Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.25/2003
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7B.25/2003 /bom

Sentenza del 20 marzo 2003
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Giudici federali Escher, presidente,
Meyer e Hohl,
cancelliere Piatti.

Banca X.________,
ricorrente,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

obbligo di una banca di fornire informazioni sui beni del debitore,

ricorso del 27 gennaio 2003 presentato contro la decisione emanata il 7
gennaio 2003 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Fatti:

A.
Nell'ambito dell'esecuzione promossa da B.________ nei confronti di
C.________, la creditrice ha impugnato innanzi alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza, il pignoramento eseguito dall'Ufficio di esecuzione di Lugano,
conclusosi con un attestato provvisorio di carenza beni ai sensi dell'art.
115 LEF. Nel corso della procedura ricorsuale, il presidente dell'autorità
adita ha, con decisione del 7 gennaio 2003, ordinato alla Banca X.________ di
produrre entro venti giorni un estratto conto relativo agli anni 2000-2002
per ogni relazione intestata all'escusso, tra cui anche quella riferita a un
specificato conto cifrato segnalato dalla creditrice, o di cui egli risulta
essere avente diritto economico, nonché una dichiarazione sull'eventuale
esistenza di cassette di sicurezza a nome dell'escusso.

B.
Con ricorso del 27 gennaio 2003 la Banca X.________ ha impugnato la predetta
decisione, chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo, il suo
annullamento. In via subordinata, postula il rinvio dell'incarto all'autorità
cantonale, affinché essa emani una nuova richiesta d'informazione, avente al
massimo per oggetto le relazioni bancarie intestate all'escusso esistenti
presso le filiali della banca in Ticino in data attuale risp. alla data del
pignoramento.

Il 6 febbraio 2003 la presidente della Camera adita ha conferito, in via
supercautelare, effetto sospensivo al gravame.

Con lettera del 12 febbraio 2003 la creditrice si è rimessa al giudizio del
Tribunale federale.

Diritto:

1.
Secondo la ricorrente la decisione impugnata è troppo estesa: la nozione di
avente diritto economico sarebbe estranea al diritto civile, ma è contenuta
nella Convenzione sulla diligenza bancaria, la quale non ha però per scopo di
stabilire i beni che possono venire pignorati.

Col pignoramento vengono determinati gli elementi del patrimonio del
debitore, la cui realizzazione servirà a soddisfare la pretesa del creditore.
L'Ufficio deve pertanto effettuare le necessarie indagini presso il terzo che
detiene beni appartenenti al debitore, iscritti a suo nome o a quello di
terzi (DTF 107 III 67 consid. 2 pag. 71). Non devono infatti unicamente
essere pignorati beni di cui il debitore è senza ombra di dubbio
proprietario, ma anche quelli per i quali, in base alle indicazioni del
creditore o all'esame effettuato dall'Ufficio, sussistono indizi per la loro
appartenenza al patrimonio dell'escusso (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Das
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997, n. 12 all'art.
91 LEF e Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, Losanna 2000, n. 42 all'art. 91 LEF). Per chiarire la
situazione, qualora vengano fatti valere diritti di terzi su beni oggetto
della procedura di esecuzione, la LEF prevede la procedura di rivendicazione.
La ricorrente pare pure misconoscere che la nozione di avente diritto
economico non è limitata alla sola applicazione della Convenzione di
diligenza bancaria: il Tribunale federale ha, ad esempio, già avuto modo
d'indicare che tutti i beni di cui il de cuius è avente diritto economico
possono fare oggetto di provvedimenti conservativi ai sensi dell'art. 598
cpv. 2 CC in vista di una petizione d'eredità (sentenza 5 dicembre 1996 della
II Corte civile consid. 4, riprodotto in: Rep 1996 pag. 7 seg.). Giova ancora
rilevare che la contraddizione fra il segreto bancario e l'obbligo
d'informazione della banca è stata risolta dalla giurisprudenza nel senso che
il secondo prevale sul primo (cfr. da ultimo DTF 125 III 391 consid. 2d/bb
pag. 396). Ne segue che la censura si rivela infondata.

2.
A mente della ricorrente l'autorità di vigilanza ha altresì violato la
propria competenza territoriale, chiedendo informazioni su beni concernenti
ogni relazione bancaria e quindi anche quelle fuori dal Ticino.

Il pignoramento dev'essere ordinato dall'Ufficio del luogo di esecuzione e
viene effettuato - se del caso su richiesta del primo - dall'Ufficio del
luogo in cui si trovano i beni da pignorare (art. 4 cpv. 2 e art. 89 LEF).
Ora, in concreto, l'Ufficio del luogo di esecuzione è quello di Lugano a cui
compete di procedere, se necessario in via rogatoriale, al pignoramento. In
queste circostanze, atteso che la richiesta d'informazioni è stata emanata
dall'autorità di vigilanza del predetto Ufficio e trasmessa in Ticino al
servizio giuridico della banca ricorrente non è ravvisabile alcuna violazione
del principio della territorialità.

3.
3.1 Infine, la ricorrente afferma che l'obbligo d'informazione si estenderebbe
unicamente ai beni che possono essere pignorati, motivo per cui la richiesta
d'informazioni retroattiva, inerente a beni che essa non detiene più, sarebbe
inammissibile. Essa si fonda segnatamente su
Aubert/Béguin/Bernasconi/Graziano-von Burg/Schwob/ Treuillaud (Le secret
bancaire suisse, Berna 1995, pag. 187), secondo cui la banca non deve
rivelare i movimenti antecedenti al pignoramento, anche qualora questi
dovessero apparire sospetti.

3.2 Giusta l'art. 91 cpv. 4 LEF i terzi, che detengono beni del debitore o
verso il quale questi vanta crediti, hanno lo stesso obbligo d'informare del
debitore.

3.2.1 Come risulta dalla sentenza impugnata, la tesi dell'autorità di
vigilanza, secondo cui i terzi devono pure ragguagliare sulle transazioni
intervenute nel cosiddetto periodo sospetto ai sensi degli art. 286-288 LEF è
sostenuta da Lebrecht (Commento basilese, n. 15 all'art. 91 LEF). Tale
opinione è condivisa da Müller-Chen (Die Auskunftspflicht Dritter beim
Pfändungs- und Arrestvollzug, BlSchKG 2000, pag. 201 segg., pag. 210 n. 39).
Nella propria dissertazione Alexander Ernst Kuhn (Die Auskunftspflicht des
Schuldners, tesi Zurigo 1956, pag. 61 seg.) rileva che l'Ufficiale, sebbene
non possa introdurre un'azione revocatoria, può tuttavia, con le sue
conoscenze, permettere ai creditori d'incoare una siffatta causa e sostiene
che il debitore dev'essere interrogato su negozi giuridici conclusi durante
il periodo sospetto degli art. 286 e 287 LEF. Pure il Tribunale federale ha
riconosciuto nella causa 7B.131/2001 la competenza dell'Ufficiale di chiedere
al debitore, in vista di eventuali azioni pauliane, informazioni sul periodo
antecedente il pignoramento.

3.2.2 Nella fattispecie in esame, atteso che l'escusso pare aver sottaciuto
l'esistenza di un conto cifrato presso la ricorrente, l'autorità di vigilanza
non ha ecceduto nel proprio potere di apprezzamento, chiedendo alla banca un
estratto che riguarda pure il cosiddetto periodo sospetto delle azioni
revocatorie.

4.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va
respinto. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).

Per questi motivi, la Camera pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Comunicazione alla ricorrente, ai patrocinatori delle rimanenti parti
(B.________, patrocinata dall'avv. Nadir Guglielmoni, via Nassa 36-38, 6901
Lugano, e C.________, patrocinato dall'avv. Cristina Bosia Conti, studio
legale Pelli e Solari, via Pretorio 19, 6901 Lugano), all'Ufficio di
esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 20 marzo 2003

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero

La presidente:  Il cancelliere: