Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.224/2003
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5C.224/2003 /bom

Sentenza del 24 novembre 2003
II Corte civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Nordmann, Escher,
cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Fabrizio Vacchini,
viale Cattaneo 17A, casella postale 201, 6906 Lugano

contro

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG,
via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona.

rigetto definitivo dell'opposizione,

ricorso per riforma del 24 ottobre 2003 contro la sentenza emanata il 10
ottobre 2003 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto ed ottenuto dalla
Pretura di Lugano il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al
precetto esecutivo fatto notificare ad A.________. Con sentenza 10 ottobre
2003 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino ha respinto un appello inoltrato dall'escusso contro tale decisione.

2.
Con ricorso per riforma del 24 ottobre 2003 A.________ chiede al Tribunale
federale di modificare la sentenza cantonale. Egli postula  l'accoglimento
del suo appello con la riforma del dispositivo n. 1 della decisione pretorile
nel senso che l'istanza sia respinta e l'opposizione interposta al precetto
esecutivo confermata in via definitiva.

Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

3.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei rimedi di diritto che gli vengono sottoposti (DTF 129 I
173 consid. 1, 128 I 46 consid. 1a e rinvii).

3.1 Un ricorso per riforma è, tranne eccezioni che non si verificano in
concreto, unicamente ammissibile in cause civili (art. 44 segg. OG). La
giurisprudenza definisce una causa civile come una procedura contraddittoria
tra due o più persone fisiche o giuridiche nella loro qualità di detentrici
di diritti sgorganti dal diritto privato o tra siffatte persone e
un'autorità, che, giusta il diritto federale, riveste qualità di parte.
Decisivo è che le parti si prevalgano di pretese del diritto civile federale
e che queste siano oggettivamente litigiose (DTF 128 III 250 consid. 1a pag.
252).

Il giudice adito con una domanda di rigetto dell'opposizione non statuisce
sulla pretesa, ma unicamente sulla sua esecutività per la procedura di
esecuzione forzata avviata dal creditore (DTF 93 II 436 consid. 2 con
rinvii). Le pronunzie in materia di rigetto dell'opposizione non vengono
pertanto emanate nell'ambito di cause civili, ma sono decisioni di natura
esecutiva, che non possono essere impugnate con un ricorso per riforma (DTF
120 Ia 256 consid. 1a; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in
Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 70, n. 50; Jean-François Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, pag. 54, n. 23.58.1).
Esse sono però suscettive di un ricorso di diritto pubblico (DTF 120 Ia 256
consid. 1a, 111 III 8 consid. 1, 98 Ia 348 consid. 1, 94 I 366 consid. 3).

3.2 Un determinato rimedio di diritto non può essere convertito d'ufficio in
altro tipo di rimedio, se la parte, assistita da un patrocinatore
professionista, sceglie espressamente una specifica via di ricorso sebbene
non possa ignorare che la stessa non sia aperta (DTF 120 II 270 consid. 2;
cfr. anche la recente sentenza nella causa 5C.8/2003 consid. 2.4). In
concreto - alla luce della giurisprudenza e della dottrina summenzionate - la
determinazione del gravame (ricorso di diritto pubblico) che permette di
impugnare una decisione emanata dall'ultima istanza cantonale in materia di
rigetto dell'opposizione non presentava difficoltà. Il ricorrente,
patrocinato da un avvocato, ha invece deliberatamente scelto di presentare un
ricorso per riforma. Egli non si è solo limitato ad intitolare l'impugnativa
ricorso per riforma, ma ha pure formulato un petitum riformatorio. Non si
tratta quindi di un semplice lapsus o errore nel titolo del rimedio. Ne segue
che, vista l'impossibilità di una conversione, il ricorso dev'essere
dichiarato inammissibile.

4.
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non
si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata
ad inoltrare una risposta.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla controparte e alla Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 novembre 2003

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: