Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.143/2003
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7B.143/2003 /bom

Sentenza del 26 agosto 2003
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Giudici federali Escher, presidente,
Meyer, Hohl,
cancelliere Piatti.

Avv. A.________,
ricorrente,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

notifica all'estero,

ricorso del 16 giugno 2003 contro la decisione emanata
il 2 giugno 2003 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Dopo aver chiesto ed ottenuto dal Pretore del distretto di Lugano un
sequestro nei confronti della B.________ Inc., con sede a Panama, l'avv.
A.________ ha promosso un'esecuzione in sua convalida. Il 30 aprile 2003
l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha fissato al creditore un termine di 15
giorni per anticipare le spese riguardanti la traduzione in spagnolo e la
notifica a Panama sia del decreto di sequestro che del precetto esecutivo.

2.
Con sentenza 2 giugno 2003 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un
ricorso inoltrato dal creditore contro l'operato dell'Ufficio. I giudici
cantonali hanno reputato che, contrariamente a quanto sostenuto
dall'insorgente, in concreto non sono dati i presupposti dell'art. 66 cpv. 4
n. 3 LEF per procedere ad una notifica in via edittale, atteso che la
notifica a Panama, seppure lunga e difficile, può compiersi in termini
ragionevoli, se confrontata al tempo mediamente necessario per effettuare
tale operazione in altri paesi paragonabili.

3.
Con ricorso del 16 giugno 2003 A.________ chiede, previa concessione
dell'effetto sospensivo, che sia ordinato all'Ufficio di notificare
all'escussa il decreto di sequestro e il precetto esecutivo in via edittale
ai sensi dell'art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF. In via subordinata domanda al
Tribunale federale - richiamando l'art. 15 cpv. 3 LEF - di precisare le
condizioni pratiche di applicazione dell'art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF. Poiché
l'Ufficio federale di polizia indicherebbe che le notifiche a Panama sono
molto difficili e che queste possono durare da 5 a 15 mesi, il ricorrente
sostiene che il lasso di tempo necessario per una notifica per via
diplomatica non sarebbe né adeguato né ragionevole, motivo per cui la
notifica deve avvenire mediante pubblicazione. Abusivamente l'autorità di
vigilanza si è riferita ad una media concernente altri paesi paragonabili,
invece di tenere conto delle difficoltà concrete di una notifica a Panama. In
ogni caso, sempre secondo il ricorrente, qualora per notificare un atto
esecutivo dovessero essere necessari più di sei mesi, ci si troverebbe di
fronte ad una durata inadeguata.

Il 19 giugno 2003 la presidente della Camera adita ha concesso, in via
supercautelare, effetto sospensivo al gravame.

L'Ufficio non ha presentato osservazioni al gravame.

4.
Giusta l'art. 66 cpv. 3 LEF quando il debitore è domiciliato all'estero, la
notificazione di atti esecutivi si fa per mezzo delle autorità di quel luogo
o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul
territorio del quale deve avvenire lo notifica lo ammetta, per posta.
Nell'eventualità che la notificazione giusta l'appena menzionato capoverso
non sia possibile in un termine ragionevole, la notifica di atti esecutivi al
debitore domiciliato all'estero avviene mediante pubblicazione (art. 66 cpv.
4 n. 3 LEF). La possibilità di una notifica edittale ai sensi di quest'ultima
norma non può che costituire l'eccezione (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999,
n. 68 all'art. 66 LEF). Contrariamente alle semplici comunicazioni degli
Uffici, la notifica di un atto esecutivo, e segnatamente di un precetto
esecutivo, riveste un'importanza particolare (DTF 116 III 8 consid. 1a).
Un'esecuzione inizia infatti sulla base di una semplice affermazione del
creditore procedente e il precetto esecutivo viene steso senza che vi sia un
esame preliminare inerente all'esistenza e all'esigibilità della pretesa.
L'escusso, che vuole opporsi alle intenzioni del creditore dispone - di
regola - unicamente di un termine di 10 giorni dalla notifica del precetto
(DTF 119 III 57 consid. 3b).

In sostanza, il ricorrente ritiene necessaria una notifica mediante
pubblicazione a causa della durata e del grado di difficoltà indicati
dall'Ufficio federale di giustizia con riferimento alla notifica di atti
esecutivi a Panama. Nella propria guida all'assistenza giudiziaria il
predetto Ufficio federale distingue, per la notifica di atti giudiziari, tre
tipi di avvertimenti: difficile (schwierig), molto difficile (sehr schwierig)
e per il momento impossibile (zur Zeit unmöglich). Il termine difficile
indica che il tempo necessario per il compimento della procedura è
solitamente conosciuto e che sono previste delle difficoltà, per molto
difficile esso intende che l'esito della domanda è incerto e che il tempo
necessario è raramente noto (Denis Barthe/Alexander Hilfiker, Guida
all'assistenza giudiziaria, 7a edizione, Ufficio federale di giustizia, Berna
2002, pag. 4). Per quanto attiene al caso specifico, occorre innanzi tutto
rilevare che il citato Ufficio federale avverte (stato 20.8.2002) che una
notifica a Panama è difficile ("schwierig") e non, come invece preteso dal
ricorrente, molto difficile ("sehr schwierig"). Anche la durata (5-15 mesi)
che esso menziona per il compimento della procedura non appare così
eccezionale da giustificare la notifica mediante pubblicazione di un precetto
esecutivo. Infatti, come peraltro già rilevato nella sentenza impugnata, per
il Nicaragua vengono indicati 12 mesi, per la Colombia 4-12 mesi, per il
Brasile 9 mesi e per il Messico 10 mesi. Ora, la norma in discussione non può
avere per effetto che per gran parte dell'America centro-meridionale le
notifiche di atti esecutivi avvengano regolarmente in via di pubblicazione.

Da quanto precede discende che la decisione delle autorità di esecuzione di
trasmettere all'escussa il precetto esecutivo in via rogatoriale non viola il
diritto federale. Atteso che il ricorrente non ha mai contestato la decisione
dell'Ufficio di esecuzione di trasmettere congiuntamente al precetto
esecutivo il decreto di sequestro, non è necessario stabilire se quest'ultimo
è un atto esecutivo ai sensi degli art. 64 a 66 LEF, suscettivo di una
notifica ai sensi dell'art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF (in favore di un'applicazione
per analogia di tale norma Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, vol. IV, Losanna 2003, n. 31 all'art.
276 LEF).

5.
Per quanto attiene alla domanda subordinata, giova ricordare che essa non
rientra nelle richieste proponibili con un ricorso fondato sull'art. 19 cpv.
1 LEF, atteso che in base al chiaro tenore dell'art. 15 cpv. 3 LEF la facoltà
di impartire istruzioni alle autorità di vigilanza è lasciata
all'apprezzamento del Tribunale federale.

6.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui si rivela
ammissibile, risulta infondato e come tale va respinto. Non si preleva tassa
di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).

Per questi motivi, la Camera pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza.

Losanna, 26 agosto 2003

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero

La presidente:  Il cancelliere: