Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.246/2003
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5C.246/2003 /bom

Sentenza del 20 gennaio 2004
II Corte civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Hohl, Marazzi,
cancelliere Piatti.

Consumedia sagl,
convenuta e ricorrente, rappresentata dal socio e gerente Matteo Cheda,

contro

Guido Brioschi,
Luisa Gianella,
attori e opponenti,
entrambi patrocinati dall'avv. Daniele Timbal.

diritto di risposta,

ricorso per riforma del 5 dicembre 2003 contro la sentenza emanata il 3
novembre 2003 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Gli avvocati Luisa Gianella e Guido Brioschi hanno chiesto alla Consumedia
sagl, la quale pubblica una rivista bimestrale su cui è apparso un articolo
concernente i due legali, di procedere alla diffusione di una loro risposta
ai sensi dell'art. 28g CC. In seguito al rifiuto della Consumedia sagl, Luisa
Gianella e Guido Brioschi hanno domandato al Pretore di Lugano di ordinare
alla menzionata società di pubblicare il testo della risposta ad essa già
inviato. L'istanza è stata parzialmente accolta con giudizio del 15 aprile
2003 e alla società convenuta è stato ordinato di pubblicare un testo
modificato della risposta. La tassa di giustizia di fr. 300.-- e le spese
processuali di fr. 50.-- sono state poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuna e le ripetibili sono state compensate.

2.
Con sentenza 3 novembre 2003, la I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha respinto un appello della convenuta e ha confermato la
decisione di primo grado. La Corte cantonale ha indicato che, qualora
l'impresa responsabile del mezzo di comunicazione impedisca il diritto di
risposta, l'interessato può rivolgersi al giudice, il quale può accogliere
l'istanza anche solo in parte, modificando entro determinati limiti il testo
della risposta. In concreto, secondo i giudici cantonali, in prima istanza
sono unicamente state apportate delle lecite modifiche puntuali, senza che vi
sia stata una rielaborazione del testo o siano stati introdotti nuovi
elementi. Anche la suddivisione delle spese processuali e delle ripetibili
effettuata nella sede pretorile rientrerebbe nella latitudine di
apprezzamento di tale giudice.

3.
Con ricorso per riforma del 5 dicembre 2003 la convenuta chiede al Tribunale
federale di accogliere il suo ricorso e di annullare la decisione cantonale.
Protesta altresì tasse, spese e ripetibili "di ogni stadio di causa". Dei
motivi del gravame si dirà, per quanto necessario ai fini del presente
giudizio, nei considerandi che seguono.

Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

4.
Giusta l'art. 55 cpv. 1 lett. b OG un ricorso per riforma deve contenere,
oltre alla designazione della decisione impugnata e della controparte,
l'indicazione esatta dei punti impugnati della decisione cantonale e le
modifiche proposte. Un semplice rimando alle conclusioni presentate nella
sede cantonale non è sufficiente. In virtù della giurisprudenza sviluppata in
applicazione di tale norma, un ricorrente non può - in linea di principio -
limitarsi a semplicemente chiedere l'annullamento della decisione impugnata o
il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio (sentenza
4C.342/2002 dell'8 gennaio 2003, consid. 1; DTF 125 III 412 consid. 1b). Le
conclusioni - tendenti unicamente all'annullamento della sentenza impugnata -
prese dalla convenuta alla fine del suo ricorso non ossequiano pertanto il
predetto disposto di legge.

Sennonché nel suo gravame essa sostiene che, se, come nella fattispecie, il
giornale abbia riconosciuto agli interessati di principio la facoltà di
esercitare un diritto di risposta, il giudice non può procedere alla modifica
del testo della risposta. Essa afferma pure che, qualora si volesse
prescindere da tale opinione, le modifiche apportate dal giudice al testo
della risposta eccedono in ogni caso i limiti fissati dalla giurisprudenza.
Dalla sentenza impugnata risulta inoltre che innanzi al Pretore essa aveva
proposto la reiezione dell'istanza presentata dagli attori. In sede di
appello la convenuta ha pure chiesto il rigetto dell'istanza avversaria, se,
come sosteneva, le modifiche del testo dovevano rivelarsi eccessive. Ne segue
che il ricorso per riforma, interpretato alla luce della sentenza cantonale e
della sua motivazione (cfr. DTF 125 III 412 consid. 1b; Jean-François
Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna
1990, n. 1.4.1.3 e 1.4.2 ad art. 55 OG; Georg Messmer / Hermann Imboden, Die
eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, n. 113), dev'essere
inteso nel senso che la convenuta non postula solo l'annullamento della
decisione cantonale con una diversa ripartizione delle spese processuali e
delle ripetibili, ma pure l'integrale reiezione dell'istanza proposta dagli
attori.

5.
Nell'ambito di una procedura concernente un'istanza per l'esecuzione del
diritto di risposta, tendente alla diffusione di un testo, il giudice può - a
determinate condizioni - ridurre, modificare ed addirittura completare il
testo. La facoltà del giudice di raccorciare il testo per renderlo conforme
alle esigenze legali appare evidente, atteso che essa corrisponde, dal
profilo processuale, ad un parziale accoglimento della domanda. Ma pure una
modifica o una completazione del testo possono avere, con riferimento al suo
contenuto, gli stessi effetti di una riduzione, se con l'intervento del
giudice viene diminuita la portata della risposta e ammessa una dichiarazione
dal significato più ristretto di quella chiesta inizialmente. Siffatti
cambiamenti sono unicamente ammissibili nella misura in cui il contenuto del
testo modificato non sia più esteso di quello originariamente sottoposto
all'impresa responsabile del mezzo di comunicazione. Con essi è soltanto
possibile affievolire il diritto di risposta chiesto dagli interessati. Il
giudice può tuttavia unicamente procedere ad un parziale accoglimento
dell'istanza, qualora il testo della risposta sia formulato in modo tale da
permettere senza difficoltà una sua modifica volta al rispetto delle esigenze
legali: non si può infatti esigere dal giudice che egli stesso rediga la
risposta (DTF 117 II 1 consid. 2b/bb e 2c; 119 II 104 consid. 3e, v. anche la
sentenza 5C.237/2002 del 18 febbraio 2003, consid. 2.3).
5.1 Secondo la convenuta, quando - come nella fattispecie - il periodico
abbia di principio accettato il diritto della controparte di presentare una
risposta, ma rifiuta di diffonderne il testo, il giudice non può modificare
quest'ultimo. Il giudice potrebbe intervenire ed effettuare piccoli
cambiamenti del tenore della risposta, al fine di renderlo conforme alle
esigenze legali, unicamente nel caso in cui l'impresa responsabile del mezzo
di comunicazione abbia negato il principio stesso del diritto di risposta.

Occorre innanzi tutto rilevare che la citazione dottrinale riportata nel
gravame non si riferisce alla facoltà del giudice di cambiare il testo della
risposta. Nel passaggio riprodotto nel ricorso, l'autrice della tesi citata
dalla convenuta a sostegno della sua censura si esprime sul quesito di sapere
se gli interessati possono chiedere al giudice la pubblicazione di un testo
diverso da quello recapitato all'impresa responsabile del mezzo di
comunicazione (Beatrice Bänninger, Die Gegendarstellung in der Praxis, tesi
Zurigo 1998, pag. 274). Atteso che in concreto la convenuta non sostiene che
il testo oggetto dell'istanza giudiziaria sia differente da quello
sottopostole e rifiutato prima della causa, la predetta citazione appare del
tutto inconferente. Per il resto occorre rilevare che il diritto federale non
prevede la restrizione proposta dalla convenuta: giusta l'art. 28l cpv. 1 CC
l'interessato può rivolgersi al giudice se l'impresa responsabile del mezzo
di comunicazione impedisce l'esercizio del diritto di risposta, rifiuta la
risposta o non la diffonde correttamente.

5.2 La convenuta sostiene poi che, anche qualora il Tribunale federale non
volesse seguire la predetta opinione, la sentenza impugnata non rispetta
quanto stabilito dalla giurisprudenza in materia di modifica del testo di una
risposta: nella procedura giudiziaria non sono solo stati effettuati degli
stralci, ma il primo paragrafo è stato suddiviso in due frasi, una per ogni
avvocato, ed è stata aggiunta la frase "All'atto di costituzione della
Comifin SA, Chiasso, l'avv. Gianella ha sottoscritto 1 (una) azione a mero
titolo fiduciario".

Ora, in concreto, appare manifesto che gli stralci operati dal giudice
costituiscono delle riduzioni ai sensi della summenzionata giurisprudenza. Ma
pure lo sdoppiamento del primo paragrafo, con l'aggiunta fatta per l'avv.
Gianella, non costituisce una modifica in contrasto con la citata prassi. In
tal modo è infatti stata relativizzata la dichiarazione secondo cui entrambi
i legali non sono mai stati azionisti, neppure a titolo fiduciario, di una
serie di società menzionate nell'articolo a cui si riferisce la risposta. Ne
segue che le censure riguardanti le modifiche effettuate al testo della
risposta si rivelano manifestamente infondate.

6.
Infine, la convenuta chiede al Tribunale federale di porre a carico degli
attori, in applicazione degli art. 157 e 159 cpv. 6 OG, le spese processuali
e le ripetibili di tutte le istanze. Tale richiesta si rivela in concreto
inammissibile, poiché le predette norme permettono al Tribunale federale di
ripartire diversamente le spese e le ripetibili della procedura anteriore
unicamente qualora esso modifichi nel merito la sentenza dell'autorità
inferiore (DTF 91 II 146 consid. 3). Inoltre, nella misura in cui la
convenuta abbia inteso criticare la sentenza di appello indipendentemente
dall'esito del presente rimedio, la censura si rivela pure inammissibile,
poiché con un ricorso per riforma può unicamente essere fatta valere la
violazione del diritto federale, mentre la tassa di giustizia e le ripetibili
innanzi alla prima e alla seconda istanza sono state fissate in applicazione
del diritto di procedura cantonale.

7.
Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa, nella misura in cui è
ammissibile, manifestamente infondato. La tassa di giustizia segue la
soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare
ripetibili agli attori, che non sono stati invitati a presentare una
risposta.

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 20 gennaio 2004

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: