Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.122/2003
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7B.122/2003 /viz

Sentenza del 26 giugno 2003
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Giudici federali Escher, presidente,
Meyer, Hohl,
cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Rossano Pinna,
via Somaini 10/Via P. Lucchini, casella postale 3406, 6901 Lugano,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

tempestività dell'opposizione,

ricorso del 19 maggio 2003 contro la decisione emanata il 29 aprile 2003
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, quale autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
A. ________ ha chiesto e ottenuto un sequestro nei confronti della B.________
Ltd. Ad istanza della sequestrante, l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha
steso il 28 gennaio 2003 un precetto esecutivo, che ha trasmesso in via
rogatoriale alla sede della sequestrata a Tortola (Isole Vergini
Britanniche), dove è stato notificato il 18 febbraio 2003 presso C.________
Limited. Questa ha spedito alla sua succursale di Ginevra il precetto
esecutivo, che è poi stato consegnato all'attuale patrocinatore della
debitrice. Quest'ultimo si è recato al summenzionato Ufficio di esecuzione
lunedì 3 marzo 2003 con l'originale del precetto su cui è stata indicata
quale data di notifica il 3 marzo 2003 e apposta l'opposizione formulata
seduta stante dal legale.

2.
Con sentenza 29 aprile 2003 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha
respinto un ricorso con cui A.________ aveva chiesto l'accertamento
dell'assenza di una tempestiva opposizione della debitrice al precetto
esecutivo. L'autorità di vigilanza ha constatato che la dichiarazione di fare
opposizione è avvenuta 13 giorni dopo la notifica del precetto, sebbene
l'Ufficio avesse a tal fine unicamente accordato un termine di 10 giorni.
Essa ha però rilevato che, giusta l'art. 33 cpv. 2 LEF, alla parte
interessata al procedimento che abita all'estero può essere riconosciuto un
termine più lungo e che un atto di per sé tardivo, ma effettuato nel termine
che avrebbe dovuto esserle fin dall'inizio assegnato, è da considerare
tempestivo. Ora, secondo i giudici cantonali, con la notifica del precetto
esecutivo l'Ufficio non avrebbe dovuto accordare alla debitrice unicamente
dieci giorni per fare opposizione, ma avrebbe dovuto concederle un termine
pari al tempo impiegato per trasmetterle - all'estero - l'atto esecutivo.
Atteso che il precetto è stato notificato 20 giorni dopo la sua stesura,
l'opposizione fatta 13 giorni dopo la sua intimazione è tempestiva.

3.
Con ricorso del 19 maggio 2003 al Tribunale federale A.________ postula,
previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento sia della
decisione dell'autorità di vigilanza sia dell'opposizione interposta al
precetto esecutivo. La ricorrente sostiene che nella fattispecie non sono
dati i presupposti che giustificano l'applicazione dell'art. 33 cpv. 2 LEF,
poiché già al momento in cui era stato spiccato il precetto esecutivo, la
debitrice era assistita da legali svizzeri. Inoltre, l'escussa avrebbe dovuto
tutelare da sé i propri interessi e chiedere, qualora lo avesse ritenuto
necessario, una proroga del termine senza pretendere che l'Ufficio vi
procedesse di sua sponte.
Il 22 maggio 2003 la presidente della Camera adita ha conferito, in via
supercautelare, effetto sospensivo al gravame.
Nelle proprie osservazioni del 3 giugno 2003 la B.________ Ltd propone la
reiezione del ricorso.

4.
La decisione dell'autorità cantonale - superiore - di vigilanza può essere
deferita al Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione per
violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla
Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell'apprezzamento (art. 19
cpv. 1 LEF).

4.1 Il ricorso, consegnato alla posta lunedì 19 maggio 2003, è stato
interposto in tempo utile (art. 32 cpv. 2 OG e art. 1 della legge federale
sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato), atteso che la sentenza
impugnata è stata notificata al patrocinatore della creditrice ricorrente il
7 maggio 2003. Esso si rivela in linea di principio ammissibile, poiché
diretto contro una decisione con cui l'autorità di vigilanza ha riconosciuto
la tempestività dell'opposizione a un precetto fatto spiccare dalla stessa
ricorrente.

4.2 Giusta l'art. 63 cpv. 2 OG, applicabile per analogia alla presente
procedura in virtù del rinvio contenuto nell'art. 81 OG, il Tribunale
federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti come sono stati
accertati dall'ultima autorità cantonale a meno che siano state violate
disposizione federali in materia di prove e riservata la rettificazione
d'ufficio degli accertamenti dovuti manifestamente a una svista. In concreto,
nella misura in cui la ricorrente si fonda su una fattispecie che non risulta
dalla sentenza impugnata senza prevalersi di una violazione del diritto
federale, il gravame si rivela di primo acchito inammissibile. Ciò vale
segnatamente per le disquisizioni ricorsuali concernenti l'asserita
assistenza di un avvocato svizzero nel periodo antecedente la notifica del
precetto.

5.
In virtù dell'art. 33 cpv. 2 LEF un termine più lungo o una proroga possono
essere concessi alla parte interessata nel procedimento che abita all'estero.
Con tale norma il legislatore ha ripreso e generalizzato quanto già previsto
nella previgente LEF dall'art. 66 cpv. 5 (Messaggio  concernente la revisione
della LEF, FF 1991 III 1, pag. 33; cfr. inoltre sul prolungamento del termine
per fare opposizione Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 30
all'art. 74 LEF). La concessione di una proroga o di un termine più lungo è
una questione che rientra nell'apprezzamento delle autorità di esecuzione
(Pierre-Robert Gilliéron, op. cit., n. 21 in fine all'art. 33 LEF; Messaggio,
loc. cit.), motivo per cui il Tribunale federale può unicamente intervenire
nei casi di eccesso o abuso (art. 19 cpv. 1 LEF). Per quanto attiene alla sua
commisurazione, la prassi ha stabilito che si giustifica prendere in
considerazione la durata ordinaria del trasporto di invii postali dal paese
di residenza del debitore verso la Svizzera ed estendere il termine in tale
misura (DTF 106 III 1 consid. 2 pag. 4). Giova infine osservare che
l'Ufficiale può pure concedere una proroga in modo tacito, considerando ad
esempio valida un'opposizione comunicata dopo il termine di 10 giorni (DTF 91
III 1 consid. 4 pag. 6).
In concreto occorre innanzi tutto rilevare che, apponendo l'opposizione sul
precetto esecutivo, l'Ufficiale ha implicitamente esteso di tre giorni il
termine assegnato in precedenza. Atteso che il precetto esecutivo è stato
notificato alla debitrice nei Caraibi, l'Ufficiale non ha abusato del suo
potere di apprezzamento, riconoscendo un siffatto prolungamento del termine,
tanto più che il termine di 10 giorni scadeva venerdì 28 febbraio 2003,
motivo per cui una qualsiasi proroga avrebbe incluso al minimo 3 giorni
supplementari (cfr. art. 31 cpv. 3 LEF). Anche il richiamo alla DTF 111 III 5
non soccorre la ricorrente. Nel caso in esame, contrariamente alla
fattispecie posta a fondamento di tale sentenza, l'atto esecutivo non è stato
intimato in Svizzera a un debitore domiciliato all'estero, ma è stato
notificato all'estero alla sede della debitrice: l'art. 33 cpv. 2 LEF risulta
pertanto applicabile al caso in esame (cfr. DTF 111 III 5 consid. 3a pag. 6).
Ne segue che le autorità di esecuzione non hanno violato il diritto federale,
ritenendo, in seguito alla concessione di un termine più lungo, tempestiva
l'opposizione interposta al precetto esecutivo.

6.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va
respinto. Atteso che al gravame è stato conferito effetto sospensivo, il
termine di cui all'art. 279 cpv. 2 LEF per chiedere il rigetto
dell'opposizione o per promuovere l'azione di accertamento del credito inizia
a decorrere dalla notifica della presente decisione al patrocinatore della
ricorrente. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF) né si
assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi, la Camera pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Il termine di cui all'art. 279 cpv. 2 LEF inizia a decorrere dalla notifica
della presente sentenza al patrocinatore della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al patrocinatore della
controparte (B.________ Ltd, Tortola (Isole Vergini Britanniche), patrocinata
dall'avv. Luca Trisconi, Studio legale Barchi e Associati, via S. Balestra
17, 6901 Lugano), all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza.

Losanna, 26 giugno 2003

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero

La presidente:  Il cancelliere: