Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.55/2003
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5C.55/2003 /bom

Sentenza del 28 marzo 2003
II Corte civile

Giudici federali Nordmann, giudice presidente,
Hohl, Marazzi,
cancelliere Piatti.

A. ________,
B.________,
attori,
entrambi patrocinati dall'avv. Stefano Zanetti, piazza Governo 4, casella
postale 2847, 6500 Bellinzona,

contro

C.________,
convenuto, patrocinato dall'avv. Curzio Fontana, viale Stazione 30, casella
postale 1087, 6501 Bellinzona.

azione possessoria,

ricorso per riforma del 21 febbraio 2003 contro la sentenza emanata il 22
gennaio 2003 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Considerando:

che il 23 agosto 2002 il segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha
accolto un'azione di manutenzione ai sensi dell'art. 928 CC inoltrata da
B.________ nei confronti di C.________, mentre ha respinto la medesima
domanda nella misura in cui era stata pre-sentata da A.________;
che con sentenza 22 gennaio 2003 la I Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, in accoglimento di un'appellazione pro-posta dal
convenuto, ha respinto le predette azioni possessorie;
che nel medesimo giudizio il tribunale cantonale ha pure respinto un appello
degli attori diretto contro la menzionata decisione pretorile;
che il 21 febbraio 2003 A.________ e B.________ hanno adito il Tribunale
federale con un ricorso per riforma, con cui postulano l'accoglimento della
loro azione possessoria e la notifica della comminatoria dell'art. 292 CP;
che le sentenze concernenti azioni di manutenzione fondate sull'art. 928 CC
non sono finali ai sensi dell'art. 48 OG e non sono pertanto suscettive di un
ricorso per riforma (DTF 113 II 243);
che inoltre il gravame pare esaurirsi in un'inammissibile critica degli
accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata (art. 55 cpv. 1
lett. c OG);
che una conversione d'ufficio della presente impugnativa è esclusa, gli
attori avendo pure inoltrato un ricorso di diritto pubblico;
che il ricorso per riforma si appalesa, in conclusione, irricevibile;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG);

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso per riforma è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- è posta a carico degli attori in
so-lido.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 28 marzo 2003

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

La giudice presidente:  Il cancelliere: