Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.241/2003
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5C.241/2003 /viz

Sentenza del 23 febbraio 2004
II Corte civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Escher, Marazzi,
cancelliere Piatti.

compagnia d'assicurazione X.________,
convenuta e ricorrente,
patrocinata dall'avv. Marco Cereghetti,

contro

B.A.________,
C.A.________,
D.A.________,
attori e opponenti,
tutti e tre patrocinati dall'avv. Alessandro Guglielmetti,

assicurazione,

ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
28 ottobre 2003 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
La fu A.A.________ si è tolta la vita il 19 marzo 1995. Quindici anni  prima,
ella aveva stipulato con la compagnia d'assicurazione X.________ una polizza
assicurativa che prevedeva un'indennità di decesso di fr. 100'000.--. La
compagnia di assicurazione convenuta si è opposta alla petizione con cui
B.A.________, C.A.________ e D.A.________ - tre dei quattro beneficiari -
hanno reclamato il versamento della predetta indennità, ritenendo che secondo
le Condizioni generali d'assicurazione n. 7 e n. 12 e contrario, il suicidio
non era assicurato.

B.
Con sentenza 27 settembre 2002, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud ha accolto integralmente la petizione, ritenendo - sulla scorta delle
prove esperite - che la fu A.A.________, al momento del suicidio, era in uno
stato di totale mancanza di discernimento. Il suo atto estremo, pertanto,
sarebbe stato non intenzionale (anche detto patologico, poiché conseguenza
dello stato depressivo di cui soffriva la donna), e dunque, in applicazione
dell'art. 14 LCA, equiparabile ad un infortunio o ad una malattia.

C.
Con la sentenza 28 ottobre 2003 qui impugnata, il Tribunale di appello del
Cantone Ticino ha respinto l'appellazione della compagnia d'assicurazione,
confermando parimenti il giudizio pretorile. La Corte cantonale, confermata
l'applicabilità dell'art. 14 LCA ed espostone i principi, ha confermato la
correttezza della valutazione delle prove eseguita dal primo giudice sullo
stato di salute psichica della donna, e sul nesso causale fra il medesimo e
l'insano gesto.

D.
Contro la sentenza del Tribunale di appello insorge avanti al Tribunale
federale la convenuta. Con ricorso per riforma 28 novembre 2003, essa lamenta
l'asserita violazione degli artt. 8, 16 e 18 CC, in particolare per aver la
Corte cantonale "misconosciuto e violato, applicandolo erroneamente, il
concetto di incapacità di discernimento di cui all'art. 16 CCS”.

Non è stata chiesta risposta agli attori (art. 59 cpv. 1 OG), ed il Tribunale
di appello non ha ritenuto di dover presentare osservazioni (art. 56 OG).

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio, e con piena cognizione, la
ricevibilità dei gravami sottopostigli (DTF 129 I 173 consid. 1 pag. 174; 129
II 225 consid. 1 pag. 227; 128 I 46 consid. 1a pag. 48).

1.2 Il tempestivo gravame (art. 54 cpv. 1 OG), diretto contro una decisione
finale emanata dal tribunale supremo del Cantone Ticino in una procedura alla
quale la ricorrente era parte, è ricevibile dal profilo dell'art. 48 cpv. 1
OG. Anche il valore di lite di fr. 8'000.-- previsto dall'art. 46 OG è in
concreto manifestamente superato.

2.
2.1 Per chiara scelta del legislatore, accertamenti di fatto non sono atti ad
originare una violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 3 OG). Discende
da questo principio che nell'ambito del ricorso per riforma sono irricevibili
le censure dirette contro le constatazioni di fatto o l'apprezzamento delle
prove effettuato dall'autorità cantonale, né possono essere addotti fatti
nuovi o offerti nuovi mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 lit. c, 63 cpv. 2 OG;
DTF 128 III 271 consid. 2b/aa pag. 277, 127 III 543 consid. 2c pag. 547, 126
III 189 consid. 2a cpv. 3 pag. 191, 125 III 78 consid. 3a pag. 79). Questo
principio soffre tre eccezioni ben delimitate: la violazione, da parte dei
giudici cantonali, di norme sulle prove scaturenti dal diritto federale (art.
63 cpv. 2 OG); una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG); l'omessa
considerazione di fatti pertinenti, regolarmente allegati e provati (art. 64
OG; DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252, 126 III 59 consid. 2a pag. 65, 120
II 97 consid. 2b, 119 II 84 consid. 3, 115 II 484 consid. 2a).

2.2 Nella motivazione del proprio gravame, il ricorrente deve indicare con
precisione in cosa consista la pretesa violazione del diritto federale,
tenendo presente che le censure che egli solleva non possono essere dirette
contro le constatazioni di fatto (supra, consid. 2.1). Il ricorrente non può
accontentarsi di enumerare una lista di questioni che, a suo avviso, avrebbe
dovuto fare l'oggetto di un esame giuridico (sentenza 4C.223/2003 del 21
ottobre 2003 consid. 2.2, con rinvio a DTF 116 II 92 consid. 2), né di
sviluppare ragionamenti astratti rispettivamente di criticare la sentenza
impugnata in termini generici. La conseguenza del mancato rispetto di queste
esigenze di motivazione consiste nell'irricevibilità, parziale o totale, del
gravame.

3.
La convenuta si aggrava di un'erronea applicazione dell'art. 16 CC,
conseguenza di un errato concetto di incapacità di discernimento.

3.1 Per soddisfare i suaccennati requisiti di motivazione (consid. 2.2) - e
soprattutto per sfuggire ad una inammissibile discussione meramente
appellatoria della valutazione delle prove effettuata dall'istanza inferiore
(consid. 2.1) -, la convenuta avrebbe dovuto esporre in modo preciso,
quand'anche conciso, in cosa consistesse, a suo giudizio, la corretta lettura
dell'incapacità di discernimento in relazione con il suicidio, accompagnando
tale esposizione con una confutazione del ragionamento seguito dall'autorità
cantonale, dalla quale emergesse come e perché la Corte cantonale avrebbe
frainteso il concetto medesimo racchiuso nella norma di diritto federale che
essa pretende lesa.

3.2 L'unica critica che sembra poter rispondere ai criteri suesposti consiste
nell'affermazione della convenuta, secondo la quale la Corte cantonale
avrebbe erroneamente omesso di verificare se la capacità di discernimento
dell'assicurata fosse, al momento del suicidio, completamente annullata, non
bastando una parziale alterazione delle facoltà di intendere e volere della
persona assicurata.

Ora, è pur vero che la Corte cantonale, nel considerando in diritto in cui
espone i principi che reggono l'applicazione dell'art. 14 LCA, non dice
espressamente che l'incapacità di discernimento della persona assicurata
debba essere assoluta. Tuttavia, i giudici cantonali offrono una lettura
della norma in discussione che poggia su giurisprudenza recente ed una lunga
serie di opinioni dottrinali. A ciò, la convenuta si limita a contrapporre,
in diritto, unicamente l'opinione dottrinale di un autore, omettendo
totalmente di discutere - come avrebbe invece dovuto - l'interpretazione che
i giudici cantonali hanno dato della norma in questione.

3.3 Invece di fare ciò, la convenuta discute sull'arco di diverse pagine
questioni di mera natura fattuale: così, è richiamando il fatto che
l'assicurata avesse espresso propositi suicidali già nel 1988, oppure che la
concentrazione farmacologica nel sangue della donna non fosse eccessiva, che
la convenuta ritiene di poter escludere una totale incapacità di
discernimento. Non è ovviamente in questi termini che la convenuta può
sperare di rendere manifesta un'errata lettura del diritto federale da parte
della Corte cantonale.

4.
4.1 L'approccio manifestamente ed inammissibilmente appellatorio del gravame,
con il quale vuole invero essere rimesso in discussione l'apprezzamento delle
prove effettuato dall'ultima istanza cantonale, si appalesa ancor più
chiaramente a partire dal punto 6 del ricorso (pag. 6 ss.). Lo dice la
convenuta medesima: "In buona sostanza comunque, gli atti istruttori agli
atti non hanno assolutamente provato che, con alto grado di verosimiglianza
tale da escludere ogni dubbio in proposito, la signora A.A.________, in data
19 marzo 1995 ed in particolare al momento del suicidio, fosse totalmente
incapace di discernimento” (loc. cit.). Inammissibile ed inconferente è,
allora, la (ri)discussione dei pareri del dott. E.________, del dott.
F.________, dei figli della assicurata, così come, più in generale, la
proposta rilettura delle tavole processuali, volta a relativizzare la portata
di questa ed a enfatizzare la portata di tal'altra prova, infine l'esame
critico della perizia del dott. G.________.

4.2 La convenuta non dice se, lamentando la mancata considerazione di alcune
prove, intenda avvalersi della censura dell'omessa considerazione di fatti
pertinenti, regolarmente allegati e provati (supra, consid. 2.1 in fine). Se
così fosse, la censura sarebbe irricevibile per carenza di motivazione.
Inoltre, e abbondanzialmente, va ricordato che una tale censura può essere
fondata unicamente su fatti provati, e non può essere abusivamente impiegata
per ridiscutere, in termini divergenti da quanto fatto dall'ultima istanza
cantonale, la portata di singoli mezzi di prova.

Nel caso di specie la convenuta, a ben guardare, non si appella a fatti
regolarmente provati, ma cerca invece, ridiscutendo la valutazione delle
prove effettuata dall'ultima istanza cantonale, di distillarne fatti a
sostegno della propria tesi. Detto altrimenti: tutti i fattori di giudizio
che essa adduce a sostegno della pretesa almeno parziale capacità di
discernimento dell'assicurata non sono fatti provati, bensì indizi valutati
dalla Corte cantonale difformemente da quanto preconizzato dalla convenuta.

5.
La convenuta lamenta anche la violazione dell'art. 8 CC. A suo dire, la
totale incapacità di discernimento ritenuta dai giudici cantonali non sarebbe
stata sufficientemente provata, rispettivamente tale prova non sarebbe stata
portata.

5.1 Nell'ambito del diritto civile federale, l'art. 8 CC regola notoriamente
la ripartizione dell'onere della prova e, di riflesso, le conseguenze della
mancata prova. La menzionata norma, tuttavia, non si oppone ad un
apprezzamento anticipato delle prove, né ad una prova fondata su indizi (DTF
129 III 18 consid. 2.6 pag. 24 s.). L'art. 8 CC non può essere invocato per
far correggere l'apprezzamento delle prove, che spetta al giudice del merito
(DTF 128 III 22 consid. 2d pag. 25; 127 III 248 consid. 3 pag. 253; 117 III
609 consid. 3c pag. 613; da ultimo confermato nella sentenza 5C.214/2002
dell'8 gennaio 2004, consid. 3.1).
5.2 Nel caso di specie, il Tribunale di appello ha incontestabilmente
concluso che l'assicurata "sia stata indotta al suicidio come esito della
malattia, ossia che - in quel contesto - essa abbia agito priva di capacità
di discernimento” (sentenza impugnata, consid. 9 in fine, pag. 8; v. anche
consid. 10 in fine, pag. 9). Detto altrimenti, ha valutato le prove in
termini chiari ed inequivocabili. Cercando di rendere plausibile la propria
lettura delle prove assunte, la convenuta abusa della censura fondata
sull'art. 8 CC e pone invece in atto un inammissibile tentativo di rileggere
le prove in ottica meramente appellatoria.

6.
Se la convenuta, invece, intendeva aggravarsi di un apprezzamento delle prove
arbitrario, avrebbe dovuto notoriamente impugnare la sentenza cantonale con
un ricorso di diritto pubblico per arbitrio.

7.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato integralmente irricevibile,
con conseguenza di tassa e spese a carico della convenuta (art. 156 cpv. 1
OG). Si può invece prescindere dall'attribuire ripetibili agli attori, che
non sono stati invitati a presentare una risposta e non sono dunque incorsi
in spese della sede federale (art. 159 cpv. 1 e 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della convenuta.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 23 febbraio 2004

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:   Il cancelliere: