Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6P.137/2003
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6P.137/2003
6S.393/2003 /bom

Sentenza del 7 gennaio 2004
Corte di cassazione penale

Giudici federali Schneider, presidente,
Wiprächtiger, Kolly,
cancelliere Garré.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, sezione della
circolazione, Ufficio giuridico,
6528 Camorino.

6S.393/2003
infrazione alle norme della circolazione stradale

6P.137/2003
art. 8 e 32 cpv. 1 Cost. (procedura penale; arbitrio, presunzione di
innocenza)

ricorso per cassazione (6S.393/2003) e ricorso di diritto pubblico
(6P.137/2003) contro la sentenza del 2 ottobre 2003 del Giudice della Pretura
penale.

Fatti:

A.
Il 7 aprile 2003, alle ore 13 e 20, si è verificato a Balerna un incidente
stradale che ha coinvolto A.________, alla guida della sua automobile targata
TIXXX, e B.________, in sella alla propria motocicletta con targhe di
immatricolazione italiane YYY.

B.
Il 13 giugno 2003 la Sezione della circolazione del Dipartimento delle
istituzioni del Cantone Ticino condannava A.________ al pagamento di una
multa di fr. 200.-- per infrazione alle norme della circolazione.

C.
In data 2 ottobre 2003 il Giudice della Pretura penale respingeva il ricorso
interposto dall'interessato e confermava integralmente la decisione
dipartimentale.

D.
A.________ insorge con tempestivi ricorsi per cassazione e di diritto
pubblico al Tribunale federale domandando l'annullamento della sentenza
dell'ultima istanza cantonale. In entrambi i ricorsi presenta inoltre
richiesta di effetto sospensivo.

E.
Il Giudice della Pretura penale rinuncia a presentare osservazioni al
ricorso. Non sono state richieste altre osservazioni.

Diritto:

1.Ricorso di diritto pubblico (6P.137/2003)
1.1 Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto contro decisioni
cantonali di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 OG). Per mezzo di esso si può
denunciare la violazione di diritti costituzionali dei cittadini (art. 84
cpv. 1 lett. a OG). La violazione del diritto federale va invece fatta valere
mediante ricorso per cassazione (art. 269 cpv. 1 PP).

1.2 La sentenza impugnata è definitiva (art. 14 cpv. 2 legge cantonale
ticinese di procedura per le contravvenzioni, del 19 dicembre 1994). Il
ricorrente, la cui legittimazione ricorsuale è pacifica (art. 88 OG), lamenta
la violazione di diritti costituzionali dei cittadini, segnatamente
l'accertamento arbitrario delle prove nonché il mancato rispetto della
presunzione di innocenza e del principio "in dubio pro reo” (ricorso pag. 4 e
segg.). Il ricorso di diritto pubblico è dunque in linea di massima
ammissibile.

2.
2.1 Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice del
merito dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 120 Ia 31 consid. 4b
e rinvii). Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la
decisione impugnata, né contrapporle una versione propria, per quanto
sostenibile o addirittura preferibile. Occorre piuttosto dimostrare per quale
motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero
manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la
situazione fattuale, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in
modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 127 I 54
consid. 2b e rinvii). Un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle
prove è arbitrario solo quando il giudice ha manifestamente disatteso il
senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati
motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla
decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, egli ha
fatto delle deduzioni insostenibili. Perché il Tribunale federale annulli una
decisione per arbitrio non è d'altra parte sufficiente che la sua motivazione
sia insostenibile, ma occorre piuttosto ch'essa sia arbitraria anche nel
risultato (DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii).

2.2 Il principio "in dubio pro reo” è il corollario della presunzione
d'innocenza garantita agli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 n. 2 Patto
ONU II e concerne sia la ripartizione dell'onere della prova che la
valutazione delle prove in quanto tali. Tali disposizioni costituzionali e
convenzionali garantiscono diritti fondamentali analoghi (DTF 127 I 38
consid. 2b; 123 I 221 consid. II/3f/aa).

Riferito all'onere probatorio, il principio "in dubio pro reo” significa che
spetta all'accusa o all'autorità giudicante provare la colpevolezza
dell'imputato e non invece a quest'ultimo dimostrare la sua innocenza. Il
Tribunale federale fruisce al riguardo di un libero potere di esame (DTF 127
I 38 consid. 2a e rinvio).

In ambito di valutazione delle prove il principio afferma che il giudice
penale non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti
sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del
materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in
quel modo. La massima non impone però che l'amministrazione delle prove
conduca ad una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e
teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza
assoluta può essere pretesa: il principio è disatteso quando il giudice
penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle
prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF
127 I 38 consid. 2a e rinvii).

2.3 L'autorità cantonale ha dapprima preso atto che nel caso concreto
sussistono due versioni dei fatti diametralmente opposte e contrastanti. I
due protagonisti dell'incidente percorrevano la Via Passeggiata procedendo da
Chiasso in direzione di Balerna. L'incidente è avvenuto all'altezza di un
incrocio, in prossimità del quale sostava un autotreno che bloccava la
carreggiata destra. A quel punto il ricorrente sostiene di avere
tempestivamente esposto l'indicatore di direzione sinistro e di essersi
spostato sul margine sinistro della strada allo scopo di superare l'autotreno
in questione e svoltare poi a sinistra, imboccando la strada che conduce al
Pala-Penz. In quel momento egli sarebbe stato improvvisamente investito sulla
parte anteriore sinistra del suo veicolo da un centauro che proveniva da
tergo, in manovra di sorpasso. L'altro protagonista della collisione ha
invece dichiarato di avere iniziato una manovra di sorpasso della vettura del
ricorrente, già diversi metri di distanza dal predetto autotreno. Il
ricorrente avrebbe però sterzato a sinistra in maniera repentina e senza
preavviso, andando ad urtare la ruota anteriore della motocicletta e
provocando la caduta del suo conducente (sentenza impugnata pag. 2). Dopo
avere stigmatizzato la condotta imprudente e colpevole del centauro il
giudice cantonale ha comunque sottolineato che in ambito penale non è ammessa
compensazione delle colpe per cui non deve passare inosservata la seguente
dichiarazione del ricorrente, verbalizzata dalla Polizia cantonale dopo
l'incidente:
"Poiché ... era mia intenzione svoltare a sinistra ... esponevo l'indicatore
di direzione sinistro e cominciavo la manovra di svolta scansando il mezzo
pesante ... All'improvviso, da tergo, giungeva un motoveicolo in fase di
sorpasso che andava ad urtarmi alla parte anteriore sinistra della vettura"
(verbale d'interrogatorio del 7 aprile 2003, pag. 1).
Secondo l'autorità cantonale il fatto che il ricorrente abbia unicamente
potuto notare l'improvviso sopraggiungere da tergo di una motocicletta
attesta inequivocabilmente come egli non si sia mai in realtà avveduto della
presenza del motociclista, né durante la fase di sorpasso né tantomeno in
precedenza. In questo si configura una violazione dell'obbligo previsto
all'art. 34 cpv. 3 LCStr, segnatamente quello di badare ai veicoli
sopraggiungenti da tergo al momento della preselezione e del relativo cambio
di direzione di marcia. Nulla può contro ciò il comportamento scorretto del
centauro, definito testualmente "sciagurato e scriteriato”, ma non tale
tuttavia da cancellare l'obbligo di attenzione imposto a chi cambia direzione
di marcia, che del resto, se ottemperato, avrebbe molto verosimilmente
permesso di evitare il sinistro (sentenza impugnata pag. 3).

2.4 Il ricorrente contesta a queste considerazioni il fatto di basarsi
esclusivamente sul termine "improvvisamente” da lui utilizzato durante
l'interrogatorio di polizia, senza minimamente prendere in esame la dinamica
del sinistro (ricorso pag. 4). In questo egli ravvisa arbitrio
nell'accertamento dei fatti, nonché violazione delle garanzie processuali di
cui all'art. 32 Cost., in particolare della presunzione di non colpevolezza e
del principio "in dubio pro reo”. A mente della difesa il giudizio impugnato
è basato su una sola e semplice supposizione, ovvero quella secondo cui il
ricorrente non avrebbe visto il motociclista. Il giudice avrebbe invece
dovuto tenere conto anche delle sue osservazioni inviate alla Sezione della
circolazione (ricorso pag. 5). L'estrapolazione di un'unica parola
dall'intero contesto per dedurne che egli non avrebbe prestato la necessaria
attenzione viene qualificata come operazione arbitraria. Il ricorrente
afferma inoltre che sulla base della versione dei fatti risultante dagli atti
si deduce che egli ha compiuto tutto quanto doveva fare durante la manovra
che ha dato origine all'incidente. Non tenendo conto di questo l'autorità
cantonale ha violato la presunzione di innocenza ed il principio "in dubio
pro reo” (ricorso pag. 6). Arbitrio nell'accertamento fattuale viene infine
ravvisato nel fatto che la Pretura penale non ha considerato che la grave
colpa del motociclista fosse l'unica causa del sinistro (ricorso pag. 7).

2.5 L'accertamento dei fatti svolto dal giudice cantonale ruota in effetti
attorno alla frase usata dal ricorrente per descrivere il momento topico
dell'incidente, ma non si può per questo definire insostenibile,
manifestamente incompleto o in aperto contrasto con la situazione reale. Non
va infatti dimenticato che non è qui in esame la dinamica globale del
sinistro ma un singolo episodio dello stesso, ovvero la condotta specifica
del ricorrente nell'affrontare la manovra di sorpasso, tenuto conto di quanto
prevede l'art. 34 cpv. 3 LCStr. Questa norma, come si vedrà in dettaglio più
sotto a fronte del parallelo ricorso per cassazione, prescrive una
determinata condotta al conducente che vuole cambiare la direzione di marcia.
L'accertamento dei fatti dell'autorità cantonale deve permettere di
giudicare, sulla base di materiale probatorio giuridicamente sufficiente e
nel rispetto delle garanzie procedurali a tutela dell'imputato, se la
condotta del conducente è sussumibile o meno alla fattispecie in questione. A
questo fine il giudice cantonale ha giustamente dato molta rilevanza alle
affermazioni fatte dal ricorrente durante l'interrogatorio di polizia del 7
aprile 2003, subito dopo l'incidente. Esse sono difatti di notevole momento
per ricostruire il comportamento da lui tenuto in occasione del sorpasso. A
tal proposito egli si limita a sostenere di avere segnalato con l'indicatore
di direzione il cambiamento di direzione, ma non afferma assolutamente,
nemmeno del resto nelle sue osservazioni del 23 maggio 2003 alla Sezione
della circolazione o in quelle del 14 giugno 2003 alla Pretura penale, di
avere controllato negli specchietti retrovisori per accertarsi che non
sopraggiungessero veicoli da tergo. Da qui la sua sorpresa per la repentina
apparizione del centauro, resa evidente dall'uso della locuzione avverbiale
"all'improvviso”, pertinentemente evidenziata nella sentenza cantonale. Pur
ammettendo, in ossequio al principio "in dubio pro reo”, che il ricorrente
abbia esposto tempestivamente l'indicatore di direzione sinistro, si deduce
dalle sue stesse dichiarazioni che egli non ha controllato rigorosamente il
traffico da tergo prima di effettuare la manovra di sorpasso. È questo
insieme di circostanze ad essere rilevante alla luce di quanto prescritto
all'art. 34 cpv. 3 LCStr (DTF 125 IV 83 consid. 2d), a prescindere dal
comportamento più o meno scorretto di eventuali altri utenti della strada.
Nella misura in cui il ricorrente rimprovera al coprotagonista di essere il
solo responsabile dell'incidente giova del resto ricordare, come già
segnalato dal giudice cantonale, che in materia penale ognuno risponde delle
proprie azioni od omissioni. Il comportamento antigiuridico altrui non
discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni
imputabile a propria colpa. Non esiste infatti in questo ambito compensazione
delle colpe (sentenza 6A.23/1991 del 12 settembre 1991, consid. 1c). Il
ricorrente confonde in tal senso argomentazioni che avrebbero semmai
rilevanza in ambito giusprivatistico, ovvero la ripartizione della
responsabilità per il pregiudizio cagionato dal sinistro, questione da
sollevare eventualmente in altra sede giurisdizionale, qualora dovesse
insorgere una controversia civile in merito.

2.6 Da tutto ciò discende che la sentenza impugnata non risulta né arbitraria
né contraria alle garanzie processuali contemplate all'art. 32 Cost. Il
ricorso di diritto pubblico va dunque respinto.

3.Ricorso per cassazione (6S.393/2003)
3.1 In base all'art. 268 n. 1 PP il ricorso per cassazione al Tribunale
federale è ammissibile contro le sentenze che non possono essere impugnate
mediante ricorso di diritto cantonale per violazione del diritto federale,
con l'eccezione delle sentenze dei tribunali inferiori che abbiano deciso in
istanza cantonale unica.

3.2 La sentenza qui impugnata pur essendo pronunciata da un tribunale
cantonale inferiore non può venire considerata quale decisione di istanza
cantonale unica ai sensi dell'art. 268 n. 1 seconda frase PP, visto che il
Giudice della Pretura penale è stato adito mediante ricorso contro la
precedente decisione dell'autorità amministrativa. In base a consolidata
giurisprudenza il ricorso per cassazione è in questi casi ammissibile (DTF
127 IV 220 consid. 1b e riferimento).

4.

4.1 Il ricorrente denuncia una mancata applicazione del principio
dell'affidamento giusta l'art. 26 LCStr. Egli non poteva e non doveva
attendersi che il centauro tentasse un simile sorpasso, definito nella stessa
sentenza impugnata "scriteriato e sciagurato”. Di fronte ad un comportamento
così scorretto da parte del coprotagonista dell'incidente non è possibile
condannare il ricorrente per infrazione all'art. 34 cpv. 3 LCStr soltanto
perché non ha guardato alle proprie spalle (ricorso pag. 4 e segg.).
4.2  Secondo l'ultima istanza cantonale il ricorrente, nonostante il
comportamento altamente scorretto e pericoloso del centauro, si è reso
colpevole di una violazione dell'obbligo impostogli in base all'art. 34 cpv.
3 LCStr poiché non ha badato ai veicoli che sopraggiungevano da tergo, ciò
che gli avrebbe del resto molto verosimilmente permesso di evitare il
sinistro adottando una manovra più appropriata (sentenza impugnata pag. 3).

4.3  Le considerazioni dell'ultima istanza cantonale sono corrette e conformi
al diritto federale. Come già sottolineato a fronte del parallelo ricorso di
diritto pubblico, la questione qui in esame riguarda esclusivamente la
conformità o meno del comportamento del ricorrente all'obbligo previsto
all'art. 34 cpv. 3 LCStr. Questa disposizione prevede che il conducente
intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare,
sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve
badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono. La
segnalazione con l'indicatore di direzione non svincola il conducente
dall'obbligo di usare la necessaria prudenza (art. 39 cpv. 2 LCStr). Secondo
dottrina e giurisprudenza l'obbligo di badare ai veicoli che seguono deve
essere inteso nel senso di "non metterli in pericolo", specie quando questi
sono in fase di sorpasso (sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid.
3.2.1; Bussy/ Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996,
n. 3.1 e 3.2 ad art. 34 LCStr, con rispettivi rinvii). Le precauzioni che il
conducente deve prendere al fine di evitare pericoli agli utenti che lo
seguono, sono determinate dalle circostanze particolari. In effetti ogni
modifica della direzione di marcia crea un pericolo supplementare per cui si
impone una prudenza accresciuta. Di regola è sufficiente uno sguardo nello
specchietto retrovisore (DTF 100 IV 186 consid. 2a; sentenza 4C.192/1993
dell'11 gennaio 1994, consid. 3a). Il conducente di un veicolo che intende
sorpassare o svoltare a sinistra non ha soltanto l'obbligo di segnalare con
l'apposito dispositivo la sua intenzione di effettuare il cambiamento di
direzione ma è anche tenuto, in principio, a dare la precedenza all'altro
veicolo che, sopraggiungendo da tergo, già si prepari al sorpasso o abbia
iniziato la manovra di sorpasso per proseguire nella stessa direzione
(Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.24 ad art. 35 LCStr).

4.4  Sulla base dei vincolanti accertamenti di fatto effettuati in sede
cantonale (art. 277bis cpv. 1 PP) risulta che il ricorrente, al momento della
sua preselezione e del relativo cambio di marcia, non ha controllato se
sopraggiungessero veicoli da tergo. Questa condotta configura pacificamente
una violazione dell'obbligo previsto all'art. 34 cpv. 3 LCStr, per cui va
sanzionata quale contravvenzione alle norme della circolazione giusta l'art.
90 n. 1 LCStr. Il principio dell'affidamento non ha in questo ambito nessuna
rilevanza. Esso viene del resto invocato dal ricorrente quasi come se fosse
una scriminante generica, tale da escludere l'antigiuridicità obiettiva del
fatto. Al contrario si tratta di un principio dedotto dall'art. 26 cpv. 1
LCStr, il quale prescrive che ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi
in modo tale da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la
strada conformemente alle norme stabilite. Da questa norma fondamentale della
circolazione viene tratto il principio secondo il quale ogni utente della
strada che si comporta in maniera corretta può a sua volta confidare nel
comportamento corretto degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano
indizi per ritenere il contrario (DTF 125 IV 83 consid. 2b; 124 IV 81 consid.
2b pag. 84 e rispettivi rinvii). Ma questo principio non può in alcun modo
venire interpretato come autorizzazione a violare le norme della circolazione
stradale per il motivo che l'altro conducente ha tenuto un comportamento
imprevedibile e altamente scorretto. La tesi sostenuta dal ricorrente è in
questo senso priva di qualsiasi fondamento ed anzi molto pericolosa dal
profilo della sicurezza stradale. Nel complesso egli cerca di applicare
principi che non hanno nessuna pertinenza con la tipologia di infrazione qui
in esame, ma che semmai avrebbero rilevanza se fosse in discussione un reato
per negligenza, come ad esempio quello di lesioni colpose, la cui
architettura dogmatica sarebbe comunque di tutt'altro tipo (v. DTF 125 IV 189
consid. 3; 121 IV 207 consid. 2a pag. 213; Stefan Trechsel/Peter Noll,
Schweizerisches Strafrecht. Allgemeiner Teil I, 5. edizione, Zurigo 1998,
pag. 270).

4.5  Per questi motivi il ricorso, manifestamente infondato, va respinto.

5. Spese e richieste
5.1 Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG, art. 278 cpv. 1 PP).

5.2  Visto l'esito delle cause le domande di effetto sospensivo sono divenute
prive di oggetto.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso per cassazione ed il ricorso di diritto pubblico sono respinti.

2.
Le tasse di giustizia, per un ammontare complessivo di fr. 4'000.--, sono
messe a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni del Cantone
Ticino e al Giudice della Pretura penale.

Losanna, 7 gennaio 2004

In nome della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: