Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.229/2003
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5C.229/2003 /bom

Sentenza del 6 febbraio 2004
II Corte civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Escher, Marazzi,
cancelliere Piatti.

A. A.________,
attrice e ricorrente, patrocinata dall'avv. dr. C.________,

contro

1. B.A.________,

2. E.F.________,

3. C.F.________,

4. R.F.________,

5. G.F.________,

6. M.F.________,

7. D.________,
convenuti e opponenti, patrocinati dall'avv. Stefano Bolla,

restituzione in intero (sospensione degli effetti di certificati ereditari,
provvedimenti conservativi della successione),

ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
6 ottobre 2003 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Nel luglio 1991 il Pretore del distretto di Lugano ha rilasciato un
certificato ereditario da cui risultano quali uniche eredi della fu
H.A.________, vedova fu I.A.________, le figlie adottive A.A.________ e
L.A.________. Quest'ultima è deceduta il 1° maggio 1999 senza lasciare
discendenti e il 30 novembre 2000 il Pretore ha rilasciato un certificato
ereditario menzionante quale unica erede della fu L.A.________ la sorella
adottiva A.A.________. Ad istanza di B.A.________, fratello del defunto
I.A.________, il Pretore ha rilasciato il 12 gennaio 2001 un nuovo
certificato ereditario nella successione fu H.A.________, da cui risultano
quali unici eredi, oltre l'istante stesso, A.A.________ e i fratelli della
defunta F.F.________, E.F.________ e C.F.________.

Il 5 dicembre 2001 il Pretore ha sospeso gli effetti dei certificati
ereditari e ha ordinato l'amministrazione dell'eredità fu L.A.________. Con
sentenze del 12 e 13 dicembre 2002 la I Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino ha confermato le decisioni pretorili, tranne per quanto
riguarda l'intestazione provvisoria di una particella già di proprietà della
fu H.A.________.

2.
Il 14 luglio 2003 A.A.________ ha chiesto al Pretore la restituzione in
intero contro le summenzionate due sentenze d'appello, postulando la
riattivazione sia del certificato ereditario del 2 luglio 1991 che di quello
del 30 novembre 2000 e domandando pure, in via cautelare, l'emanazione di una
serie di ordini e divieti, inclusa la revoca dell'amministrazione della
successione fu L.A.________. All'udienza del 10 settembre 2003 il Segretario
assessore ha ordinato la sospensione della procedura - come chiesto da
A.A.________ - specificando che essa può essere riassunta ad istanza di
parte. Il 22 settembre 2003 A.A.________ ha chiesto la riattivazione della
causa in Pretura e ha inoltrato un appello con cui chiede l'accoglimento
della sua istanza di restituzione in intero contro le sentenze di appello.

Con sentenza 6 ottobre 2003 la I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha dichiarato il gravame irricevibile. La Corte cantonale ha
in sostanza reputato che il giudice di prime cure non aveva ancora statuito
sulla domanda di restituzione in intero.

3.
Il 10 novembre 2003 A.A.________ ha presentato al Tribunale federale un
ricorso di diritto pubblico e un ricorso per riforma. Con il secondo rimedio
chiede che la domanda di restituzione in intero del 14 luglio 2003 sia
accolta.

Non è stata chiesta una risposta al ricorso per riforma.

4.
Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG il Tribunale federale soprassiede, di regola, alla
sentenza sul ricorso per riforma fino alla decisione sul parallelo ricorso di
diritto pubblico. Tale principio soffre tuttavia di diverse eccezioni che
giustificano l'esame preliminare del ricorso per riforma. Fra di esse si
annovera pure l'ipotesi - realizzatasi in concreto - che il ricorso per
riforma si riveli inammissibile (DTF 117 II 630 consid. 1a).

5.
La decisione impugnata ha dichiarato l'appello dell'attrice irricevibile,
poiché, in sostanza, il giudice di primo grado non aveva ancora deciso la
domanda di restituzione in intero. In queste circostanze la sentenza
impugnata non è fondata sul diritto federale, ma su quello processuale,
emanato dai Cantoni. Tale fatto esclude di primo acchito l'ammissibilità del
ricorso per riforma, poiché tale rimedio permette unicamente di prevalersi
della violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 1 OG).

6.
Nel suo atto ricorsuale, l'attrice menziona pure l'art. 68 lett. a OG e il
ricorso per nullità, affermando che quest'ultimo può essere esperito quando
invece del diritto federale applicabile, sia stato applicato diritto
cantonale. Sennonché una conversione del ricorso per riforma in un ricorso
per nullità appare esclusa nella fattispecie, poiché l'impugnativa non
contiene una motivazione - comprensibile - conforme all'art. 71 lett. c OG:
la ricorrente non indica infatti dove la Corte avrebbe applicato diritto
cantonale al posto del diritto federale ritenuto applicabile, ma incentra la
propria argomentazione su una violazione dell'art. 6 CEDU e della
Costituzione federale, misconoscendo che la - pretesa - violazione di tali
norme è da sottoporre al Tribunale federale con un ricorso di diritto
pubblico (DTF 124 III 1 consid. 1b; sentenza 4C.85/ 2002 del 10 giugno 2002,
consid. 1e).

7.
Da quanto precede discende che il ricorso per riforma si rivela
inammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1
OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alle controparti, che non
hanno dovuto presentare una risposta.

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso per riforma è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 6 febbraio 2004

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: