regolamento, e conformemente al regolamento stesso, per il periodo successivo
all'entrata in vigore di quest'ultimo. Inoltre, esso prevede anche che, se
l'importo calcolato in applicazione delle disposizioni della convenzione è
più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni del
regolamento, l'interessato continua a beneficiare dell'importo calcolato in
applicazione delle disposizioni della convenzione (art. 118 n. 1 lett. b).

Orbene, anche qui, l'applicabilità di questa regolamentazione al caso di
specie appare dubbia non fosse altro per il fatto che la domanda di
prestazione ha già dato luogo a una prima liquidazione, anche se provvisoria,
precedentemente all'entrata in vigore dell'ALC e dei regolamenti comunitari
cui è fatto riferimento.

5.
In assenza di una relativa normativa comunitaria, rispettivamente, per la
Svizzera, di una regolamentazione convenzionale, va esaminato secondo il
diritto interno se i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, rispettivamente se
il diritto convenzionale siano comunque applicabili per risolvere la
questione litigiosa, atteso che né il principio dell'effettività né quello
dell'equivalenza si oppongono a una tale soluzione (DTF 128 V 318 seg.
consid. 1c; sentenza CdGCE del 22 febbraio 2001 nelle cause riunite C-52/99 e
C-53/99, C. e V., Racc. 2001 pag. I-1395 segg., punto 21; sentenza CdGCE del
21 gennaio 1999, causa C-120/97, U., Racc. 1999 pag. IB223 segg., punto 32;
cfr. pure Susanne Leuzinger-Naef, Sozialversicherungsgerichtsbarkeit und
Personenfreizügigkeitsabkommen Schweiz - EU, in: SJZ 99/2003 pag. 194; Silvia
Bucher, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zum
Abkommen über die Personenfreizügigkeit, in: RSAS 2003 pag. 70 seg.).

6.
6.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, in
caso di modifica delle basi legali, si applicano le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 127 V 467 consid. 1,
126 V 166 consid. 4b).

6.2 Facendo valere di avere maturato il diritto all'indennità forfetaria già
nel gennaio 2002, in occasione del compimento del suo 63° anno di età, quando
l'ALC non era ancora entrato in vigore, la ricorrente fa risalire a tale data
il momento determinante e pretende così che la domanda sia disciplinata dalla
menzionata normativa convenzionale italo-svizzera relativa alla sicurezza
sociale. Sulla base del suo art. 7 lett. a, nel tenore vigente
successivamente alla modificazione apportata dal secondo Accordo aggiuntivo
alla Convenzione medesima, in vigore dal 1° febbraio 1982 - a norma del quale
qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale di vecchiaia cui può
aver diritto un cittadino italiano che non risiede in Svizzera non sia
superiore al 15 per cento della rendita ordinaria completa, detto cittadino
ha diritto solo ad una indennità forfetaria uguale al valore attuale della
rendita dovuta -, l'interessata avrebbe in questo modo effettivamente diritto
a un'indennità forfetaria dal momento che la rendita accordatale di fr. 117.-
mensili rappresenta l'11,36% della rendita ordinaria completa (fr. 1'030.-
mensili), calcolata sulla base di un periodo di contribuzione massimo di 44
anni e di un reddito annuo medio determinante corrispondente a quello della
ricorrente.

6.3 Sennonché, tale ipotesi è contraria ai principi giurisprudenziali
sviluppati in materia dal Tribunale federale delle assicurazioni.

6.3.1 Secondo il diritto svizzero in vigore dal 1° gennaio 1997, i redditi
determinanti ai fini del calcolo della rendita conseguiti dai coniugi durante
gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà
a ciascuno di loro (art. 29quinquies cpv. 3 LAVS). Ritenuto che le basi di
calcolo di una rendita di vecchiaia possono essere diverse al momento in cui
sorge il diritto a tale prestazione per il primo coniuge da quello in cui
esso matura anche per il secondo, detta ripartizione (splitting) avviene alla
data in cui entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (art. 29quinquies
cpv. 3 lett. a LAVS).

6.3.2 In considerazione di questo ordinamento, la presente Corte ha
affermato, a più riprese, il principio per cui il coniuge di una persona che
ha versato dei contributi alle assicurazioni sociali svizzere può esigere il
pagamento dell'indennità forfetaria soltanto al momento in cui entrambi i
consorti maturano il diritto a una rendita, vale a dire solo nel momento in
cui anche per il secondo si realizza il rischio assicurato, posto che, nel
frattempo, il coniuge, il cui evento assicurativo si è già verificato,
beneficia di una prestazione sotto forma di rendita che verrà poi, se del
caso, adattata (sentenza del 18 dicembre 2002 in re W., H 152/02, consid.
4.3, nel cui ambito questa Corte ha ribadito la validità, mutatis mutandis,
delle considerazioni sviluppate in DTF 116 V 8 anche con riferimento alle
modifiche introdotte dalla 10a revisione dell'AVS; cfr. pure sentenza del 29
aprile 2002 in re E. G., H 347/01).

6.3.3 Tale condizione essendosi avverata per il marito della ricorrente -
nato il 9 ottobre 1937, anch'egli assicurato all'AVS svizzera - in seguito al
compimento, da parte sua, del 65° anno di età (v. art. 21 cpv. 1 lett. a
LAVS), un eventuale diritto all'indennità forfetaria non poteva insorgere
prima del 9 ottobre 2002. Dal che si deve dedurre che lo stato di fatto che
deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche si è
realizzato in questa data, quando il nuovo ordinamento era già entrato in
vigore.

6.4 Da quanto precede discende pertanto l'applicabilità ratione temporis
dell'ALC e dei regolamenti cui è fatto riferimento, pacifica essendo per il
resto l'applicabilità di tale regolamentazione dal profilo personale - la
ricorrente, cittadina di uno Stato membro, essendo qualificabile come una
lavoratrice che è o è stata soggetta alla legislazione di uno o più Stati
membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71) - e materiale - il
regolamento n. 1408/71 applicandosi a tutte le legislazioni relative ai
settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni di vecchiaia (art. 4
n. 1 lett. c del predetto regolamento).

7.
7.1 Gli art. 45 segg. del regolamento n. 1408/71 non prevedono, direttamente o
indirettamente - in virtù del rinvio alle disposizioni della legislazione
nazionale applicabile (cfr. art. 46 n. 1 lett. a punto i e n. 2 del predetto
regolamento, giusta il quale l'autorità competente [svizzera] calcola
l'importo delle prestazioni che sarebbe dovuto a norma delle sole
disposizioni della legislazione [LAVS] che essa applica) - alcuna modalità di
liquidazione forfetaria delle pretese pensionistiche di vecchiaia.

7.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, le convenzioni bilaterali tra la Svizzera e gli Stati
membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi
- riservata una loro riattivazione in caso di abrogazione dell'ALC (Messaggio
23 giugno 1999 del Consiglio federale concernente l'approvazione degli
accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, FF 1999 V 5274) - a decorrere
dall'entrata in vigore dell'Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Similmente, gli art. 6-8 del regolamento n.
1408/71, sempre applicabili in virtù del rinvio di cui all'art. 1 cpv. 1
Allegato II ALC, dispongono che il regolamento si sostituisce per principio
alle convenzioni concluse tra due o più Stati purché i loro campi
d'applicazione siano identici, ferma restando tuttavia la possibilità per gli
stati membri di mantenere in vigore talune disposizioni delle loro
convenzioni a condizione che siano iscritte nell'allegato III del regolamento
(art. 7 n. 2 lett. c del regolamento n. 1408/71; cfr. pure sentenza del 18
settembre 2003 in re D., I 449/03, non ancora pubblicata nella Raccolta
ufficiale; FF 1999 V 5275).

7.3 L'Allegato III, parte A, del regolamento n. 1408/71 menziona, in ambito
comunitario, le disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale tra i
singoli Stati che rimangono applicabili nonostante l'art. 6 del regolamento.
Per la Svizzera vale per contro quanto stabilito dalla cifra 1 lett. i della
Sezione A dell'Allegato II ALC, la quale enuncia quali norme convenzionali
relative alla sicurezza sociale concluse dal nostro Paese con singoli Stati
membri della Comunità europea continuano ad essere applicabili e devono
essere aggiunte nell'Allegato III, parte A (del regolamento n. 1408/71,
n.d.r). In particolare, per quel che attiene ai rapporti italo-svizzeri,
quest'ultima disposizione precisa che rimangono applicabili l'art. 3, seconda
frase, della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962,
modificata dall'accordo complementare del 18 dicembre 1963, l'accordo
aggiuntivo n. 1 del 4 luglio 1969, il protocollo aggiuntivo del 25 febbraio
1974 e l'accordo aggiuntivo n. 2 del 2 aprile 1980, per quanto concerne il
pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo,
come pure l'art. 9 par. 1 di detta Convenzione. Non contemplato è per contro
il disposto dell'art. 7 lett. a della medesima Convenzione.

7.4 Ora, essendo in concreto il campo di applicazione dell'ALC,
rispettivamente dei regolamenti di riferimento, da un lato, e della
Convenzione italo-svizzera del 14 dicembre 1962, dall'altro, identico -
entrambi gli ordinamenti disciplinando la liquidazione delle prestazioni
pensionistiche in caso di vecchiaia e morte -, e non prevedendo l'ALC alcuna
riserva espressa in favore del mantenimento della regolamentazione di cui
all'art. 7 lett. a Convenzione italo-svizzera, se ne deve concludere che la
rendita minima non può più essere liquidata mediante indennità unica in
capitale in favore di un cittadino italiano che lascia definitivamente la
Svizzera o fa valere il proprio diritto dall'estero (cfr. FF 1999 V 5295;
Roland. A. Müller, Soziale Sicherheit, in: Daniel Thürer/Rolf H. Weber/Roger
Zäch [editori], Bilaterale Verträge Schweiz - EG, Zurigo 2002, pag. 167;
Alessandra Prinz, Les effets de l'Accord sur les prestations AVS et AI, in:
Sécurité sociale 2002, pag. 81; Beatrix De Cupis, Les prestations de l'AVS et
de l'AI, in: Erwin Murer [editore], Das Personenverkehrsabkommen mit der EU
und seine Auswirkungen auf die soziale Sicherheit der Schweiz, Berna 2001,
pag. 145 seg.). La soppressione di questa forma di liquidazione è dovuta al
fatto che i versamenti all'estero devono avvenire secondo le stesse modalità
dei pagamenti interni (Jürg Brechbühl, Die Auswirkungen des Abkommens auf den
Leistungsbereich der ersten und der zweiten Säule, in: Erwin Murer [editore],
Das Personenverkehrsabkommen mit der EU und seine Auswirkungen auf die
soziale Sicherheit der Schweiz, pag. 109).

7.5 Né la normativa bilaterale italo-svizzera potrebbe altrimenti essere
richiamata - in applicazione della giurisprudenza sviluppata dalla CdGCE in
materia di mantenimento dei vantaggi in precedenza garantiti dall'azione
congiunta del diritto nazionale e delle convenzioni - in ragione del fatto
che essa sarebbe, per gli assicurati, maggiormente favorevole rispetto alla
nuova disciplina prevista dall'ALC e dai regolamenti di riferimento (sentenza
del 7 febbraio 1991, causa C-227/89, Rönfeldt, Racc. 1991 pag. I-323; cfr.
pure sentenze del 5 febbraio 2002, causa C-277/99, Kaske, Racc. 2002 pag.
I-1261, e 9 novembre 1995, causa C-475/93, Thévenon, Racc. 1995 pag. I-3813.
Sulla rilevanza, per i tribunali svizzeri, della prassi da essa instaurata
cfr. art. 16 cpv. 2 ALC, a norma del quale, nella misura in cui
l'applicazione dell'accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà
conto della giurisprudenza pertinente della CdGCE precedente alla data della
sua firma [21 giugno 1999]).

Come già osservato dal Tribunale federale delle assicurazioni in occasione di
una recente sentenza del 5 febbraio 2004 in re S., H 37/03, indipendentemente
dal fatto che la sospensione delle convenzioni bilaterali disposta dall'art.
20 ALC abbia - come evidenzia l'UFAS - o meno reso inapplicabile la citata
giurisprudenza della CdGCE, una ripresa dei principi ivi sviluppati
dev'essere esclusa nel presente contesto. A ben vedere, infatti, il sistema
istituito dall'ordinamento bilaterale italo-svizzero, accordante
all'assicurato il diritto a una indennità forfetaria, non può definirsi
senz'altro maggiormente vantaggioso rispetto a quello instaurato dall'ALC e
dai regolamenti di riferimento, l'indennità forfetaria non costituendo, di
per sé, una prestazione maggiormente favorevole rispetto alla rendita
mensile, bensì configurando unicamente una diversa modalità di pagamento
della stessa.

8.
Per il resto, a torto S._________ invoca, a fondamento della domanda
ricorsuale, la tutela della propria buona fede.

Nel giudizio impugnato, cui si rinvia, la precedente istanza ha già
debitamente ricordato le condizioni poste dalla giurisprudenza per il
riconoscimento di tale tutela, rammentando in particolare come il mutamento
dell'ordinamento giuridico osti fondamentalmente all'invocazione di esso
principio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV
126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a, no. KV 171 pag. 281 consid. 3b;
cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si
applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi
citate). A ciò si aggiunge l'assenza di un'assicurazione di un'autorità,
sulla quale potere fondare l'invocata tutela della legittima fiducia (DTF 129
I 170 consid. 4.1; Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed.,
cifra marg. 627), ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto
dall'assicurata, nessuna simile assicurazione può essere dedotta dal giudizio
commissionale del 27 maggio 2002, il giudice di prime cure essendosi in esso
unicamente limitato a rilevare come la pratica amministrativa posticipi
"l'eventuale diritto all'indennità forfetaria al compimento dell'età
pensionabile del coniuge", evidenziando così la natura meramente ipotetica
della prestazione.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di
ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ed
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 13 febbraio 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: