Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 117/2003
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H 117/03

Sentenza del 9 agosto 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Meyer, Gianella, supplente; Schäuble,
cancelliere

L.________, ricorrente, rappresentata dallo Studio Commerciale
Bernasconi-Bobbià, Via Giulia 43, 6855 Stabio,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500
Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 21 febbraio 2003)

Fatti:

A.
A seguito di un controllo del conteggio salari eseguito il 24 aprile 2002
presso la L.________, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha
proceduto, mediante decisione 19 giugno 2002, a una tassazione d'ufficio -
riferita a ripresa di provvigioni per l'attività svolta da B.________ nel
1998 e da S.________ dal 1998 al 2001, nonché a salari non notificati pagati
a R.________ dal 1998 al 2001 -, fissando in fr. 13'614.25 i contributi
AVS/AI/IPG/AF dovuti dalla ditta per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31
dicembre 2001.

B.
Contro il provvedimento la L.________, patrocinata dallo Studio commerciale
Bernasconi-Bobbià, è insorta con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino, facendo valere che le persone menzionate avevano svolto le
loro mansioni a titolo indipendente, contro regolari fatture, dimodoché
poteva essere escluso ogni e qualsiasi rapporto di dipendenza con la ditta.

Con giudizio 21 febbraio 2003 l'autorità giudiziaria cantonale ha respinto il
gravame negando alle persone interessate la qualità di lavoratori
indipendenti.

C.
La L.________, sempre assistita dallo Studio commerciale Bernasconi-Bobbià,
interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle
assicurazioni, al quale chiede l'annullamento del giudizio cantonale. Secondo
l'insorgente non vi sarebbe stata dipendenza economica, avendo le persone
interessate potuto svolgere liberamente ulteriore attività. Inoltre, non
essendo le medesime integrate nell'organizzazione societaria, neppure
usufruivano delle infrastrutture della ditta.

La Cassa propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
1.1  La presente vertenza concerne la determinazione e la pretesa di
contributi paritetici e non già l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni
assicurative. Il Tribunale federale delle assicurazioni deve pertanto
limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, oppure se
l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto
violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art.
104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

1.2  La lite ha per oggetto anche la richiesta di contributi per assegni
familiari (AF) Ora, per quel che riguarda questi ultimi, essi attengono alla
legislazione cantonale, per cui sfuggono al controllo giudiziale del
Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire
unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1).
Nella misura in cui riguarda simili contributi, il ricorso di diritto
amministrativo è quindi irricevibile.

1.3  Va da ultimo ancora rilevato che, pur essendo entrata in vigore il 1°
gennaio 2003, la Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in
concreto, poiché da un punto di vista temporale per il giudice delle
assicurazioni sociali sono di principio determinanti le norme in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid.

1.2 ).

2.
2.1 Nell'evenienza concreta è controversa la questione della qualificazione
quale dipendente o indipendente dell'attività esercitata da B.________,
R.________ e S.________ per la ricorrente nel periodo dal 1998 al 2001.

2.2  Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte
cantonale ha già correttamente esposto come in materia di AVS l'obbligo
contributivo di persone esercitanti un'attività lucrativa dipenda, tra
l'altro, dal reddito da esse realizzato durante un determinato periodo di
tempo con attività dipendente o indipendente (art. 5 e 9 LAVS, art. 6 segg.
OAVS). Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende
qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo
determinato o indeterminato. Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente
da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia
mercede per lavoro a dipendenza d'altri.

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato,
il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le
dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del
contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono,
in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti
un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente.
Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,
quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne
l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro e non sopporta il rischio
economico a carico del datore di lavoro.

Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le
manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e
impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità
amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni
caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o
dipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di
certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato
rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF 123 V 162
consid. 1, 122 V 171 consid. 3a, 283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2).

3.
3.1 Nel caso in esame, la Cassa ha proceduto alla ripresa di provvigioni e di
salario per un importo corrispondente a fr. 13'614.25 di oneri sociali.
Sostiene che le persone interessate, B.________, S.________ e R.________,
siano state erroneamente ritenute dalla ricorrente come lavoratori
indipendenti. Rileva al riguardo come S.________ e R.________ non fossero
affiliate quali indipendenti ad una cassa di compensazione, mentre B.________
dal 1° gennaio 1997 risultava essere persona senza attività lucrativa.

3.2  La ricorrente contesta questa tesi. Fa valere che gli interessati non
erano condizionati da orari fissi di presenza, né tanto meno erano
subordinati all'organizzazione del lavoro esistente all'interno della
società. Tutti e tre svolgevano la loro attività mettendo a disposizione il
tempo ed il metodo che loro stessi ritenevano più opportuni e secondo la loro
disponibilità, nel rispetto più assoluto della propria indipendenza.
L'insorgente precisa poi che dalle interpellanze della Corte cantonale
rivolte a B.________, R.________ e S.________ sarebbe scaturito
l'inequivocabile conferma che gli stessi non avevano comunque utilizzato i
macchinari o locali di proprietà della ditta, ciò a conferma della non
esistenza di un rapporto di dipendenza con quest'ultima. Infine osserva che
la mancanza di personale proprio non sarebbe indizio di lavoro dipendente,
ritenuto che vi sono liberi professionisti che, pur svolgendo un'attività
indipendente, non ne dispongono.

3.3  Ora, dalla documentazione agli atti, e in particolare dalle risposte
alle
domande poste dai primi giudici alle persone interessate in relazione
all'attività da loro svolta per la ricorrente, si evince che B.________,
chimico industriale, ha funto da consulente della ditta e che nel dicembre
1998 ha emesso una fattura di fr. 3000.- per prestazioni effettuate nel
novembre dello stesso anno. Per quanto concerne le domande a sapere se avesse
ricevuto dalla Cassa una decisione in cui veniva informato che quanto
percepito dalla ricorrente sarebbe stato calcolato quale salario
determinante, oppure se potesse trasmettere eventuali contratti/mandati di
lavoro in suo possesso relativi all'attività svolta per la ditta,
l'interessato ha risposto in modo del tutto evasivo, ossia: "sì, ma ho
gettato quanto ricevuto", rispettivamente "non ho conservato nulla".

R.  ________ era amministratrice della filiale di Z.________della L.________.
Prima del giugno 2002 non si era mai posta il problema di dover pagare i
contributi paritetici su quanto percepito dalla datrice di lavoro,
consistente in un'indennità mensile fissa di fr. 1000.- netti, comprovata
dalla dichiarazione 27 marzo 2001 della ditta, ritenuto altresì che le spese
(ad es. materiale d'ufficio, telefono, porti, ecc.) erano a suo carico e che
non esisteva nessun contratto di lavoro con l'insorgente.

Da parte sua, S.________, da anni gerente a tempo pieno della società
A.________ S.à.r.l., ha collaborato su commissione con la ricorrente,
emettendo a titolo personale - e non per la A.________ S.à.r.l. - le fatture
per le prestazioni eseguite. Risulta poi che l'interessata non ha effettuato
investimenti per eseguire quest'attività e che non è affiliata quale
indipendente presso una cassa di compensazione. Non si rammenta inoltre di
aver pagato contributi alle assicurazioni sociali per gli importi incassati
dall'insorgente.

Infine, dalla distinta di rettifica dei conti individuali - allestita in
occasione del controllo 24 aprile 2002 della Cassa in merito al conteggio
salari - risulta che l'insorgente ha versato a B.________ l'importo di fr.

4800. - per l'anno 1998, a R.________ fr. 48'000.- e a S.________ fr.
27'808.-, ad entrambe per il periodo dal 1998 al 2001. Su tali  importi non
sono stati pagati i relativi contributi alle assicurazioni sociali.

3.4  Orbene, in base a quanto sopra esposto emerge che il giudizio di primo
grado è fondato su un accertamento corretto e concreto dei fatti e che non vi
è stato alcun abuso nell'esercizio del potere d'apprezzamento. I diversi
elementi del caso di specie indicano che si è in presenza, in materia di
obbligo contributivo alle assicurazioni sociali, di un rapporto di
dipendenza, anche se limitato sia dal profilo temporale che da quello
dell'organizzazione del lavoro. Va infatti evidenziato che, malgrado gli
interessati potessero gestire la loro attività con una certa libertà quanto
all'impiego del loro tempo e all'organizzazione del lavoro, essi per contro
non hanno assunto alcun rischio aziendale ed economico tipico di un
imprenditore, siffatto onere essendo sempre rimasto a carico della
L.________.

È bene anche rilevare che la passività manifestata dalla ricorrente nel
disinteressarsi della situazione contributiva di B.________, R.________ e
S.________ - benché potesse e dovesse risultarle, se solo avesse fatto uso
della diligenza che si richiede ad un'impresa commerciale quale potentior
persona, che il limite tra attività dipendente e indipendente agli effetti
degli oneri contributivi alle assicurazioni sociali in fattispecie similari
non è sempre del tutto agevole - non giova alla ditta, la quale ha omesso di
determinarsi con la necessaria previdenza e precisione, accertando al momento
dell'inizio dei rapporti contrattuali (di lavoro o quant'altro) a chi
incombesse l'onere contributivo. Di certo vi è, nel caso concreto, che le
persone interessate non hanno pagato alcunché a titolo di oneri sociali per
l'attività prestata e retribuita dalla ricorrente, ritenendoli implicitamente
a carico di quest'ultima.

Si può poi ancora ricordare - come già fatto dai giudici cantonali - che
l'esistenza di un'attività dipendente è possibile anche laddove, ad esempio,
un rappresentante non percepisce un salario fisso ma solo provvigioni, si
assume le spese generali, non è vincolato da una regione geografica, non è
obbligato a rispettare un determinato orario di lavoro e lavora per più
ditte. Né va dimenticato che i principi applicabili alla distinzione tra
attività dipendente e indipendente non comportano soluzioni uniformi e di
applicazione automatica quasi si trattasse di una scienza esatta (cfr.
consid. 2.2).
3.5  Dato quanto precede, il giudizio cantonale merita tutela.

4.
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o
il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134
OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono
pertanto essere poste a carico della ricorrente (art. 135 in relazione con
l'art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 1200.-, sono poste a carico della
ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultima.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 9 agosto 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: