Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6A.63/2003
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6A.63/2003 /bom

Sentenza dell'8 ottobre 2003
Corte di cassazione penale

Giudici federali Schneider, presidente,
Wiprächtiger, Kolly,
cancelliere Garré.

A. ________,
ricorrente,

contro

Consiglio di vigilanza del Cantone Ticino in materia di liberazione
condizionale, casella postale 238,
6807 Taverne,
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Camera dei ricorsi penali, Palazzo di
giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano.

Rifiuto della liberazione condizionale,

ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza del
30 luglio 2003 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con sentenza 18 marzo 2003 della Presidente della Corte delle Assise
correzionali di Lugano il sedicente A.________, in carcere preventivo dal 15
ottobre 2002, veniva riconosciuto colpevole di ripetuta infrazione e ripetuta
contravvenzione alla LStup, infrazione alla LDDS e contravvenzione alla LTP e
condannato, per quanto interessa in questa sede, ad una pena di 16 mesi di
detenzione, computato il carcere preventivo sofferto, nonché all'espulsione
dal territorio svizzero per 10 anni.

B.
In data 17 giugno 2003 il Consiglio di vigilanza, decidendo su istanza del
condannato, non ha concesso la sua liberazione condizionale ai sensi
dell'art. 38 CP.

C.
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (CRP) mediante sentenza
del 30 luglio 2003 confermava la decisione del Consiglio di vigilanza,
respingendo il ricorso dell'interessato.

D.
A.________ insorge con tempestivo ricorso al Tribunale federale contro la
decisione dell'ultima istanza cantonale.

Diritto:

1.
Il ricorso è in lingua francese. In base all'art. 37 cpv. 3 OG la sentenza
del Tribunale federale è di regola redatta nella lingua ufficiale della
decisione impugnata, in questo caso dunque l'italiano. Nella fattispecie non
esistono ragioni per scostarsi da tale regola.

2.
La sentenza della CRP, basata sul diritto federale e riguardante l'esecuzione
delle pene, costituisce una decisione dell'ultima istanza cantonale ai sensi
dell'art. 98 lett. g OG per cui è impugnabile mediante ricorso di diritto
amministrativo (DTF 118 IV 221 consid. 1a). L'accertamento dei fatti operato
in sede cantonale è vincolante per il Tribunale federale, poiché l'istanza
inferiore è un'autorità giudiziaria e non sono date le condizioni eccezionali
previste all'art. 105 cpv. 2 OG.

3.
Il ricorrente domanda la concessione della liberazione condizionale avendo
scontato due terzi della pena detentiva. Egli sostiene di essere discriminato
per motivi razziali rispetto ad altri condannati a cui invece la liberazione
condizionale è stata concessa.

3.1 In base all'art. 38 n. 1 CP quando un condannato alla reclusione o alla
detenzione ha scontato i due terzi della pena e, trattandosi di detenzione,
almeno tre mesi, l'autorità competente può liberarlo condizionalmente se la
sua condotta durante l'esecuzione non vi si oppone e se si può presumere
ch'egli terrà buona condotta in libertà.
La giurisprudenza sottolinea come la liberazione condizionale costituisce la
quarta ed ultima tappa dell'esecuzione della pena, per cui deve essere
considerata come la regola, dalla quale è opportuno scostarsi solamente se vi
sono delle buone ragioni per ritenerla inefficace. Analogamente alla
sospensione condizionale della pena essa viene concessa sulla base di un
apprezzamento globale che prenda in considerazione la vita anteriore del reo,
la sua personalità, il suo comportamento in genere, nonché nello specifico
delittuoso da cui è scaturita la condanna (DTF 125 IV 113 consid. 2a e
riferimenti).
L'autorità cantonale ha ponderato tutti questi elementi in maniera corretta
ed equilibrata. Da un lato si è soffermata sulla gravità e pericolosità dei
reati commessi dal ricorrente, dall'altro ha giustamente rilevato come di lui
praticamente non si sappia quasi nulla di affidabile, non da ultimo data la
sua mancata collaborazione nel reperimento dei documenti di identificazione
richiesti. Considerata l'assenza di qualsiasi legame personale, famigliare o
professionale con la Svizzera è molto verosimile che se venisse attualmente
posto in libertà condizionale egli cercherebbe di sottrarsi all'espulsione o
addirittura finirebbe per riprendere quelle attività delittuose per cui è
stato arrestato. In questo senso emerge dalla sentenza impugnata una
convincente prognosi differenziale ("risk assessment”) che mette a nudo
l'alto rischio di recidiva legato all'eventualità di una liberazione
condizionale. Per rovesciare questo quadro molto negativo delle prospettive
di risocializzazione non basta certamente la constatazione che il ricorrente
abbia tenuto una buona condotta durante l'esecuzione della pena (DTF 103 Ib
27). Questo fattore deve al contrario venire accuratamente valutato
nell'esame complessivo della prognosi, come ha pertinentemente fatto
l'autorità cantonale. Riassumendo non vi è quindi violazione del diritto
federale.

3.2 Per quanto riguarda l'asserita discriminazione razziale va rilevato come
si tratta di un'affermazione gratuita che il ricorrente non ha nemmeno
tentato di motivare, per cui su questo punto il ricorso, già di per sé assai
carente di motivazione, è da considerarsi inammissibile (art. 108 cpv. 2 OG).

4.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). La
situazione finanziaria del ricorrente è, come del resto la sua stessa
identità, praticamente imperscrutabile anche se molto verosimilmente
precaria. Di questo fatto viene tenuto conto nella fissazione della tassa di
giustizia (art. 153a cpv. 1 OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di vigilanza del Cantone Ticino in
materia di liberazione condizionale e alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale di
giustizia.

Losanna, 8 ottobre 2003

In nome della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: