Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.261/2003
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5C.261/2003 /bom

Sentenza del 25 febbraio 2004
II Corte civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Hohl, Marazzi,
cancelliere Piatti.

A.G.________,
attore e ricorrente, patrocinato dall'avv. Enrico Bonfanti,

contro

T.________,
convenuta e opponente, patrocinata dall'avv. Antonio Fiscalini,

contratto di assicurazione,

ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 13 novembre 2003 dalla II
Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A. G.________ (attore) ha concluso con l'assicurazione T.________ (convenuta)
una polizza "bagaglio famiglia”. Ospite della casa paterna in Italia, egli
sostiene di aver subìto, nella notte fra il 22 ed il 23 luglio 2001, il furto
delle valigie della famiglia contenenti gli effetti personali necessari per
tre settimane di vacanza, per un danno complessivo quantificato in fr.
27'950.--. Avanti al competente Pretore, ha convenuto in causa con successo
la compagnia d'assicurazione, condannata a versargli l'indennità prevista
dalla polizza, ovvero fr. 10'000.--.

B.
La convenuta ha dedotto in appello la sentenza pretorile, chiedendo la
reiezione della petizione. Il Tribunale di appello ha accolto il gravame, in
quanto "tutta una serie di circostanze permettono di ritenere inverosimile o
comunque illogica la versione dei fatti fornita dall'attore”.

C.
Con il ricorso per riforma qui in discussione, l'attore chiede la riforma
della sentenza d'appello e la conferma di quella pretorile, a lui favorevole.
Del tenore delle censure sollevate si dirà, per quanto necessario, più
avanti.

Non è stata chiesta risposta alla convenuta (art. 59 cpv. 1 OG), ed il
Tribunale di appello non ha ritenuto di dover presentare osservazioni (art.
56 OG).

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio, e con piena cognizione, la
ricevibilità dei gravami sottopostigli (DTF 129 I 173 consid. 1 pag. 174; 129
II 225 consid. 1 pag. 227; 128 I 46 consid. 1a pag. 48).

1.2 Il tempestivo gravame (art. 54 cpv. 1 OG), diretto contro una decisione
finale emanata dal tribunale supremo del Cantone Ticino in una procedura alla
quale il ricorrente era parte, è ricevibile dal profilo dell'art. 48 cpv. 1
OG. Anche il valore di lite di fr. 8'000.-- previsto dall'art. 46 OG è in
concreto superato.

2.
2.1 Per chiara scelta del legislatore, accertamenti di fatto non sono atti ad
originare una violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 3 OG). Discende
da questo principio che nell'ambito del ricorso per riforma sono irricevibili
le censure dirette contro le constatazioni di fatto o l'apprezzamento delle
prove effettuato dall'autorità cantonale, né possono essere addotti fatti
nuovi o offerti nuovi mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 lit. c, 63 cpv. 2 OG;
DTF 128 III 271 consid. 2b/aa pag. 277, 127 III 543 consid. 2c pag. 547, 126
III 189 consid. 2a cpv. 3 pag. 191, 125 III 78 consid. 3a pag. 79). Questo
principio soffre tre eccezioni ben delimitate: la violazione, da parte dei
giudici cantonali, di norme sulle prove scaturenti dal diritto federale (art.
63 cpv. 2 OG); una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG); l'omessa
considerazione di fatti pertinenti, regolarmente allegati e provati (art. 64
OG; DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252, 126 III 59 consid. 2a pag. 65, 120
II 97 consid. 2b, 119 II 84 consid. 3, 115 II 484 consid. 2a).

2.2 Secondo l'art. 55 cpv. 1 lit. c OG, la motivazione del ricorso deve
indicare quali sono le regole del diritto federale che si pretendono violate,
ed in che cosa consista tale violazione. È indispensabile che il ricorrente
si confronti puntualmente con l'argomentazione della decisione impugnata, che
precisi quale regola del diritto federale sia stata violata, ed indichi in
cosa consista tale violazione. Considerazioni generiche senza un legame
preciso e manifesto (o almeno sottinteso) con ben determinati argomenti
esposti nella decisione impugnata non soddisfano queste esigenze (DTF 116 II
745 consid. 3, con rinvii). La conseguenza del mancato rispetto di queste
esigenze di motivazione consiste nell'irricevibilità, parziale o totale, del
gravame.

3.
3.1 Al consid. 6 della sentenza impugnata, il Tribunale di appello ricorda che
in applicazione degli artt. 8 CC e 39 LCA la prova del sinistro incombe
all'assicurato. Laddove tale prova fosse impossibile, giurisprudenza e
dottrina considerano sufficiente una prova indiziaria. L'assicurato deve
nondimeno provare l'evento con un grado di probabilità elevato; la semplice
verosimiglianza dell'ipotesi di furto non basta. Dal canto suo,
l'assicuratore ha il diritto di allegare e provare circostanze di fatto atte
a porre seriamente in dubbio la correttezza della versione proposta
dall'assicurato; l'onere probatorio di quest'ultimo è rafforzato e deve
avvicinarsi tanto più alla prova certa, quanto più le circostanze del furto
appaiono contraddittorie, rispettivamente quando l'assicuratore ha apportato
elementi contrari. Furto e conseguente danno non sono sufficientemente
provati, quando l'ipotesi di una simulazione appaia altrettanto plausibile di
quella di un furto reale.

3.2 Quelli testé indicati, che la giurisdizione inferiore poggia sui cennati
artt. 8 CC e 39 LCA, sono a detta del Tribunale di appello dunque i criteri
scaturenti dal diritto federale. Ora, in una recentissima sentenza, il
Tribunale federale ha riassunto e precisato - con particolare riferimento
alla prova del realizzarsi dell'evento assicurato nell'ambito di
un'assicurazione contro i furti - la propria giurisprudenza in materia di
prove (sentenza 5C.184/2003 del 29 gennaio 2004, destinata alla pubblicazione
in DTF 130 III xxx). Ha ricordato che colui che fa valere pretese nei
confronti della compagnia di assicurazione è gravato dall'onere della prova
per quanto concerne le circostanze che giustificano il suo credito, mentre
l'assicuratore deve provare i fatti che gli permettono di ridurre o rifiutare
la prestazione contrattuale (consid. 3.1). Atteso che, con riferimento al
verificarsi dell'evento assicurato - segnatamente nell'ambito
dell'assicurazione contro i furti - una prova rigorosa non può di regola
essere apportata, rispettivamente non può essere ragionevolmente esatta, la
giurisprudenza ritiene giustificata una facilitazione della prova (consid.
3.2). Il grado della prova richiesta all'avente diritto è pertanto ridotto
alla verosimiglianza preponderante. Quest'ultima, che non dev'essere confusa
con la semplice verosimiglianza, non esclude la possibilità che un fatto si
sia realizzato in modo diverso o solo parziale o non si sia del tutto
prodotto; tuttavia la possibilità di un diverso svolgimento dei fatti non
deve entrare ragionevolmente in linea di conto (consid. 3.3). Il Tribunale
federale ha però esplicitamente rifiutato l'applicazione di un cosiddetto
grado della prova variabile, giusta il quale le esigenze da porre alla prova
di un fatto diverrebbero tanto più elevate quanto più inverosimile appaia la
versione dell'assicurato (consid. 3.3 cpv. 3 e 3.4 cpv. 3). Ha infine
rilevato che l'art. 8 CC include anche il diritto alla controprova
dell'assicuratore: a quest'ultimo dev'essere permesso di apportare prove su
circostanze atte a suscitare notevoli dubbi sulla versione fornita
dall'avente diritto, in modo da impedire che tale versione venga considerata
come preponderantemente verosimile (consid. 3.4).
3.3 In sede di ricorso per riforma il Tribunale federale è abilitato a
rivedere, se la Corte cantonale abbia compreso ed applicato correttamente i
criteri scaturenti dal diritto federale. La prima domanda è a sapere se la
Corte cantonale abbia valutato le prove offerte dalle parti rispettando i
principi del diritto federale sviluppati a proposito del grado di prova
esigibile. In determinati casi, segnatamente quando l'assicuratore si appelli
all'art. 40 LCA, va inoltre esaminato se i giudici cantonali abbiano
distribuito correttamente l'onere della prova (sentenza 5C.184/2003 del 29
gennaio 2004 consid. 3.1, destinata alla pubblicazione in DTF 130 III xxx).

4.
Le censure sollevate dall'attore al punto 4 del ricorso possono essere
riassunte e valutate come segue.

4.1 Egli esordisce definendo insostenibili le considerazioni della Corte
cantonale al consid. 7.2 della sentenza impugnata, poiché i giudici
proporrebbero "una propria lettura assolutamente fantasiosa” degli eventi.
Poco oltre, l'attore sottolinea l'importanza fondamentale della sua denuncia
di furto ai Carabinieri italiani e della fattura dell'artigiano che ha
riparato la finestra (asseritamente) spaccata dai ladri.

Ora, esprimere un giudizio di valore ("fantasiosa”) a proposito
dell'interpretazione degli eventi da parte dei giudici cantonali, come pure
richiamare l'importanza che soggettivamente si attribuisce a determinate
circostanze di fatto, non è censura atta a dimostrare che il Tribunale di
appello non si sarebbe attenuto ai criteri suesposti in tema di onere ed
intensità della prova, ma equivale a mettere in discussione l'apprezzamento
delle prove operato dalla giurisdizione inferiore. Ciò vale in particolare
per quei passaggi, nel ricorso, dove l'attore esprime la propria divergente
opinione a proposito dell'asserita stranezza del suo racconto. Così, quando
spiega come mai la sua famiglia abbia deciso di pernottare nell'abitazione
estiva del padre invece di rientrare al paese, in realtà egli non fa altro
che contrapporre la propria (peraltro sostenibile) lettura dei fatti a quella
adottata invece dal Tribunale di appello.

4.2 L'attore discute poi la questione a sapere se la lista degli effetti
personali dichiarati rubati sia verosimile o meno. Anche in questo contesto,
tuttavia, il suo sforzo argomentativo è volto a dimostrare la ragionevolezza
della sua versione dei fatti, ragionevolezza che deriverebbe dal desiderio di
ostentazione dei segni esteriori del proprio successo che alberga
nell'emigrante.

Lo stesso dicasi pure per l'ulteriore questione che si pone in questo
contesto, quella relativa al valore degli indumenti rubati. Essa è discussa
dall'attore in termini puramente fattuali, con particolare enfasi sul peso da
attribuire al fatto che egli non sia stato in grado di presentare le pezze
giustificative.

4.3 In conclusione, forza è di rilevare che con il gravame qui discusso
l'attore, in dispregio ai precisi limiti di cognizione entro i quali opera il
Tribunale federale nell'ambito del ricorso per riforma (supra, consid. 2.1),
offre semplicemente una rilettura, in chiave appellatoria, della valutazione
delle prove operata dall'ultima istanza cantonale - censura semmai
proponibile, peraltro nella ristretta ottica dell'arbitrio nell'accertamento
dei fatti, unicamente con ricorso di diritto pubblico.

Nel ricorso qui in discussione non è dato rinvenire, invece, la benché minima
traccia di discussione delle questioni di diritto che si pongono in
applicazione delle norme federali pertinenti, indicate sopra (consid. 3.2).
In particolare, l'attore non critica nemmeno implicitamente - al contrario di
quanto aveva apparentemente fatto il ricorrente nella già citata sentenza
5C.184/2003 (consid. 4) - il grado di prova esatto dal Tribunale di appello,
né in relazione al prodursi dell'evento assicurato, né con riferimento al
valore degli effetti asseritamente rubati.

Si limita tutt'al più a rilevare, di transenna, come l'assicurazione non lo
abbia denunciato per truffa: tale constatazione, tuttavia, non è assortita da
una precisa censura, né da essa può essere dedotto alcunché a favore
dell'attore, potendo l'assicurazione rinunciare ad avvalersi dell'eccezione
della truffa giusta l'art. 40 LCA e limitarsi invece a contestare la
credibilità dell'assicurato (v. ad es. sentenza 5C.11/2002 consid. 2a/cc,
considerando pure tradotto in: JdT 2002 I pag. 533).

5.
Il ricorso si appalesa di conseguenza integralmente irricevibile, e come tale
va evaso, con conseguenza di tassa e spese a carico dell'attore soccombente
(art. 156 cpv. 1 OG). Non si giustifica, invece, di attribuire ripetibili
alla convenuta, che non essendo stata invitata ad inoltrare una risposta non
è incorsa in spese della sede federale (art. 159 cpv. 1 e 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico dell'attore.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 25 febbraio 2004

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: