Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.240/2003
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7B.240/2003 /bom

Sentenza del 2 dicembre 2003
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Giudici federali Escher, presidente,
Meyer, Hohl,
cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

calcolo del minimo esistenziale,

ricorso 11 novembre 2003 contro la decisione emanata il 28 ottobre 2003 dalla
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Nell'ambito delle esecuzioni promosse dalle cassa malati B.________ e
C.________, l'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Locarno aveva stabilito il
minimo esistenziale mensile di A.________ in fr. 3'154.--.

2.
L'11 luglio 2003 il presidente dell'autorità di vigilanza ha conferito
effetto sospensivo a un ricorso presentato dall'escussa nel senso che
dev'essere pignorato il reddito che eccede fr. 3'800.-- mensili. Con sentenza
28 ottobre 2003, dopo aver preso atto della comunicazione dell'Ufficio,
secondo cui le spese di abitazione ammontano a fr. 1'221.-- invece di fr.
1'200.-- ritenuti in precedenza, ha parzialmente accolto il ricorso di
A.________ e ha fissato il suo minimo d'esistenza in fr. 3'176.-- (fr.
3'154.-- + fr. 21.90 arrotondati a fr. 22.--).

3.
Con ricorso dell'11 novembre 2003 A.________ chiede al Tribunale federale di
aumentare l'importo stabilito dall'autorità di vigilanza - che ella afferma
di non poter accettare - in modo tale da evitare un'ancora più grande
catastrofe. Ella sostiene di non aver ricevuto l'importo di fr. 3'800.--
fissato nel decreto dell'11 luglio 2003. Indica poi che suo marito non
dispone di alcun reddito e afferma che i giudici cantonali avrebbero fissato
il minimo esistenziale tenendo conto di una sola persona. Il pignoramento non
le permetterebbe inoltre di corrispondere i premi di cassa malati, fatto che
causerà nuove esecuzioni. Ella rileva di dover pagare pure altre spese per
elettricità, medicamenti, franchigia, automobile, imposte, ecc.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

4.
Giusta l'art. 79 cpv. 1 OG, l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni
della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le
norme di diritto federale violate dalla decisione impugnata e in cosa
consiste la violazione. Ciò significa segnatamente che in un ricorso alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti, le conclusioni vertenti su una
somma di denaro devono essere cifrate e la ricorrente non può limitarsi a
domandare al Tribunale federale di fissare l'importo postulato (DTF 121 III
390 consid. 1).

4.1 Nella fattispecie la ricorrente si limita di chiedere al Tribunale
federale di aumentare l'importo fissato dall'autorità di vigilanza, senza
menzionare alcuna cifra. Ella nemmeno indica gli importi che vorrebbe vedere
inclusi nel minimo esistenziale. Ne segue che il gravame non soddisfa le
esigenze poste dall'art. 79 cpv. 1 OG a un ricorso alla Camera delle
esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale e si rivela di primo
acchito inammissibile.

4.2 A titolo del tutto abbondanziale si può rilevare che non è ravvisabile il
motivo per cui la ricorrente ritiene che l'autorità di vigilanza abbia
fissato il minimo esistenziale basandosi su una sola persona, atteso che la
predetta autorità si è fondata sul minimo di base di fr. 1'550.--,
applicabile nel caso di coniugi o due altre persone che formano una durevole
comunione domestica. La decisione impugnata spiega inoltre che - in base alla
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 121 III 20 consid. 3) - possono
unicamente essere incluse nel minimo esistenziale del diritto esecutivo le
spese che vengono effettivamente pagate e che in concreto i premi di cassa
malati non vengono corrisposti. La ricorrente, limitandosi ad affermare che
il pignoramento non le permette di pagare i premi correnti, non censura in
alcun modo tale motivazione.

Per questi motivi, la Camera pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Comunicazione alla ricorrente, alle controparti, all'Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 2 dicembre 2003

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero

La presidente:  Il cancelliere: