Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6S.302/2003
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6S.302/2003 /viz

Sentenza del 17 ottobre 2003
Corte di cassazione penale

Giudici federali Schneider, presidente,
Wiprächtiger, Kolly, Karlen, Féraud,
cancelliere Garré.

Commissione federale delle case da gioco,
3003 Berna,
ricorrente,

contro

X.________,
opponente, patrocinato dall'avv. dott. Carlo Postizzi, corso Elvezia 10, 6900
Lugano.

contravvenzione alla legge federale sulle case da gioco; art. 80 DPA,

ricorso per cassazione contro la sentenza del 15 luglio 2003 della Corte di
cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
In data 15 giugno 2000 la Polizia cantonale ticinese ha sequestrato due
apparecchi automatici da gioco del tipo Reflex Balls presso il Ristorante
A.________ ad Airolo, uno dei quali appartenente a X.________. In data 27
novembre 2000 sono stati sequestrati due apparecchi dello stesso tipo presso
il Bar B.________ ad Agno, entrambi appartenenti a X.________.
In base agli accertamenti di fatto effettuati dalla Commissione federale
delle case da gioco (CFCG) gli apparecchi in questione sono stati tutti
utilizzati, senza autorizzazione, per giochi d'azzardo.

B.
Per i fatti di Airolo la CFCG, mediante decreto penale del 28 marzo 2002,
riconosceva X.________ colpevole di violazione della legge federale sul gioco
d'azzardo e sulle case da gioco (LCG; RS 935.52) e lo condannava al pagamento
di una multa di fr. 2'500.--. Per i fatti di Agno la CFCG, mediante decreto
penale del 23 novembre 2001, lo condannava sempre per violazione della LCG ad
una multa di fr. 10'000.--.
In entrambi i decreti è stata ordinata anche la confisca delle somme in
denaro trovate all'interno degli apparecchi in occasione dei sequestri e di
valori patrimoniali non più reperibili per complessivi fr. 19'375.--, nonché
la confisca e la distruzione degli stessi apparecchi sequestrati.

C.
Pronunciandosi su opposizione la CFCG confermava entrambi i decreti mediante
decisioni penali 27 giugno 2002 e 28 marzo 2002.

D.
In data 16 giugno 2003 il Giudice della Pretura penale, adito
dall'interessato mediante richiesta del giudizio di un tribunale (art. 72
DPA), proscioglieva X.________ dall'accusa di violazione della LCG ed
ordinava unicamente la confisca e la distruzione di tutti gli apparecchi
sequestrati. Dichiarava inoltre decaduta la prospettata confisca delle somme
sequestrate negli apparecchi, così come la confisca di valori patrimoniali
non reperibili.

E.
Il 15 luglio 2003 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale
d'appello del Canton Ticino (CCRP) dichiarava inammissibile il ricorso per
cassazione inoltrato dalla CFCG contro la sentenza pretorile.

F.
La CFCG insorge mediante tempestivo ricorso per cassazione al Tribunale
federale contro la decisione dell'ultima istanza cantonale.

G.
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni. L'opponente domanda che il
ricorso venga dichiarato irricevibile, in subordine che venga integralmente
respinto.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame
l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito,
dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 II 46 consid.
2a; 127 III 41 consid. 2a).

1.2 Il ricorso per cassazione può essere proposto unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). In base all'art. 83 cpv. 1 DPA,
nella versione in vigore dal primo gennaio 2002 (RU 2001 pag. 3313; FF 1998
pag. 1126), le sentenze dei tribunali cantonali non impugnabili mediante
rimedio di diritto cantonale per violazione del diritto federale e le
dichiarazioni di non doversi procedere emesse in ultima istanza cantonale
possono essere impugnate con ricorso per cassazione al Tribunale federale; la
legittimazione ricorsuale spetta parimenti, a titolo indipendente, sia al
procuratore generale che all'amministrazione interessata.

1.3 Mediante questa novella legislativa è stata chiarificata la posizione
processuale dell'amministrazione interessata, che era stata invece oggetto in
precedenza di una giurisprudenza discordante (cfr. la posizione dapprima
espressa in DTF 105 IV 286 e poi in DTF 117 IV 484). Per volontà esplicita
del legislatore la legittimazione ricorsuale dell'amministrazione interessata
ne esce rafforzata. Essa detiene infatti determinate conoscenze specifiche
che il Ministero pubblico della Confederazione non può avere e che è
opportuno vengano valorizzate anche in campo processuale (FF 1998 pag. 1126).
Inoltre per quanto riguarda l'ammissibilità del ricorso va sottolineato come
l'art. 83 DPA, già nella sua precedente versione, fissa delle regole speciali
omettendo esplicitamente di fare richiamo alle disposizioni previste all'art.
268 PP (DTF 105 IV 286 cons. 2). L'entrata in materia è tanto più necessaria
in casi come quello qui in esame, in cui l'ultima istanza cantonale ha
pronunciato l'inammissibilità del ricorso pregresso sulla base di norme
cantonali, ignorando completamente le norme federali esistenti.

1.4 La sentenza 15 luglio 2003 della CCRP non è impugnabile mediante rimedi
ordinari di diritto cantonale. La CFCG ha emanato sia il decreto penale che
la decisione impugnati, per cui agisce nella veste di amministrazione
interessata ai sensi dell'art. 83 cpv. 1 DPA. Essa lamenta la violazione sia
di diritto federale, segnatamente degli art. 80 cpv. 2 e 79 cpv. 2 DPA, che
di norme della procedura penale cantonale (art. 276 e 289 CPP/TI). Il ricorso
è ammissibile per quanto riguarda le censure pertinenti al diritto federale
(ricorso pag. 3 consid. B-E), mentre è irricevibile per quelle riguardanti il
diritto cantonale (ibidem consid. A, F).

2.
2.1 Secondo la ricorrente la sentenza impugnata violerebbe le norme
procedurali federali in ambito di diritto penale amministrativo, le quali
nella fattispecie prevarrebbero nei confronti delle norme del diritto
processuale cantonale (ricorso pag. 3).

2.2 La CCRP fonda la propria pronuncia di inammissibilità sul mancato
rispetto da parte della ricorrente del termine di cinque giorni previsto
all'art. 276 cpv. 2 CPP/TI per presentare dichiarazione di ricorso contro le
sentenze del Giudice della Pretura penale (sentenza impugnata pag. 2 e
segg.).
2.3 In base all'art. 80 cpv. 2 DPA anche il procuratore generale e
l'amministrazione interessata possono, ciascuno a titolo indipendente,
avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale. Essi devono
presentare per iscritto tali rimedi entro 20 giorni dalla notificazione dei
considerandi scritti, davanti all'autorità cantonale competente e nella forma
prevista dal diritto procedurale cantonale. Il diritto federale non prevede
ulteriori termini per la presentazione della dichiarazione di ricorso. In
questo senso la regolamentazione federale in merito è esaustiva e non lascia
spazio a deroghe procedurali cantonali (art. 82 DPA). La legislazione
cantonale può infatti disciplinare solamente la forma del gravame (art. 80
cpv. 2 seconda frase in fine DPA) ma non introdurre termini aggiuntivi ignoti
alla legislazione federale, la quale è del resto preminente anche dal profilo
costituzionale (art. 49 cpv. 1 Cost.). Non fa ostacolo a tutto questo la
giurisprudenza in merito alla precedente versione dell'art. 80 cpv. 2 DPA,
dove si nominava solo il procuratore generale della Confederazione e non
l'amministrazione interessata. L'aggiunta esplicita da parte del legislatore
della legittimazione ricorsuale di quest'ultima (FF 1998 pag. 1126) permette
invece di estendere anche ad essa le regole prima riservate al procuratore
generale, visto che è decaduta la distinzione su cui ancora si fondava il
Tribunale federale in DTF 114 IV 179 consid. 2b.

2.4 Alla luce degli accertamenti di fatto effettuati in sede cantonale e
vincolanti per il Tribunale federale (art. 277bis cpv. 1 seconda frase PP,
richiamato l'art. 83 cpv. 1 DPA) la ricorrente ha presentato il ricorso alla
CCRP entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata per iscritto
e quindi in maniera tempestiva (art. 80 cpv. 2 DPA), conformemente del resto
all'unico termine ricorsuale che il giudice di prime cure ha indicato giusta
l'art. 79 cpv. 2 DPA. Nella sentenza impugnata le norme procedurali federali
non vengono nemmeno richiamate. La CCRP ha applicato a torto il diritto
cantonale in luogo e vece del diritto federale. In base alla giurisprudenza
questo corrisponde ad una violazione del diritto federale in quanto tale (DTF
116 IV 19 cons. 1). La censura della ricorrente è quindi fondata.

3.
Da tutto questo discende che il gravame è da accogliere, nella misura della
sua ammissibilità, e la sentenza della CCRP va annullata. L'opponente,
parzialmente soccombente, dovrebbe sopportare una parte delle spese (art. 278
cpv. 1 PP, richiamato l'art. 83 cpv. 1 DPA). Queste vengono però compensate
con la parziale indennità per ripetibili di cui beneficierebbe per la parte
del ricorso che è stata dichiarata inammissibile (art. 278 cpv. 3 PP).
All'amministrazione interessata si applicano per analogia le norme previste
agli art. 278 cpv. 2 e cpv. 3 PP per cui essa non sopporta spese né beneficia
di indennità per ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è accolto, la sentenza impugnata
è annullata e la causa viene rinviata all'autorità cantonale per nuovo
giudizio.

2.
Non si riscuotono spese né si accordano indennità per ripetibili.

3.
Comunicazione alle parti e alla Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 17 ottobre 2003

In nome della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: