II. Zivilabteilung 5C.55/2003
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5C.55/2003 /bom Sentenza del 28 marzo 2003 II Corte civile Giudici federali Nordmann, giudice presidente, Hohl, Marazzi, cancelliere Piatti. A. ________, B.________, attori, entrambi patrocinati dall'avv. Stefano Zanetti, piazza Governo 4, casella postale 2847, 6500 Bellinzona, contro C.________, convenuto, patrocinato dall'avv. Curzio Fontana, viale Stazione 30, casella postale 1087, 6501 Bellinzona. azione possessoria, ricorso per riforma del 21 febbraio 2003 contro la sentenza emanata il 22 gennaio 2003 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che il 23 agosto 2002 il segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha accolto un'azione di manutenzione ai sensi dell'art. 928 CC inoltrata da B.________ nei confronti di C.________, mentre ha respinto la medesima domanda nella misura in cui era stata pre-sentata da A.________; che con sentenza 22 gennaio 2003 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in accoglimento di un'appellazione pro-posta dal convenuto, ha respinto le predette azioni possessorie; che nel medesimo giudizio il tribunale cantonale ha pure respinto un appello degli attori diretto contro la menzionata decisione pretorile; che il 21 febbraio 2003 A.________ e B.________ hanno adito il Tribunale federale con un ricorso per riforma, con cui postulano l'accoglimento della loro azione possessoria e la notifica della comminatoria dell'art. 292 CP; che le sentenze concernenti azioni di manutenzione fondate sull'art. 928 CC non sono finali ai sensi dell'art. 48 OG e non sono pertanto suscettive di un ricorso per riforma (DTF 113 II 243); che inoltre il gravame pare esaurirsi in un'inammissibile critica degli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata (art. 55 cpv. 1 lett. c OG); che una conversione d'ufficio della presente impugnativa è esclusa, gli attori avendo pure inoltrato un ricorso di diritto pubblico; che il ricorso per riforma si appalesa, in conclusione, irricevibile; che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG); Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso per riforma è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- è posta a carico degli attori in so-lido. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 28 marzo 2003 In nome della II Corte civile del Tribunale federale svizzero La giudice presidente: Il cancelliere: