Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6A.7/2003
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6A.7/2003 /viz

Sentenza del 14 marzo 2003
Corte di cassazione penale

Giudici federali Schneider, presidente,
Wiprächtiger e Kolly,
cancelliere Garré.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Curzio Andreoli,
via San Gottardo 89, casella postale 122,
6908 Massagno,

contro

Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Revoca della licenza di condurre veicoli a motore,

ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza
del 20 dicembre 2002 del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 7 febbraio 2002 alle ore 18 e 55 A.________, alla guida della vettura
targata TI xxx, circolava nell'abitato di Taverne ad una velocità da lui
asserita di 75 km/h in un tratto di strada dove il vigente limite segnalato è
di 60 km/h.

A seguito di tale condotta il 26 aprile 2002 la Sezione della circolazione
del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino gli infliggeva una
multa di fr. 300.-- per infrazione alle norme sulla circolazione,
segnatamente per violazione dell'art. 32 cpv. 1 e 2 LCStr. Questa sanzione
penale è cresciuta in giudicato.

B.
Per questi stessi fatti ed alla luce dei numerosi precedenti del ricorrente
(quattro ammonimenti e cinque revoche della licenza di condurre tra il
settembre 1973 ed il febbraio 2000 per un totale di 14 mesi e 15 giorni di
revoca) la Sezione della circolazione in data 11 luglio 2002 gli revocava la
licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese.

C.
Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino in data 8 ottobre 2002 respingeva il
gravame presentato dal ricorrente contro la decisione della Sezione della
circolazione, riconfermando così il provvedimento impugnato.

D.
Adito dall'interessato, il 20 dicembre 2002 il Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino (TRAM) ne respingeva l'impugnativa.

E.
Il ricorrente insorge ora con tempestivo ricorso di diritto amministrativo
dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza del TRAM, chiedendo in via
principale l'annullamento della revoca ed in subordine la pronuncia di un
semplice ammonimento. Domanda inoltre la concessione dell'effetto sospensivo
al gravame.

Diritto:

1.
Una decisione cantonale di ultima istanza di revoca della licenza di condurre
può essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo presso il
Tribunale federale (art. 24 cpv. 2 e cpv. 6 LCStr e art. 106 cpv. 1 OG).
Nell'ambito di tale ricorso, può essere fatta valere la violazione del
diritto federale, compresi l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento,
nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
(art. 104 lett. a/b OG). L'accertamento dei fatti è tuttavia vincolante per
il Tribunale federale se l'istanza inferiore è, come nella fattispecie,
un'autorità giudiziaria e i fatti non risultano manifestamente inesatti o
incompleti oppure sono stati accertati violando norme essenziali di procedura
(art. 105 cpv. 2 OG).

2.
Il ricorrente lamenta un abuso del potere d'apprezzamento conte-stando
l'applicabilità nella fattispecie di una sanzione amministrativa come la
revoca della patente. Egli sostiene che un superamento della velocità
consentita di 15 km/h può al massimo determinare la pro-nuncia di un
ammonimento giusta l'art. 16 cpv. 2 seconda proposizione LCStr, per caso di
lieve entità. A sostegno di questa tesi egli osserva dapprima che non ci
sarebbe stata nessuna messa in pericolo della sicurezza stradale e che la sua
colpa sarebbe assolutamente minima. Inoltre viene contestata la rilevanza dei
precedenti quale fattore aggravante nella qualifica giuridica del caso,
rispettivamente nella commisurazione della sanzione amministrativa.

2.1 Secondo l'art. 16 cpv. 2 LCStr, la licenza di condurre può essere
revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha
compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi; nei casi di lieve
entità, può essere pronunciato un ammonimento. Giusta l'art. 16 cpv. 3 lett.
a LCStr, la licenza di condurre deve essere revocata se il conducente ha
compromesso gravemente la sicurezza della circola-zione. Qualora la licenza
di condurre sia revocata, la durata della revoca deve essere di almeno un
mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr). La durata della revoca a scopo
d'ammonimento è stabilita soprattutto in funzione della gravità della colpa,
della reputazione come condu-cente di veicoli a motore e della necessità
professionale di condurre tali veicoli (art. 33 cpv. 2 OAC). Nell'ambito
della determinazione della durata della revoca, l'autorità amministrativa
dispone di un ampio potere d'apprezzamento (DTF 123 II 63 consid. 3c/bb).

2.2  L'Ordinanza concernente le multe disciplinari del 4 marzo 1996 (OMD, RS
741.031) prevede all'annesso I n. 303.1 che un supera-mento, nelle località,
della velocità massima consentita fino a 15 km/h, può essere punito con una
semplice multa disciplinare. Inoltre secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale il superamento di 16 km/h della velocità massima consentita
all'interno di una località costituisce, oggettivamente, ovvero senza
prendere in considerazione le circo-stanze concrete, un caso di poca gravità
ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 seconda proposizione LCStr (DTF 128 II 86
consid. 2b). Di converso a partire da un superamento di 21 km/h, in località,
il caso è da considerarsi di media gravità, sempre astraendo dalle
circostanze speci-fiche. In questo caso si deve di principio pronunciare la
revoca del permesso di guida giusta l'art. 16 cpv. 2 prima proposizione LCStr
(DTF 128 II 86 consid. 2b; 126 II 202 consid. 1a pag. 204, 196 consid. 2a
pag. 199).

2.3 Nella fattispecie il ricorrente ha riconosciuto di essere circolato a 75
km/h su un tratto di strada all'interno di un abitato in cui la velocità
massima consentita era di 60 km/h. Alla luce della sopraccitata
giurisprudenza il caso a prima vista non sembrerebbe dunque sussumibile
all'art. 16 cpv. 2 prima proposizione LCStr. Anzi visto l'annesso I n. 303.1
OMD si potrebbe anche ovviare da un ammonimento giusta l'art. 16 cpv. 2
seconda proposizione LCStr. Questo però a condizione che nella fattispecie
non vi siano circostanze aggravanti che obbligano ad adottare maggiore
rigore, come giustamente fatto notare dal TRAM nella sentenza impugnata (v.
consid. 3.2). Secondo la stessa soprac-citata giurisprudenza occorre infatti
accertarsi che non si siano verifi-cate delle circostanze concrete tali da
giustificare comunque la quali-fica del caso come più grave (DTF 128 II 86
consid. c; 126 II 196 consid. 2a pag. 199). Tali circostanze sono ad esempio
le condizioni sfavorevoli del traffico o la cattiva reputazione
dell'automobilista (DTF 128 II 86 consid. c). In altri termini per
determinare se il caso è effettivamente di lieve entità si deve tenere conto,
come precisato dall'art. 31 cpv. 2 OAC, della colpa commessa e della
reputazione come conducente di veicoli a motore. La gravità della messa in
peri-colo viene presa in considerazione solo nella misura in cui è
signifi-cativa per valutare la colpa (DTF 128 II 86 consid. c; 126 II 202
consid. 1a pag. 204, 192 consid. 2b pag. 194).

2.3.1 L'autorità cantonale ha constatato che l'infrazione è stata commessa di
notte e che a carico dell'interessato vi sono numerosi precedenti specifici,
segnatamente quattro ammonimenti e cinque revoche della licenza di condurre
per un totale di 14 mesi e 15 giorni.
Verso le sette di sera nella prima metà di febbraio in Ticino è notoriamente
buio per cui occorre anzitutto esaminare se questo fatto costi-tuisce o meno
un fattore di aggravamento delle condizioni del traffico.

In base all'art. 32 cpv. 1 LCStr la velocità deve sempre essere adattata alle
circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come
anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. In
particolare il conducente deve circolare ad una velocità che gli permetta di
fermarsi nello spazio visibile (art. 4 cpv. 1 ONC; RS 741.11). Questo vale
secondo consolidata giurisprudenza del Tribunale federale anche di notte
quando si circola con gli anabba-glianti (DTF 126 IV 91, consid. 4; 93 IV 115
consid. 2), a maggior ragione visto che è statisticamente provato che il
tasso degli incidenti che si producono di notte è due volte più elevato di
quelli diurni (André Bussy/ Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation
routière. Commentaire, 3a ed., Losanna 1996, ad LCR 32, n. 1.20, pag. 310).
Di notte infatti la valutazione delle distanze e delle velocità risulta molto
più difficile che di giorno (DTF 94 IV 23 consid. 1; 79 II 212 consid. 2;
Bussy/ Rusconi, ibidem).

Per queste ragioni è senz'altro pertinente parlare in questo caso di
condizioni ambientali sfavorevoli che richiedono da parte del condu-cente un
grado maggiore di prudenza, certamente disatteso nella fattispecie dal
ricorrente, che in questo modo ha aggravato il grado di colpevolezza della
sua condotta.

2.3.2 A questa aggravante si aggiunge la lunga lista di precedenti che, come
pertinentemente rilevato dal TRAM, denotano una preoccu-pante predisposizione
all'inosservanza delle norme della circolazione. L'immagine che emerge dalle
risultanze processuali è quella di un automobilista che persiste
ininterrottamente da decenni a violare le norme della circolazione e che non
dà alcun segno di pentimento o di ravvedimento. Il ricorrente, che ha
ottenuto la licenza di condurre il 7 luglio 1971, ha a partire dal 1973
ripetutamente infranto, talvolta in maniera anche decisamente grave, le leggi
sulla circolazione, dimostrando tra l'altro di non rispettare nemmeno le
revoche imposte, visto che il 15 luglio 1999 è stato addirittura sanzionato
per aver circolato con l'automobile malgrado la precedente revoca della
licenza di condurre. Di fronte ad una tale consuetudine ad infrangere la
LCStr non si può certamente parlare di buona reputazione del conducente, per
cui l'autorità cantonale ha giustamente concluso che quello in esame non può
essere considerato come un semplice caso di lieve entità ai sensi dell'art.
16 cpv. 2 seconda proposizione LCStr. Non ha certamente pregio la censura
sollevata di contro dal ricorrente con richiamo alla DTF 128 II 86 consid. c,
dove il Tribunale federale era chiamato a giudicare una situazione
completamente diversa dalla presente. In particolare in quella sede si
trattava di definire se una nuova infrazione alle regole sulla circolazione
potesse venire qualificata di lieve entità se avveniva entro il termine di un
anno dalla pronuncia di un semplice ammonimento. Il termine di un anno ivi
indicato quale discrimine fra casi di lieve entità e casi più gravi non ha
alcuna rilevanza nel caso di specie, visto che non ci troviamo assolutamente
di fronte ad un precedente ammonimento giusta l'art. 16 cpv. 2 seconda
proposizione LCStr, ma a tutta una serie di revoche anche pesanti della
licenza di condurre, fra cui l'ultima risalente al 17 febbraio 2000
addirittura di sei mesi. Questo non ha nulla a vedere con la modifica della
LCStr a cui accenna il ricorrente nel suo gravame, che in ogni caso per ovvie
ragioni di non retroattività non avrebbe nessuna rilevanza nel caso in esame.
La norma a cui implicitamente il ricorrente fa riferimento è presumibilmente
il nuovo art. 16a cpv. 2 e 3, che fissa a due anni il termine entro il quale
una nuova lieve infrazione, dopo la pronuncia di un precedente ammonimento,
comporta obbligatoriamente la revoca della licenza di condurre (durata
minima: un mese). Urge a questo proposito rilevare che la norma in questione
si riferisce esclusivamente alla reiterazione di infrazioni lievi per cui non
avrebbe in alcun modo rilevanza, in casi, come quello in esame, in cui siamo
confrontati a dei precedenti non certamente lievi.

3.
Discende da quanto precede, che l'autorità cantonale, nel pronunciare la
revoca della licenza di condurre del ricorrente per la durata di un mese, non
ha abusato del suo potere d'apprezzamento ma ha agito conformemente a quanto
disposto agli art. 16 cpv. 2, 17 cpv. 1 lett. a, 32 cpv. 1 e 2 LCStr;
pertanto il gravame va disatteso. La domanda di effetto sospensivo diviene
quindi senza oggetto. Le spese processuali sono poste a carico del ricorrente
soccombente (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La domanda di effetto sospensivo è senza oggetto.

3.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Tribunale ammini-strativo e
al Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio
federale delle strade.

Losanna, 14 marzo 2003

In nome della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: