Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.259/2003
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5C.259/2003 /viz

Sentenza del 15 giugno 2004
II Corte civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Nordmann, Marazzi,
cancelliere Piatti.

Garage X.________ Sagl,
attrice e ricorrente,
patrocinata dall'avv. Aline Couchepin Romerio,

contro

Assicurazione Y.________,
convenuta e opponente,
patrocinata dall'avv. Jean-Maurice Jordi,

contratto di assicurazione,

ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
14 novembre 2003 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Nell'ottobre 2000 un Ferrari club italiano ha organizzato una manifestazione
nell'autodromo di Monza in favore di un'organizzazione che si occupa della
lotta contro la distrofia muscolare. Durante uno dei giri fatti compiere alle
persone colpite da tale male, la Ferrari della garage X.________ Sagl,
pilotata dal socio gerente di tale società, è finita fuori pista, ha urtato
un muretto di protezione e riportato danni per complessivi fr. 58'775.--.

B.
Con petizione 25 ottobre 2001 la garage X.________ Sagl ha convenuto in
giudizio innanzi al Pretore di Lugano l'assicurazione Y.________ chiedendo,
sulla base di un'assicurazione casco stipulata con quest'ultima, il
risarcimento delle spese di riparazione e delle spese legali preprocessuali
per un ammontare di fr. 59'945,50, importo ridotto in sede di udienza
preliminare a fr. 51'169,50. La convenuta si è opposta all'azione, sostenendo
che il sinistro verificatosi è escluso dall'art. 203.5 delle condizioni
generali d'assicurazione (CGA), poiché avvenuto su un percorso di gara. Il
Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 51'169,50.

C.
Il 14 novembre 2003 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino ha accolto l'appellazione della convenuta e ha respinto la petizione.
Secondo la Corte cantonale la predetta clausula delle CGA è chiara e prevede
un'esclusione generale del rischio connesso all'utilizzo di un'automobile su
un percorso di gara, indipendentemente dal comportamento del singolo e dalla
pericolosità di tale comportamento.

D.
Con ricorso per riforma del 17 dicembre 2003 la garage X.________ Sagl chiede
l'integrale reiezione dell'appello della convenuta e la conferma della
sentenza pretorile. Rimprovera alla Corte cantonale di aver violato i
principi applicabili all'interpretazione di contratti per essersi
segnatamente attenuta al tenore letterale dell'art. 203.5 CGA. Quest'ultimo
non poteva in buona fede essere recepito dall'assicurata nel senso ritenuto
nella sentenza impugnata. Lamenta altresì una violazione dei principi
applicabili all'interpretazione di condizioni generali preformulate e della
regola detta dell'insolito. Ritiene pure lesi gli art. 8 lett. a della legge
federale sulla concorrenza sleale (LCSl), nonché gli art. 15 e 32 LCA, perché
le CGA non possono derogare alle predette norme della LCA, che escludono una
limitazione della responsabilità dell'assicuratore, qualora il sinistro
intervenga in adempimento di un dovere di umanità. Infine, poiché in concreto
il rischio assicurato non è stato aumentato, l'esclusione della copertura
assicurativa violerebbe pure l'art. 8 lett. b LCSl.
Non è stata chiesta una risposta al ricorso e la Corte cantonale non ha
inoltrato osservazioni.

Diritto:

1.
Interposto in tempo utile per violazione del diritto federale in una
contestazione civile che supera abbondantemente il valore litigioso richiesto
dalla legge, il ricorso per riforma è ammissibile ai sensi degli art. 43, 46
e 54 cpv. 1 OG. Diretto contro una decisione finale della suprema istanza
giudiziaria del Cantone Ticino, esso è pure ricevibile in virtù dell'art. 48
cpv. 1 OG.

2.
Il controverso art. 203, situato nel capitolo "B. Assicurazione casco” delle
CGA ed intitolato "Quali danni non sono coperti”, ha al punto 203.5 il
seguente tenore :
i danni durante la requisizione del veicolo da parte delle autorità e in
occasione di partecipazione a corse, rallies e competizioni simili nonché in
caso di utilizzo del veicolo su percorsi di gara. L'assicurazione vale però
per le gare di orientamento e di abilità («gymkhanas»);

3.
3.1 L'attrice sostiene innanzi tutto che la Corte cantonale ha violato i
principi che reggono l'interpretazione di contratti. Essa afferma che i
giudici cantonali si sono limitati al chiaro tenore della clausola, senza
procedere ad una sua interpretazione oggettiva. Da una siffatta
interpretazione oggettiva, fondata sul principio dell'affidamento,
risulterebbe invece che il controverso articolo esclude unicamente la
copertura assicurativa per il rischio accresciuto insito nel circolare su un
percorso di gara partecipando ad una competizione oppure quando, al di fuori
di una competizione, vengono sfruttate le caratteristiche del percorso di
gara nel tentativo di raggiungere velocità "massime”. Nessuna di queste due
ipotesi si è realizzata nella fattispecie, poiché l'incidente si è verificato
durante una manifestazione familiare, in cui l'infrastruttura dell'autodromo
veniva utilizzata in maniera bonaria, senza alcuna aspirazione competitiva,
quale sfondo evocativo per le automobili della marca Ferrari messe a
disposizione dai soci del club. Sempre a mente dell'attrice, la
responsabilità della convenuta risulterebbe pure da un' interpretazione
sistematica: poiché la copertura assicurativa è espressamente prevista per le
gare di orientamento e di abilità, devono unicamente essere esclusi i danni
imputabili alla velocità. Ritiene infine che una clausola delle condizioni
generali dev'essere interpretata alla luce del caso concreto e una clausola
di esclusione della copertura può unicamente essere invocata se vi è un nesso
di causalità con il sinistro.

3.2 L'art. 100 cpv. 1 LCA rinvia, per tutto quanto non è previsto in tale
legge, alle disposizioni del Codice delle obbligazioni. Si può pertanto dare
atto all'attrice, rinviando alla giurisprudenza sviluppata in applicazione
dell'art. 18 cpv. 1 CO, che nemmeno una disposizione delle CGA formulata in
modo chiaro richiede che essa debba essere interpretata in modo meramente
letterale. È infatti possibile che una clausola contrattuale - a prima vista
chiara - non restituisca esattamente il senso dell'accordo concluso dalle
parti, che deve invece essere determinato con l'ausilio di altri metodi di
interpretazione (DTF 127 III 444 consid. 1b; 128 III 212 consid. 2b/bb pag.
215). Sennonché, nel proprio gravame, l'attrice ignora completamente la
sentenza 5C.53/2002 del 6 giugno 2002, nonostante il fatto che essa sia stata
citata sia dal Pretore (il quale ha pure indicato l'indirizzo del sito
internet su cui può essere consultata), sia dalla II Camera civile del
Tribunale d'appello. In tale sentenza il Tribunale federale si era già
chinato sulla clausola in discussione e aveva specificato che da
un'interpretazione fondata sul principio dell'affidamento risulta che il
senso di tale clausola è riprodotto dalla sua lettera e che essa esclude la
copertura assicurativa per qualsiasi uso su un percorso di gara,
indipendentemente dalla questione di sapere se per il concreto transito su
tale percorso sussista un pericolo accresciuto (consid. 4.1.2).
Ora, nemmeno l'attrice afferma che in concreto i giudici ticinesi abbiano
accertato una - diversa - volontà soggettiva delle parti o che nel caso in
esame vi fossero delle circostanze, che hanno accompagnato la stipula della
polizza, differenti da quelle verificatesi nella predetta sentenza del 2002.
L'attrice si limita a proporre una propria interpretazione del contratto,
senza però portare elementi che le permettevano di in buona fede comprendere
la clausola in discussione nel senso che la copertura assicurativa fosse
unicamente esclusa durante la partecipazione a gare di velocità o in caso di
utilizzo dell'autodromo nel tentativo di raggiungere velocità estreme. Il
sinistro verificatosi è inoltre chiaramente legato al rischio che la clausola
in discussione esclude, inerente al circolare su un percorso di gara. Così
stando le cose, il rimprovero mosso alla Corte cantonale di aver violato il
diritto federale per essersi attenuta al tenore letterale della clausola si
rivela infondato.

4.
Sostenendo che la Corte cantonale avrebbe violato la regola detta dell'
insolito, l'attrice solleva un'altra censura trattata dalla citata sentenza
del 6 giugno 2002 (consid. 3-3.3), senza però minimamente riferirvisi. In
virtù del principio invocato, l'adesione data alle condizioni generali di
contratto non vale per quelle clausole inusuali sulle quali l'attenzione
della parte più debole o meno sperimentata negli affari non è stata
specificatamente attirata. Nell'ambito di CGA tale principio può trovare
applicazione se la copertura assicurativa risultante dalla denominazione
dell'assicurazione o dalla pubblicità viene ridotta in modo così notevole da
non più coprire i rischi più comuni, o se il senso e la portata di una
disposizione si rivelano oscuri a causa di una formulazione complicata, o,
ancora, se in seguito al luogo in cui è piazzata all'interno delle CGA la
clausola appaia per l'assicurato sorprendente ed inaspettata (sentenza
5C.53/2002 consid. 3.1 con rinvii). Ora - come già indicato nell'appena
menzionata sentenza - l'art. 203.5 non è solo situato nel capitolo delle CGA
che elenca i rischi non assicurati, ma a chi lo legge in buona fede non può
sfuggire che i danni risultanti dall'utilizzo del veicolo su un percorso di
gara sono esclusi dalla copertura assicurativa. Non è nemmeno ravvisabile il
motivo per cui l'attrice non poteva attendersi un'esclusione della copertura
assicurativa nel caso in cui il veicolo circoli su un circuito
automobilistico, atteso segnatamente che tale esclusione - limitata ad un
comportamento non usuale e del tutto evitabile - non modifica affatto in modo
sostanziale la natura del contratto. Ne segue che pure questa censura si
rivela manifestamente infondata.

5.
5.1 L'attrice asserisce pure che in virtù degli art. 15 e 32 n. 3 LCA
l'assicuratore non può limitare la sua responsabilità se il sinistro insorge
mentre lo stipulante agisce a scopo umanitario. Poiché, secondo l'attrice, il
suo socio gerente stava adempiendo un siffatto dovere di umanità verso
persone colpite da distrofia muscolare, la convenuta non poteva invocare la
clausola di esclusione in discussione.

5.2 Giusta l'art. 15 LCA, quando il sinistro è stato cagionato dalle persone
citate nell'art. 14 LCA adempiendo un dovere di umanità, l'assicuratore
risponde per intero. L'art. 32 n. 3 LCA prevede inoltre che  l'aggravamento
del rischio non produce alcun effetto giuridico quando esso sia stato imposto
da un dovere di umanità. Le predette norme regolano fattispecie eccezionali
(Stephan Fuhrer, Commento basilese, n. 8 ad art. 32 LCA), che nel diritto
penale trovano disposizioni corrispondenti nella legittima difesa e nello
stato di necessità (Andreas Hönger / Marcel Süsskind, Commento basilese, n. 2
ad art. 15 LCA). L'applicazione del principio secondo cui colui che causa un
sinistro nell'adempimento di un dovere di umanità non deve venire penalizzato
dal profilo assicurativo presuppone inoltre che l'agire che ha portato al
sinistro sia proporzionale agli interessi del terzo che si intendono
salvaguardare (Andreas Hönger / Marcel Süsskind, Commento basilese, n. 4 ad
art. 15 LCA; Roelli / Keller, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Versicherungsvertrag, pag. 277 seg.).
In concreto, lo stato di necessità presupposto dalle citate norme di legge
non è dato: l'incidente si è verificato mentre la Ferrari veniva utilizzata
per fare compiere dei giri sul circuito di Monza alle persone colpite da
distrofia muscolare. Nemmeno l'attrice indica quali fossero gli interessi di
terzi che venivano in tal modo salvaguardati, limitandosi a specificare che
il suo socio gerente partecipava ad un'opera di beneficenza. Ora, così
facendo, l'attrice pare misconoscere che la semplice partecipazione ad una
manifestazione di beneficenza non basta per potere ritenere che tutte le
attività ivi svolte in favore dei beneficati rientrino automaticamente nella
nozione di dovere di umanità. Giova infatti ribadire che i summenzionati
articoli si riferiscono a fattispecie eccezionali. Si sarebbe potuti giungere
ad una diversa conclusione se, ad esempio, il sinistro fosse intervenuto
quando il socio gerente circolava sul circuito per recarsi a prestare
soccorso ad una persona coinvolta in un infortunio. Ne segue che pure questa
censura si rivela infondata.

6.
Infine, l'attrice si prevale ancora volta della violazione di un disposto
(l'art. 8 LCSl), che è già stato oggetto di esame nella sentenza 5C.53/2002
(consid. 4.3). In virtù di tale norma agisce in modo sleale, segnatamente,
chiunque utilizza, a detrimento di una parte contraente, condizioni
commerciali generali preformulate che, in modo fallace, derogano notevolmente
all'ordinamento legale applicabile direttamente o per analogia (lett. a) o
prevedono una ripartizione dei diritti e dei doveri notevolmente in contrasto
con quella risultante dalla natura del contratto (lett. b). Il citato
articolo presuppone quindi in primo luogo che le condizioni generali
preformulate siano ingannevoli (DTF 117 II 332 consid. 5a; Mario M.
Pedrazzini / Federico A. Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2a ed., Berna
2002, pag. 216, § 12.02).
Nella fattispecie non è ravvisabile né l'attrice spiega in che modo la
contestata clausola sia fallace, ovvero possa indurre in errore. Infatti,
come già osservato ai consid. 3 e 4, l'attrice doveva in buona fede partire
dall'idea che qualsiasi uso del veicolo su percorsi di gara era escluso dalla
copertura assicurativa e che tale clausola non viola nemmeno la regola detta
dell'insolito. Non essendo adempiuto il primo presupposto per poter applicare
l'art. 8 LCSl è del tutto superfluo esaminare se le ipotesi previste dalle
lettere a e b si siano in concreto realizzate.

7.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va
respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG),
mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla convenuta che, non
essendo stata invitata a presentare una risposta, non è incorsa in spese per
la procedura federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico dell'attrice.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 15 giugno 2004

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: