Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6S.348/2003
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6S.348/2003 /bom

Sentenza del 12 novembre 2003
Corte di cassazione penale

Giudici federali Schneider, presidente,
Wiprächtiger, Kolly,
cancelliere Ponti.

A. A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Sandro F. Stadler,
piazza Elvezia, corso S. Gottardo 3, casella
postale 1342, 6830 Chiasso 1,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo
di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Decreto di non luogo a procedere (appropriazione indebita, truffa, ecc.),

ricorso per cassazione contro la sentenza 8 agosto 2003 della Camera dei
ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 24/27 dicembre 2001 A.A.________ inoltrava al Ministero pubblico del
Canton Ticino una denuncia penale nei confronti del fratello D.A.________ per
asserite malversazioni compiute da quest'ultimo nell'ambito del suo operato
quale esecutore testamentario della Comunione ereditaria (CE) fu Dr.
B.A.________ e C.A.________. Il 6/8 aprile 2002 A.A.________ e il marito
presentavano poi un complemento della denuncia.

B.
Con decisione motivata del 20 giugno 2002 il Procuratore pubblico del Cantone
Ticino, vista l'assenza di seri indizi di colpevolezza a carico del
denunciato in relazione alle asserite malversazioni, decretava il non luogo a
procedere.

C.
L'8 agosto 2003 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (CRP) respingeva la promozione dell'accusa proposta dai
denuncianti contro D.A.________ per titolo di appropriazione indebita,
truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti.

D.
Con tempestivo ricorso per cassazione A.A.________ è insorta dinanzi al
Tribunale federale contro la sentenza della CRP, chiedendone l'annullamento.

E.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame
l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito,
dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 II 46 consid.
2a; 127 III 41 consid. 2a; 126 I 81 consid. 1).

1.1 Contrariamente al diritto previgente, l'art. 270 PP nella nuova versione
in vigore dal 1° gennaio 2001 (FF 2000 3136 e segg.), non prevede più per il
danneggiato, quand'anche parte civile, la facoltà di impugnare nel merito
decisioni concernenti procedimenti penali, tale facoltà essendo stata
volontariamente ristretta alle vittime ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della
legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati
(LAV; RS 312.5) e ai loro parenti (art. 270 lett. e PP; DTF 127 IV 189
consid. 2a; FF 1999 8445 e 8437).

1.2 Nel suo gravame la ricorrente sostiene di aver sporto querela per titolo
di appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e falsità in
documenti. La legittimazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LAV presuppone però
che il ricorrente sia stato leso direttamente nella sua integrità fisica,
sessuale o psichica (v. in generale sulla nozione di vittima DTF 128 IV 188
consid. 2; 127 IV 236 consid. 2b/bb; 125 II 265 consid. 2). Ora,
pacificamente, i (presunti) reati menzionati non hanno leso la denunciante
nella sua integrità fisica, sessuale o psichica, né essa lo dimostra in alcun
modo. L'insorgente risulta pertanto sprovvista della legittimazione giusta
l'art. 270 lett. e PP.

1.3 La ricorrente non possiede la legittimazione ricorsuale neanche a titolo
di querelante (art. 270 lett. f PP) poiché le censure sollevate criticano
essenzialmente l'applicazione del diritto sostanziale e non l'esercizio del
diritto di querela in quanto tale (DTF 129 IV 206 consid. 1; 128 IV 92
consid. 4c; 127 IV 185 consid. 2).

1.4 L'insorgente non può infine nemmeno prevalersi della qualità di
accusatrice privata ai sensi dell'art. 270 lett. g PP (FF 1999 8446; DTF 128
IV 39 consid. 2; 127 IV 236 consid. 2b/aa). Conformemente al codice di
procedura penale ticinese, e così è stato nella fattispecie, l'azione penale
è promossa e sostenuta esclusivamente dal Ministero pubblico sia, come nel
caso in esame, per i reati a querela di parte, sia per i reati perseguibili
d'ufficio (v. tra l'altro gli art. 68, 178 e 184 CPP/TI).

2.
Il gravame, manifestamente inammissibile, va disatteso secondo la procedura
semplificata (art. 36a cpv. 1 OG).

Le spese processuali seguono di regola la soccombenza (art. 278 cpv. 1 PP).
L'art. 156 cpv. 6 OG - applicabile al ricorso per cassazione giusta i rinvii
degli art. 278 cpv. 1 e 245 PP - prevede che le spese inutili sono sostenute
da chi le ha cagionate. Sulla scorta di questa disposizione, il Tribunale
federale può eccezionalmente decidere di porre le spese processuali a carico
non già della parte soccombente ma del suo patrocinatore legale. Tale è il
caso quando l'irricevibilità del ricorso può essere constatata di primo
acchito, prestando un minimo di attenzione (DTF 129 IV 206 consid. 2, pag.
208 in alto e riferimenti citati).

In concreto l'avvocato della ricorrente - pur senza menzionarlo espressamente
- fonda la legittimazione attiva della sua cliente sul previgente art. 270
PP, norma che è stata modificata da oltre due anni. L'indicazione dei rimedi
di diritto contenuta nella decisione impugnata, essendo formulata in termini
generali ("la legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art.
268 e segg. PP”), non può avere originato confusione alcuna. La modifica
legislativa riguardante l'art. 270 PP, entrata in vigore il 1° gennaio 2001,
è peraltro stata oggetto di numerose decisioni pubblicate del Tribunale
federale (v. DTF 128 IV 188 consid. 2, 92 consid. 4a, 37 consid. 3), nonché
di commenti dottrinali, segnatamente in una pubblicazione della Federazione
svizzera degli avvocati (v. Gilbert Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de
cassation pénale: questions choisies, in Les recours au Tribunal fédéral,
Publication FSA, Berna 2002, vol. 16, pagg. 48 e segg.).

Ora, non è certo insensato pretendere da un avvocato che si aggrava davanti
al Tribunale federale che sia al corrente di questa evoluzione legislativa.
Questo, a maggior ragione, se si tien conto che l'ordinanza presidenziale per
l'anticipo delle spese (art. 150 OG) rendeva formalmente edotto il legale che
il ricorso appariva sprovvisto di probabilità di esito favorevole e citava le
sentenze pubblicate relative alla modifica dell'art. 270 PP e alle sue
conseguenze per la legittimazione ricorsuale. Ciò nonostante, l'avvocato non
ha ritenuto opportuno ritirare il gravame, e l'anticipo spese è stato
tempestivamente versato.

Ne scende che egli deve sopportare per intero le spese della presente
procedura dinanzi al Tribunale federale, avendole inutilmente provocate (art.
156 cpv. 6 OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dell'avv. Sandro F.
Stadler, piazza Elvezia, corso S. Gottardo 3, Chiasso.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla ricorrente, al
Ministero pubblico del Cantone Ticino e alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 novembre 2003

In nome della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: