Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6S.297/2003
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6S.297/2003 /viz

Sentenza del 14 ottobre 2003
Corte di cassazione penale

Giudici federali Schneider, presidente, Kolly e Karlen.
cancelliere Ponti.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Luca Gandolfi,
Studio legale Velo & Associati, via Soave 5,
casella postale 3464, 6901 Lugano,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

omicidio colposo (art. 117 CP),

ricorso per cassazione contro la sentenza del 29 giugno 2003 della Corte di
cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 17 febbraio 2001 verso le ore 20'50 si verificava, in corrispondenza
dell'incrocio tra Via Trevano e Via Monte Boglia a Lugano, un incidente della
circolazione che ha visto coinvolti, da una parte, A.________ alla guida di
un autoveicolo marca X.________, e dall'altra, B.________, alla guida di uno
scooter marca Y.________. La dinamica dell'incidente può così essere
riassunta: l'automobilista A.________ usciva dal posteggio di una pizzeria,
dove aveva consumato un pasto veloce con un'amica, e si immetteva su Via
Trevano in direzione Lugano-centro. Percorse alcune decine di metri di questa
strada rettilinea e pianeggiante, si spostava verso l'asse centrale della
carreggiata, intenzionato a svoltare a sinistra su Via Monte Boglia. Mentre
stava compiendo la manovra, è però entrato in collisione all'altezza della
portiera con il motociclista, che lo stava sorpassando sulla sinistra. In
seguito all'urto, quest'ultimo perdeva il controllo del proprio mezzo e dopo
aver strisciato per 15-20 metri sull'asfalto andava a collidere violentemente
contro un palo della segnaletica; per le gravi ferite riportate, B.________
decedeva nel corso della notte.
L'inchiesta ha potuto stabilire che mentre il veicolo di A.________ era in
perfetto stato di marcia, lo scooter condotto dalla vittima era in uno stato
di pessima manutenzione ed era stato in più punti abusivamente manomesso
(pneumatici lisci, motore elaborato, sospensioni modificate, lampade dei
piccoli proiettori ellissoidali colorate di nero, plastiche degli indicatori
di direzione annerite). Risulta inoltre che il motociclista era privo della
licenza di condurre e portava il casco slacciato.

B.
Con decreto di accusa del 10 dicembre 2002 il Procuratore pubblico ticinese
ha ritenuto A.________ autore colpevole di omicidio colposo per avere
imprevidentemente cagionato la morte di B.________, eseguendo la manovra di
svolta a sinistra su via Monte Boglia senza scorgere lo scooter in fase di
sorpasso. La pena inflitta, che teneva conto anche di un'infrazione alla
legge federale sugli stupefacenti (LStup), ammontava a 75 giorni di
detenzione sospesi condizionalmente.
Statuendo sull'opposizione al decreto di accusa interposta da A.________, il
7 maggio 2003 il giudice della Pretura penale del Canton Ticino lo ha
ritenuto autore colpevole di omicidio colposo per i fatti avvenuti la sera
del 17 febbraio 2001, condannandolo a 40 giorni di detenzione sospesi
condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni. La riduzione di pena
rifletteva il proscioglimento, per intervenuta prescrizione, dall'accusa di
aver violato la LStup.

C.
Adita da A.________, la Corte di cassazione e revisione penale (CCRP) del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino respingeva, con sentenza del 29 giugno
2003, il gravame introdotto contro la decisione della Pretura penale. La
Corte cantonale riteneva in sostanza che l'automobilista, nell'eseguire la
svolta a sinistra senza accorgersi che da tergo proveniva un motociclista in
fase di sorpasso, ha violato l'art. 34 cpv. 3 LCStr. Vista la sua
imprevidenza colpevole, la CCRP considerava adempiuti i requisiti
dell'omicidio colposo.

D.
Contro tale sentenza A.________ è insorto con tempestivo ricorso per
cassazione dinanzi al Tribunale federale, chiedendo che essa venga annullata.
Egli ritiene che la CCRP ha violato il diritto federale, applicando
erroneamente il disposto di cui all'art. 117 CP in relazione agli art. 26 e
34 cpv. 3 della LCStr. Censura pure il fatto che le autorità cantonali di
prima e seconda istanza hanno considerato fondato il rapporto di causalità
naturale ed adeguato, omettendo invece di applicare quelle circostanze che
interrompono il nesso di causalità.

E.
Con scritto del 7 agosto 2003 la CCRP ha comunicato di rinunciare a
presentare osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame
l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito,
dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 II 46 consid.
2a; 127 III 41 consid. 2a; 126 I 81 consid. 1).

1.2 Secondo dottrina e giurisprudenza, la legittimazione a ricorrere per
cassazione in merito all'azione penale è regolata in modo esaustivo dall'art.
270 PP. In virtù dell'art. 270 lett. a PP l'accusato è legittimato a
ricorrere in cassazione; gli altri requisiti formali essendo ossequiati, il
presente rimedio è senz'altro ricevibile.

2.
Il ricorso per cassazione può essere fondato unicamente sulla violazione del
diritto federale (art. 269 PP). La Corte di cassazione penale del Tribunale
federale è vincolata dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale
(art. 277bis cpv. 1 seconda e terza proposizione PP). Essa deve fondare il
suo giudizio sui fatti quali accertati dall'ultima istanza cantonale ed
eventualmente su quelli considerati dall'autorità inferiore, ma solo nella
misura in cui essi siano ripresi, per lo meno in modo implicito, nella
decisione impugnata (art. 273 cpv. 1 lett. b PP; DTF 126 IV 65 consid. 1; 118
IV 122 consid. 1). La motivazione del ricorso non deve criticare accertamenti
di fatto né proporre eccezioni ed impugnazioni nuove (art. 273 cpv. 1 lett. b
PP).
Nella misura in cui il ricorrente censura l'accertamento dei fatti compiuto
dall'autorità cantonale, segnatamente si fonda su una diversa versione dei
fatti, il suo gravame risulta pertanto inammissibile. Trattandosi della
valutazione della forza probatoria di una perizia, occorre inoltre ricordare
che il giudice è di regola vincolato dalle conclusioni peritali, e può
scostarsene solamente in presenza di motivi validi (DTF 118 Ia 144 consid.
1c; 101 IV 129 consid. 3a)

3.
Il ricorrente lamenta una violazione degli art. 18 cpv. 3 e 117 CP nonché
delle nozioni di diritto federale di causalità adeguata e di interruzione del
nesso causale. Egli contesta la materialità dell'infrazione; afferma infatti
di aver effettuato una regolare preselezione prima di svoltare a sinistra,
esponendo per tempo il segnale di direzione e accertandosi che sia in senso
contrario che da tergo non giungessero altri veicoli. Asserisce in sostanza
che, contrariamente a quanto ritenuto dalle autorità cantonali, la collisione
è dovuta al fatto che il coprotagonista B.________ ha effettuato un'azzardata
manovra di sorpasso, a velocità ben superiore al limite consentito, senza
avvedersi delle sue evidenti intenzioni di svoltare a sinistra. Le istanze
cantonali gli avrebbero pertanto erroneamente imputato una violazione
dell'art. 34 cpv. 3 LCStr, omettendo pure di applicare il principio
dell'affidamento dedotto dall'art. 26 LCStr.

3.1 L'art. 117 CP punisce chi, per negligenza, cagiona la morte di una
persona con la detenzione o con la multa. Giusta l'art. 18 cpv. 3 CP,
commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per
un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e
non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole, secondo questa stessa
disposizione, se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto
secondo le circostanze e le sue condizioni personali. Un comportamento viola
i doveri di prudenza quando l'autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto,
tenuto conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della
messa in pericolo altrui e ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del
rischio ammissibile (DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb e
riferimenti; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,
2a ed., Zurigo 1997, n. 28a e 33 ad art. 18 CP). Per determinare precisamente
quali sono i doveri imposti dalla prudenza, ci si può riferire alle
disposizioni legali emanate a salvaguardia della sicurezza e per evitare gli
incidenti. Nella fattispecie vanno considerate innanzitutto le norme sulla
circolazione stradale (DTF 122 IV 133 consid. 2a, 225 consid. 2a; Trechsel,
op. cit. n. 29 ad art. 18 CP). Il giudice può anche ordinare una perizia per
identificare i precetti di prudenza che si imponevano in una data situazione
(DTF 106 IV 264 consid. 1).

3.2 Secondo l'art. 34 cpv. 3 LCStr, "il conducente che vuole cambiare
direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in
preselezione, passare da una corsia ad un'altra, deve badare ai veicoli che
giungono in senso inverso e a quelli che seguono". D'altra parte, secondo il
principio dell'affidamento dedotto dall'art. 26 LCStr, nella circolazione
ogni utente della strada può - premesso che ne abbia rispettato i canoni -
confidare nel corretto comportamemto degli altri utenti, nella misura in cui
non vi siano indizi per ritenere il contrario (art. 26 cpv. 2 LCStr; DTF 124
IV 81 consid. 2b; 122 IV 133 consid. 2a; Trechsel, op. cit., n. 32 ad art. 18
CP). Secondo la giurisprudenza, ove, per decidere se un utente della strada
abbia violato una norma della circolazione, occorre stabilire se egli avesse
potuto aspettarsi un comportamento conforme alla legge di un altro utente
della strada, non può essergli negato il diritto di invocare il principio
dell'affidamento per il motivo che egli stesso non si è comportato
conformemente alle norme della circolazione. Così, anche chi è tenuto a dare
la precedenza può invocare il principio dell'affidamento quando chi gode del
diritto di precedenza violi le norme della circolazione in modo imprevedibile
per il debitore della precedenza (DTF 125 IV 83 consid. 2c e d; 120 IV 252
consid. 2d/aa; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Losanna
1996, n. 4.1 ad art. 26 LCStr e n. 3.6.3 "in fine" ad art. 36 LCStr).

3.2.1 L'obbligo di badare ai veicoli che seguono deve essere inteso nel senso
di "non metterli in pericolo", specie quando questi sono in fase di sorpasso
(DTF 125 IV 83 consid. 1a; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.1 e 3.2 ad art. 34
LCStr). Il conducente di un veicolo che intende svoltare a sinistra non ha
soltanto l'obbligo di segnalare con l'apposito dispositivo la sua intenzione
di effettuare il cambiamento di direzione ma è anche tenuto, in principio, a
dare la precedenza all'altro veicolo che, sopraggiugendo da tergo, si prepari
al sorpasso o abbia già iniziato la manovra di sorpasso per proseguire nella
stessa direzione. In questa evenienza egli deve arrestarsi, o, se del caso,
rimanere fermo, per non intralciare la manovra di sorpasso dell'altro
conducente che beneficia della precedenza (v. Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.6
e 2.24 ad art. 35 LCStr; DTF 125 IV 83).

3.2.2 Nel caso concreto, le autorità cantonali hanno accertato che
l'incidente si è verificato perché il ricorrente, contravvenendo a queste
precise e doverose cautele, ha iniziato la manovra di svolta a sinistra senza
prestare sufficiente attenzione al traffico proveniente da tergo. Secondo le
indicazioni del perito, prima di iniziare la manovra di svolta su Via Monte
Boglia, l'automobilista avrebbe avuto la possibilità di percepire - guardando
nello specchio retrovisore interno - la presenza dello scooter, e questo
malgrado le avverse condizioni metereologiche (notte, pioggia) e la ridotta
visibilità della motocicletta (fari anneriti; indumenti di colore scuro
indossati dal conducente). Le risultanze peritali escludono pure che al
momento in cui il veicolo di A.________ si è immessa su Via Trevano, il
motociclista potesse ipotizzare che la vettura intendeva svoltare a sinistra
dopo poche decine di metri in corrispondenza dell'accesso su Via Monte
Boglia, ciò che esclude non solo l'applicazione al caso concreto degli art.
35 cpv. 5 e 6 LCStr (divieto di sorpasso dei veicoli in preselezione che
intendono svoltare a sinistra, rispettivamente, obbligo di sorpassarli sulla
destra) ma anche del principio dell'affidamento, per il quale il ricorrente
poteva confidare nel fatto che nessuno lo avrebbe sorpassato sulla sua
sinistra. Le autorità cantonali hanno peraltro osservato che la manovra di
sorpasso - ancorché rischiosa e imprudente - era lecita in quel tratto di
strada.
Orbene, prima di impegnare la preselezione per la svolta a sinistra, il
ricorrente avrebbe dovuto accertarsi in modo rigoroso, utilizzando gli
specchietti retrovisori e eventualmente girando la testa, che a tergo non vi
fosse nessun veicolo in procinto di sorpassarlo, come invece era il caso; per
sua stessa ammissione, l'insorgente ha dichiarato di non aver notato il
sopraggiungere dello scooter del coprotagonista né quando si è immesso su Via
Trevano né quando ha iniziato la preselezione, pur sostenendo di aver
controllato nello specchietto retrovisore. Secondo le vincolanti costatazioni
delle autorità cantonali, quando l'automobile dell'insorgente si è messa in
preselezione, la motocicletta distava però solo 10-15 metri dal veicolo e
viaggiava già a ridosso (se non oltre) della linea tratteggiata al centro
della carreggiata, ossia si trovava già nella fase iniziale del sorpasso; a
questo momento poteva senz'altro essere rilevata guardando nello specchietto
retrovisore sinistro.
Assodata la sua negligenza nella fattispecie, l'insorgente non può essere
prosciolto dall'addebito di aver violato i doveri di prudenza imposti dalle
circostanze e dalla legge.

3.3 Nella misura in cui il ricorrente rimprovera al coprotagonista di essersi
reso autore di significative violazioni alla LCStr (sorpasso azzardato e
pericoloso, velocità eccessiva e superiore al limite consentito), giova
inoltre ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni
ed omissioni. Il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua
la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabili a propria
colpa. Di conseguenza, le deduzioni intese a mettere in evidenza le colpe del
motociclista non sono liberatorie.

4.
Stabilire l'esistenza di un comportamento colpevole contrario a un dovere di
prudenza e il decesso di una persona tuttavia non basta. Il comportamento e
la morte della vittima devono trovarsi in rapporto di causalità naturale e
adeguato (DTF 122 IV 17 consid. 2c).
Esiste un rapporto di causalità naturale tra un evento e un comportamento
colpevole, se quest'ultimo ne costituisce la "conditio sine qua non", ossia
se non può essere tralasciato senza che l'evento verificatosi venga meno; non
è tuttavia necessario che esso appaia come la causa unica dell'evento (DTF
115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Il rapporto di causalità così delimitato non
può essere provato con certezza, un alto grado di verosimiglianza è
sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a; 118 IV 130
consid. 6a). L'accertamento della causalità naturale è una questione che
concerne i fatti e come tale sottratta al potere di esame della Corte di
cassazione. Tuttavia, il diritto federale è violato se l'autorità cantonale
misconosce il concetto stesso della causalità naturale (DTF 122 IV 17 consid.
2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a e rinvii).
Data la causalità naturale, è necessario ancora esaminare se è adeguata. Per
costante giurisprudenza, il nesso di causalità è adeguato quando il
comportamento contrario ai doveri di prudenza è idoneo, secondo l'andamento
ordinario delle cose nonché l'esperienza generale della vita, a produrre o a
favorire un evento simile a quello in concreto realizzatosi. Tuttavia, la
causalità adeguata viene meno, il concatenamento dei fatti perdendo in tal
modo la sua rilevanza giuridica, allorché un'altra causa concomitante, quale
ad esempio l'atteggiamento della vittima, costituisca una circostanza del
tutto eccezionale oppure dipenda da un comportamento talmente straordinario,
insensato o stravagante che non potevano essere previsti. L'imprevedibilità
dell'atto concomitante non è sufficiente per interrompere il nesso di
causalità adeguata. Occorre bensì che quest'atto sia di una gravità tale da
imporsi come la causa più probabile ed immediata dell'evento considerato,
relegando in secondo piano tutti gli altri fattori, segnatamente il
comportamento dell'agente, che hanno contribuito a provocarlo (DTF 127 IV 62
consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; 122 IV 17 consid. 2c/bb; 121 IV 207
consid. 2a; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna
2002, n. 14-16 ad art. 111 CP, pagg. 25–26).

4.1 La CCRP ha ritenuto a questo proposito - sulla scorta degli atti
istruttori - che né il fatto che lo scooter avesse le gomme usurate, le
sospensioni modificate, il gruppo ottico anteriore annerito, le plastiche
degli indicatori di direzione oscurate, né il fatto che il motociclista fosse
senza patente e con il casco slacciato risultano avere avuto un ruolo
apprezzabile nell'infortunio. Per quanto attiene all'eccesso di velocità
durante il sorpasso, i giudici cantonali hanno invece considerato che il
ricorrente non poteva avvalersi del principio dell'affidamento, perché se
avesse controllato il traffico proveniente da tergo prima della manovra di
preselezione, avrebbe avuto chiari indizi del fatto che il coprotagonista non
si sarebbe comportato correttamente.
Queste considerazioni meritano conferma. Il comportamento del motociclista,
pur se degno di biasimo per la pericolosità della manovra compiuta e per la
velocità inadeguata (stimata dal perito ad un massimo di 65 Km/h, allorquando
vigeva un limite di 50 km/h), non risulta oggettivamente insensato ed era -
facendo uso della cautela richiesta dalle circostanze - persino prevedibile;
in altri termini, il comportamento del coprotagonista non è suscettibile di
relegare in secondo piano la colpa del conducente dell'automobile. Ne deriva
che, considerando che il nesso di causalità adeguata non è stato interrotto
dalla colpa concomitante della vittima, l'autorità cantonale non ha violato
il diritto federale.

5.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va quindi respinto. Le spese
processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 278 cpv. 1 PP).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico del
Cantone Ticino e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 14 ottobre 2003

In nome della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: